Studio Legale Avv. Chiara Brizzi

Studio Legale Avv. Chiara Brizzi Consulenza legale in materia di Diritto Civile, Amministrativo, del Lavoro. Particolare conoscenza della contrattualistica pubblica e privata.

24/12/2025
Case 4.0 e privacy.Come usare correttamente la tecnologia dentro le mura domestiche.
15/04/2021

Case 4.0 e privacy.
Come usare correttamente la tecnologia dentro le mura domestiche.

Fino a qualche tempo fa, il semplice chiudere a chiave la porta di casa poteva bastare come misura di sicurezza per evitare intrusioni all’interno delle pr

Giornata di formazione sul tema della Cyber Defence, con una attenzione particolare al GDPR e ai rischi connessi al Data...
07/11/2019

Giornata di formazione sul tema della Cyber Defence, con una attenzione particolare al GDPR e ai rischi connessi al Data Breach.

PRIVACY E ASSESTEMENT GDPR 2016/679Lo Studio Legale Avv. Chiara Brizzi offre consulenza e supporto alle aziende, agli en...
28/08/2018

PRIVACY E ASSESTEMENT GDPR 2016/679

Lo Studio Legale Avv. Chiara Brizzi offre consulenza e supporto alle aziende, agli enti pubblici e ai condomini in materia di diritto digitale, diritto della privacy, protezione dei dati personali, sicurezza informatica.
Assiste professionisti, imprese, pubbliche amministrazioni nell’adeguamento al Regolamento privacy europeo (Regolamento (UE) 2016/679, “GDPR o RGPD”).
Per esempio: consulenza sull’assolvimento delle previsioni normative, riorganizzazione dei processi e valutazione della “compliance” alla normativa europea.


Regolamento UE GDPR 2016/679

A partire dal 25 maggio 2018, con l’entrata in vigore del Regolamento Generale dell’Unione Europea sulla Protezione dei Dati (GDPR),esiste un’unica serie di norme per tutte le imprese che operano nell’UE, indipendentemente dalla loro sede, in materia di protezione dei dati.
Il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) disciplina il trattamento dei dati personali relativi alle persone nell’UE da parte di società, organizzazioni o persone; ma nello specifico chi è interessato dalle nuove disposizioni?

Il Regolamento si applica a:
- tutte le aziende o enti che trattano dati personali nell’ambito delle attività di una delle sue filiali stabilite nell’UE, indipendentemente dal luogo in cui i dati sono trattati;
- tutte le aziende stabilite al di fuori dell’UE e che offrono beni/servizi (a pagamento o gratuiti) o monitorano il comportamento delle persone nell’UE.
Se l’azienda è una piccola o media impresa (PMI) che tratta i dati personali come sopra descritto, dovrà assicurarsi di rispettare il Regolamento.
In generale l’applicazione del Regolamento sulla protezione dei dati NON dipende dalle dimensioni dell’azienda/organizzazione, ma dalla natura delle sue attività.

Per consentire alle imprese ed agli enti pubblici di adeguarsi al nuovo Regolamento, lo Studio Legale offre una consulenza esterna modulabile in prestazioni e costi a secondo dell'attività posta in essere dall'azienda, dalle dimensioni e, quindi, dal necessario assolvimento degli obblighi di legge.

Contatta lo Studio all'indirizzo e-mail [email protected] e riceverai un preventivo dettagliato entro 24 ore.

05/04/2018

Tra le principali novità del 730/2018: Ecobonus

E' stata introdotta una detrazione pari al 70% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo; tale percentuale è elevata al 75% se le spese sono sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del MISE del 26 giugno 2015 (Legge n. 232/2016).

Con l'introduzione di tale detrazione è stato incentivato l'intervento di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali.

13/03/2018

LA GARANZIA CONTRO I DIFETTI DELLE COSE ACQUISTATE

Potrebbe capitare a chiunque di noi di acquistare un bene, come ad esempio un cellulare, un mobile, e scoprire, dopo l’acquisto, che ciò che abbiamo comprato ha un difetto.
In questi casi l’acquirente ha qualche tutela?
Prima di tutto occorre precisare che il codice civile sancisce chiaramente all’art. 1490 c.c., primo comma, la fattispecie di garanzia legale, applicabile ad ogni tipologia di contratto di vendita, affermando che il “venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”.
Come si nota dalla norma qui sopra riportata, i vizi della cosa devono avere un grado specifico, richiedendo ovvero che tali vizi siano occulti, cioè non riconoscibili dall’acquirente mediante l’ordinaria diligenza al momento dell’acquisto, e rilevanti, ossia dotati di una gravità sufficiente a rendere il bene inidoneo all’uso o tali da diminuire in modo apprezzabile il valore (Cass. Civ., Sez. II, del 02.09.13, n. 20110).
Qualora il bene oggetto della compravendita presenti dei vizi che rispondano a tali requisiti, il codice civile, all’art. 1492 c.c., prevede due possibili tutele, alternative, in capo al compratore: la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo.
In caso di risoluzione del contratto, il venditore è tenuto, ai sensi dell’art. 1493 c.c., a restituire al compratore il prezzo versato ed a rimborsare le spese ed i pagamenti legittimamente sostenuti ai fini della vendita.
Indipendentemente dalla scelta di risolvere il contratto o di ridurne il prezzo, il venditore è tenuto altresì al risarcimento del danno nei confronti del compratore, a meno che lo stesso non provi di aver ignorato senza colpa l’esistenza dei vizi (Cass. Civ., Sez. II, del 23.09.11, n. 19494).
Ora, parallelamente ad una tutela così ampia riconosciuta in capo all’acquirente, il legislatore ha previsto dei termini molto ristretti, prevedendo l’onere del compratore di denunciare la presenza dei vizi al venditore entro otto giorni dalla loro scoperta, salvo un diverso termine previsto dalle parti o dalla legge.
Diversamente qualora il compratore sia un consumatore, cioè una persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (Art. 3, comma 1, D. Lgs. n. 206 / 2005 c.d. “Codice del Consumo”), sarà applicabile la normativa contenuta nel Codice del Consumo, il quale prevede anch’esso la garanzia per vizi della cosa compravenduta, ma individua dei termini più ampli, ovvero l’onere per il consumatore di denunciare la presenza dei vizi entro due mesi (e non otto giorni) dalla loro scoperta e la prescrizione dell’azione di garanzia nel termine di due anni, in luogo del termine di un anno previsto dal codice civile.
In ogni caso le parti potranno comunque inserire nel contratto di compravendita, tenendo ferma la disciplina della garanzia legale prevista dal Codice Civile o, sussistendone i presupposti, dal Codice del Consumo, una clausola nella quale si preveda una garanzia cd. convenzionale, gratuitamente o a pagamento, ma questa tipologia di garanzia non potrà né limitare né escludere la garanzia legale prevista dalla legge dall’art. 1490 c.c. e seguenti e dagli articoli 128 e seguenti C.d.C., ma semmai dilatarne l’operatività.

