Studio Legale A. Cocozza

Studio Legale A. Cocozza Testamento e Successioni | Tutela Patrimonio | Separazione e Divorzi | Avvocato

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04/06/2026
MANTENIMENTO DEI FIGLI E SOCIALDici di essere disoccupato e di non poter mantenere tuo figlio?Attenzione: i social posso...
04/06/2026

MANTENIMENTO DEI FIGLI E SOCIAL

Dici di essere disoccupato e di non poter mantenere tuo figlio?
Attenzione: i social possono smentirti.

La Cassazione ha chiarito che lo stato formale di disoccupazione non basta a escludere la responsabilità per omesso mantenimento dei figli.

Se dai profili social emergono attività lavorative, incarichi, collaborazioni o lavori “in nero”, il giudice può tenerne conto per valutare la reale capacità economica del genitore obbligato.

Tradotto: non conta solo quello che dichiari al Fisco. Conta anche quello che fai realmente.

E non basta dire: “non ho reddito”.
Per evitare responsabilità occorre dimostrare una impossibilità assoluta, oggettiva e incolpevole di adempiere.

Il principio è chiaro: i figli si mantengono con i fatti, non con le dichiarazioni.

Cass. pen., sent. n. 15018 del 27 aprile 2026
Art. 570-bis c.p.

ASSEGNO AI FIGLI: NON SI COMPENSA. SI PAGA.Nel diritto di famiglia non tutto può diventare una partita contabile tra ex ...
03/06/2026

ASSEGNO AI FIGLI: NON SI COMPENSA. SI PAGA.

Nel diritto di famiglia non tutto può diventare una partita contabile tra ex coniugi.

Se un genitore deve versare l’assegno di mantenimento per i figli, non può dire:

“Non pago perché l’altro genitore mi deve dei soldi.”

“Scalo il mio credito.”

“Compenso con quanto mi spetta.”

Il Tribunale di Napoli lo ribadisce con chiarezza: l’assegno di mantenimento dei figli ha natura alimentare e non può essere compensato con altri crediti.

Questo perché quelle somme non servono a regolare i rapporti economici tra adulti, ma a garantire i bisogni essenziali dei figli.

In altre parole:

i debiti tra genitori si discutono nelle sedi opportune.
Il mantenimento dei figli, invece, si paga.

Trib. Napoli, sent. n. 4753/2026
Artt. 447, comma 2, e 1246, comma 1, n. 5, c.c.

INFEDELTA' E RISARCIMENTO DEI DANNIEssere traditi fa male.Ma, per la legge, il tradimento da solo non basta per ottenere...
03/06/2026

INFEDELTA' E RISARCIMENTO DEI DANNI

Essere traditi fa male.
Ma, per la legge, il tradimento da solo non basta per ottenere un risarcimento.

Nel matrimonio la fedeltà è un vero dovere giuridico, previsto dall’art. 143 c.c.
La sua violazione può portare all’addebito della separazione, con conseguenze importanti: perdita del mantenimento e riflessi sui diritti successori.

Ma il risarcimento è un’altra cosa.

Per chiedere i danni non basta provare l’infedeltà.
Bisogna dimostrare che il tradimento sia stato consumato con modalità particolarmente offensive, umilianti o lesive della dignità personale, oppure che abbia provocato un danno alla salute serio, documentato e causalmente collegato alla condotta del coniuge.

Tradotto:
il dolore non diventa automaticamente denaro.

Serve provare:

la condotta illecita;
il danno ingiusto;
il nesso causale tra tradimento e danno.

Il tradimento può costare caro, sì.
Ma solo quando supera la soglia della semplice infedeltà e diventa una vera lesione della persona.

Trib. Reggio Emilia, sent. n. 558/2020
Artt. 143, 151, 2043 e 2059 c.c.

31/05/2026
SEPARAZIONE: HAI PAGATO L’AUTO INTESTATA ALL’EX?PUOI CHIEDERE INDIETRO I SOLDIQuando una relazione finisce, spesso emerg...
26/05/2026

SEPARAZIONE: HAI PAGATO L’AUTO INTESTATA ALL’EX?
PUOI CHIEDERE INDIETRO I SOLDI

Quando una relazione finisce, spesso emergono anche i conti rimasti in sospeso.

Uno dei casi più frequenti è questo:
io ho pagato l’auto, ma l’auto è intestata al mio ex partner.

È stato un regalo?
Un prestito?
Un aiuto familiare?
Oppure un pagamento che deve essere restituito?

La Cassazione ha chiarito un principio molto importante:

chi versa denaro per acquistare un bene intestato all’altro ha diritto alla restituzione, se non viene provata in modo rigoroso la volontà di donare.

Questo significa una cosa semplice:
il fatto che ci fosse una relazione affettiva non basta, da solo, a trasformare quel pagamento in una donazione.

C’è una grande differenza tra:

1. Le spese ordinarie della vita familiare
come bollette, alimenti, vacanze, piccole necessità quotidiane.

Queste normalmente rientrano nella contribuzione alla vita comune.

