Studio Legale Avv. Alberto Donini

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Studio Legale Avv. Alberto Donini Avv. Alberto Donini
Studio legale civile e penale

In data 27/10/2014, Alberto Donini si laurea in Giurisprudenza (laurea magistrale LMG/01)presso l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", con votazione 102/110. Dopo i dovuti anni di praticantato, svolto presso lo Studio Legale Valloni di Rimini, e medio tempore ottenuto il patrocinio in data 04/11/2009, supera l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato in data 15/09/2011, con votazione 341/450 (120/150 prove scritte, 221/300 prova orale). Iscritto all'albo degli Avvocati del Foro di Rimini a far data dal 04/10/2011, esercita la propria attività di consulenza, assistenza e rappresentanza sia in ambito civile che penale. E' altresì iscritto all’elenco degli Avvocati Difensori di Ufficio, nonché all'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, sia in materia civile che penale. Particolarmente sensibile alle problematichge dei giovani avvocati é attivo membro del consiglio direttivo della sezione AIGA Rimini, nella quale ha anche ricoperto in passato la carica di Tesoriere.

14/10/2026

SCUOLA. PER FERIE NON GODUTE RIMBORSI PER 40.000 EURO A 13 PROF IN ROMAGNA

CISL: AZIONE LEGALE PERCHÈ DIRITTI BISOGNA FARLI RISPETTARE (DIRE) Rimini, 13 ott. - Ferie maturate dal 2017, ma non godute. Per 13 docenti romagnoli arrivano oltre 40.000 euro grazie a una azione legale della Cisl Romagna. Non si tratta, commentano soddisfatti il segretario generale della Cisl Scuola Romagna Alessio Gaudioso e il collega di Cisl Scuola Emilia-Romagna Luca Battistelli, di "un aumento di stipendio, di un bonus o di una concessione, ma di diritti economici legati al lavoro svolto". Dietro questi numeri, aggiungono, "ci sono storie di insegnanti", spesso precari e senza il riconoscimento di quanto spettava loro alla conclusione del rapporto di lavoro. Il risultato, ribadiscono, assume dunque "un significato che va oltre il valore economico delle somme riconosciute. Rappresenta anche il riconoscimento del lavoro svolto da persone che, negli anni, hanno contribuito al funzionamento delle scuole e che oggi vedono finalmente riconosciuto quanto loro dovuto". D'altronde, chiosano, "la vicenda delle ferie non godute richiama una questione più ampia: la tutela del personale precario della scuola, che troppo spesso si trova a dover rivendicare, anche a distanza di anni, diritti economici maturati durante il servizio". I diritti, concludono Battistelli e Gaudioso, "non basta proclamarli. Bisogna farli rispettare".

Per aderire al ricorso e conoscere tutte le modalità di partecipazione, visita il nostro sito: https://cislscuolaemiliaromagna.it/ricorsi

Con l'inizio dell'anno scolastico, il Garante Privacy richiama l’attenzione sulle regole da rispettare tra i banchi.Foto...
12/10/2026

Con l'inizio dell'anno scolastico, il Garante Privacy richiama l’attenzione sulle regole da rispettare tra i banchi.
Foto delle recite, chat di classe, registrazioni delle lezioni e pubblicazione dei voti: ogni giorno a scuola circolano tanti dati personali che vanno protetti con attenzione, soprattutto quando finiscono su social e app di messaggistica.
In sintesi:
- foto e video: ammessi solo se per uso familiare e dunque attenzione a cosa si pubblica online: se compaiono altri minori, serve il consenso dei loro genitori prima di postare;
- le registrazioni delle lezioni (se ammesse dal regolamento scolastico) servono solo per studiare, non per essere condivise in rete o nelle chat;
- la scuola può trattare dati su salute, disabilità e voti solo per finalità didattiche o amministrative: queste informazioni non vanno diffuse in circolari, bacheche o chat di classe accessibili a chiunque;
- le telecamere possono essere usate per proteggere l’edificio, ma non devono riprendere la normale attività scolastica o la vita in classe.

