Pavan & Girotto Studio Legale

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Pavan & Girotto Studio Legale Fondato nel 1982 dall'Avv. Giorgio Pavan. Dal 1994 Studio Legale Associato. Never Give Up.

Il nostro motto:
Ogni problema ha almeno una soluzione, la nostra missione è trovarla e realizzarla per voi. L’attività dello Studio segue due settori principali rappresentati dal diritto di impresa e dalla assistenza stragiudiziale e giudiziale dei clienti privati per qualsiasi tipo di controversia. (Diritto Penale, Diritto Civile, Separazioni e Divorzi, controversie in materia di Diritto del Lavoro, controversie in materia di Diritto Amministrativo, assistenza avanti alla Commissione Tributaria). Il primo ambito di attività si concreta in una attività di consulenza stragiudiziale e di assistenza giudiziale in favore di aziende, private o partecipate da enti pubblici, operanti nei settori manifatturiero, artigianale e dei servizi pubblici: l’attività viene prestata in forme concordate secondo apposite convenzioni, o su specifica richiesta del cliente, e può articolarsi nella redazione della contrattualistica commerciale ed aziendale, nella gestione delle controversie di natura contrattuale legate ai rapporti di fornitura, di locazione e compravendita di immobili, di assicurazione, di appalto, di somministrazione di servizi, di trasporto, nella gestione stragiudiziale e giudiziale dei rapporti di lavoro. Sempre nello stesso ambito, lo Studio legale associato si occupa di questioni di diritto societario, prevedendo l'affiancamento degli amministratori e/o i soci proprietari delle aziende per quanto concerne le operazioni di costituzione, trasformazione, acquisizione, cessione, affitto di società di persone o di capitali e fornendo assistenza completa anche per le questioni relative alle procedure di liquidazione o di ristrutturazione aziendale, e tutte le problematiche legate a questo specifico settore. L’altro grande ambito di attività dello Studio riguarda l'assistenza del cliente privato. Le competenze dello Staff dello Studio permettono di fornire assistenza e consulenza a 360° affiancando il cliente in qualsiasi tipo di vertenza: Diritto Penale, Diritto Civile, Separazioni e Divorzi, controversie in materia di Diritto del Lavoro, controversie in materia di Diritto Amministrativo, assistenza avanti alla Commissione Tributaria. Gli avv.ti Francesco Pavan e Dimitri Girotto, inoltre, sono abilitati a patrocinare avanti alle Giurisdizioni Superiori: Corte di Cassazione e Consiglio di Stato.

Disservizi telefonici e responsabilità contrattuale: nessun risarcimento senza prova del danno.In tema di contratti di u...
19/10/2026

Disservizi telefonici e responsabilità contrattuale: nessun risarcimento senza prova del danno.

In tema di contratti di utenza telefonica, l’utente deve provare il danno e individuare il preciso titolo contrattuale degli indennizzi, non potendo invocare direttamente i parametri del regolamento AGCOM nel giudizio civile.

Cass. civ., sez. III, ord., 27 settembre 2026, n. 25859

L’occasione è fornita da una controversia promossa da un cliente Fastweb che, dopo aver aderito a una proposta di modifica del piano tariffario con riduzione del canone e attivazione del 5G, lamentava il mancato tempestivo adeguamento dell’offerta, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento, l’esecuzione della modifica, la restituzione delle somme versate in eccedenza, nonché il risarcimento del danno e il riconoscimento di indennizzi/penali previsti dalla Carta dei servizi.

Il Tribunale di Milano respingeva le domande.
In appello l’utente insisteva sulla pacificità del rapporto contrattuale, sulla richiesta di modifica del piano e sul successivo adempimento tardivo, residuando il solo profilo risarcitorio/indennitario, da quantificare sulla base degli indennizzi previsti dalle condizioni generali e dalla Carta dei servizi.