2. Il pagamento di un bene durevole e personale
come un’automobile intestata esclusivamente all’altro partner.

Qui il discorso cambia.

Se uno dei due paga una somma importante per acquistare un bene che entra nel patrimonio personale dell’altro, non si può automaticamente dire:
“era un regalo”.

La volontà di donare deve essere provata.

E deve essere provata seriamente.

Non bastano frasi generiche.
Non basta dire: “stavamo insieme”.
Non basta invocare il clima affettivo della coppia.

Servono elementi concreti, come:

una chiara intenzione di donare;
la volontà documentata di privarsi definitivamente di quella somma;
la proporzione tra il valore del bene e il patrimonio di chi ha pagato;
l’assenza di accordi, anche verbali, sulla restituzione;
il contesto concreto in cui il pagamento è avvenuto.

In mancanza di una prova convincente, il pagamento può essere qualificato come somma da restituire.

Tradotto:
amare qualcuno non significa perdere il diritto di riavere il proprio denaro.

La coppia può finire.
Il matrimonio può sciogliersi.
La convivenza può interrompersi.

Ma i trasferimenti patrimoniali importanti devono essere letti per quello che sono:
atti economici con conseguenze giuridiche.

E quando si parla di somme rilevanti, beni intestati all’altro, auto, immobili, prestiti familiari o pagamenti fatti durante la convivenza, è fondamentale ricostruire bene:

chi ha pagato;
a chi è intestato il bene;
per quale ragione è stato fatto il pagamento;
se esisteva un accordo di restituzione;
se vi sono messaggi, bonifici, causali, ricevute o testimoni;
se davvero vi era una volontà di donare.

Perché in giudizio non conta solo ciò che si racconta.
Conta ciò che si riesce a provare.

Cass. civ., ord. n. 10388/2026

PARTO, PADRE ESCLUSO E RISARCIMENTO DEL DANNOIl padre può essere escluso dalla sala parto senza conseguenze? Non sempre....
21/05/2026

PARTO, PADRE ESCLUSO E RISARCIMENTO DEL DANNO

Il padre può essere escluso dalla sala parto senza conseguenze? Non sempre.

Una recente pronuncia del Giudice di Pace di Enna ha riconosciuto il diritto al risarcimento in favore di entrambi i genitori quando la struttura sanitaria non consente al padre di assistere alla nascita del figlio, nonostante ciò fosse previsto dalla Carta dei Servizi e richiesto dalla coppia.

Il punto è molto importante.

Quando una gestante viene accettata in ospedale, non nasce soltanto un rapporto medico in senso stretto.
Nasce un vero contratto di spedalità, che obbliga la struttura sanitaria non solo a prestare cure mediche, ma anche a garantire una serie di prestazioni accessorie e di protezione.

Tra queste possono rientrare:
organizzazione del reparto;
assistenza del personale ausiliario;
rispetto degli standard promessi nella Carta dei Servizi;
tutela della dignità e della serenità della paziente;
corretta gestione del momento del parto;
possibilità, se prevista, di far assistere il padre alla nascita del figlio.

Nel caso esaminato, la struttura aveva previsto nella propria Carta dei Servizi la presenza di un familiare durante il parto, anche per favorire la cosiddetta umanizzazione della nascita.
Eppure il padre non veniva fatto entrare in sala parto.

La difesa dell’ospedale? Il personale ausiliario era impegnato in altre mansioni.

Per il Giudice, però, questa non è una giustificazione sufficiente.
Anzi: può essere indice di un deficit organizzativo e gestionale della struttura.

Tradotto: se l’ospedale promette un servizio e poi non lo garantisce per carenze interne, può dover risarcire il danno.

Il danno non riguarda solo il padre, privato di un momento unico e irripetibile.
Riguarda anche la madre, che durante il parto può subire un senso di abbandono, soprattutto se non comprende perché il partner non sia presente.

La nascita di un figlio non è un semplice atto sanitario.
È un evento umano, familiare, emotivo e irripetibile.

E quando la struttura sanitaria assume l’obbligo di consentire la presenza del padre, quell’obbligo deve essere rispettato.

Giudice di Pace di Enna, sent. 15 febbraio 2026, n. 22
Artt. 1175, 1228, 1375 c.c. – Art. 2 Cost.

ASSEGNO DI MANTENIMENTO E MUTUO CASAL’ex coniuge vive nella casa familiare e tu continui a pagare tutto il mutuo?Questo ...
21/05/2026

ASSEGNO DI MANTENIMENTO E MUTUO CASA

L’ex coniuge vive nella casa familiare e tu continui a pagare tutto il mutuo?
Questo può contare sull’assegno di mantenimento.

La Cassazione ha chiarito un principio importante: se il coniuge obbligato al mantenimento si accolla anche l’intera rata del mutuo della casa coniugale assegnata all’altro, il giudice può ridurre l’assegno di mantenimento.

Perché?
Perché il mantenimento non si calcola in astratto.
Si valuta guardando il concreto equilibrio economico tra le parti.

