Studio Legale Avvocato Luca Brazzit

Studio Legale Avvocato Luca Brazzit L'Avvocato Luca Brazzit riceve, previo appuntamento, dal lunedì al venerdì in orario pomeridiano. Vittorio Fanchiotti-. Lo Studio dell'Avv.

L'Avvocato Luca Brazzit ha conseguito a pieni voti la Laurea Magistrale di Dottore in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Genova, discutendo una tesi in diritto processuale penale internazionale comparato -Relatore Chiar.mo Prof. Successivamente ha svolto il tirocinio formativo presso lo studio legale dell'Avvocato Luca Ritzu in Sanremo, acquisendo in particolare valide e specifiche

competenze in materia penale. E' iscritto all'albo degli avvocati presso il Foro di Imperia ed ha conseguito l'attestato di idoneità alle difese d'ufficio, frequentando il "Corso biennale di deontologia e tecnica del difensore d'ufficio" organizzato dalla Camera Penale di Imperia e Sanremo.
È iscritto presso il Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE), risultando abilitato dunque ad esercitare nanti la Corte Europea di Giustizia ed il Tribunale di Primo Grado nonché presso le Corti di tutti gli Stati membri. Nonostante la giovane età, nel corso degli anni ha patrocinato e maturato esperienza in tutti i rami del diritto penale: reati contro la persona, reati contro il patrimonio, reati contro la fede pubblica, reati in materia di stupefacenti, reati economici e finanziari, reati ambientali, reati da violazione della normativa antinfortunistica e reati minori. Luca Brazzit si occupa di diritto penale, offrendo consulenza e assistenza sia a chi si trovi ad affrontare un procedimento penale in quanto accusato di essere autore di un reato, sia a soggetti rimasti vittima dalla commissione di reati. Nel corso del procedimento penale, riconoscendo primaria importanza al rapporto cliente-avvocato, affianca il proprio assistito in ogni sua problematica assicurando massima disponibilità, professionalità e riservatezza. Lo Studio, inoltre, si occupa di tutti gli aspetti relativi all'esecuzione della pena detentiva conseguente al passaggio in giudicato di una sentenza di condanna, al fine di facilitare l'ammissione del condannato alle misure alternative alla detenzione. Lo studio, altresì, offre consulenza ed assistenza agli stranieri intenzionati a regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale (permessi di soggiorno, ricongiungimento familiare, cittadinanza, asilo, assistenza sanitaria, assistenza sociale). L'Avvocato Luca Brazzit collabora assiduamente con lo studio legale dell'Avv. Luca Ritzu in Sanremo, con lo studio Legale dell’Avv. Marzia Baldassarre in Sanremo.

20/11/2025

🟤 PENALE – CIRCOLAZIONE STRADALE
📅 Cass. pen., sez. IV, sent. n. 37391/2025

Anche chi guida un monopattino elettrico può essere condannato per guida in stato di ebbrezza.

La Cassazione ha confermato la responsabilità penale di un uomo che, sotto l’effetto di alcolici, ha causato un incidente mentre si trovava alla guida di un monopattino elettrico.

Secondo i giudici:

“I monopattini elettrici sono equiparati ai velocipedi, e la loro circolazione è disciplinata dal Codice della Strada. Ne consegue l’applicabilità anche delle norme penali in materia di guida in stato di ebbrezza.”

⚖️ Nessuna violazione del principio di legalità: la norma non è applicata analogicamente, ma per espressa previsione legislativa.

🔗 Cass. pen., sez. IV, ud. 11 novembre 2025 (dep. 17 novembre 2025), n. 37391

18/11/2025

⚖️ CONFISCA DEI BENI E PICCOLO SPACCIO: È LEGITTIMA?
Secondo la Corte Costituzionale, è legittima la confisca dei beni sproporzionati rispetto al reddito del condannato anche in caso di piccolo spaccio, se questi non è in grado di giustificarne la provenienza.

📌 NOVITÀ DALLA CORTE COSTITUZIONALE
📅 Sentenza n. 166 del 07/11/2025

🔍 La Corte ha ritenuto non irragionevole presumere che quei beni derivino da una più ampia attività criminale, anche quando i reati di spaccio siano di lieve entità.
❗ Tuttavia, la confisca non può essere automatica: il giudice deve sempre valutare le circostanze del caso concreto.

