13/05/2026
RESPONSABILITÀ MEDICA E CLINICA PRIVATA
Quando un intervento chirurgico va male, non sempre risponde solo il medico.
Anche la struttura sanitaria può essere chiamata a risarcire il paziente.
Il principio è chiaro: la clinica che mette a disposizione sala operatoria, personale sanitario, infermieri, strumenti, protocolli e organizzazione interna non può limitarsi a dire: “è stato il medico”.
Per andare esente da responsabilità, la struttura deve provare qualcosa di molto preciso:
1. la colpa esclusiva del medico;
2. una condotta del sanitario del tutto anomala rispetto al programma di cura;
3. una devianza eccezionale, gravissima, imprevedibile e oggettivamente improbabile;
4. l’assenza di qualsiasi carenza organizzativa, omissione di controllo o difetto di vigilanza da parte della struttura.
In mancanza di questa prova, clinica e medico possono rispondere in solido dei danni subiti dal paziente.
Questo significa che il paziente danneggiato può chiedere il risarcimento non solo al singolo sanitario, ma anche alla struttura presso cui l’intervento è stato eseguito.
E attenzione: la responsabilità della clinica non riguarda solo i muri, la sala operatoria o gli strumenti.
Riguarda anche l’organizzazione sanitaria, l’equipe, la vigilanza, la cartella clinica, il verbale operatorio e tutto ciò che compone il rapporto di cura.
Nel caso esaminato, la CTU ha accertato un danno biologico permanente del 15% e il Tribunale ha ritenuto responsabili in solido medico e struttura sanitaria.
Tradotto in parole semplici: se ti affidi a una clinica, non ti affidi solo a un medico.
Ti affidi a un’organizzazione sanitaria.
E quell’organizzazione, quando qualcosa va storto, può doverne rispondere.
La responsabilità medica non si improvvisa.
Occorre analizzare cartelle cliniche, consenso informato, verbali operatori, nesso causale, danno biologico, CTU e profili di responsabilità della struttura.
È qui che serve una difesa tecnica, seria e completa.
Tribunale di Treviso, sez. civ., sent. n. 1613/2025