Studio Legale Avv. Antonio Salerno

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06/08/2026

Il TAR Piemonte dispone verificazione tecnica sul diniego di permesso di costruire per un impianto suinicolo in area a pericolosità idraulica
Con ordinanza del 17 giugno 2026, il TAR Piemonte (Sez. II) ha disposto una verificazione tecnica sul diniego opposto dal Comune di Mercenasco alla costruzione di due porcilaie prefabbricate con vasche per liquami, ritenendo che «le esigenze del ricorrente possono trovare tutela mediante la fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.» e incaricando l’Autorità di Bacino del Po di accertare la compatibilità del progetto con il PAI, la DGR Piemonte n. 8-905/2025 e il Regolamento regionale 10/R/2007 sulle zone vulnerabili da nitrati.
In altre parole, il Collegio ha ritenuto che la complessità tecnica della fattispecie – un impianto suinicolo non intensivo in zona classificata IIIa dalla Carta di Sintesi del PRG per elevata pericolosità idraulica - richieda un approfondimento istruttorio prima di qualsiasi decisione, anche cautelare, rinviando la discussione del merito al 10 febbraio 2027. In particolare, l’ordinanza si segnala perché la ricorrente ha impugnato anche la stessa DGR 8-905/2025, nella parte in cui qualifica le aree in classe IIIa come «inidonee a nuovi insediamenti» in senso assoluto, assumendone il contrasto con l’art. 41 della Costituzione.
Il TAR ha così affidato al verificatore un quesito articolato su tre livelli - dissesto idrogeologico (PAI), pianificazione regionale (DGR 8-905/2025) e tutela delle acque dall’inquinamento da nitrati (Regolamento 10/R/2007) - la cui risposta potrebbe incidere sulla stessa legittimità della classificazione assoluta delle aree IIIa operata dalla Regione. Pertanto, l’esito della verificazione - attesa entro novanta giorni - potrebbe avere ricadute che vanno oltre il caso singolo, toccando il tema del rapporto tra vincolo idrogeologico e libertà di iniziativa economica in agricoltura, con particolare riguardo agli allevamenti non intensivi in zona vulnerabile da nitrati.

06/08/2026

Il procedimento per il riconoscimento della parità scolastica impone una fase compartecipata reale e, quindi, un apporto motivo rafforzato nella fase dell’eventuale rigetto dell’accreditamento.

Il TAR Salerno, con decreto monocratico del 04.08.2026, accogliendo le tesi dello studio Salerno, ha sospeso il provvedimento di diniego al riconoscimento della parità di un istituto e ciò sia in ragione della natura simulta dell’istruttoria sottesa che per la anomala disgiunzione procedimentale/provvedimentale operata dall’Amministrazione che ha notificato solo a fine luglio la parte motiva del diniego.
A tanto aggiungasi la sostanziale elusione dei documentali chiarimenti forniti dall’Istituto e, quindi, la natura acritica delle ragioni poste a fondamento del rigetto della richiesta che ripropone pedissequamente i rilievi prospettati nella fase di avvio del procedimento.
Il concesso provvedimento cautelare, ancorchè monocratico e nelle more del dispiegamento di eventuali motivi aggiunti, salvaguarda l’inizio dell’anno scolastico e tutela anche i livelli occupazionali (docenti e personale ATA) evidenziando la non inusuale grossolanità delle verifiche effettuate dai competenti USR sui requisiti utili al riconoscimento della parità.

05/08/2026

TAR Piemonte, ord. n. 741/2025: sospesi i lavori di trasformazione irreversibile del suolo per la soppressione di quattro passaggi a livello a Racconigi

Con ordinanza del 22 luglio 2026, il TAR Piemonte (Sez. I) ha accolto parzialmente l’istanza cautelare di un gruppo di cittadini di Racconigi, sospendendo le attività di cantiere che comportano «una irreversibile trasformazione del suolo» nell’ambito delle opere sostitutive per la soppressione di quattro passaggi a livello sulla linea ferroviaria Torino-S.G. Cairo, e fissando l’udienza di merito al 17 marzo 2027.
Detto provvedimento rimedita alcuni dei molti vizi di illegittimità sollevati da un gruppo di ricorrenti e, in accoglimento delle tesi dello studio Salerno, onde evitare trasformazioni irreversibili del territorio, congela l’intervento fino alla fase di merito.
La vicenda, incentrata sull’eccepita incompetenza degli atti deliberativi approvati dalla Giunta (eccezione poi confermata dalle successive condotte dell’Amministrazione) e che, per ragioni parallele, ha anche disvelato la abusiva e protratta reiterazione di incarichi ex art 110 TUEL in favore di due Dirigenti del Comune (pur non prevista dallo statuto la figura dirigenziale) stimolando l’intervento della Procura della Repubblica e della Corte dei Conti, tocca temi delicati comprovando come spesso l’azione amministrativa proceda in modo decontestualizzato dalle effettive esigenze del territorio e dalle istanze della collettività.

