06/08/2026
Il TAR Piemonte dispone verificazione tecnica sul diniego di permesso di costruire per un impianto suinicolo in area a pericolosità idraulica
Con ordinanza del 17 giugno 2026, il TAR Piemonte (Sez. II) ha disposto una verificazione tecnica sul diniego opposto dal Comune di Mercenasco alla costruzione di due porcilaie prefabbricate con vasche per liquami, ritenendo che «le esigenze del ricorrente possono trovare tutela mediante la fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.» e incaricando l’Autorità di Bacino del Po di accertare la compatibilità del progetto con il PAI, la DGR Piemonte n. 8-905/2025 e il Regolamento regionale 10/R/2007 sulle zone vulnerabili da nitrati.
In altre parole, il Collegio ha ritenuto che la complessità tecnica della fattispecie – un impianto suinicolo non intensivo in zona classificata IIIa dalla Carta di Sintesi del PRG per elevata pericolosità idraulica - richieda un approfondimento istruttorio prima di qualsiasi decisione, anche cautelare, rinviando la discussione del merito al 10 febbraio 2027. In particolare, l’ordinanza si segnala perché la ricorrente ha impugnato anche la stessa DGR 8-905/2025, nella parte in cui qualifica le aree in classe IIIa come «inidonee a nuovi insediamenti» in senso assoluto, assumendone il contrasto con l’art. 41 della Costituzione.
Il TAR ha così affidato al verificatore un quesito articolato su tre livelli - dissesto idrogeologico (PAI), pianificazione regionale (DGR 8-905/2025) e tutela delle acque dall’inquinamento da nitrati (Regolamento 10/R/2007) - la cui risposta potrebbe incidere sulla stessa legittimità della classificazione assoluta delle aree IIIa operata dalla Regione. Pertanto, l’esito della verificazione - attesa entro novanta giorni - potrebbe avere ricadute che vanno oltre il caso singolo, toccando il tema del rapporto tra vincolo idrogeologico e libertà di iniziativa economica in agricoltura, con particolare riguardo agli allevamenti non intensivi in zona vulnerabile da nitrati.