10/06/2026
CITTADINANZA IURE SANGUINIS TRA CORTE DI CASSAZIONE E CORTE COSTITUZIONALE
L’udienza tenutasi ieri dinanzi alla Corte costituzionale sulla cittadinanza iure sanguinis rappresenta, sotto il profilo sistematico, uno dei passaggi più rilevanti degli ultimi decenni nel diritto della cittadinanza italiano. Essa non riguarda soltanto la sorte dell’art. 3-bis della legge n. 91/1992, introdotto dal decreto-legge n. 36/2025 e convertito nella legge n. 74/2025, ma investe la stessa natura giuridica dello status civitatis e i limiti costituzionali del potere legislativo di ridefinirlo.
La rilevanza dell’udienza emerge anzitutto dall’ampiezza delle questioni riunite. La Consulta ha esaminato congiuntamente le ordinanze provenienti dai Tribunali di Mantova e Campobasso, tutte accomunate dal dubbio che il legislatore abbia ecceduto la propria discrezionalità incidendo retroattivamente su situazioni soggettive che, secondo una consolidata tradizione giurisprudenziale, erano considerate espressione di una cittadinanza acquisita ex lege fin dalla nascita.
Dal punto di vista costituzionale, il nodo centrale non è la mera disciplina dell’acquisto della cittadinanza, materia nella quale il legislatore gode certamente di un ampio margine di apprezzamento. La vera questione consiste nello stabilire se sia possibile qualificare come “mai acquisita” una cittadinanza che, secondo il modello tradizionale dello iure sanguinis, si sarebbe prodotta automaticamente al momento della nascita del discendente dell’italiano emigrato. La formula legislativa della “preclusione originaria” pone infatti un problema teorico di notevole spessore: se la cittadinanza è uno status originario, la legge successiva può forse disciplinarne gli effetti futuri, ma incontra limiti particolarmente stringenti nel negarne ex post l’esistenza.
In questo contesto assume particolare importanza il rapporto tra l’udienza del 9 giugno e la precedente sentenza n. 63 del 2026. In quella pronuncia la Corte aveva già affermato la non fondatezza di alcune censure rivolte alla nuova disciplina, valorizzando la discrezionalità legislativa e l’esigenza di mantenere un “legame effettivo” con la comunità nazionale. Tuttavia, le questioni discusse il 9 giugno appaiono più ampie e più sofisticate, poiché investono non soltanto il principio di eguaglianza e l’affidamento, ma anche la coerenza logica della costruzione normativa, la natura dello status di cittadino e i possibili profili procedurali relativi all’adozione della disciplina mediante decreto-legge.
Sotto il profilo teorico-costituzionale, l’argomento più significativo sviluppato dai ricorrenti sembra essere quello della tensione tra la nozione tradizionale di cittadinanza come appartenenza originaria e la nuova impostazione legislativa fondata sul criterio del “genuine link”. Quest’ultimo, mutuato in parte dall’evoluzione del diritto internazionale e comparato, tende a privilegiare l’esistenza di un collegamento effettivo con lo Stato. Tuttavia, la trasposizione di tale criterio nell’ordinamento italiano pone interrogativi delicati: fino a che punto il Parlamento può sostituire il paradigma storico dello iure sanguinis senza alterare il nucleo essenziale dello status di cittadino?
L’udienza assume inoltre una dimensione sovranazionale. Le ordinanze richiamano non soltanto gli artt. 2, 3 e 22 della Costituzione, ma anche l’art. 9 del Trattato sull’Unione europea e l’art. 20 del TFUE. La cittadinanza italiana costituisce infatti il presupposto della cittadinanza dell’Unione; ne consegue che la ridefinizione legislativa dei criteri di appartenenza alla comunità nazionale produce effetti che trascendono l’ordinamento interno e incidono sull’accesso allo status di cittadino europeo.
Dal punto di vista istituzionale, la vicenda segna anche una trasformazione della funzione della Corte costituzionale. La Consulta è chiamata a decidere non soltanto se una norma sia ragionevole, ma quale sia il corretto equilibrio tra sovranità democratica del legislatore e tutela della continuità degli status personali. In altre parole, il giudizio del 9 giugno rappresenta un banco di prova per la capacità della Corte di definire i confini costituzionali della politica legislativa in materia di appartenenza nazionale.
Per queste ragioni, il valore dell’udienza non risiede esclusivamente nell’esito finale, bensì nell’aver portato davanti alla Consulta una questione di teoria generale dello Stato: se la cittadinanza sia un diritto originario derivante dalla discendenza, suscettibile soltanto di riconoscimento, oppure uno status che il legislatore può rimodellare in funzione dell’interesse pubblico e dell’evoluzione del concetto di comunità politica. È su questo crinale che si gioca il significato costituzionale più profondo della controversia sullo iure sanguinis.