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Detenuto tossicodipendente muore in cella dopo avere assunto droga: responsabilità addebitabile al Ministero della Giust...
28/08/2026

Detenuto tossicodipendente muore in cella dopo avere assunto droga: responsabilità addebitabile al Ministero della Giustizia.
Amministrazione penitenziaria colpevole per non aver impedito l’ingresso, non consentito e illecito, della sostanza stupefacente nel carcere.

In caso di morte in carcere per assunzione di stupefacenti di detenuto tossicodipendente, è lampante la responsabilità dell’amministrazione penitenziaria, responsabilità riconducibile a colpa omissiva, per non aver impedito l’ingresso, non consentito e illecito, della sostanza stupefacente nel carcere.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 15676 del 22 maggio 2026 della Cassazione), i quali, alla luce dell’episodio verificatosi in una casa circondariale, richiamano i diritti fondamentali a favore della persona detenuta, con specifico riferimento alla sicurezza nei luoghi di detenzione e agli oggetti che i detenuti possono ricevere e possedere in carcere.
Accolta, in conclusione, l’istanza risarcitoria avanzata dai familiari di un detenuto deceduto a seguito dell’assunzione volontaria di eroina e di quetiapina all’interno del carcere. Indiscutibile la responsabilità del Ministero della Giustizia, secondo i giudici, poiché il grave episodio è da ritenersi causalmente collegato all’omessa vigilanza imputabile al personale dell’amministrazione penitenziaria, personale colpevole di non avere adottato le opportune misure volte a impedire l’ingresso di sostanze stupefacenti all’interno del carcere e di non aver vigilato sull’assunzione, da parte del detenuto, di psicofarmaci estranei alla terapia a lui prescritta.
Decisiva una semplice constatazione: alla luce del quadro normativo complessivo in tema di circolazione e assunzione di sostanze stupefacenti, va affermato in modo netto l’obbligo dell’amministrazione penitenziaria di vigilare in modo efficace per evitare che all’interno delle carceri possa esserci circolazione di droga.
Ne consegue che, essendo indiscutibile l’avvenuta assunzione, da parte del detenuto, dello stupefacente in misure letali, all’interno della struttura carceraria in cui era rinchiuso (sfruttando la possibilità di tale occasione per effetto dell’avvenuto inserimento, certamente non consentito e illecito, della sostanza nel carcere), il relativo decesso non può che essere ricondotto alla responsabilità omissiva del Ministero della Giustizia.
Per maggiore chiarezza, poi, i giudici aggiungono che l’obbligo di vigilare in maniera efficace sull’ingresso di sostanze stupefacenti nelle strutture penitenziarie e sulla conseguente assunzione da parte dei detenuti sussiste, verosimilmente, a prescindere dalla conclamata tossicodipendenza di cui possono essere affetti i detenuti che ne fanno uso.

Veicolo privo di copertura assicurativa: ciò non basta a negare la tutela risarcitoria all’assicurato proprietario o al ...
24/08/2026

Veicolo privo di copertura assicurativa: ciò non basta a negare la tutela risarcitoria all’assicurato proprietario o al conducente non proprietario o al trasportato.
Mettersi alla guida di un veicolo privo di copertura assicurativa per la ‘R.C. Auto’ significa accettare il rischio di pagare di tasca propria i danni cagionati ai terzi, ma non anche rinunciare ad essere risarciti dei danni patiti in proprio come conseguenza delle responsabilità altrui nelle condotte di guida.

