Studio Legale Bruno & Costanzo - Avv. Dario Bruno - Avv. Federica Costanzo

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Studio Legale Bruno & Costanzo - Avv. Dario Bruno - Avv. Federica Costanzo Lo studio ha qualificata esperienza in materia immobiliare; nel diritto commerciale, bancario, finanziario, del lavoro e dei contratti; procedure esecutive

Lo studio legale Bruno & Costanzo è il frutto di un'idea che unisce tradizione ed innovazione: la cura personalizzata del cliente si sposa con la velocità d'intervento, in un'ottica di assistenza legale integrata. Lo studio, difatti, è in grado di offrire oltre ad un’attività di assistenza e consulenza giuridica in tutti i settori dell'ordinamento, un' attività di assistenza specialistica in molti

settori di propria operatività diretta, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, anche attraverso l'ausilio, ove opportuno, di altri professionisti altamente qualificati (commercialista, consulente del lavoro, geometra). I settori di operatività diretta riguardano:
- il diritto di proprietà e del mercato immobiliare (assistenza e consulenza per compravendite immobiliari e di aziende nonché per locazioni abitative, commerciali, industriali e affitti delle aziende);
- diritto commerciale (assistenza per costituzione e gestione di società ed altri soggetti imprenditoriali; assistenza contrattuale alle imprese in ogni campo del diritto commerciale; assistenza per la fase di liquidazione e scioglimento dell’impresa, per la gestione della crisi aziendale, la ristrutturazione del debito e la soluzione della crisi da sovraindebitamento per i soggetti non sottoponibili a procedure fallimentari);
- diritto bancario e finanziario (assistenza e consulenza per l'esame della contrattualistica predisposta dagli istituti di credito, per la verifica di tassi usurai; assistenza e consulenza per la gestione di crediti problematici, con predisposizione di piani di rientro e proposte transattive);
- recupero crediti, esecuzione mobiliare ed immobiliare;
- diritto successorio. Una linea d'azione studiata e strutturata con tempestività e valutando ogni singolo aspetto della problematica risulta essere sempre la scelta più ponderata, più produttiva in termini di raggiungimento dei risultati ed economicamente più vantaggiosa. L’obiettivo dello Studio è proprio questo: offrire risposte e soluzioni non standardizzate, ma in linea con le problematiche e le esigenze del singolo Assistito.

15/06/2020

Con grande soddisfazione condivido un articolo scritto in collaborazione con la Fondazione Centro Studi U.N.G.D.C.E.C. e la Commissione Crisi d’Impresa dell’UGDCEC Salerno.

La mia attenzione si è in particolare focalizzata sull'aspetto delle responsabilità connesse all'accesso ai prestiti garantiti.

Un grazie alla Fondazione ed alla Commissione per il contributo che mi hanno dato la possibilità di offrire.

L'articolo è stato altresì pubblicato da IPSOA, al seguente link:

02/04/2020

Si segnala la Comunicazione del 23 marzo 2020 con la quale Banca d’Italia ha fornito precisazioni in materia di segnalazioni alla Centrale dei rischi alla luce delle misure previste Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (Decreto Cura Italia).
In particolare, l’art. 56 del Decreto Cura Italia prevede che le imprese, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari ex art. 106 TUB ed altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, possono avvalersi dietro comunicazione delle seguenti misure di sostegno finanziario:
• lett. a) “per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020”;
• lett. b) “per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni”;
• lett. c) “per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale”.
Con la detta circolare, Banca d’Italia sottolinea come il soggetto finanziato non potrà essere classificato a sofferenza dal momento in cui il beneficio è stato accordato, ed altresì come gli intermediari debbano tenere conto di queste previsioni ai fini delle segnalazioni alla Centrale dei rischi, e, segnatamente:
• nel caso di imprese beneficiarie della previsione di cui all’art. 56, co. 2, lett. a) e b), nella segnalazione della relativa posizione debitoria si dovrà tener conto dell’impossibilità di revocare in tutto o in parte i finanziamenti in discorso o della proroga del contratto e gli intermediari non dovranno ridurre l’importo dell’accordato segnalato alla Centrale dei rischi;
• nel caso di imprese beneficiarie della sospensione ex art. 56, co. 2, lett. c) nella segnalazione della relativa posizione debitoria si dovrà tener conto della temporanea inesigibilità dei crediti in discorso, sia in quota capitale che in sorte interessi (ove prevista) e che, per l’intero periodo di efficacia della sospensione, dovrà essere interrotto il computo dei giorni di persistenza degli eventuali inadempimenti già in essere ai fini della valorizzazione della variabile “stato del rapporto”.