📎 In sintesi:
– La confisca resta legittima anche per il piccolo spaccio
– Si basa su una presunzione di illecita provenienza
– Il giudice può escluderla se ritiene i beni leciti

📚 Una sentenza che ribadisce la centralità del principio di proporzionalità, ma che al tempo stesso rafforza gli strumenti per colpire i profitti occulti del microtraffico.

🔗 Per approfondimenti legali:
Studio Legale Avv. Luca Brazzit – Sanremo (IM)
📍 Piazza Colombo n. 4 – ☎️ 339 1034810
🌐 avvocato-luca-brazzit.webnode.it

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30/10/2023

MOLESTIE TRAMITE SISTEMI DI MESSAGGISTICA TELEMATICA (INSTAGRAM O FACEBOOK): NON SI CONFIGURA IL REATO SE CHI RICEVE I MESSAGGI PUÒ DISATTIVARE LE NOTIFICHE.

Cassazione Penale, Sez. I, 3 ottobre 2023 (ud. 6 giugno 2023), n. 40033 - Presidente Rocchi, Relatore Russo

In conclusione, “in un sistema di messaggistica telematica che ormai, per effetto dell’ulteriore progresso delle telecomunicazioni, permette al destinatario di sottrarsi sempre all’interazione immediata con il mittente ponendo un filtro al rapporto con il soggetto che invia il messaggio molesto, la equiparazione tra la invasività delle comunicazioni moleste effettuate tramite sistemi di messaggistica telematica e quella delle comunicazioni tradizionali effettuate con il mezzo del telefono non si giustifica più, perché la circostanza che il messaggio telematico abbia assunto quella maggiore invasività che lo rende assimilabile alla telefonata molesta ricevuta improvvisamente dipende non da una scelta del soggetto che invia, ma da una scelta del soggetto che riceve“.

Deposito atti penali via pecPubblichiamo la richiesta di un intervento chiarificatore del Ministro della Giustizia da pa...
20/07/2023