La Corte d’Appello di Milano, richiamando il criterio della “ragione più liquida”, aveva tuttavia rigettato il gravame concentrandosi sul difetto di allegazione e prova di un concreto danno patrimoniale, ritenendo inammissibile il ricorso alla liquidazione equitativa in assenza della prova dell’an debeatur e rilevando, quanto agli indennizzi, la mancata indicazione della specifica clausola contrattuale o della Carta dei servizi idonea a fondare la pretesa, nonché l’inidoneità degli indennizzi previsti dalla disciplina amministrativa di settore a fungere da titolo direttamente azionabile in sede civile.

La Cassazione conferma integralmente questa impostazione, muovendo dal consolidato principio secondo cui il creditore che agisce per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale deve provare la fonte negoziale o legale del diritto azionato e allegare l’inadempimento, mentre sul debitore grava la prova dell’esatto adempimento o della non imputabilità dell’inadempimento (Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Tuttavia, tale principio non comporta che il danno si identifichi con l’inadempimento, né esonera il creditore dall’onere di allegare e dimostrare il pregiudizio risarcibile e il nesso causale con l’inadempimento medesimo: il danno‑conseguenza costituisce un elemento ulteriore della fattispecie risarcitoria, che richiede autonoma dimostrazione, anche nei contratti di utenza telefonica.

Sotto il profilo degli indennizzi, la Suprema Corte opera una netta distinzione tra:
§ indennizzi di fonte contrattuale (condizioni generali, Carta dei servizi), azionabili dinanzi al giudice ordinario;
§ indennizzi previsti dal Regolamento Agcom in materia di controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche (delibera n. 73/11/CONS e successive modifiche), applicabili nell’ambito del procedimento amministrativo di definizione delle controversie.

Per quanto riguarda i primi, la Cassazione ribadisce che la parte che chieda il riconoscimento di un indennizzo contrattuale deve:
§ allegare il titolo negoziale (contratto, condizioni generali, Carta dei servizi) su cui fonda la pretesa;
§ individuare la specifica clausola dalla quale deriva il diritto all’indennizzo;
§ indicare, ove necessario, il termine contrattuale entro il quale la prestazione doveva essere eseguita (ad esempio, attivazione del servizio o modifica del piano tariffario).

Nel caso concreto, la Corte d’Appello ha accertato che l’utente non aveva indicato la clausola della Carta dei servizi relativa all’indennizzo per mancata o ritardata attivazione del piano, né aveva allegato l’esistenza di uno specifico termine contrattuale per l’esecuzione della modifica tariffaria; tale accertamento di fatto, non efficacemente censurato in cassazione, rende infondata la doglianza relativa alla pretesa natura indennitaria (e non risarcitoria) della domanda.

Quanto al Regolamento Agcom, il ricorrente ne aveva invocato la natura normativa per sostenere l’obbligo del giudice di applicarlo ex officio in forza del principio iura novit curia, utilizzandone i parametri per quantificare l’indennizzo dovuto in sede civile.

La Cassazione, richiamando il precedente Cass., Sez. III, 10 dicembre 2020, n. 28230, ribadisce invece che gli indennizzi disciplinati dal Regolamento Agcom operano esclusivamente nell’ambito del sistema amministrativo di risoluzione delle controversie e non costituiscono, di per sé, fonte diretta di attribuzioni patrimoniali azionabili nel giudizio civile ordinario.
La questione non attiene, dunque, alla conoscibilità della fonte, bensì al suo ambito di applicazione: la natura regolamentare del provvedimento non consente di trasporre automaticamente nel processo civile i parametri indennitari previsti per il procedimento amministrativo, in assenza di un espresso aggancio contrattuale.

La Cassazione rigetta quindi il ricorso, condannando il cliente soccombente alle spese del giudizio di legittimità.

Abbandono di rifiuti non pericolosi: illecito amministrativo o reato?In tema di abbandono di rifiuti non pericolosi, la ...
12/10/2026

Abbandono di rifiuti non pericolosi: illecito amministrativo o reato?