Non saremo molto "social", forse perché apparteniamo ad una generazione diversa, forse perché amiamo ancora "penna e cal...
01/01/2020

Non saremo molto "social", forse perché apparteniamo ad una generazione diversa, forse perché amiamo ancora "penna e calamaio", forse perché semplicemente preferiamo "condividere" attraverso una stretta di mano o ascoltando dal vivo la voce di chi ci sta di fronte....ma gli auguri, quelli che devono raggiungere anche le persone più distanti, vogliamo farli anche qui: "Dunque, che sia per tutti un 2020 pieno di sogni!
Si si....proprio pieno di sogni!
Nei sogni prendono forma i nostri desideri. Nei sogni, il più delle volte, proviamo le emozioni più intense, rincontriamo persone care, troviamo semmai la forza di affrontare un presente che non ci soddisfa e che non ci gratifica. Nei sogni coltiviamo le nostre passioni....quindi, sogniamo ed appassioniamoci! Finché avremo un sogno da nutrire ed a cui dare forma, troveremo sempre un buon motivo per vivere intensamente!
Il nostro augurio è semplicemente questo...continuate a sognare e circondatevi di persone che vi amano e che amano "condivere" (e non sui social) i vostri sogni!"
E come diciamo ogni anno:
"Da noi due....prima che professionisti, instancabili ed inguaribili sognatori:
BUON 2020!"

I nostri più sinceri auguri di un Natale di pace e di serenità, circondati dalle persone che amate e che vi amano.
25/12/2019

I nostri più sinceri auguri di un Natale di pace e di serenità, circondati dalle persone che amate e che vi amano.

07/12/2019






Si ringraziano:per l'accoglienza il Sindaco di Colliano, Adriano Goffredo;per l'encomiabile ospitalità il Presidente p.l...
20/10/2019

Si ringraziano:
per l'accoglienza il Sindaco di Colliano, Adriano Goffredo;
per l'encomiabile ospitalità il Presidente p.le e Vicepresidente nazionale AIC, Assessore all'agricoltura del Comune di Colliano, Donato Scaglione;
per i loro pregevoli interventi tutti i relatori che hanno preso parte al convegno, tra cui il responsabile del servizio tributario nazionale, dott. Aldo Nicoletta
e per la sentita partecipazione tutti i presenti in sala.

E con questa foto anche noi vi facciamo i nostri auguri per un 2019 che vi riempia il cuore. Che quest'anno vi regali:La...
01/01/2019

E con questa foto anche noi vi facciamo i nostri auguri per un 2019 che vi riempia il cuore. Che quest'anno vi regali:
La voglia di guardare con fiducia e speranza il futuro.
L'entusiasmo e la grinta nel realizzare i vostri sogni, anche quelli che appaiono impossibili.
L'ambizione di non "sentirsi mai arrivati", ma, allo stesso tempo, l'umiltà di "non sentirsi un gradino sopra" gli altri.
Il coraggio di scalare montagne che sembrano insormontabili, consapevoli che arrivati in cima potrete "avere l'affanno" per la fatica, ma, allo stesso tempo, il "cuore in gola" per la gioia.
La possibilità di sorprendervi ed emozionarvi di fronte al sorriso dei vostri cari...tutti i giorni...ed ogni giorno di più.
La fame di chi crede "di non aver mai imparato abbastanza" e la sete di chi sa "di non aver attinto da tutte le sorgenti".
La capacità di accogliere la protezione delle persone a voi care, non solo nelle avversità, ma soprattutto quando vi sentirete invincibili....sarà allora che abbasserete la guardia e diventerete vulnerabili.
L'umiltà di riconoscere i vostri errori, ma ancor di più la capacità di porvi rimedio.
Il potere di cambiare "rotta", quando la precedente vi sembra sbagliata, senza mai perdere di vista "il porto" da cui siete partiti ed al quale dovete far ritorno, con la "stiva" carica di esperienze (comprese le sconfitte), ma pur sempre fieri di voi stessi.
Ma più di ogni altra cosa, vi auguriamo di "condividere" tutto ciò....(social a parte 😜)con compagni, parenti, amici, figli, colleghi...
Niente ha lo stesso sapore, se non condiviso!
Da noi due....prima che professionisti, intramontabili ed instancabili sognatori: BUON 2019!!

28/12/2018

In data 7 settembre 2019 il Tribunale di Genova, con sentenza n.104, ha dichiarato il fallimento della società QUI! GROUP S.p.a..

Il termine per proporre insinuazione al passivo del fallimento, ai sensi dell'art.92 ss. L.F., scadrà il prossimo 19/01/2019.

Gli esercenti che oggi vantano crediti verso la fallita QUI! GROUP Spa, a causa dell'omesso rimborso dei buoni pasto negoziati e che intendano reclamare i propri crediti, possono rivolgersi al nostro studio che si occuperà di curare e tutelare in maniera corretta i loro interessi.