La messa in circolazione di un veicolo privo di copertura assicurativa conduce all’applicazione di una sanzione amministrativa ed al fermo del veicolo, ma non può privare di tutela risarcitoria l’assicurato proprietario o il conducente non proprietario (né tanto meno l’eventuale trasportato).
Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 13863 del 13 maggio 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto a seguito dell’incidente subito da un ‘centauro’, tamponato da una vettura e finito a terra con conseguenti lesioni.
In discussione, in sostanza, la legittimità dell’azione risarcitoria proposta dal ‘centauro’. In questa ottica il nodo gordiano è rappresentato dalla mancata assicurazione della ‘due ruote’.
Per meglio inquadrare la questione, i magistrati di Cassazione ricordano che il ‘Codice delle assicurazioni private’ prevede l’obbligo di assicurazione dei veicoli a motore e stabilisce che, se tale obbligo non è adempiuto, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, facendovi conseguire una sanzione amministrativa. Allo stesso tempo, l’azione diretta del danneggiato prevede che il danneggiato per il sinistro causato dalla circolazione di un veicolo obbligato all’assicurazione ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione.
Ne deriva che le due disposizioni attengono a diversi piani e che la violazione dell’obbligo di copertura assicurativa non incide affatto sulla legittimazione all’esercizio dell’azione risarcitoria diretta.
Anche perché, aggiungono i giudici di Cassazione, qualora il legislatore avesse inteso deprivare un danneggiato dalla fruizione dell’azione diretta perché il veicolo su cui circolava quando avvenne il sinistro (o di cui era il proprietario) non era stato assicurato, logicamente avrebbe dovuto inserire una siffatta considerevole sanzione, tale da comportare l’esclusione dalla, per così dire, certezza economica del risarcimento, la quale è l’origine dell’assicurazione obbligatoria ‘R.C.A.’. E se per il trasportato occasionale, privo di qualunque specifico rapporto con la proprietà e l’utilizzo del veicolo, ciò sarebbe contrario ad ogni principio di uguale tutela, come sancito nel più alto livello normativo, per il proprietario e il conducente comunque si tratterebbe di una deminutio di tale calibro da rendere appunto necessaria una scelta espressa da parte del legislatore, considerato che, tra l’altro, un’assoluta inammissibilità impedirebbe di fruire degli effetti del contratto assicurativo dell’altro veicolo anche nel caso in cui questo rivesta il ruolo di responsabile civile in misura completa, senza alcun concorso di colpa riconducibile a chi però in tal modo non sarebbe legittimato all’azione risarcitoria diretta.
Peraltro, mettersi alla guida di un veicolo privo di copertura assicurativa per la ‘R.C. Auto’ significa accettare il rischio di pagare di tasca propria i danni cagionati ai terzi, ma non anche rinunciare ad essere risarciti dei danni patiti in proprio come conseguenza delle responsabilità altrui nelle condotte di guida.

‘Zona a traffico limitato’ e accesso dei veicoli elettrici: necessaria la comunicazione preventiva della targa.Per i giu...
19/08/2026

‘Zona a traffico limitato’ e accesso dei veicoli elettrici: necessaria la comunicazione preventiva della targa.
Per i giudici, la prevista comunicazione, pur attuando finalità organizzative (inserimento nella cosiddetta ‘lista bianca’), ha natura costitutiva dell’autorizzazione alla circolazione.

A fronte di una delibera comunale che dispone che la circolazione dei veicoli a trazione elettrica nelle ‘zone a traffico limitato’ sia autorizzata senza contrassegno e a titolo gratuito e che richiede, però, per un’inderogabile necessità di controllo, la comunicazione della targa, possono considerarsi autorizzati solo i veicoli elettrici per i quali il soggetto abbia comunicato preventivamente la targa. Senza tale passaggio, quindi, la circolazione resta sanzionabile, alla luce del ‘Codice della strada’. Ciò soprattutto se la delibera non ha soppresso la necessità dell’autorizzazione ma ha reso sufficiente non più un provvedimento ad hoc, bensì la semplice comunicazione della targa, semplificando la procedura di rilascio.
Questi i chiarimenti forniti dai giudici (sentenza numero 16910 del 29 maggio 2026 della Cassazione), i quali, alla luce del contenzioso sorto a seguito di un episodio verificatosi nella Capitale, aggiungono che, in tema di circolazione nelle ‘zone a traffico limitato’, il diritto di libero accesso dei veicoli a trazione interamente elettrica può essere legittimamente subordinato dal Comune alla preventiva comunicazione della targa, comunicazione che, pur attuando finalità organizzative (inserimento nella cosiddetta ‘lista bianca’), ha natura costitutiva dell’autorizzazione alla circolazione.
Impossibile ritenere non grave l’errore compiuto dal conducente, soprattutto quando la disciplina comunale, da tempo pubblicata e accessibile, avrebbe potuto essere conosciuta con l’ordinaria diligenza, non potendo il cittadino invocare incolpevole affidamento su informazioni incomplete reperite on line senza aver verificato le ulteriori fonti istituzionali disponibili.
Da respingere, chiariscono i giudici di Cassazione, la tesi secondo cui la comunicazione della targa rappresenterebbe un adempimento meramente organizzativo, privo di valenza costitutiva del diritto di accesso. Questa visione non coglie la distinzione tra la funzione pratica della comunicazione e la sua natura giuridica: se il Comune può subordinare l’accesso alla ‘ZTL’ al pagamento di una somma, a maggior ragione può subordinarlo alla meno gravosa comunicazione della targa, chiariscono i giudici di Cassazione, per i quali, quindi, a chiusura del contenzioso, il conducente, che non ha comunicato la targa prima degli accessi contestati, ha circolato senza autorizzazione ed è stato legittimamente sanzionato.