23/05/2024

Il TAR Roma, in accoglimento dell'istanza cautelare proposta dallo studio Salerno nella imminenza delle prove preselettive del concorso a Dirigenti scolastici, rimeditando sulla discutibile legittimità dei criteri fissati nel bando nella parte in cui prevedono un servizio di almeno 5 anni prestato nelle sole scuole statali e non anche in quelle paritarie, ha ordinato la partecipazione con riserva di alcuni candidati con servizio misto.
Seppure la vicenda del servizio prestato presso istituti paritari abbia più volte interessato la giurisprudenza con recente pronuncia anche del Giudice delle leggi, persistono i dubbi di legittimità sulla disgiunzione valutativa operata dal MInistero e tanto più che l'interpretazione fornita dal legislatore scolastico, anche in tema di ricostruzione di carriera e mobilità, è stata nuovamente posta la vaglio della CGUE cui troppo spesso spetta il ruolo di direzionare le discutibili interpretazioni e/o scelte legislative e giurisprudenziali dello stato italiano.

21/05/2024

Il TAR Salerno con ordinanza del 16.05.2024 in accoglimento dei motivi di ricorso dispiegati dallo Studio Salerno, ha sospeso l’ordinanza dirigenziale di demolizione di alcune opere asseritamente abusive e di ripristino dello stato dei luoghi nonché l'ordinanza di sospensione immediata delle attività di una nota azienda leader nel settore dei pallets. Il detto provvedimento, al di là della apparente ordinarietà della vicenda (presunta natura abusiva e correlata attività vincolata della P.A. a preservazione del territorio), assume particolare rilievo in relazione alla paventata mendacità dell'attività accertativa sottesa alle ordinanze che, in disparte dei profili rilevanti in altra sede, tradisce una preoccupante deriva istituzionale alla quale lo studio, come per sua vocazione, si è strenuamente frapposto anche a preservazione dei livelli occupazionali e di tutela di una azienda leader del proprio settore. Sebbene la partita sia ancora aperta, il provvedimento cautelare reso dal G.A. soddisfa l'attività defensionale soprattutto nella parte in cui ripristina un decoroso bilanciamento rispetto agli (non inusuali) abusi della P.A.

21/05/2024

Il TAR Napoli, che già in passato ha affrontato la delicata vicenda degli assegni di cura (ovvero i benefici economici a carico del FNA che vanno a sostituire o quantomeno integrare l’assistenza domiciliare sociosanitaria), con provvedimento monocratico del 14.03.2024, poi confermato in sede collegiale, ha censurato l'operato dell'Ambito territoriale che, in pretesa applicazione dei criteri fissati dalla Regione Campania, ha sospeso l'erogazione dell'assegno precedentemente concessa ad un malato di SLA ultimo stadio. Il Tar, quindi, recependo le argomentazioni dello studio Salerno nell'ambito della più ampia attività pro bono, ha imposto l'erogazione dell'assegno ovvero di un livello di assistenza adeguata e, tuttavia, il competente Ente deputato all'erogazione, con strumentali interpretazioni dell'ordine giudiziale, ha eluso il precetto impositivo costringendo la parte al dispiegamento di ulteriore impugnativa nuovamente assentita dal G.A. con provvedimento monocratico nel mentre la Regione, evidentemente convenendo sulla irragionevolezza dei criteri preordinati alla erogazione dell'assegno, ha repentinamente modificato i propri atti deliberativi.
La vicenda, come ogni altra che interferisce sui livelli assistenziali essenziali, nell'evidenziare le difficoltà del "sistema" e la sempre più frequente incapacità degli Enti di sopperire alle strutturali carenze assistenziali, da anche contezza di come sovente l'esasperata burocratizzazione ovvero l'abile ricorso a strumenti procedimentali che pongono l'Amministrazione in una posizione di forza, calpesti principi basilari costituzionali ed unionali posti a tutela della dignità umana. La vicenda, al di là delle energie profuse dallo studio nella tutela del diritto alla vita e al rispetto della dignità umana, assume particolare rilievo anche in relazione ad uno dei principi cardine del nostro sistema ovvero il diritto di difesa il cui esercizio non può essere rimesso solo all'attività pro bono stimolando più ampie riflessioni sulla necessità di introdurre adeguate forme di contemperamento/bilanciamento dell'azione amministrativa illegittima soprattutto in settori quali quello della sanità pubblica.

30/01/2024

Bonus Carta docente

Nel solco dell’ampio contenzioso promosso su tutto il territorio nazionale, anche il Tribunale di Milano, con sentenza del 17.01.2024, accogliendo le tesi dello Studio Salerno, ha riconosciuto il diritto del lavoratore precario a beneficiare della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente dell’importo di € 500 annui per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.

Tale provvedimento, non dissimilmente dalle più rilevanti pronunce unionali tese a elidere ogni forma di disparità, sanziona la discriminazione subita dal personale docente che presta servizio alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione in forza di reiterati contratti a tempo determinato e che del tutto illegittimamente è stato privato delle risorse finalizzate alla formazione.