COSA SUCCEDE NEL CASO IN CUI I DIFETTI DELLA COSA SI MANIFESTANO AL DI FUORI DELLA GARANZIA?

Il termine è posto nell'interesse del venditore, ma non incorre in decadenza il compratore se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio.
Ugualmente (ma questa volta in pena della slealtà del venditore) non è necessaria la denunzia e quindi non v'è decadenza contro il compratore se il vizio fu occultato dal venditore.
Occorre che si tratti di vero occultamento cioè di positiva messinscena da parte del venditore allo scopo di nascondere quel che altrimenti sarebbe stato normalmente scoperto.
L'occultamento importa non la semplice reticenza, ma un'attività positiva diretta a nascondere qual che altrimenti non sarebbe nascondibile.

In questi casi la garanzia per vizi occulti non apparenti può esser fatta valere in via d'eccezione anche oltre l'anno.
È applicazione del principio già scritto nell'art. 1449 cod. civ. per l'azione di annullamento del contratto: benché l'azione di annullamento si prescriva in cinque anni, l'annullabilità può essere opposta dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto, anche se è prescritta l'azione per farla valere.

Sostanzialmente la garanzia per vizi occulti è a tutela dell'errore del compratore che ebbe bensì la cosa contrattata, ma l'ebbe infetta da vizi tali che, se li avesse conosciuti, non l'avrebbe comprata.

E' riconducibile a tale previsione il caso del vizio presente in molte autovetture, nelle quali il cruscotto (per difetto palese di fabbrica) si schianta all'altezza dell'airbag lato passeggero.
Se è capitato anche voi potete contattarmi all'indirizzo e-mail [email protected]

06/03/2018

Bollette a 28 giorni: facciamo chiarezza

Con la delibera n. 498/17/CONS del 19 Dicembre 2017 l' AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) ha deciso: 1) di sanzionare gli operatori telefonici per omessa osservanza della legge in materia di scadenza di rinnovo delle offerte e di fatturazione dei servizi, relativamente alla telefonia fissa e fisso-mobile, con una multa di 1,16 milioni di euro per ciascun operatore e 2) l'obbligo di tornare alla fatturazione mensile a 30 giorni e non a 28 giorni.

Riportando fedelmente il testo della delibera AGCOM si legge che l'Autorità: "DIFFIDA la citata società (Vodafone Italia Spa) a provvedere – in sede di ripristino del ciclo di fatturazione con
cadenza mensile o di multipli del mese - a stornare gli importi corrispondenti al corrispettivo per il numero di giorni che, a partire dal 23 giugno 2017, non sono stati fruiti dagli utenti in termini di erogazione del servizio a causa del disallineamento fra ciclo di fatturazione quadri settimanale e ciclo di fatturazione mensile. Nella prima fattura emessa con cadenza mensile l’operatore è tenuto a comunicare con adeguato risalto che lo storno è avvenuto in ottemperanza al presente provvedimento".

Entro il 4 aprile 2018, tutte le compagnie telefoniche, pay tv e servizi di comunicazioni elettroniche, sono quindi obbligati a tornare alla consueta bolletta a 30 giorni, pena, in caso di violazione, rimborsi di 50 euro in favore del consumatore + 1 euro per ogni giorno successivo alla scadenza del termine assegnato dall’Autorità delle Comunicazioni.

Pertanto i consumatori devono controllare che le fatture a partire dal 23 giugno 2017 ( termine fissato dalla delibera n. 121/17/CONS) siano a cadenza mensile, ovvero 30 giorni, in caso contrario può essere chiesto un rimborso-reclamo delle somme addebitate in più.
Inoltre nelle nuove fatture a 30 giorni vi sarà un incremento pari a circa l'8,6% poichè la 13° mensilità verrà distribuita nelle 12 previste.

Per ulteriori informazioni potete scrivere a: [email protected]

Indirizzo

Via Don Luigi Sturzo N. 20
San Giovanni Valdarno
52027

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
15:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 13:00
15:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
15:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 13:00
15:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 13:00

Telefono

+390550655842

Sito Web

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Studio Legale Avv. Chiara Brizzi pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Studio Legale Avv. Chiara Brizzi:

Condividi