Lavoro stagionale e rapporti a tempo determinato: stop al limite massimo delle cinque proroghe.Esclusa l’applicazione de...
12/08/2026

Lavoro stagionale e rapporti a tempo determinato: stop al limite massimo delle cinque proroghe.
Esclusa l’applicazione della norma che introduce il limite massimo di cinque proroghe nell’arco di trentasei mesi.

Alla luce di quanto previsto in origine dal cosiddetto ‘Jobs Act’, i rapporti a tempo determinato relativi ad attività di lavoro stagionale, in quanto non sottoposti, per espressa previsione, al limite massimo di durata di trentasei mesi, non rientrano nel raggio della norma che introduce il limite massimo di cinque proroghe nell’arco di trentasei mesi, poiché quest’ultima disposizione reca quale presupposto il vincolo del rispetto del citato tetto massimo di durata.
Questo il principio fissato dai giudici (sentenza numero 11269 del 27 aprile 2026 della Cassazione), i quali ridanno così vigore alla posizione di un’azienda italiana – specializzata nei beni di largo consumo – ritrovatasi a contestare l’ipotesi della conversione, richiesta da un ex dipendente, del suo rapporto di lavoro stagionale in un rapporto a tempo determinato, con conseguente riassunzione e con annesso risarcimento.
Ipotesi legittima, però, secondo i giudici di merito. In particolare, in Appello si è accertato che nell’arco temporale dal 2015 al 2018 la società e il collaboratore hanno stipulato quattro contratti a termine per lavoro stagionale, contratti che sono stati complessivamente oggetto di sette proroghe, e, quindi, è emerso che nell’arco temporale gennaio 2015–aprile 2018, e comunque nei trentasei mesi decorrenti da metà gennaio 2015, è stato superato il limite massimo di cinque proroghe previsto, in via generale, per tutti i contratti a termine, alla luce dell’originario ‘Jobs Act’.
In sostanza, secondo il giudice di Appello, il limite massimo di cinque proroghe in trentasei mesi è operante anche per la particolare tipologia di contratto a termine costituita dal contratto stagionale. Ciò sul rilievo che quella normativa esclude in modo espresso per i contratti stagionali il limite complessivo di durata di trentasei mesi e che è rinvenibile una analoga espressa eccezione, che esonera i contratti stagionali dal rispetto della regola cosiddetta di ‘stop and go’, viceversa applicabile alla generalità dei contratti a termine. Al contrario, però, la norma che fissa il limite massimo di cinque proroghe in trentasei mesi senza contemplare alcuna eccezione, deve considerarsi applicabile anche al contratto stagionale.
E il rispetto della normativa eurounitaria, nella specie discendente dalla natura intrinsecamente causale del contratto di lavoro stagionale, non vale, secondo il giudice d’Appello, a rendere automaticamente irragionevole la scelta del legislatore nazionale di introdurre una garanzia aggiuntiva per i lavoratori stagionali.
In premessa, viene ribadito che il concetto di attività stagionale deve essere inteso in senso rigoroso e quindi comprensivo delle sole situazioni aziendali collegate ad attività stagionali in senso stretto, ossia ad attività preordinate ed organizzate per un espletamento temporaneo (limitato ad una stagione), attività che sono aggiuntive rispetto a quelle normalmente svolte dall’impresa, da ciò derivando che non solo grava sul datore di lavoro l’onere di dar prova del fatto che l’attività in concreto svolta dal lavoratore costituisca attività aggiuntiva rispetto a quella normalmente svolta e caratterizzata, appunto, dalla stagionalità, ma anche (che) è inibita al datore la possibilità di adibire il lavoratore assunto a termine a mansioni che esorbitino dall’ambito della lavorazione stagionale.
Escluso, nel sistema normativo applicabile all’epoca dei fatti, che possano rientrare nelle attività stagionali situazioni aziendali collegate ad esigenze d’intensificazione dell’attività lavorativa determinate da maggiori richieste di mercato o da altre ragioni di natura economico produttiva.
Sebbene tale restrittiva definizione non sia più attuale, nella vicenda in esame non è in discussione il carattere stagionale dell’attività svolta dalla società e di quella concretamente assegnata al lavoratore.
I magistrati di Cassazione precisano che la disciplina delle proroghe – dei contratti a termine – è contenuta in un intervallo temporale che non può, comunque, superare i trentasei mesi, e le proroghe sono consentite unicamente nell’ipotesi in cui il termine inizialmente apposto al contratto sia al di sotto dei trentasei mesi e purché le proroghe medesime, comunque in numero non superiore a cinque, non determinino il superamento del citato confine temporale.
È vero che il limite delle cinque proroghe è inderogabilmente posto anche per i casi in cui la somma del termine iniziale e delle proroghe sia inferiore complessivamente ai trentasei mesi, ma ciò non esclude, bensì conferma, come l’orizzonte entro cui si muove la regolamentazione delle proroghe è quello determinato dal tetto dei trentasei mesi.
Ciò posto, la mancanza di una esplicita previsione eccettuativa per il lavoro stagionale può dirsi diretta conseguenza della estraneità di questa categoria rispetto al limite dei trentasei mesi e quindi all’ambito definito.

