20/02/2026
Metti che una giovane con disabilità intellettiva grave e non affetta da patologie psichiatriche, beneficiaria di amministrazione di sostegno, venga mandata via improvvisamente dalla struttura residenziale riabilitativa nella quale era stata collocata circa due anni prima con un decreto del Giudice Tutelare, su proposta dell’UMEA, che la riteneva adeguata alle sue esigenze di cura in relazione alla valutazione effettuata.
Metti che l’allontanamento avvenga con la motivazione che la giovane non sia compatibile con detta struttura riabilitativa, mentre era ancora ricoverata nel reparto di psichiatria nel quale si trovava in emergenza, a seguito di un episodio di criticità comportamentale segnalato dalla struttura stessa.
Metti che il Giudice Tutelare ricordi alla struttura - con un decreto - che è tenuta a riaccogliere la giovane appena dimissibile dal reparto di psichiatria, nelle more del reperimento di un’altra struttura, possibilmente nella zona di residenza della giovane, come dalla stessa richiesto e di una nuova valutazione.
Metti che la struttura, invece di adempiere, impugni il decreto con un reclamo ex art.473 bis 58 e 739 cpc e che gli ADS, genitori della giovane, si costituiscano per chiederne il rigetto.
Ebbene questo è il quadro nel quale il Tribunale di Fermo, in composizione Collegiale, Presidente dott.ssa Marzialetti, rende la sua decisione di rigetto del reclamo, aderendo alle tesi degli ADS, patrocinati dalla sottoscritta: “ Sul punto, preme mettere in evidenza come - al netto delle difficoltà di gestione della paziente, le quali in forza della diagnosi già effettuata, rimasta, dalla data di inserimento presso la struttura sanitaria reclamante e sino all’attualità invariata, erano comunque note e prevedibili - il provvedimento in questa sede impugnato, di fatto, si limita a prevedere il reinserimento della beneficiaria dell’amministrazione di sostegno per il solo tempo necessario al reperimento di una idonea struttura alternativa e previa concertazione delle dimissioni all’esito della predetta rivalutazione dell’adeguato setting assistenziale.”
L’argomento sembrerebbe scontato, ma non lo e’…Ci sono alcune forme di disabilità grave che risultando “scomode” e “indesiderate ” e quindi “insostenibili” nella quasi totalità di strutture residenziali riabilitative, perché richiedono maggiori risorse di personale e spazi supplementari rispetto a quelli ordinari.
Talvolta i Servizi predispongono progetti personalizzati all’interno della struttura, per assicurare un operatore dedicato, che risultano però di difficile gestione a lungo termine, anche per la loro onerosità. Se ci fossero imprenditori disposti a prendere in carico questo bisogno sanitario, che ha importanti risvolti sociali, istituendo una struttura con queste peculiari caratteristiche, sicuramente la riempirebbero subito.
Chi paga ad oggi le conseguenze di questo vuoto sono le famiglie, che si trovano a rinunciare al lavoro per stare dietro al proprio familiare portatore di questo tipo di disabilità grave, perché le ore di assistenza domiciliare messe a disposizione dai Servizi sono sempre insufficienti e non coprono la notte, quando si verificano spesso le crisi più importanti.
Altri casi di rifiuto che conosco non sono finiti davanti ad un giudice e quindi sono passati inosservati alla verifica della loro legittimità, perché tollerati da chi li ha subiti.
La vicenda che racconto ha un lieto fine perché per la giovane in questione, dopo una ricerca estenuante condotta dai Servizi dell’UMEA e dalla famiglia personalmente, durata alcuni mesi contattando più di 80 strutture residenziali sanitarie per la disabilità grave, selezionate in tutta Italia , si è riusciti a reperire un posto. Ora la battaglia legale dei genitori riprende per richiedere il risarcimento del danno alla struttura per l’inadempimento contrattuale e il vuoto assistenziale residenziale che ha determinato per la figlia , oltre che per i disagi e le sofferenze arrecate a lei e alla sua famiglia, anche per il carico di cura sulla stessa incombente senza disporre delle figure professionali necessarie.
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