➡ LA STABILIZZAZIONE SI AFFIANCA ALL'INDENNITA', NON LA SOSTITUISCE!La Suprema Corte torna su un tema controverso (in re...
09/10/2026

➡ LA STABILIZZAZIONE SI AFFIANCA ALL'INDENNITA', NON LA SOSTITUISCE!
La Suprema Corte torna su un tema controverso (in realtà, solo per il Ministero e certi Tribunali) per chiarire, tra l'altro, che la nuova formulazione dell’art. 36 c. 5, assicura una misura risarcitoria anche quando il lavoratore abbia successivamente ottenuto un rapporto a tempo indeterminato.
Siamo fiduciosi che torni presto l'orientamento favorevole, imperante fino a qualche mese fa e che la Corte d'Appello ribalti tutte quelle sentenze ingiuste che abbiamo decisamente impugnato!

La Cassazione chiarisce la portata della nuova disciplina sul risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine nella pubblica amministrazione: la normativa sopravvenuta trova applicazione anche nei giudizi in corso, compreso quello di rinvio,...

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13/09/2026

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SCUOLA, UNA SENTENZA CHE APRE LA STRADA A NUOVE TUTELE

Il Tribunale di Rimini riconosce l’anzianità maturata durante il precariato. Una vittoria che può diventare un’opportunità concreta per tanti docenti.

CISL Scuola Emilia-Romagna: a parità di lavoro deve corrispondere parità di riconoscimento.

Il Tribunale di Rimini conferma l’orientamento positivo in materia di monetizzazione delle ferie non godute per il perso...
01/07/2026

Il Tribunale di Rimini conferma l’orientamento positivo in materia di monetizzazione delle ferie non godute per il personale docente a tempo determinato! ✌️

L’ha stabilito il tribunale di Rimini e potrebbe provocare una pioggia di ricorsi

🏖️ Tra i due litiganti, il terzo paga!La Cassazione ha infatti chiarito che anche i fatti dovuti a colpa grave dell’albe...
26/06/2026

🏖️ Tra i due litiganti, il terzo paga!

La Cassazione ha infatti chiarito che anche i fatti dovuti a colpa grave dell’albergatore sono comunque coperti dalla polizza di responsabilità civile dell'albergatore.

IL CASO: una famiglia aveva deciso di lasciare anticipatamente un hotel a causa delle infiltrazioni d’acqua presenti nella camera assegnata.
La Corte d’Appello aveva escluso l’obbligo di manleva da parte dell’assicurazione, ritenendo che il danno fosse imputabile a una carente manutenzione delle tubazioni e, quindi, a una responsabilità dell’albergatore non ricompresa nella polizza.
La Terza sezione civile, con l’ordinanza 20023 del 15/06/2026, ha invece affermato che la stipula di un contratto di assicurazione della responsabilità civile obbliga la Compagnia a tenere indenne l’assicurato per quanto egli sia tenuto a pagare a terzi a causa di un fatto colposo a lui imputabile, senza distinguere tra responsabilità da illecito e responsabilità da inadempimento contrattuale. Ai sensi dell’art. 1917 c.c. sono infatti esclusi dalla garanzia solo i danni derivanti da fatti dolosi, non quelli colposi, anche se caratterizzati da colpa grave.

IN CONCLUSIONE: se l’hotel verrà ritenuto responsabile dei danni subiti dagli ospiti, l'Assicurazione dovrà intervenire, tenendo indenne l'albergatore dal pagamento dei danni (anche da vacanza rovinata) causati ai vacanzieri. Con sostanziale soddisfazione di entrambi.

💔 Tradimento e addebito della separazione: non é così automatico! Pensi che l'infedeltà del partner basti per ottenere l...
24/06/2026

💔 Tradimento e addebito della separazione: non é così automatico!

Pensi che l'infedeltà del partner basti per ottenere l'addebito della separazione?
Non funziona proprio così perché il tradimento deve essere dimostrato come causa effettiva della crisi coniugale.
Ed é una vera sfida legale perché non basta la prova del tradimento in sé, ma occorre stabilire un nesso causale tra l'infedeltà e il collasso della relazione. Servono elementi che documentino come quel comportamento abbia concretamente compromesso la convivenza, la fiducia, la volontà di proseguire insieme.

Peraltro, oggi l'addebito è sempre più raro nelle controversie familiari: da un lato perché le coppie scelgono sempre più la separazione consensuale, dove questo aspetto é irrilevante; dall'altro perché dimostrare il nesso causale rimane complesso e spesso molto costoso.
Il Giudice deve infatti accertare le cause dell'intollerabilità della convivenza mediante una valutazione complessiva delle condotte reciproche e se il tradimento fosse successivo alla già avvenuta rottura del rapporto non assume rilievo ai fini dell'addebito.