In tema di abbandono di rifiuti non pericolosi, la Cassazione ribadisce la natura contravvenzionale della fattispecie ex art. 255 t.u.a. e i criteri distintivi rispetto al mero illecito amministrativo di conferimento irregolare.

Cass. pen., sez. III, ud. 10 giugno 2026 (dep. 16 settembre 2026), n. 33618)

La vicenda trae origine dal deposito, sulla pubblica via, di diversi sacchi contenenti materiale di risulta, effettuato mediante autocarro aziendale, con contestazione della contravvenzione di cui al comma 1 dell’art. 255 T.U.A.
L’imputata alla guida dell’autocarro intestato alla titolare dell’impresa veniva identificata attraverso le videoriprese di telecamere installate sul viale interessato.

La parte più significativa della decisione riguarda i motivi con cui la difesa tentava di ricondurre la condotta nell’alveo dell’illecito amministrativo di conferimento irregolare di rifiuti ex art. 192 d.lgs. 152/2006, sostenendo l’insussistenza degli elementi costitutivi della contravvenzione di cui all’art. 255, comma 1, T.U.A. e il difetto di accertamento dell’elemento soggettivo in ordine alla volontà dismissiva.

L'evoluzione normativa succedutasi nel tempo fa emergere un sistema sanzionatorio graduato, che si coordina con i delitti ambientali di cui agli artt. 452‑bis ss. c.p. e al traffico organizzato di rifiuti (oggi art. 452‑quaterdecies c.p.).
La distinzione tra illecito amministrativo e contravvenzione ex art. 255, comma 1, è ancorata a:
§ tipo di rifiuto (urbani/piccolissime dimensioni vs rifiuti non pericolosi di diversa natura, ovvero pericolosi);
§ gravità e modalità della condotta (abbandono/detenzione incontrollata vs semplice conferimento irregolare accanto ai contenitori stradali);
§ contesto fattuale e volontà dismissiva del soggetto agente.

Riprendendo la costante giurisprudenza di legittimità, la Corte ribadisce che la contravvenzione punisce un reato istantaneo con effetti eventualmente permanenti, che presuppone una volontà di definitiva dismissione del rifiuto, desumibile dal disinteresse del detentore dopo il deposito incontrollato; la condotta si esaurisce nell’atto di abbandono e non postula attività gestoria successiva.
In tale ottica, il «perno normativo» è rappresentato dall’art. 192 T.U.A., che vieta il deposito incontrollato e l’abbandono sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque, prevedendo, oltre alle conseguenze sanzionatorie, l’obbligo di rimozione, recupero/smaltimento e ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario o titolari di diritti reali/personali di godimento cui la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

Applicando tali coordinate al caso concreto, la Cassazione conferma la qualificazione della condotta come contravvenzione ex art. 255, comma 1, escludendo sia la tesi difensiva del mero conferimento irregolare vicino a un punto di raccolta, sia l’invocata assenza di volontà dismissiva.

Pena concordata: il GIP non può accogliere il patteggiamento e negare la pena sostitutiva.Nel caso esaminato, il GIP ave...
05/10/2026

Pena concordata: il GIP non può accogliere il patteggiamento e negare la pena sostitutiva.

Nel caso esaminato, il GIP aveva accolto la richiesta di applicazione della pena concordata per reati in materia di stupefacenti, armi e munizioni, ma aveva negato la sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare, nonostante il consenso espresso del PM.
La Suprema Corte qualifica tale operazione come illegittima “scissione” dell’accordo, potendo il giudice verificarne solo legalità e ammissibilità, senza poterlo rimodulare selettivamente.

Cass. pen., sez. IV, ud. 3 luglio 2026 (dep. 21 agosto 2026), n. 31670

n un procedimento per violazioni in materia di stupefacenti, armi e munizioni, definito tramite sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., l’imputato era stato condannato alla pena di anni 2, mesi 8 e giorni 14 di reclusione ed euro 12.000 di multa, oltre che all’applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare in luogo della pena detentiva.

Tuttavia, il GIP, pur accogliendo la richiesta di applicazione della pena concordata, non disponeva la sostituzione della pena detentiva.

