11/04/2022
Il 7 aprile 2022 è stata pubblicata la sentenza PG della GCUE nella causa C-236/20, avente ad oggetto la domanda pregiudiziale proposta dal TAR Emilia Romagna con ordinanza del 27 maggio 2020, nel procedimento incardinato da un giudice di pace volto ad ottenere, in via principale, l’accertamento del diritto alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego e la conseguente condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive maturate, oltre oneri previdenziali e assistenziali o, in via subordinata, la condanna del Governo italiano al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente derivanti da fatto illecito del legislatore, per violazione delle direttive europee.
La sentenza PG della GCUE stabilisce definitivamente che il giudice di pace deve essere qualificato come un lavoratore a tempo determinato e, come tale, deve godere del diritto alle ferie retribuite, alla tutela assistenziale e previdenziale. La sentenza afferma espressamente che è “inammissibile” una possibile negazione di tali diritti.
Al giudice del rinvio spetta dunque verificare – in applicazione del principio di non discriminazione – se i magistrati onorari possono essere equiparati ai magistrati onorari, quantomeno sotto il profilo del diritto alle ferie retribuite, alla tutela previdenziale e assistenziale.
La portata innovativa della sentenza si riscontra anche laddove afferma – per la prima volta – che non vi è, nell’ordinamento giuridico italiano, alcuna disposizione che consenta di sanzionare in modo effettivo e dissuasivo il rinnovo abusivo dei rapporti a termine dei giudici onorari, in violazione della clausola 5 di cui all’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Il riconoscimento dei richiamati diritti non si concilia, peraltro, con la rinuncia imposta quale condizione necessaria per accedere alla procedura valutativa prevista per la stabilizzazione dei magistrati onorari indetta con la legge di bilancio 2022.
La novella legislativa prevede, infatti, una stabilizzazione dei magistrati onorari fino a fine carriera, sottraendo il loro incarico al meccanismo del rinnovo periodico, tramite una procedura concorsuale facoltativa, e introduce l’erogazione di un’indennità come strumento di compensazione per coloro che dovessero decidere di non parteciparvi o che, pur prendendo parte alla procedura concorsuale, non dovessero superarla, concludendo così il rapporto di lavoro onorario definitivamente. La partecipazione alla procedura di stabilizzazione, sia che si concluda positivamente che con la percezione di un’indennità, implica tuttavia la rinuncia a rivendicare in sede giudiziale qualsiasi altra pretesa relativa al rapporto onorario pregresso.
La rinuncia prevista ex lege alle pretese afferenti al rapporto onorario pregresso appare gravemente lesiva del diritto di accesso ad un Tribunale per rivendicare i propri diritti e rappresenta un unicum della storia repubblicana perché fa discendere dalla mera partecipazione ad una procedura concorsuale pubblica la compressione del diritto di accesso alla tutela giurisdizionale, sancito dalla Carta Costituzionale e dai principali trattati internazionali al cui rispetto delle disposizioni l’Italia è vincolata per il tramite dell’art. 117 Costituzione (si veda in particolare art. 6 Cedu e art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea).
https://www.studiolegale-sv.it/2022/04/11/la-sentenza-della-cgue-del-07-07-2022-sui-giudici-onorari-e-incidenza-sullavvio-della-procedura-di-stabilizzazione/