In ogni caso, contrariamente a quanto si possa pensare, l’addebito ha effetti economici solo con riferimento alla perdita al diritto al mantenimento proprio del coniuge (non quello per i figli, ovviamente) e dei diritti di erede: se quindi a tradire fosse il coniuge 'ricco', non avrebbe alcuna ripercussione particolare dalla perdita di un diritto meramente astratto. Fatto salvo il risarcimento del danno, che però è riconoscibile soltanto in presenza di condotte particolarmente gravi e comprovate.

📥 Può capitare, nel processo civile telematico, che un deposito via PEC vada storto ed il sistema rifiuta la busta. In c...
22/06/2026

📥 Può capitare, nel processo civile telematico, che un deposito via PEC vada storto ed il sistema rifiuta la busta.
In casi del genere, la differenza non la fa la tecnologia, ma la reazione del difensore.

Con l'ordinanza n. 19196 dell'11/06/2026, la Cassazione affronta il tema (molto pratico) della sorte del deposito telematico quando l'iter delle PEC non si completa con esito positivo, chiarendo gli oneri di reazione che gravano sulla parte depositante a fronte del rifiuto dell'atto.

Non basta infatti inviare la busta e ricevere la famosa seconda PEC per potersi rilassare. Il deposito è una sequenza di passaggi in cui la seconda PEC (la c.d. RDAC) rappresenta solo la tappa che fissa la tempestività perché il deposito, per essere davvero efficace, deve superare positivamente anche la terza e la quarta PEC. In altre parole, il “timbro depositato” oggi è il buon esito dell’intero flusso, non solo della consegna!

Se la quarta PEC manca o è negativa e la parte resta ferma, il deposito non si perfeziona e l’atto – anche se inviato in tempo – sarà dichiarato improcedibile o inammissibile.
Da qui l’onere, molto concreto, per chi deposita: monitorare sempre tutte le PEC fino alla quarta e reagire quando qualcosa non funziona.
La Cassazione chiarisce infatti che, se i termini non sono ancora scaduti, si può (anzi, si deve) formulare istanza al giudice contro il rifiuto o l’inerzia dell’ufficio; se invece i termini sono già decorsi e il problema non è imputabile alla parte, occorre procedere con una richiesta di rimessione in termini, documentando con cura l’anomalia del sistema.

In sintesi, il deposito telematico non finisce con il clic di invio, ma con il controllo attivo di tutto il percorso: ignorare un rifiuto della cancelleria o confidare che ex post vi si possa porre rimedio a quello che appare solo come un problema tecnico, è un rischio diretto sul destino del processo.

🤔 Separazione e disoccupazione: le condizioni per il riconoscimento dell’assegno a carico dell’ex coniuge.Lo stato di di...
20/06/2026

🤔 Separazione e disoccupazione: le condizioni per il riconoscimento dell’assegno a carico dell’ex coniuge.

Lo stato di disoccupazione del coniuge non comporta automaticamente il diritto all’assegno di mantenimento.
Il giudice deve infatti effettuare una valutazione complessiva e concreta della situazione, verificando se la mancanza di reddito sia effettivamente riconducibile a fattori oggettivi e non a una scelta volontaria di inattività lavorativa.

Assume infatti rilievo l'età del richiedente, il titolo di studio e qualificazione professionale, la pregressa esperienza lavorativa e l'effettività e continuità delle iniziative di ricerca di un’occupazione, non solo le
condizioni del mercato del lavoro e del contesto socio‑economico locale.
Se risulta infatti che la disoccupazione deriva da inerzia o scelta personale, l’assegno può essere negato!

Il diritto all’assegno è quindi collegato non solo allo stato di disoccupazione, ma alle sue cause e alla reale capacità, attuale e potenziale, di reinserimento nel mercato del lavoro.

Indirizzo

Via Cavour 22
Santarcangelo
47822

Orario di apertura

Lunedì 15:00 - 20:00
Martedì 15:00 - 20:00
Mercoledì 15:00 - 20:00
Giovedì 15:00 - 20:00
Venerdì 15:00 - 20:00

Telefono

+393471397840

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