Studio Legale Avv. Antonio Salerno

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23/05/2024

Il TAR Roma, in accoglimento dell'istanza cautelare proposta dallo studio Salerno nella imminenza delle prove preselettive del concorso a Dirigenti scolastici, rimeditando sulla discutibile legittimità dei criteri fissati nel bando nella parte in cui prevedono un servizio di almeno 5 anni prestato nelle sole scuole statali e non anche in quelle paritarie, ha ordinato la partecipazione con riserva di alcuni candidati con servizio misto.
Seppure la vicenda del servizio prestato presso istituti paritari abbia più volte interessato la giurisprudenza con recente pronuncia anche del Giudice delle leggi, persistono i dubbi di legittimità sulla disgiunzione valutativa operata dal MInistero e tanto più che l'interpretazione fornita dal legislatore scolastico, anche in tema di ricostruzione di carriera e mobilità, è stata nuovamente posta la vaglio della CGUE cui troppo spesso spetta il ruolo di direzionare le discutibili interpretazioni e/o scelte legislative e giurisprudenziali dello stato italiano.

21/05/2024

Il TAR Salerno con ordinanza del 16.05.2024 in accoglimento dei motivi di ricorso dispiegati dallo Studio Salerno, ha sospeso l’ordinanza dirigenziale di demolizione di alcune opere asseritamente abusive e di ripristino dello stato dei luoghi nonché l'ordinanza di sospensione immediata delle attività di una nota azienda leader nel settore dei pallets. Il detto provvedimento, al di là della apparente ordinarietà della vicenda (presunta natura abusiva e correlata attività vincolata della P.A. a preservazione del territorio), assume particolare rilievo in relazione alla paventata mendacità dell'attività accertativa sottesa alle ordinanze che, in disparte dei profili rilevanti in altra sede, tradisce una preoccupante deriva istituzionale alla quale lo studio, come per sua vocazione, si è strenuamente frapposto anche a preservazione dei livelli occupazionali e di tutela di una azienda leader del proprio settore. Sebbene la partita sia ancora aperta, il provvedimento cautelare reso dal G.A. soddisfa l'attività defensionale soprattutto nella parte in cui ripristina un decoroso bilanciamento rispetto agli (non inusuali) abusi della P.A.

21/05/2024

Il TAR Napoli, che già in passato ha affrontato la delicata vicenda degli assegni di cura (ovvero i benefici economici a carico del FNA che vanno a sostituire o quantomeno integrare l’assistenza domiciliare sociosanitaria), con provvedimento monocratico del 14.03.2024, poi confermato in sede collegiale, ha censurato l'operato dell'Ambito territoriale che, in pretesa applicazione dei criteri fissati dalla Regione Campania, ha sospeso l'erogazione dell'assegno precedentemente concessa ad un malato di SLA ultimo stadio. Il Tar, quindi, recependo le argomentazioni dello studio Salerno nell'ambito della più ampia attività pro bono, ha imposto l'erogazione dell'assegno ovvero di un livello di assistenza adeguata e, tuttavia, il competente Ente deputato all'erogazione, con strumentali interpretazioni dell'ordine giudiziale, ha eluso il precetto impositivo costringendo la parte al dispiegamento di ulteriore impugnativa nuovamente assentita dal G.A. con provvedimento monocratico nel mentre la Regione, evidentemente convenendo sulla irragionevolezza dei criteri preordinati alla erogazione dell'assegno, ha repentinamente modificato i propri atti deliberativi.
La vicenda, come ogni altra che interferisce sui livelli assistenziali essenziali, nell'evidenziare le difficoltà del "sistema" e la sempre più frequente incapacità degli Enti di sopperire alle strutturali carenze assistenziali, da anche contezza di come sovente l'esasperata burocratizzazione ovvero l'abile ricorso a strumenti procedimentali che pongono l'Amministrazione in una posizione di forza, calpesti principi basilari costituzionali ed unionali posti a tutela della dignità umana. La vicenda, al di là delle energie profuse dallo studio nella tutela del diritto alla vita e al rispetto della dignità umana, assume particolare rilievo anche in relazione ad uno dei principi cardine del nostro sistema ovvero il diritto di difesa il cui esercizio non può essere rimesso solo all'attività pro bono stimolando più ampie riflessioni sulla necessità di introdurre adeguate forme di contemperamento/bilanciamento dell'azione amministrativa illegittima soprattutto in settori quali quello della sanità pubblica.

30/01/2024

Bonus Carta docente

Nel solco dell’ampio contenzioso promosso su tutto il territorio nazionale, anche il Tribunale di Milano, con sentenza del 17.01.2024, accogliendo le tesi dello Studio Salerno, ha riconosciuto il diritto del lavoratore precario a beneficiare della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente dell’importo di € 500 annui per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.

Tale provvedimento, non dissimilmente dalle più rilevanti pronunce unionali tese a elidere ogni forma di disparità, sanziona la discriminazione subita dal personale docente che presta servizio alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione in forza di reiterati contratti a tempo determinato e che del tutto illegittimamente è stato privato delle risorse finalizzate alla formazione.

