Studio Levantino Boschin - Salzano

Studio Levantino Boschin - Salzano Specializzazione in separazioni e divorzi; successioni ed eredità; condominio e comunione; diritti Consulenza e assistenza nelle controversie di lavoro.

Lo studio opera nei settori del diritto civile, commerciale e fallimentare. In particolare, all'interno del diritto civile, i componenti dello studio si sono specializzati nella trattazione delle seguenti materie: separazioni e divorzi; successioni ed eredità; condominio e comunione; diritti reali (proprietà, servitù); recupero crediti; diritto del lavoro; infortunistica del lavoro e stradale; dir

itto sanitario; diritto bancario. Nell'ambito del diritto fallimentare, lo studio collabora da anni con le curatele fallimentari del Tribunale di Venezia. Gli altri settori del diritto, amministrativo, tributario e penale sono trattati con la collaborazione di qualificati professionisti esterni.

04/11/2014

"Lei non sa chi sono io” una battuta? No un reato, lo dice la Cassazione

La Corte di Cassazione con sentenza n. 11621/2012 ha stabilito che l’espressione ha un contenuto in grado di limitare la “libertà psichica” altrui se viene pronunciata in un “contesto di alta tensione verbale”, ossia un qualsivoglia alterco.

La Cassazione, afferma che la frase va letta in combinato disposto con la promessa di una vendetta che può essere percepita dall’ascoltatore più plausibile, proprio perché chi la pronuncia lascia intendere di essere in una posizione in cui può nuocere.
Con la sentenza del 27 marzo 2012 n. 11621, la Cassazione torna per la seconda volta a sottolineare l’inopportunità di ricorrere a un modo di dire che è indice di arroganza e maleducazione e spesso, anche di fantasia. La prima volta lo ha fatto, con la sentenza n.138 del 2006, confermando una sanzione disciplinare a carico di un avvocato. Il legale non aveva gradito che una dipendente dell’ordine degli avvocati, intenta a fare le fotocopie, avesse dimenticato di accoglierlo come meritava.

04/11/2014

Risponde di abuso di ufficio il carabiniere che suggerisce il nome di un avvocato al soggetto arrestato. E' quanto emerge dalla sentenza 3 ottobre 2014, n. 41191 della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione.

Il caso vedeva un maresciallo dei carabinieri responsabile del reato di abuso di ufficio, ex art. 343 c.p., per aver nominato un avvocato quale difensore d’ufficio di alcuni soggetti arrestati, nonostante lo stesso legale non fosse inserito nell’elenco dei difensori predisposto dal locale Consiglio dell’Ordine, sollecitando gli arrestati a nominare tale avvocato quale difensore di fiducia.

Secondo gli ermellini la sola esaltazione delle qualità professionali con cui il maresciallo aveva caldeggiato la nomina dell’avvocato da parte degli arrestati è già una condotta sufficiente “ad integrare il contestato reato di abuso d’ufficio, ravvisabile ove il soggetto agente impartisca comunque ai cittadini, con i quali abbia rapporti per ragioni inerenti alle proprie funzioni, consigli sulla nomina di un difensore”.

Quanto all’elemento psicologico del reato, di particolare rilievo si presenta l’esperienza professionale dell’imputato ed i rapporti di amicizia e convivialità tra il medesimo ed il difensore, “dimostrativi della consapevolezza dell’ingiusto vantaggio conseguito al secondo a prescindere dalla conoscenza di specifici aspetti di deontologia forense”, nonché il richiamo al possibile “intento” dell’imputato di ottenere, coltivando i rapporti con l’avvocato, “migliori opportunità di contatto con informatori”.

Il dolo intenzionale, infatti “sussiste invero anche qualora il vantaggio patrimoniale procurato costituisca lo strumento che consente al soggetto agente di perseguire un fine ulteriore, lecito, che si sovrappone tuttavia, senza eliderla, alla finalità illecita di vantaggio; assumendo nel reato la posizione del movente, ben distinta da quella del dolo”.

30/10/2014

Diffamazione su Facebook: non è necessaria l’indicazione nominativa dell’offeso
Cassazione penale , sez. I, sentenza 16.04.2014 n° 16712 (Michele Iaselli)

Quando può considerarsi illegittimo l’utilizzo di Internet ed in particolare del social network Facebook che ormai deve essere considerato una vera e propria piazza virtuale?

E' quanto chiarisce la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza 16 aprile 2014, n. 16712.

Ai fini della integrazione del reato di diffamazione, anche a mezzo di Internet, è sufficiente che il soggetto la cui reputazione è lesa sia individuabile da parte di un numero limitato di persone indipendentemente dalla indicazione nominativa.