Assegno sociale: diritto riconosciuto anche a chi ha rinunciato a mantenimento o alimenti.Il diritto alla corresponsione...
04/08/2026

Assegno sociale: diritto riconosciuto anche a chi ha rinunciato a mantenimento o alimenti.
Il diritto alla corresponsione dell’assegno sociale prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall’assenza di redditi o dall’insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge.

Il diritto alla corresponsione dell’assegno sociale spetta anche a chi, pur avendo diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento o di alimenti, vi abbia rinunciato, atteso che la condizione reddituale, legittimante l’accesso alla prestazione assistenziale, rileva nella sua mera oggettività, fatto salvo l’accertamento in concreto di condotte fraudolente. Difatti, il diritto alla corresponsione dell’assegno sociale prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall’assenza di redditi o dall’insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti, appunto, eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall’assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all’assenza di uno stato di bisogno.
Questo il quadro complessivo tracciato dai giudici (ordinanza numero 10981 del 24 aprile 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto tra un pensionato e l’INPS.
Censurata la visione, sfavorevole al pensionato, tracciata in Appello, laddove si è valorizzata la mancata richiesta, da parte sua, dell’assegno di mantenimento a carico del coniuge separato.
Decisivo il richiamo al principio secondo, ai fini della fruizione dell’assegno sociale, la valutazione del reddito percepito ai fini della incompatibilità fa riferimento ai soli redditi effettivamente conseguiti. Di conseguenza, il reddito incompatibile in tanto rileva in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio del soggetto.
Partendo da tale premessa, va escluso che sussista un obbligo, gravante sul soggetto, di preventiva e infruttuosa sollecitazione giudiziale del coniuge obbligato al mantenimento, come pure va esclusa la necessità che per godere dell’emolumento occorra l’involontarietà della situazione di indigenza.
Inoltre, è escluso che, ai fini del riconoscimento dell’assegno sociale, possa assumere rilievo ostativo l’astratta possibilità di chiedere l’assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione, atteso che, interpretando in tal modo la disposizione, si finirebbe con l’introdurre a carico del soggetto un onere che non è in alcun modo previsto dalla legge.
Peraltro, né nella lettera né nella ratio della legge è rinvenibile alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere rilevante, debba essere anche incolpevole. Al contrario, la condizione legittimante l’accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività.
Tirando le somme, va ribadita la previsione secondo cui il reddito rilevante ai fini del diritto all’assegno sociale è costituito dall’ammontare dei redditi conseguibili nell’anno solare di riferimento dev’essere infatti interpretata in stretta connessione con quella immediatamente successiva, secondo cui l’assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato ulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, vale a dire che al soggetto è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell’emolumento dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti effettivamente percepito.
Tale conclusione s’impone in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l’intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento o agli alimenti in grado di provvedervi.
Resta salvo, evidentemente, l’accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza. Tuttavia, in difetto di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell’assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento o di alimenti, non l’abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito.

