31/08/2026
Caduta di alberi, il vento forte non esonera Anas dalla responsabilità
Il semplice verificarsi di un forte vento non è sufficiente, da solo, a escludere la responsabilità di Anas per i danni causati dalla caduta di alberi su un fondo confinante con la strada.
Cass. civ., sez. III, ord., 28 luglio 2026, n. 24158
La vicenda trae origine dalla domanda di risarcimento proposta dal proprietario di un fondo agricolo, dopo che quattro pini di alto fusto, collocati lungo la strada statale Appia, erano crollati sul terreno, danneggiando il fondo e l’attività agricola.
Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello avevano respinto la richiesta, sostenendo che il crollo degli alberi fosse stato provocato da un evento atmosferico eccezionale, tale da interrompere il nesso causale e integrare il caso fortuito.
Secondo i ricorrenti, però, questa conclusione si fondava su un evidente errore tecnico.
La consulenza tecnica d’ufficio aveva infatti equiparato una velocità del vento di 5,8 metri al secondo a 170 chilometri orari, mentre in realtà corrisponde a circa 21 km/h. Un’incongruenza che, a giudizio della Cassazione, rende inattendibile la qualificazione del fenomeno come “massimo grado di tempesta” sulla scala Beaufort e impone un nuovo esame dei fatti.
La Terza sezione civile ricorda che la responsabilità da cose in custodia ha natura oggettiva: essa si fonda esclusivamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, e non su una presunzione di colpa del custode.
Può essere esclusa solo se si prova il caso fortuito, oppure se si dimostra che il danno è stato causato, in via esclusiva o concorrente, dalla condotta del danneggiato o di un terzo, purché tali condotte siano caratterizzate da oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all’evento dannoso.
Ne consegue che sul danneggiato grava l’onere di allegare e provare che il danno deriva causalmente, in modo immediato e diretto, dalla cosa in custodia.
Il custode, invece, per liberarsi da responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c., deve dimostrare l’esistenza di un caso fortuito o comunque di un fatto estraneo alla relazione di custodia, dotato di una propria autonoma incidenza causale.
Con riferimento specifico agli eventi atmosferici, la Suprema corte ribadisce che possono integrare il caso fortuito, assumendo rilievo causale esclusivo, solo quando presentino i caratteri dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità.
L’accertamento di un “forte temporale”, di un “nubifragio” o di una “calamità naturale” non può dunque basarsi su semplici nozioni di comune esperienza, ma richiede un’indagine fondata su dati scientifici di tipo statistico (come i dati pluviometrici), riferiti al contesto specifico in cui si trova la cosa in custodia, considerata nello stato in cui si presenta al momento dell’evento atmosferico.
In conclusione, la Corte osserva che l’esimente del caso fortuito, invocata per l’asserita eccezionalità dell’evento atmosferico che provocò la caduta degli alberi, è stata riconosciuta in assenza di elementi di prova concreti e specifici, correttamente ricostruiti, e in particolare senza il supporto di dati scientifici di natura statistica riferiti al contesto di localizzazione del bene custodito.