Tradotto: se una parte beneficia dell’abitazione familiare
e l’altra continua a sostenere il costo del mutuo,
quel peso economico non può essere ignorato.

Il giudice deve considerare:
i redditi dei coniugi;
le reali capacità economiche;
il godimento della casa coniugale;
le spese effettivamente sostenute;
il mutuo pagato da uno solo dei coniugi.

Il punto è semplice: non si può pretendere l’assegno come se il mutuo non esistesse.

La solidarietà post-coniugale resta.
Ma deve essere equilibrata, concreta e proporzionata.

Cass. civ., sez. I, sent. 25 giugno 2010, n. 15333
Art. 156 c.c.

SEPARATI O DIVORZIATI: FINO A 500 EURO AL MESE PER L’AFFITTO? ATTENZIONE, NON SPETTA A TUTTICon il Piano Casa 2026 è pre...
14/05/2026

SEPARATI O DIVORZIATI: FINO A 500 EURO AL MESE PER L’AFFITTO? ATTENZIONE, NON SPETTA A TUTTI

Con il Piano Casa 2026 è previsto un nuovo contributo per aiutare i genitori separati o divorziati che, a seguito di provvedimento del Tribunale, hanno dovuto lasciare la casa familiare e sostenere un nuovo canone di locazione.

Quali sono i presupposti principali?

Il beneficio, secondo le prime indicazioni, riguarda:

genitori separati o divorziati;
non assegnatari della casa familiare;
che abbiano dovuto lasciare l’abitazione in cui continuano a vivere l’altro genitore e i figli;
con uno o più figli a carico;
figli che, secondo le prime indicazioni, non abbiano ancora compiuto 21 anni;
necessità di sostenere un canone di locazione per una nuova abitazione.

Il contributo dovrebbe essere compreso tra 400 e 500 euro mensili, per una durata massima di 12 mesi.

Attenzione però: la misura non è ancora automaticamente operativa per tutti. Sarà necessario attendere il decreto ministeriale attuativo, che dovrà stabilire modalità di domanda, tempi, criteri di priorità e probabilmente anche eventuali limiti ISEE.

In sintesi: non basta essere separati o divorziati. Occorre verificare la presenza dei requisiti familiari, abitativi ed economici previsti dalla norma e dai successivi decreti applicativi.

Prima di dare per scontato il diritto al bonus, è sempre opportuno controllare il proprio caso concreto.

RESPONSABILITÀ MEDICA E CLINICA PRIVATAQuando un intervento chirurgico va male, non sempre risponde solo il medico.Anche...
13/05/2026

RESPONSABILITÀ MEDICA E CLINICA PRIVATA

Quando un intervento chirurgico va male, non sempre risponde solo il medico.

Anche la struttura sanitaria può essere chiamata a risarcire il paziente.

Il principio è chiaro: la clinica che mette a disposizione sala operatoria, personale sanitario, infermieri, strumenti, protocolli e organizzazione interna non può limitarsi a dire: “è stato il medico”.

Per andare esente da responsabilità, la struttura deve provare qualcosa di molto preciso:

1. la colpa esclusiva del medico;
2. una condotta del sanitario del tutto anomala rispetto al programma di cura;
3. una devianza eccezionale, gravissima, imprevedibile e oggettivamente improbabile;
4. l’assenza di qualsiasi carenza organizzativa, omissione di controllo o difetto di vigilanza da parte della struttura.

In mancanza di questa prova, clinica e medico possono rispondere in solido dei danni subiti dal paziente.

Questo significa che il paziente danneggiato può chiedere il risarcimento non solo al singolo sanitario, ma anche alla struttura presso cui l’intervento è stato eseguito.

E attenzione: la responsabilità della clinica non riguarda solo i muri, la sala operatoria o gli strumenti.
Riguarda anche l’organizzazione sanitaria, l’equipe, la vigilanza, la cartella clinica, il verbale operatorio e tutto ciò che compone il rapporto di cura.

Nel caso esaminato, la CTU ha accertato un danno biologico permanente del 15% e il Tribunale ha ritenuto responsabili in solido medico e struttura sanitaria.

Tradotto in parole semplici: se ti affidi a una clinica, non ti affidi solo a un medico.
Ti affidi a un’organizzazione sanitaria.
E quell’organizzazione, quando qualcosa va storto, può doverne rispondere.

La responsabilità medica non si improvvisa.
Occorre analizzare cartelle cliniche, consenso informato, verbali operatori, nesso causale, danno biologico, CTU e profili di responsabilità della struttura.

È qui che serve una difesa tecnica, seria e completa.

Tribunale di Treviso, sez. civ., sent. n. 1613/2025

Indirizzo

Corso Garibaldi, 71
Santa Maria Capua Vetere
81055

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
16:00 - 20:00
Martedì 09:00 - 13:00
16:00 - 20:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
16:00 - 20:00
Giovedì 09:00 - 13:00
16:00 - 20:00
Venerdì 09:00 - 13:00
16:00 - 20:00

Telefono

+390823846164

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