Problemi col servizio di telefonia fissa: possibile ottenere un ristoro economico per la perdita di potenziale nuova cli...
03/08/2026

Problemi col servizio di telefonia fissa: possibile ottenere un ristoro economico per la perdita di potenziale nuova clientela.
Legittimo ipotizzare una perdita di chance, atteso che il danno non consiste nella perdita di un vantaggio economico ma in quella della possibilità di conseguirlo.

In materia di somministrazione del servizio di telefonia fissa, il danno da perdita della possibilità di acquisire nuova clientela, conseguente al mancato o inesatto inserimento nell’elenco telefonico dei dati identificativi del fruitore – un professionista –, si configura come perdita di chance, atteso che esso non consiste nella perdita di un vantaggio economico ma in quella della possibilità di conseguirlo, sicché, trattandosi di un genere di pregiudizio caratterizzato dall’incertezza, è sufficiente che esso sia provato in termini di possibilità (che deve tuttavia rispondere ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza) e ne è consentita la liquidazione in via equitativa. E la liquidazione equitativa può essere fatta senza che sia necessario dimostrare l’avvenuta contrazione dei redditi del danneggiato.
Questo il principio richiamato dai giudici (ordinanza numero 9230 del 12 aprile 2026 della Cassazione) per ridare vigore alla pretesa risarcitoria avanzata dal titolare di uno studio legale nei confronti di due compagnie telefoniche.
Chiara la dinamica della vicenda. Il professionista ha avuto un primo operatore telefonico per lo studio legale, ha poi deciso di interrompere quel rapporto e di passare ad un altro operatore. Ma mentre il primo operatore ha interrotto il servizio, il secondo non lo ha attivato, con la conseguenza che lo studio legale è rimasto privo di linea telefonica per oltre tre mesi.
Vistosi alle strette, il professionista ha dunque dovuto cambiare numero, con un terzo operatore, pur ricevendo ugualmente fatture di pagamento dagli altri due operatori, e contro questi ultimi ha agito in giudizio per chiedere il risarcimento del danno e lo storno delle fatture del periodo non coperto da servizio.
Per i giudici di merito è mancata la prova del danno ipotizzato e fatto consistere dal legale nella perdita di clientela e delle connesse occasioni di guadagno.
Questa visione viene censurata dai magistrati di Cassazione, i quali osservano, in premessa, che il legale, quale conseguenza dell’inadempimento, ha chiesto il risarcimento di una perdita di chance, e non il risarcimento di un danno effettivo e finale.
Entrando nei dettagli, il diritto al risarcimento della perdita di chance ha, in tutta evidenza, maggiore pregnanza allorquando l’utenza telefonica afferisca ad un’attività professionale o commerciale, né l’esistenza del danno può essere negata per il solo fatto che non siano stati depositati documenti fiscali a dimostrazione del decremento reddituale. Tale omissione può certamente incidere sulla liquidazione del risarcimento, ma non consente di escludere che un danno vi sia comunque stato in ragione di ciò che, in mancanza della condotta d’inadempimento del gestore, l’utente in via di ragionevole probabilità avrebbe potuto invero conseguire, e che tale danno possa essere liquidato in via equitativa, cosa ammessa non solo quando la prova del danno sia impossibile, ma anche quando sia difficile.

Decoro architettonico da tutelare: stop alla sostituzione del singolo portone.Ogni intervento edificatorio deve rispetta...
31/07/2026

Decoro architettonico da tutelare: stop alla sostituzione del singolo portone.
Ogni intervento edificatorio deve rispettare lo stile del fabbricato e non rappresentare, rispetto al preesistente complesso, una rilevante disarmonia percepibile da qualunque osservatore.