La parte impugnava in cassazione, affermando che, nel sistema di patteggiamento, la valutazione del giudice non può scindere il contenuto dell’accordo, ma deve limitarsi a valutarne legalità e ammissibilità, senza poterne modificare selettivamente le condizioni, specie laddove queste incidano sul trattamento sanzionatorio.

La Cassazione accoglie il corso, richiamando il consolidato orientamento secondo cui il patteggiamento è un modello a struttura negoziale, nel quale il giudice esercita un controllo esterno di legalità, correttezza e congruità, ma non dispone di un potere di rimodulazione selettiva dei termini dell’accordo, che ha natura unitaria: se il giudice ritiene inapplicabile o illegittima la pena sostitutiva deve rigettare integralmente la richiesta, non potendo “salvare” la sola pena principale e disattenderne le modalità esecutive. Infatti, l’irrogazione della pena sostitutiva rappresenta non un elemento accessorio, bensì una componente intrinseca del patto.

Di conseguenza, la valutazione di congruità ex art. 444 c.p.p. non abilita il giudice a sostituire la propria valutazione a quella delle parti mediante una rimodulazione unilaterale delle condizioni, ma lo pone innanzi alla sola alternativa se accogliere o rigettare interamente la pena concordata.
Diversamente, si verrebbe a creare un tertium genus non previsto dall’ordinamento.

Stalking e divieto di comunicazione: la richiesta di amicizia sui social è già un contatto vietato.Anche una richiesta d...
28/09/2026

Stalking e divieto di comunicazione: la richiesta di amicizia sui social è già un contatto vietato.

Anche una richiesta di amicizia su Facebook può violare il divieto di comunicazione con la persona offesa imposto dall’autorità giudiziaria.
Non è necessario che il destinatario accetti la richiesta né che tra le parti inizi una conversazione: l’iniziativa telematica diretta a raggiungere la persona protetta è sufficiente a integrare la violazione.

Cass. pen., sez. V, ud. 5 maggio 2026 (dep. 3 settembre 2026), n. 32837

I giudici di merito avevano ritenuto integrato il reato di atti persecutori, valorizzando, tra gli altri elementi, lo stato di ansia e paura della persona offesa, il timore per la propria incolumità e quella delle persone vicine, il ricorso a un sostegno psicologico, l’assunzione di calmanti e alcune modificazioni della propria organizzazione di vita.

Nel corso della vicenda erano stati inoltre adottati provvedimenti cautelari contenenti il divieto di avvicinamento e il divieto di comunicazione con la persona offesa.

Con ordinanza del 13 aprile 2022 era stato imposto all’imputato il divieto di comunicare «con qualsiasi mezzo» con la persona offesa.
Nonostante la misura, secondo quanto accertato nel giudizio di merito, erano state effettuate videochiamate il 18 e il 20 aprile 2022 e successivamente erano state inoltrate richieste di amicizia sul profilo Facebook della donna il 22 e il 23 aprile 2022.

Nel ricorso per cassazione la difesa aveva contestato la configurabilità della violazione, sostenendo, tra l’altro, la necessità di distinguere tra un mero tentativo di contatto e un’effettiva comunicazione vietata.

Per la Cassazione, le condotte accertate non possono essere considerate atti neutri. Videochiamate e richieste di amicizia costituiscono infatti «iniziative dirette a raggiungere la persona offesa mediante strumenti telematici» e risultano quindi incompatibili con un provvedimento che vieta di comunicare con la vittima attraverso qualsiasi mezzo.
Il dato rilevante è dunque l’iniziativa di contatto assunta dal destinatario della misura. In questa prospettiva, la richiesta di amicizia inviata attraverso un social network assume autonomamente significato comunicativo: non occorre che la persona offesa la accetti o che al contatto faccia seguito uno scambio di messaggi.