Al detto pronunciamento si aggiunge la sentenza del 12.01.2024 resa dalla Corte d’appello di Bologna che, nel respingere il ricorso in appello promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha confermato la sentenza del Tribunale di Forlì che aveva riconosciuto al docente a tempo determinato il diritto a beneficiare della cd. Carta docente oltre interessi legali e rivalutazione della somma.

La Corte ha ritenuto che anche tale questione sia stata risolta dalla pronuncia della Suprema Corte di Cassazione del 27.10.2023 di talché, trattandosi di somma di denaro, andranno riconosciuti anche gli interessi legali e la rivalutazione dalla maturazione del credito fino al soddisfo.

10/02/2023

Riconoscimento del diritto di una docente alla precedenza per invalidità personale nella procedura di mobilità interprovinciale

Il Tribunale di Napoli, con sentenza definitiva del 10.01.2023, aderendo alle tesi dello Studio Salerno, ha confermato il diritto della ricorrente al riconoscimento della precedenza assoluta ex art. 21 l. 104/92 nella procedura di mobilità per l’a.s. 2021/2022 in quanto invalida al 68% nonché portatrice di handicap ai sensi dell’art. 3, comm 1, L. 104/92 ed ha condannato l’Amministrazione scolastica all’assegnazione presso una delle sedi di preferenza indicate in domanda.

Il reso provvedimento, nel riconoscere in favore della docente il trasferimento originariamente negato dall’Amministrazione, garantisce, pertanto, al lavoratore disabile i diritti riconosciuti dalla contrattazione collettiva e dalla legge-quadro fondamentale (L. 104/1992) nonché dalla normativa eurocomunitaria.

Infine, tale provvedimento riconoscitivo della condotta illegittima della PA, si aggiunge ad altre tre precedenti sentenze di accoglimento rese in favore della ricorrente che hanno declarato la soccombenza dell’Amministrazione con conseguenti gravose condanne al pagamento delle spese di lite e quindi con inevitabile esposizione della stessa al sindacato della Corte dei conti per l’accertamento del danno erariale.

06/02/2023

Archiviato il procedimento penale a carico di dipendenti comunali per l’irrilevanza penale delle affermazioni contenute in atti difensivi e per l’inoffensività dei post pubblicati sui social network in quanto non riferibili ad alcun soggetto determinato

Il Tribunale penale di Matera, lo scorso 15 dicembre, in accoglimento della difesa spiegata dallo Studio Salerno, ha archiviato il procedimento penale originato dalla querela-denuncia sporta da un dipendente comunale nei confronti dei propri colleghi a causa dei presunti reati di calunnia e diffamazione perpetrati mediante scritti difensivi e post pubblici.

Il Giudice per le indagini preliminari, investito della vicenda, ha respinto ogni accusa a carico delle indagate accertando l’insussistenza dei requisiti integranti la condotta criminosa atteso che la disparità di trattamento lamentata dai colleghi non è priva di fondamento e che, peraltro, i post pubblicati su Facebook non risultano riconducibili ad alcuna persona specifica quale soggetto passivo del reato così acclarando la piena legittimità dell’esercizio del diritto di difesa e dell’utilizzo discrezionale dei social media.

02/02/2023

Concorso straordinario docenti 2020: annullata la graduatoria di merito clc A057 per la regione Campania in ragione l’illegittima duplicativa valutazione del diploma di v.o. rilasciato dall’Accademia Nazione di Danza

Il TAR Napoli, con due successive sentenze dello scorso dicembre, accogliendo le tesi difensive dello studio Salerno, ha sospeso la graduatoria finale per la classe di concorso A057 (tecnica della danza classica) approvata per la Regione Campania in ragione dell’illegittima attribuzione di un punteggio aggiuntivo per il diploma di v.o. già utilizzato ai fini dell’accesso al concorso e pertanto non valevole quale titolo ulteriore (cd. sezione B.4.1) nell’ambito del concorso straordinario di cui al DD n. 510/2020.

Tali sentenze, anche in ragione delle parametrazioni fornite dall’Ecc.mo Consiglio di Stato, hanno definitivamente censurato l’operato della Commissione di concorso laddove ha eccentricamente interpretato la tabella di valutazione titoli senza peraltro operare alcun controllo sulle dichiarazioni dei candidati.

La decisione del Giudice amministrativo campano, che ha imposto, pertanto, la rideterminazione dei punteggi ingiustamente assegnati in sede concorsuale, avrà effetti anche sull’intera graduatoria e sui contratti a tempo indeterminato che ne sono conseguiti salvaguardando la posizione dei ricorrenti cui andrà riconosciuto il diritto all’immissione in ruolo con retrodatazione giuridica.

Si conclude così favorevolmente una complessa vicenda processuale che ha determinato un notevole dispiegamento di energie a fronte della recalcitranza e non inusuale ondivaganza decisionale della Commissione di concorso nonché della stessa Avvocatura dello stato nell’articolazione delle proprie difese.