Legittimo lo stop alla sostituzione del portone di accesso del singolo appartamento se altera il decoro architettonico dello stabile.
Questa è la decisione del giudice (sentenza del 13 luglio 2026 del Tribunale di Milano), il quale, chiamato a prendere in esame il contenzioso sorto in un palazzo in quel di Milano, ha addirittura ordinato il ripristino del vecchio portone, osservando che, come nella vicenda specifica, può essere rimosso un ingresso moderno inserito in una facciata storica, a patto che materiali e linee interrompano l’unità estetica dello stabile, tutelata, peraltro, anche dal regolamento contrattuale.
Decisivi alcuni dettagli, appurati dal giudice del Tribunale. In particolare, il preesistente portone di acceso alla unità immobiliare ‘incriminata’ aveva, al pari della facciata condominiale, una fattura classica, tanto da essere conforme, come le decorazioni e i motivi architettonici della facciata, allo stile dei primi del Novecento. E ancora oggi la facciata dello stabile è caratterizzata da una unitarietà di linee e di stile che la rendono un contesto armonico e omogeneo nelle sue linee architettoniche risalenti ai primi del Novecento.
Invece, ad un semplice esame del materiale fotografico, il nuovo portone, installato dal condòmino sotto accusa, pare presentare caratteristiche moderne, ed essendo composto di metallo e vetro non rispetta lo stile e i materiali del precedente portone, che era in legno, nonché quelli della facciata.
Di conseguenza, è irrilevante determinare se il portone sia o meno parte comune o privata, in questa vicenda, atteso che, anche se destinato in modo esclusivo all’uso individuale per far accedere alla proprietà individuale del singolo condòmino, va valutato comunque se, in quanto pacificamente inserito nella facciata condominiale che dà sulla via pubblica, la sua modifica alteri il decoro architettonico della stessa facciata e se tale decoro debba essere preservato da tale modifica.
In generale, il regolamento condominiale può ben contenere norme intese a tutelare il decoro architettonico dell’edificio e che, a tal fine, sono suscettibili di incidere anche sulla sfera del dominio personale esclusivo dei singoli partecipanti. Per tale ragione, il regolamento condominiale può vietare interventi modificatori delle porzioni di proprietà individuale che, riflettendosi su strutture comuni, siano passibili di comportare pregiudizio per il decoro architettonico.
In questa ottica, poi, va tenuto presente che il regolamento di condominio può legittimamente dare del limite del decoro architettonico una definizione più rigorosa di quella accolta dal Codice Civile., estendendo il divieto di innovazioni sino ad imporre la conservazione degli elementi attinenti alla simmetria, all’estetica, all’aspetto generale dell’edificio, quali esistenti nel momento della sua costruzione od in quello della manifestazione negoziale successiva. Inoltre, costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, come tale vietata, non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull’aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l’edificio.
Va anche tenuto presente che la nozione di aspetto architettonico è complementare, ancorché differente, rispetto a quella di decoro architettonico, prevista dal Codice Civile, nozione da cui non si può prescindere, sicché ogni intervento edificatorio deve rispettare lo stile del fabbricato e non rappresentare, rispetto al preesistente complesso, una rilevante disarmonia percepibile da qualunque osservatore, senza che occorra che l’edificio sia dotato di particolare pregio artistico, ma soltanto di una fisionomia propria, a meno che, per le modalità costruttive o le modificazioni apportate, non si trovi in stato di degrado complessivo tale da rendere ininfluente ogni ulteriore intervento . Così, costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, come tale vietata, non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull’aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l’edificio.

Ab**to non condiviso col compagno: ciò non basta per revocare le donazioni fatte dall’uomo alla donna.Fondamentale l’ass...
28/07/2026

Ab**to non condiviso col compagno: ciò non basta per revocare le donazioni fatte dall’uomo alla donna.
Fondamentale l’assenza di prove che la decisione della donna manifesti un durevole sentimento di disistima delle qualità morali dell’uomo.