Deposito atti penali via pec
Pubblichiamo la richiesta di un intervento chiarificatore del Ministro della Giustizia da parte dell’osservatorio sulla informatizzazione del processo penale UCPI
Illustre Signor Ministro,
Le scriviamo in qualità di responsabili dell’Osservatorio sull’informatizzazione del Processo Penale, istituito in seno all’Unione Camere Penali Italiane, per chiederLe un intervento correttivo e chiarificatore rispetto al Decreto emanato il 18 luglio us.
Tale Decreto, emanato anche certamente su impulso dei penalisti italiani, ha avuto il pregio di sospendere l’obbligatorietà del deposito tramite il Portale Deposito atti Penali, dei numerosi (103) atti individuati dal precedente DM 4 luglio, consentendo dunque un congruo periodo di rodaggio indispensabile per il corretto funzionamento dello stesso e per la formazione del personale degli uffici giudiziari.
Purtroppo la formulazione del Decreto 18 luglio non è stata perfettamente lineare, non riuscendo a tradurre in norma, la – riteniamo - chiara volontà del Suo Dicastero. Crediamo infatti che la voluntas del Governo fosse quella di aggiungere la possibilità di depositare gli atti difensivi mediante Portale, lasciando intatta la possibilità di continuare a depositare in cartaceo e a mezzo pec, tutto ciò che non è espressamente, già da tempo obbligatoriamente, deve essere canalizzato tramite Portale ai sensi del comma 6 bis dell'art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (denunce, querele, nomine, rinunce al mandato e revoche, atti successivi all’avviso ex art. 415 bis c.p.p. e 408-411 c.p.p.).
All’esito dell’emanazione dei due decreti degli ultimi giorni, possiamo ritenere che il deposito in forma cartacea rimanga ragionevolmente consentito dall’art. 87 comma 4 delle norme transitorie alla riforma Cartabia, laddove viene prevista l’espressa vigenza di una serie di articoli del codice di procedura penale, nella formulazione attuale e dunque con modalità di deposito degli atti in forma “codicistica” sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine di transizione previsto dal regolamento di cui al comma 3. Manifestiamo invece forti dubbi sulla possibilità di utilizzo della PEC con riferimento al deposito degli atti elencati nel Decreto del 4 luglio.
Difatti se è pur vero che tale canale di deposito parrebbe ancora ammissibile in virtù della vigenza della previsione dell’art.87 bis delle norme transitorie predette, introdotto nel d.lsg. n.150-2022 in sede di conversione del D.L. 162-2022, secondo la quale […] gli atti, i documenti e le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'articolo 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo, e' consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, è altrettanto vero che quelli del DM 4 luglio (i 103 atti) vengono dal Decreto stesso collocati nell’alveo dell’art. 87 comma 6 bis, venendo così automaticamente esclusi dal perimetro di applicabilità dell’art. 87 bis (e dunque di efficacia dei depositi avvenuti a mezzo pec).
Il Decreto 18 luglio ha unicamente sospeso l’efficacia del precedente Decreto 4 luglio “nella parte in cui dispone che il deposito da parte dei difensori degli atti indicati nell'elenco di cui all'art. 1 dello stesso decreto avviene esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico”, sino al “quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150”, non incidendo in alcun modo sulla riconducibilità dei 103 atti nella “casella” delineata dal comma 6 bis predetto.
Questa interpretazione ha già trovato eco in molte parti dell’avvocatura, ma, ciò che maggiormente preoccupa, è già stata trasfusa in alcuni provvedimenti emanati dai capi degli Uffici Giudiziari (per quanto, consta allo stato, Rovereto e Fermo), volti a preannunciare declaratorie di inammissibilità degli atti difensivi depositati a mezzo PEC.
Altre voci si sono poi alzate per ritenere privi di valenza i depositi effettuati tramite Portale, trattandosi di mera fase di “sperimentazione”, senza una patente di validità legale. La confusione sta crescendo e riteniamo che sia necessario intervenire.
Siamo certi la volontà del Ministero che Lei con capacità e competenza conduce fosse volta a garantire una molteplicità di canali di deposito tutti parimenti validi, un triplo binario che non costringa i difensori ad operare su una pericolosa scacchiera. L’attenzione che ha da subito posto alle istanze dei penalisti a garanzia della corretta transizione verso un Giusto Processo Penale Telematico, stride inesorabilmente con la supposta (da alcuni) volontà di eliminare la possibilità di effettuare i depositi a mezzo PEC, indispensabile strumento da affiancare al cartaceo, sino a quando non sarà a regime il vero Processo Penale Telematico; ci pare emblematica in questo senso la Sua attenzione alla salvaguardia della possibilità di utilizzare la PEC per gli atti di impugnazione da depositarsi fuori Foro, stante l’abrogazione dell’art. 582 comma 2 c.p.p.
In un momento di così grande cambiamento, carico di resistenze da parte di tanti, è necessario dunque che si possa operare in un contesto di chiarezza e di certezza interpretativa, che non lasci spazio ad interpretazioni strumentali e che non esponga il cittadino a rischi di così grande portata; Le chiediamo quindi un intervento autorevole e chiarificatore, che possa tacitare dibattiti pretestuosi e fornire la giusta tranquillità sulle corrette, consentite modalità di deposito degli atti.

20/07/2023 Deposito atti penali via pec Pubblichiamo la richiesta di un intervento chiarificatore del Ministro della Giustizia da parte dell’osservatorio sulla informatizzazione del processo penale UCPI Illustre Signor Ministro, Le scriviamo in qualità di responsabili dell’Osservatorio sull’i...

03/07/2023

AMMINISTRATIVO - IMMIGRAZIONE - 30/06/2023
Cons. giust. amm. rg. sic., sez. giurisdizionale, sent., 5 giugno 2023, n. 379

RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO: LA MANCATA PRODUZIONE DEI REDDITI (DA SOLA) NON GIUSTIFICA IL DINIEGO

La mancata produzione delle dichiarazioni reddituali da parte dello straniero non è ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno, dovendosi tenere in considerazione anche le potenzialità lavorative del richiedente e le varie circostanze che concorrono al sostentamento dell'immigrato.