24/10/2022

Reinserimento in G*E e conseguente diritto alla partecipazione al piano straordinario di immissione in ruolo

Un nuovo accoglimento giunge dal Tribunale di Potenza che, con recente sentenza del 14.10.2022, ancora in accoglimento delle tesi dello Studio Salerno, ha censurato il comportamento del Ministero dell’Istruzione laddove considera solo “figurativo” e non sostanziale il reinserimento in G*E riconoscendo, pertanto, in ragione della retroattività dell’inserimento, al ricorrente il diritto alla partecipazione alla fase C del piano assunzionale straordinario normato dalla L. 107/2015 con conseguente condanna della PA all’immissione in ruolo fino ad oggi preclusa.

18/10/2022

Illegittima l’esclusione di una lavoratrice ex LSU dalla seconda procedura di internalizzazione dei servizi di pulizia che non ha prestato servizio fino al limite temporale conclusivo dei contratti di appalto.

Il Tar Salerno con sentenza dello scorso 6 ottobre, accogliendo in punto di diritto le tesi dello Studio Salerno, ha dichiarato l’illegittimità dell’esclusione di una lavoratrice ex LSU dalla seconda procedura di internalizzazione dei servizi di pulizia finalizzata all’assorbimento del precariato storico di settore.

In particolare, il TAR adito ha ritenuto irragionevole l’interpretazione del bando di concorso osservata dell’Ambito provinciale di Salerno laddove ha introdotto una causa di esclusione legata al limite temporale di prestazione del servizio non contemplata dal legislatore.

Il provvedimento del Giudice amministrativo, giunto un anno dopo le convocazioni per la stipula dei contratti a tempo indeterminato, consentirà di salvaguardare il percorso lavorativo ultraventennale della ricorrente che ora potrà ottenere non solo l’agognata immissione in ruolo ma anche il risarcimento del danno per l’ingiustizia subita.

24/09/2022

Illegittima l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi della pergotenda realizzata in lieve difformità da P.d.C. se non si determina un innovativo impatto edilizio

Il TAR Salerno, con ordinanza del 01.09.2022, in accoglimento dei motivi dispiegati dallo Studio Salerno, ha sospeso l’ordinanza di demolizione di una pergotenda realizzata in costiera amalfitana in solo apparente difformità dalle prescrizioni di cui al P.d.C. (lamelle in alluminio orientabili in luogo di struttura in legno).

L’ordinanza del TAR, argomentando sulla assenza di un innovativo impatto edilizio e paesaggistico della pergotenda (seppure parzialmente difforme ancorchè facilmente rimovibile), ha censurato il provvedimento demolitivo in ragione della sostanziale riconducibilità dell’intervento al novero delle attività di edilizia libera che non incidono sull’assetto paesaggistico avendo, peraltro, una funzione di evidente ottimizzazione della fruibilità degli spazi e mera protezione da agenti atmosferici.

La decisione del Giudice amministrativo ha quindi, salvaguardato l’intervento effettuato dai privati nello scenario della costiera.

13/07/2022

L'assenza di alcuni CFU non può precludere il completamento del percorso idoneativo per la specializzazione sul sostegno (TFA)

Il TAR Salerno, con doppio provvedimento monocratico del 11.07.2022, aderendo alle tesi dello Studio Salerno, ha censurato l'operato della facoltà degli Studi di Salerno che a percorso idoneativo pressochè concluso, in pretesa estensiva e tardiva verifica dei requisiti di accesso al percorso, a pochissimi giorni dall'esame finale, ha escluso due candidati sul presupposto della insufficienza dei CFU in alcuni ambiti disciplinari.

In particolare, si è da un lato censurata la tardività dell'accertamento laddove anche parametrata all'affidamento ingenerato nella parte e dall'altro il rigore formalistico contrastante con alcuni principi di rango unionale se rapportati alla sostanzialità degli effetti del percorso e alla pluralità di modalità per l'implementazione dei vecchi percorsi universitari.

La tempestività del provvedimento reso dal TAR, ha, quindi, consentito ai candidati di sostenere l'esame finale salvaguardando il TFA e, al contempo, garantendo la formazione di due nuovi docenti specializzati.

16/06/2022

Illegittima la sospensione dell'attività commerciale disposta dal Comune a causa delle immissioni odorigene lamentate dai vicini.

In tema di immissioni odorigene (problema diffuso e connesso prevalentemente alle attività di fast food) la percezione soggettiva non è sufficiente a giustificare la chiusura di un'attività commerciale (nella fattispecie friggitoria o, più comunemente, "cuopperia").

Il Tar Salerno, sposando le tesi dello studio Salerno, con provvedimento monocratico del 14.06.2022 ha ordinato la riapertura della friggitoria nelle more dei più ampi accertamenti anche sulla valenza dei sistemi di smaltimento fumi e odori alternativi alla classica e impattante canna fumaria.

Detto provvedimento, anche operando un'accorta ponderazione degli interessi in ballo, consentirà la sopravvivenza dell'attività commerciale senza che la stessa possa soggiacere ai "desiderata"del singolo infastidito cittadino.

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