06/10/2026
⚖️ CONCORSO NEL REATO -LA PRESENZA DIVENTA PARTECIPAZIONE
👉 La Cassazione penale, Sezione II, sentenza n. 22937/2026, chiarisce la differenza tra concorso di persone nel reato e semplice connivenza non punibile.
📌 Ai sensi dell’art. 110 c.p., si configura il concorso quando il soggetto partecipa in qualsiasi modo alla realizzazione del reato, anche attraverso una condotta che, pur non essendo materialmente esecutiva, agevoli o rafforzi il proposito criminoso degli altri concorrenti.
👉 Diversa è la semplice connivenza: assistere o essere presenti alla commissione di un reato, senza fornire alcun contributo alla sua realizzazione, non basta per essere puniti a titolo di concorso.
🔎 La Corte affronta anche l’attenuante della minima partecipazione prevista dall’art. 114 c.p.
🖋 Non è sufficiente dimostrare che il contributo del correo sia stato meno importante rispetto a quello degli altri.
👉 È necessario che il ruolo svolto sia del tutto marginale, con un’efficacia causale così modesta da risultare sostanzialmente trascurabile nell’economia complessiva del reato.