In materia di revoca della donazione per ingratitudine, la decisione assunta da una donna di interrompere la gravidanza entro i primi novanta giorni dal concepimento, nel rispetto delle regole fissate dalla legge sull’aborto, senza informare il padre del figlio concepito, non può di per sé, in assenza di prova che tale decisione manifesti un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e di mancanza di rispetto della dignità di quest’ultimo, costituire motivo valido per disporre la revoca della donazione, come prevista dal Codice Civile.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 14567 del 16 maggio 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso originato dall’azione con cui un uomo ha chiesto la revocazione, per ingiuria grave, di due donazioni, ad oggetto le due metà indivise di un appartamento ad uso abitazione, con autorimessa, da lui effettuate in favore della compagna per consolidare il loro legame.
In sostanza, l’uomo ha dedotto, tra le altre cose, di non aver acconsentito, a seguito delle due donazioni, alla richiesta della compagna di gestire il suo conto corrente e che, dinanzi a tale rifiuto, la donna, in stato interessante, si è determinata ad abortire, malgrado il desiderio di paternità da lui manifestato, senza coinvolgerlo in alcun modo nella decisione di interrompere la gravidanza.
Favorevoli all’uomo le valutazioni compiute dai giudici di merito, per i quali, in sostanza, è legittima la revocazione delle due donazioni, poiché la determinazione della donna di interrompere la gravidanza senza coinvolgere nella relativa decisione il compagno, nonostante il desiderio di paternità da lui manifestato, può qualificarsi, in quanto espressione di mancanza di riconoscenza e di malanimo nei confronti dell’autore delle donazioni, come ingiuria grave.
Di parere opposto, invece, i magistrati di Cassazione, i quali annotano, innanzitutto, che i due atti di donazione immobiliare sono intervenuti prima che la donna, avente già una figlia nata da una precedente relazione, avesse notizia della gravidanza, per cui quegli atti non erano specificamente connessi alla circostanza che ella avrebbe potuto dare alla luce un figlio dell’autore delle donazioni.
Chiara la delicata questione sul tavolo: è possibile o meno qualificare in termini di ingiuria grave, rilevante ai fini della revoca della donazione per ingratitudine, Codice Civile alla mano, il comportamento della donna che abbia deciso di interrompere la gravidanza senza informare il proprio compagno di tale scelta?
Per i giudici di Cassazione non ci sono dubbi: deve escludersi che simile decisione, avulsa dalla situazione di fatto in cui tale determinazione è maturata, sia sufficiente ad integrare l’ingiuria grave intesa quale causa di revocazione delle donazioni, dovendo essa accompagnarsi con la prova di ulteriori specifiche circostanze idonee a farla apparire come espressiva di un vero e proprio disprezzo nei confronti del donante.
In questa ottica viene richiamato il principio secondo cui l’ingiuria grave richiesta dal Codice Civile quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all’onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriore del comportamento del donatario, che deve dimostrare un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e mancare di rispetto alla dignità del donante e deve, pertanto, essere espressione di radicata e profonda avversione o di perversa animosità verso il donante.
Il comportamento del donatario va valutato non solo sotto il profilo oggettivo, ma anche nella sua potenzialità offensiva del patrimonio morale del donante, perché espressamente rivolto a ledere la sua sfera morale, tale da essere contrario a quel senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbe improntare l’atteggiamento del donatario.
Si tratta, evidentemente, di una formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali, il cui discrimine, precisano i giudici di Cassazione, è segnato dalla ripugnanza che detto comportamento suscita nella coscienza sociale.
Applicando questa ottica alla vicenda in esame, la decisione della donna integra un comportamento che, in quanto non accompagnato da modalità di esercizio disdicevoli o da circostanze di fatto significative di un particolare disprezzo verso il padre naturale del concepito, da solo, non esprime profonda e radicata avversione verso il donante, né un sentimento di disistima delle sue qualità morali, presupposti necessari per la revoca della donazione per ingiuria grave, chiosano i magistrati di Cassazione, anche perché la decisione di interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni è riservata esclusivamente alla gestante, e non richiede il consenso del padre del nascituro, e, difatti, la legge attribuisce alla gestante la mera facoltà, e non l’obbligo, di coinvolgere il padre del concepito nella determinazione relativa all’eventuale interruzione della gravidanza, ed anche tale previsione legislativa non è lesiva del principio di uguaglianza tra i coniugi posto a base del matrimonio, peraltro neppure invocabile in un’ipotesi, come quella in esame, di mera convivenza, in cui può valere solo il principio di uguaglianza tra i sessi.
Pertanto, se la donna ha esercitato, come nella specie, una facoltà riconosciutale dalla legge, senza violare alcun obbligo giuridico, dalla sola sua autonoma determinazione d’interruzione volontaria della gravidanza, senza coinvolgere il padre del concepito nella relativa decisione, non può essere derivata alcuna ingiuria grave nei confronti del donante, perché a tal fine sarebbe stato necessario provare, da parte del donante, il compimento di ulteriori atti da parte della donataria che fossero espressivi, come già detto, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e di mancanza di rispetto alla dignità del donante e che fossero quindi espressione di radicata e profonda avversione o di perversa animosità verso il donante.

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