Al detto pronunciamento si aggiunge la sentenza del 12.01.2024 resa dalla Corte d’appello di Bologna che, nel respingere il ricorso in appello promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha confermato la sentenza del Tribunale di Forlì che aveva riconosciuto al docente a tempo determinato il diritto a beneficiare della cd. Carta docente oltre interessi legali e rivalutazione della somma.

La Corte ha ritenuto che anche tale questione sia stata risolta dalla pronuncia della Suprema Corte di Cassazione del 27.10.2023 di talché, trattandosi di somma di denaro, andranno riconosciuti anche gli interessi legali e la rivalutazione dalla maturazione del credito fino al soddisfo.

10/02/2023

Riconoscimento del diritto di una docente alla precedenza per invalidità personale nella procedura di mobilità interprovinciale

Il Tribunale di Napoli, con sentenza definitiva del 10.01.2023, aderendo alle tesi dello Studio Salerno, ha confermato il diritto della ricorrente al riconoscimento della precedenza assoluta ex art. 21 l. 104/92 nella procedura di mobilità per l’a.s. 2021/2022 in quanto invalida al 68% nonché portatrice di handicap ai sensi dell’art. 3, comm 1, L. 104/92 ed ha condannato l’Amministrazione scolastica all’assegnazione presso una delle sedi di preferenza indicate in domanda.

Il reso provvedimento, nel riconoscere in favore della docente il trasferimento originariamente negato dall’Amministrazione, garantisce, pertanto, al lavoratore disabile i diritti riconosciuti dalla contrattazione collettiva e dalla legge-quadro fondamentale (L. 104/1992) nonché dalla normativa eurocomunitaria.

Infine, tale provvedimento riconoscitivo della condotta illegittima della PA, si aggiunge ad altre tre precedenti sentenze di accoglimento rese in favore della ricorrente che hanno declarato la soccombenza dell’Amministrazione con conseguenti gravose condanne al pagamento delle spese di lite e quindi con inevitabile esposizione della stessa al sindacato della Corte dei conti per l’accertamento del danno erariale.

06/02/2023

Archiviato il procedimento penale a carico di dipendenti comunali per l’irrilevanza penale delle affermazioni contenute in atti difensivi e per l’inoffensività dei post pubblicati sui social network in quanto non riferibili ad alcun soggetto determinato

Il Tribunale penale di Matera, lo scorso 15 dicembre, in accoglimento della difesa spiegata dallo Studio Salerno, ha archiviato il procedimento penale originato dalla querela-denuncia sporta da un dipendente comunale nei confronti dei propri colleghi a causa dei presunti reati di calunnia e diffamazione perpetrati mediante scritti difensivi e post pubblici.

Il Giudice per le indagini preliminari, investito della vicenda, ha respinto ogni accusa a carico delle indagate accertando l’insussistenza dei requisiti integranti la condotta criminosa atteso che la disparità di trattamento lamentata dai colleghi non è priva di fondamento e che, peraltro, i post pubblicati su Facebook non risultano riconducibili ad alcuna persona specifica quale soggetto passivo del reato così acclarando la piena legittimità dell’esercizio del diritto di difesa e dell’utilizzo discrezionale dei social media.

02/02/2023

Concorso straordinario docenti 2020: annullata la graduatoria di merito clc A057 per la regione Campania in ragione l’illegittima duplicativa valutazione del diploma di v.o. rilasciato dall’Accademia Nazione di Danza

Il TAR Napoli, con due successive sentenze dello scorso dicembre, accogliendo le tesi difensive dello studio Salerno, ha sospeso la graduatoria finale per la classe di concorso A057 (tecnica della danza classica) approvata per la Regione Campania in ragione dell’illegittima attribuzione di un punteggio aggiuntivo per il diploma di v.o. già utilizzato ai fini dell’accesso al concorso e pertanto non valevole quale titolo ulteriore (cd. sezione B.4.1) nell’ambito del concorso straordinario di cui al DD n. 510/2020.

Tali sentenze, anche in ragione delle parametrazioni fornite dall’Ecc.mo Consiglio di Stato, hanno definitivamente censurato l’operato della Commissione di concorso laddove ha eccentricamente interpretato la tabella di valutazione titoli senza peraltro operare alcun controllo sulle dichiarazioni dei candidati.

La decisione del Giudice amministrativo campano, che ha imposto, pertanto, la rideterminazione dei punteggi ingiustamente assegnati in sede concorsuale, avrà effetti anche sull’intera graduatoria e sui contratti a tempo indeterminato che ne sono conseguiti salvaguardando la posizione dei ricorrenti cui andrà riconosciuto il diritto all’immissione in ruolo con retrodatazione giuridica.

Si conclude così favorevolmente una complessa vicenda processuale che ha determinato un notevole dispiegamento di energie a fronte della recalcitranza e non inusuale ondivaganza decisionale della Commissione di concorso nonché della stessa Avvocatura dello stato nell’articolazione delle proprie difese.

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