La conclusione, osserva la Corte, è coerente con la funzione dell’art. 387-
bis c.p., diretto ad assicurare l’effettività dei provvedimenti cautelari adottati a protezione della persona offesa.
Chi è destinatario della misura è gravato da un rigoroso obbligo di conformazione e deve astenersi da comportamenti idonei a comprometterne la finalità protettiva. Il divieto di comunicazione non riguarda soltanto telefonate, messaggi o conversazioni effettivamente instaurate. Anche l’invio di una semplice richiesta di amicizia su Facebook, quando rappresenta un’iniziativa deliberatamente indirizzata alla persona protetta, può costituire una comunicazione vietata e integrare la fattispecie prevista dall’art. 387-bis c.p.

Condannato per violenza domestica: inutile la frequenza dei corsi di recupero se il cambiamento non è concretoSospension...
21/09/2026

Condannato per violenza domestica: inutile la frequenza dei corsi di recupero se il cambiamento non è concreto

Sospensione condizionale della pena e percorsi di recupero non possono essere valutati in chiave meramente formale.

Cass. pen., sez. I, ud. 29 aprile 2026 (dep. 9 giugno 2026), n. 21224

Lo ha ribadito la Cassazione penale, chiarendo che, nei casi di condanna per i reati per i quali opera l’art. 165, comma 5, c.p., il punto decisivo non è la sola iscrizione al programma o la semplice presenza agli incontri, ma il recupero effettivo del condannato e la concreta tenuta del percorso intrapreso.

La decisione arriva in un contesto in cui il giudice dell’esecuzione aveva inizialmente dato rilievo alla documentazione favorevole dell’UEPE, ritenendo eseguito il beneficio della sospensione condizionale subordinata alla partecipazione a specifici interventi di recupero.
Successivamente, però, sono emersi elementi nuovi che hanno portato a una diversa valutazione: durante il periodo di frequentazione del percorso, il condannato avrebbe reiterato condotte vessatorie nei confronti dei familiari, le stesse persone offese dai fatti oggetto della sentenza di condanna.
Per la Corte, questo dato è decisivo perché mostra come il programma non abbia prodotto un apprezzabile effetto rieducativo.

Il principio affermato è chiaro e di grande interesse pratico per la difesa: il percorso di recupero non si esaurisce nella sua dimensione burocratica.
La frequenza formale agli incontri non basta, se non è accompagnata da un cambiamento concreto delle condotte e dal superamento della situazione di rischio che aveva giustificato la prescrizione.
In questa prospettiva, il giudice deve valutare sia la qualità della partecipazione sia l’esito sostanziale del trattamento, verificando se gli obiettivi rieducativi siano stati davvero raggiunti.

La sentenza valorizza anche il sistema introdotto dall’art. 18-bis disp. att. c.p., che affida all’autorità giudiziaria il controllo sull’effettiva partecipazione e sull’esito del programma.
Ne deriva un approccio sostanzialistico: la sospensione condizionale della pena resta salva solo quando il percorso dimostra una reale capacità di incidere sulla condotta del condannato, non quando si riduce a una mera compliance documentale.

Atti persecutori: la mancata comparizione del querelante citato testimone non integra remissione tacita della querela.La...
14/09/2026

Atti persecutori: la mancata comparizione del querelante citato testimone non integra remissione tacita della querela.

La Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione affronta il delicato rapporto tra disciplina generale della remissione della querela e regime speciale previsto per il delitto di atti persecutori ex art. 612-bis c.p., con specifico riguardo alla nuova ipotesi di remissione tacita introdotta dall’art. 152, comma 3, n. 1), c.p.

Cass. pen., sez. V, ud. 30 giugno 2026 (dep. 19 agosto 2026), n. 31583

La Corte, nel ritenere fondato il ricorso, individua il tema centrale nella possibilità o meno di riconoscere efficacia estintiva, anche rispetto al delitto di atti persecutori, alla mancata comparizione della persona offesa all’udienza in cui è citata come testimone, condotta che l’art. 152, comma 3, n. 1), c.p. qualifica espressamente come remissione tacita della querela.