Bisogna, però, affrettarsi e contattare lo studio entro e non oltre il prossimo 15/1/2019. I costi sono quelli previsti dalla tariffa professionale vigente (DM 55/2014) calcolati in base allo scaglione di riferimento (ammontare del credito reclamato), oltre le eventuali spese vive documentate, tra cui il costo della trasferta per la comparizione innanzi al Tribunale di Genova, all'udienza del 20.02.2019, ai fini della trattazione della istanza di ammissione al passivo.

Per contatti: [email protected]

3807524234

3880522123

Distinti Saluti

Avv. Dario Bruno Avv. Federica Costanzo

17/02/2018

Con la seguente pronuncia la Suprema Corte ha chiarito i limiti operativi degli ausiliari dei soggetti che svolgono attività mediatizia, che non incorrono nel rischio di svolgimento di attività di inetrmediazione abusiva e non pregiudicano il diritto alla provvigione del mediatore nel cui interesse l’attività svolta deve avere carattere meramente accessoria e strumentale a quella vera e propria di mediazione; vale a dire un’attività di mero ausilio ai soggetti preposti, non funzionale rispetto alla conclusione dell’affare, e privi di rilevanza verso i protagonisti della trattativa (come ad es. per il caso in cui la semplice visita dell'immobile sia stata condotta da collaboratore dell'agenzia privo di iscrizione al ruolo, dopo che l'agente immobiliare regolarmente iscritto era stato contattato dal proprietario dell’immobile al fine di procedere alla vendita dell'immobile):
“Tutti coloro che esercitano l'attività di mediazione per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria, devono essere iscritti nell'apposito ruolo professionale, a norma dell'art. 3, comma quinto, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, mentre secondo l'art. 11 del relativo regolamento di attuazione, emanato con D.M. 21 dicembre 1990, n. 452, in caso di esercizio dell'attività di mediazione da parte di una società, i requisiti per l'iscrizione nel ruolo debbono essere posseduti dal legale rappresentante di essa ovvero da colui che da quest'ultima è preposto a tale ramo di attività. Ne consegue che per gli ausiliari della società di mediazione è prescritta l'iscrizione nel ruolo solo quando, per conto della società, risultino assegnati allo svolgimento di attività mediatizia in senso proprio, della quale compiono gli atti a rilevanza esterna, con efficacia nei confronti dei soggetti intermediati, ed impegnativi per l'ente da cui dipendono; essa non è invece richiesta per quei dipendenti della società che esplicano attività accessoria e strumentale a quella di vera e propria mediazione, in funzione di ausilio ai soggetti a ciò preposti”. (Cass.ord. 22788/2014 ).

23/06/2017

Corte di Cassazione - Sez. III civile - Sentenza 22 giugno 2017 n. 15348: LOCAZIONI - LEGITTIMO IL CONTRATTO CON CANONE A SCALETTA SE NON C'E' INTENTO ELUSIVO.
La Cassazione ha chiarito che, in materia di contratto di locazione di immobili destinati ad uso non abitativo, in virtù del principio della libera determinazione convenzionale del canone locativo, la clausola che prevede la determinazione del canone in misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo nell'arco del rapporto è legittima a condizione che l'aumento sia ancorato ad elementi predeterminati, salvo che la suddetta clausola non costituisca un espediente per aggirare la norma imperativa di cui all'art. 32 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
Per molti anni la giurisprudenza maggioritaria aveva ritenuto che la clausola contrattuale avente ad oggetto la preordinata maggiorazione annuale del canone si ponesse in contrasto con la disposizione di cui all'art. 32, comma secondo, della legge n. 392 del 1978 (a mente del quale le variazioni in aumento del canone non possono essere superiori al 75% di quelle, accertate dall’ISTAT); poiché, ciò avrebbe alterato l’equilibrio delle prestazioni a svantaggio del conduttore.
Tale orientamento è stato definitivamente superato e la Cassazione con la sucitata sentenza ha ribadito che il canone a scaletta non determinerebbe affatto una progressiva mutazione dell'originario equilibrio contrattuale in sfavore del conduttore, poiché la ragione di scambio - data dal rapporto fra il godimento del bene e l'importo complessivo - resterebbe invariata: ciò che cambia, in presenza di un canone "a scaletta", è solamente la tempistica del pagamento che, anziché avve**re in misura fissa mese per mese e anno per anno, è "spalmata", nell'arco della durata della locazione, secondo un criterio progressivamente crescente.
Molteplici sono le ragioni per le quali le parti possono trovare più conveniente prevedere, in luogo in un canone medio fisso, un canone progressivamente crescente, tale che in un primo momento venga alleggerito l'onere economico del conduttore, differendo al prosieguo del rapporto la corresponsione di canoni maggiorati, compensativi dello "sconto" iniziale. Si tratta, soprattutto, di ve**re incontro alle esigenze del conduttore di un immobile a uso non abitativo, che spesso nei primi mesi o anni deve farsi carico di spese di adeguamento o ristrutturazione dell'immobile e, al contempo, può fare affidamento solamente su un minor avviamento commerciale.

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Salerno
84121

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