Nel caso di specie un maresciallo capo della Guardia di finanza, pubblicava sul proprio profilo del social network la frase «...attualmente defenestrato a causa dell’arrivo di collega sommamente raccomandato e leccaculo...ma me ne fotto ... per vendetta appena ho due minuti gli trombo la moglie», offendendo in tal modo la reputazione del maresciallo designato in sua sostituzione al comando della sua compagnia.

La Suprema Corte, nell’annullare la sentenza della Corte Militare di appello, non ha dubbi sulla configurabilità nel caso in questione del reato di diffamazione in quanto l’imputato non si è limitato ad attribuire al suo successore le qualifiche obiettivamente negative di «raccomandato» e «leccaculo», ma ha collegato tali caratteristiche alla successione del predetto militare nella funzione di comando in precedenza ricoperta dall’imputato. Di conseguenza l’imputato ha in modo implicito, ma univoco, affermato che il successore nella sua funzione di comando era subentrato soltanto per dette qualità negative ponendole, quindi, in collegamento funzionale con un fatto concreto e, quindi, determinato. Inoltre non v’è dubbio sul fatto che la pubblicazione della frase indicata nell’imputazione sul profilo del social network “Facebook” rende la stessa accessibile ad una moltitudine indeterminata di soggetti con la sola registrazione al social network ed anche per le notizie riservate agli «amici» ad una cerchia ampia di soggetti.

A nulla vale quanto sostenuto dalla Corte di merito circa il fatto che l’imputato non aveva indicato il nome del suo successore, né la funzione di comando in cui era stato sostituito, né alcun riferimento cronologico, poiché l’utilizzo dell’avverbio «attualmente», ovviamente si riferisce al presente, e la qualificazione di «collega» collegata al termine «defenestrazione» non lascia dubbi circa l’identificazione del soggetto diffamato.

La stessa Cassazione ribadisce che ai fini della integrazione del reato di diffamazione è sufficiente che il soggetto la cui reputazione è lesa sia individuabile da parte di un numero limitato di persone indipendentemente dalla indicazione nominativa (Sez. 5, n. 7410 del 20/12/2010). D’altro canto il reato di diffamazione non richiede il dolo specifico, essendo sufficiente ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo della fattispecie la consapevolezza di pronunciare una frase lesiva dell’altrui reputazione e la volontà che la frase venga a conoscenza di più persone, anche soltanto due.

26/10/2014

Separazioni e divorzi, scatta la procedura semplificata senza passare dal tribunale

Le coppie che vogliono separarsi e divorziare consensualmente non devono più attendere le udienze in tribunale bensì possono rivolgersi direttamente allo Studio Levantino Boschin che avvierà le procedure necessarie.

Si chiama "negoziazione assistita da un avvocato" il nuovo istituto giuridico per semplificare e velocizzare la procedura che mette fine al matrimonio. Con l’entrata in vigore del decreto legge 132/2014 è già possibile rivolgersi soltanto all’avvocato nei seguenti casi:

-separazioni,
-divorzi,
-per modificare le condizioni di separazione o divorzio già fissate dal giudice.

Prima dell’introduzione delle modifiche del decreto 132/2014 il passaggio in tribunale era necessario perché il giudice era tenuto a verificare "l’irreversibilità della crisi coniugale e la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge".

Condizioni necessarie
Condicio sine qua non per il divorzio lampo è che marito e moglie decidano di separarsi o divorziare in maniera consensuale.

La strada della negoziazione assistita dall’avvocato non è percorribile nei seguenti casi:

-quando i coniugi sono genitori di figli minori,
-quando i coniugi sono genitori di figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti,
-quando i coniugi sono genitori di figli portatori di handicap grave,
-quando i coniugi non arrivano ad un accordo consensuale.

La "procedura della negoziazione assistita di un avvocato" non accorcia i tempi dalla separazione al divorzio: rimangono i tre anni, in attesa del progetto di legge sul divorzio breve, in discussione in Parlamento. Tuttavia la nuova legge può interessare coloro che si sono separati da almeno 3 anni davanti al giudice e che ora possono concludere il divorzio passando direttamente dall'avvocato.

Secondo quanto stabilito dal decreto, l'avvocato che riceverà la richiesta di sciogliere il matrimonio (separazione o divorzio) dovrà entro dieci giorni inviare la documentazione al Comune di riferimento.

Il tutto senza più spese di Tribunale, perdite di tempo per accessi in cancelleria e con un risparmio di tempo anche per l'avvocato che si traduce in un ulteriore risparmio per i clienti.

In sintesi una semplificazione che aiuterà non poco le coppie che vogliono separare le proprie strade senza rivendicazioni.

Indirizzo

Via Roma 122
Salzano
30030

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
15:45 - 19:30
Martedì 09:00 - 13:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
15:45 - 19:30
Giovedì 09:00 - 13:00
Venerdì 09:00 - 13:00
15:45 - 19:30

Telefono

0413131032

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