Quest’ultima norma – nel testo applicabile ratione temporis, introdotto dall’art. 1, comma 3, lett. b), d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. con modif. in l. 15 ottobre 2013, n. 119 – prevede che il reato di atti persecutori sia perseguibile a querela della persona offesa, salvo i casi di procedibilità d’ufficio, stabilendo la irrevocabilità della querela quando il fatto sia commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’art. 612, secondo comma, c.p.; fuori da tale ipotesi, la querela è revocabile, ma la remissione «può essere soltanto processuale».
La Corte ribadisce che la remissione costituisce esercizio di un diritto del querelante, disciplinato dagli artt. 152-156 c.p. e dall’art. 340 c.p.p., i quali distinguono la remissione processuale da quella extraprocessuale, attribuendo natura espressa o tacita soltanto a quest’ultima.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte formula il seguente principio di diritto: «in tema di atti persecutori, la mancata comparizione del querelante all’udienza alla quale sia stato citato in qualità di testimone non integra l’ipotesi di remissione prevista dall’art. 152, comma 3, n. 1), c.p., in quanto la remissione tacita della querela è incompatibile con il regime speciale stabilito dall’art. 612-bis, comma 4, c.p., che ammette esclusivamente la remissione processuale nelle forme di cui all’art. 340 c.p.p.».

La CT di parte rientra tra le spese processuali e non serve la prova del pagamento.La nomina del consulente di parte fa ...
07/09/2026

La CT di parte rientra tra le spese processuali e non serve la prova del pagamento.

La nomina del consulente di parte fa presumere l’assunzione dell’obbligazione di pagamento, sicché la relativa voce rientra tra le spese di lite liquidabili d’ufficio, anche senza prova dell’esborso, salvo che la controparte dimostri la gratuità o l’estinzione del debito.
Diverso il regime delle spese stragiudiziali di perizia, che devono essere qualificate come danno emergente e richiedono la prova della spesa sostenuta o dell’insorgenza del debito nel patrimonio del danneggiato.

Cass. civ., sez. Unite, ord., 18 agosto 2026, n. 24699

In un caso relativo ai danni da esondazioni di un corso d’acqua con condanna della pubblica amministrazione, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche aveva negato la rifusione delle spese per il consulente di parte, ritenendo necessario che la parte vittoriosa provasse l’avvenuto pagamento del professionista.

Le Sezioni Unite evidenziano il contrasto giudiziale in merito.

La Cassazione afferma che la nomina del consulente tecnico di parte in giudizio integra, di fatto, l’assunzione dell’obbligazione di remunerarlo, in base alla presunzione di onerosità del mandato (art. 1709 c.c.) e alla struttura del contratto d’opera professionale.
Di conseguenza, le relative spese, in quanto spese di lite ex art. 91 c.p.c., devono essere liquidate d’ufficio, anche in assenza di prova documentale del pagamento, salvo che la controparte dimostri la gratuità della prestazione o l’estinzione del debito.

Diverso discorso riguarda, invece, le spese stragiudiziali di perizia: non trattandosi di spese processuali, devono essere qualificate come danno emergente e, di conseguenza, richiedono espressa domanda con relativo onere di allegazione e prova.
Tuttavia, tale danno non coincide esclusivamente con l’esborso già effettuato, ma anche con l’insorgenza del debito a carico del danneggiato, potendo consistere tanto nella perdita patrimoniale quanto nella nascita di un’obbligazione, fisiologicamente destinata a essere adempiuta.

Caduta di alberi, il vento forte non esonera Anas dalla responsabilitàIl semplice verificarsi di un forte vento non è su...
31/08/2026

Caduta di alberi, il vento forte non esonera Anas dalla responsabilità

Il semplice verificarsi di un forte vento non è sufficiente, da solo, a escludere la responsabilità di Anas per i danni causati dalla caduta di alberi su un fondo confinante con la strada.