10/05/2023

TAR Campania, sez. VI, sent., 2 maggio 2023, n. 2608

AUTO RIGATA NEL PARCHEGGIO: IL PROPRIETARIO HA DIRITTO DI ACCESSO AI FILMATI MA ATTENZIONE ALLA PRIVACY DEI TERZI

Il Comune non può negare l’accesso richiesto da un automobilista ai filmati catturati sulle strade dai propri sistemi di videosorveglianza anche in caso di semplice danneggiamento di un veicolo. Il rilascio dei filmati dovrà sempre rispettare i principi di riservatezza, proporzionalità e minimizzazione dei dati e non potrà essere limitato in maniera indiscriminata da un regolamento comunale.

09/05/2023

Cass. civ., sez. II, ord., 4 maggio 2023, n. 11664

COPPIA IN CRISI, LUI LE DÀ SOLDI PER COMPRARE UN’AUTO: IL DENARO VA RESTITUITO ALL’EX MARITO

Impossibile catalogare come donazione il gesto compiuto dall’uomo e consistito nell’ottenere una somma di denaro tramite una finanziaria e nel prestarla poi all'allora moglie per consentirle di comprare un’automobile. Decisivo il riferimento alla crisi della coppia proprio all’epoca della dazione di denaro, crisi poi sfociata nel divorzio.

08/05/2023

Cass. pen., sez. II, ud. 28 marzo 2023 (dep. 3 maggio 2023), n. 18317

CHIEDE SOLDI A DUE DONNE PER NON DIFFONDERE LORO FOTO INTIME: LEGITTIMA LA CONDANNA PER ESTORSIONE.

Impossibile ridimensionare le condotte tenute in due distinte occasioni da un uomo che, fintosi imprenditore in grado di dare lavoro, ha circuito due donne, presentatesi per un colloquio virtuale, ottenendo alcune foto di loro a seno n**o, e poi ha chiesto loro denaro per continuare a tenere solo per sé quelle immagini.

Vittime di REVENGE P**N (diffusione di immagini sessualmente esplicite): nasce TAKE IT DOWN, piattaforma funzionale alla...
28/04/2023

Vittime di REVENGE P**N (diffusione di immagini sessualmente esplicite): nasce TAKE IT DOWN, piattaforma funzionale alla pronta eliminazione dei file circolati illegittimamente.

Il gruppo Meta lancia "Take it down", uno strumento per riconoscere ed eliminare contenuti sessualmente espliciti in internet.

28/04/2023

Una forma subdola di truffa a mezzo telefono. Differenze tra Phishing e Vishing. I suggerimenti del Garante per difendersi.

INERZIA DEL GOVERNO SULLE RIFORME: L'ASTENSIONE DEI PENALISTI ITALIANI.La preannunciata stagione delle riforme liberali ...
30/03/2023

INERZIA DEL GOVERNO SULLE RIFORME: L'ASTENSIONE DEI PENALISTI ITALIANI.

La preannunciata stagione delle riforme liberali della giustizia è già abortita? Le riforme processuali urgenti richieste dalla avvocatura sono ignorate. I diktat della magistratura prontamente eseguiti: rallentamento della riforma costituzionale della separazione delle carriere, congelamento delle riforme dell’ordinamento giudiziario sgradite alle toghe. E poi, carcere, carcere, carcere, ogni qual volta la cronaca e la ricerca del consenso ispirano e sollecitano il peggiore populismo penale. I penalisti italiani lanciano nel paese la mobilitazione per il rispetto degli impegni elettorali e parlamentari assunti dalla nuova maggioranza: subito tre giornate di astensione dalle udienze penali, per dare il via ad una nuova stagione di iniziative politiche in difesa del diritto penale liberale e del giusto processo.
La delibera di astensione dell’Unione Camere Penali Italiane.

27/03/2023 INERZIA DEL GOVERNO SULLE RIFORME: L'ASTENSIONE DEI PENALISTI ITALIANI. La preannunciata stagione delle riforme liberali della giustizia è già abortita? Le riforme processuali urgenti richieste dalla avvocatura sono ignorate. I diktat della magistratura prontamente eseguiti: rallentame...

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