13/11/2016
IL REATO DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA:
Tribunale di Firenze, sentenza n. 2690/2016
Il Tribunale di Firenze ha riconosciuto il reato di maltrattamenti in famiglia nel comportamento del marito che, in più occasioni, ha minacciato la moglie di portarle via i bambini e di farla licenziare, percuotendola periodicamente anche alla presenza dei minori.
La donna ha sporto querela a causa del comportamento del marito, diventato negli anni sempre più violento nei suoi confronti, ed ormai assente nella sua vita e in quella dei figli. Tra le minacce che l'uomo le rivolgeva, quella che incuteva maggior timore alla donna era quella di portarle via i bambini e di farla licenziare dal lavoro, tanto da averla costretta a continue dazioni di denaro con la promessa di allontanarsi dalla casa coniugale.
L'istruttoria dibattimentale ha confermato quanto affermato dalla moglie: nonostante il partner, a sua detta, avesse sempre avuto un "carattere esuberante" e un passato familiare a sua volta particolarmente violento, l'escalation di aggressività era stata accelerata da eventi come la perdita del lavoro e la morte della di lui madre.
Numerosissimi gli episodi intimidatori e violenti, anche realizzatisi innanzi a testimoni e poliziotti, che avevano prostrato fisicamente e psicologicamente la donna e i bambini, terrorizzati dal padre. Perso il lavoro, spesso ubriaco, del tutto assente e disinteressato delle cose di casa, l'uomo ha progressivamente determinato nella moglie, che non sapeva mai dove lui fosse e cosa facesse, uno stato psicologico di forte sofferenza e tensione, facendo anche credere di avere la disponibilità di una pi***la. Una sopraffazione e prevaricazione realizzatasi nel tempo e anticipata dai primi saltuari episodi violenti, sintomatici delle avvisaglie dell'aggressività ai danni della moglie, che hanno condotto all'irreversibile deteriorarsi della intesa coniugale e dal fallimento del loro progetto familiare.
Il Tribunale, quindi, riconosceva l'imputato sia del delitto previsto dall'art.572 c.p., sia di quelli di cui agli artt. 590 c.p. e ss. per aver colpito la donna con schiaffi e pugni al volto cagionandole lesioni personali.
Per il giudicante, il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) è integrato dal compimento di più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria che determinano sofferenze fisiche o morali, che possono realizzarsi in momenti successivi, senza che sia necessario che essi vengano posti in essere per un tempo prolungato, essendo, invece, sufficiente la loro ripetizione, anche se per un limitato periodo di tempo (cfr. conforme, Cass. n. 25183 del 19/06/2012).
Ciononostante, il Tribunale ha riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche, in ragione del fatto che le condotte delittuose sono state poste in essere, da costui, in un contesto caratterizzato da dolorose esperienze familiari pregresse e dalla improvvisa perdita di una stabile occupazione lavorativa nonché in ragione del fatto che l'uomo è riuscito, ad oggi, ad assicurare una regolare contribuzione al mantenimento dei figli e a mantenere contatti con loro sia pure alla presenza della madre e presso la ex casa familiare.