Cass. civ., sez. III, ord., 28 luglio 2026, n. 24158

La vicenda trae origine dalla domanda di risarcimento proposta dal proprietario di un fondo agricolo, dopo che quattro pini di alto fusto, collocati lungo la strada statale Appia, erano crollati sul terreno, danneggiando il fondo e l’attività agricola.
Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello avevano respinto la richiesta, sostenendo che il crollo degli alberi fosse stato provocato da un evento atmosferico eccezionale, tale da interrompere il nesso causale e integrare il caso fortuito.

Secondo i ricorrenti, però, questa conclusione si fondava su un evidente errore tecnico.
La consulenza tecnica d’ufficio aveva infatti equiparato una velocità del vento di 5,8 metri al secondo a 170 chilometri orari, mentre in realtà corrisponde a circa 21 km/h. Un’incongruenza che, a giudizio della Cassazione, rende inattendibile la qualificazione del fenomeno come “massimo grado di tempesta” sulla scala Beaufort e impone un nuovo esame dei fatti.

La Terza sezione civile ricorda che la responsabilità da cose in custodia ha natura oggettiva: essa si fonda esclusivamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, e non su una presunzione di colpa del custode.
Può essere esclusa solo se si prova il caso fortuito, oppure se si dimostra che il danno è stato causato, in via esclusiva o concorrente, dalla condotta del danneggiato o di un terzo, purché tali condotte siano caratterizzate da oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all’evento dannoso.

Ne consegue che sul danneggiato grava l’onere di allegare e provare che il danno deriva causalmente, in modo immediato e diretto, dalla cosa in custodia.
Il custode, invece, per liberarsi da responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c., deve dimostrare l’esistenza di un caso fortuito o comunque di un fatto estraneo alla relazione di custodia, dotato di una propria autonoma incidenza causale.

Con riferimento specifico agli eventi atmosferici, la Suprema corte ribadisce che possono integrare il caso fortuito, assumendo rilievo causale esclusivo, solo quando presentino i caratteri dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità.
L’accertamento di un “forte temporale”, di un “nubifragio” o di una “calamità naturale” non può dunque basarsi su semplici nozioni di comune esperienza, ma richiede un’indagine fondata su dati scientifici di tipo statistico (come i dati pluviometrici), riferiti al contesto specifico in cui si trova la cosa in custodia, considerata nello stato in cui si presenta al momento dell’evento atmosferico.

In conclusione, la Corte osserva che l’esimente del caso fortuito, invocata per l’asserita eccezionalità dell’evento atmosferico che provocò la caduta degli alberi, è stata riconosciuta in assenza di elementi di prova concreti e specifici, correttamente ricostruiti, e in particolare senza il supporto di dati scientifici di natura statistica riferiti al contesto di localizzazione del bene custodito.

Detenzione domiciliare per detenuti tossicodipendenti: le nuove regole della legge n. 140/2026La legge 5 agosto 2026, n....
24/08/2026

Detenzione domiciliare per detenuti tossicodipendenti: le nuove regole della legge n. 140/2026

La legge 5 agosto 2026, n. 140, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2026, introduce nuove disposizioni sulla detenzione domiciliare per detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti, con l’obiettivo di favorirne il recupero attraverso specifici programmi terapeutici. Le nuove norme entreranno in vigore il 21 agosto 2026.

Il principale intervento riguarda il d.P.R. n. 309/1990, nel quale viene inserito il nuovo art. 94-ter, dedicato alla detenzione domiciliare per condannati tossicodipendenti o alcoldipendenti.

Detenzione domiciliare e programma terapeutico: i requisiti

La nuova misura alternativa alla detenzione può essere richiesta quando non ricorrono i presupposti per l’affidamento in prova previsto dall’art. 94 d.P.R. n. 309/1990.
Il condannato può chiedere di espiare la pena presso una struttura pubblica o privata accreditata per svolgere un programma terapeutico socio-riabilitativo residenziale. In alternativa, può chiedere, sulla base di un programma semiresidenziale, la detenzione domiciliare presso un luogo idoneo diverso dalla struttura.

La misura riguarda, alle condizioni previste dalla legge, una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a 8 anni. Il limite scende a 4 anni se il titolo esecutivo comprende uno dei reati di cui all’art. 4-
bis
l. n. 354/1975, fatte salve le esclusioni espressamente indicate dalla norma.

Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, la documentazione relativa alla tossicodipendenza o alcoldipendenza, il programma terapeutico finalizzato al recupero e la valutazione sull’idoneità del percorso. Il tribunale concede la misura se ritiene che il programma contribuisca concretamente al recupero del richiedente e prevenga il rischio di commissione di ulteriori reati.

Definizione anticipata del processo con finalità di recupero
Di particolare rilievo per gli avvocati penalisti è anche il nuovo art. 94-
quater
d.P.R. n. 309/1990, che disciplina la definizione anticipata del processo con finalità di recupero.

L’imputato tossicodipendente o alcoldipendente che intenda proseguire o intraprendere il programma terapeutico può chiedere l’applicazione della misura prevista dall’art. 94-ter secondo le modalità stabilite dalla nuova disposizione. Se la richiesta è ammissibile, il giudice concede un termine di sessanta giorni per la produzione della documentazione richiesta.

Le modifiche all’art. 656 c.p.p. e la disciplina transitoria
La legge n. 140/2026 modifica inoltre l’art. 656 c.p.p., coordinando la disciplina dell’esecuzione della pena con la nuova misura alternativa.
Rilevanti anche le disposizioni transitorie: l’art. 94-quater si applica ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge, salvo che sia già stata pronunciata sentenza di primo grado. La richiesta può essere formulata, alle condizioni stabilite dalla norma, anche nei processi penali in corso di dibattimento.

Omicidio stradale: la scatola nera installata sull’auto a fini assicurativi è una fonte di prova anche nel processo pena...
17/08/2026

Omicidio stradale: la scatola nera installata sull’auto a fini assicurativi è una fonte di prova anche nel processo penale?

La scatola nera installata a bordo del veicolo può costituire un elemento di prova pienamente utilizzabile nel processo penale, anche in assenza dei decreti attuativi previsti dal Codice delle assicurazioni.

Cass. pen., sez. IV, ud. 19 giugno 2026 (dep. 28 luglio 2026), n. 28578

La vicenda trae origine da un investimento mortale avvenuto in un centro abitato.
In primo grado l'imputata era stata assolta, anche perché il giudice aveva ritenuto che la ricostruzione della velocità del veicolo si fondasse esclusivamente sui dati della scatola nera, reputati privi di un valore probatorio "legale".
La Corte d'appello ha invece ribaltato la decisione, valorizzando le informazioni registrate dal dispositivo insieme agli altri elementi istruttori, decisione poi confermata dalla Suprema Corte.

L'aspetto di maggiore interesse riguarda proprio il profilo probatorio della scatola nera.
La Cassazione chiarisce che la mancata emanazione dei decreti attuativi dell'art. 145-bis d.lgs. n. 209/2005 impedisce di attribuire ai dati del dispositivo un valore di prova legale nel giudizio civile, ma tale circostanza non ne preclude l'utilizzabilità nel processo penale.
In quest'ultimo, infatti, operano il principio del libero convincimento del giudice e quello della non tassatività dei mezzi di prova, che consentono di acquisire e valutare qualsiasi elemento idoneo alla ricostruzione del fatto, purché adeguatamente motivato.

La Corte richiama inoltre il precedente secondo cui i tabulati della scatola nera costituiscono prove documentali, acquisibili ai sensi dell'art. 234 c.p.p., in quanto rappresentano la registrazione automatica di fatti effettuata da uno strumento informatico.
Ne consegue che tali dati possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice, senza necessità di riconoscere loro un'efficacia probatoria privilegiata.

Concludendo, secondo la S.C. la scatola nera non costituisce una prova "autosufficiente", ma rappresenta un importante elemento probatorio, il cui peso dipende dalla sua attendibilità tecnica e dalla convergenza con il restante compendio probatorio.

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