Studio Legale Cartolano - Diritto del Lavoro

Studio Legale Cartolano - Diritto del Lavoro Lo studio si occupa di attività stragiudiziale e giudiziale in materia di diritto del lavoro e civile L'avv.

Diritto del lavoro ma non solo

Lo studio legale Cartolano nasce nell'anno 1967 ad opera del compianto avv.Elio Cartolano, noto avvocato civilista salernitano. Francesco Cartolano, laureatosi a pieni voti presso l'Università di Salerno nell'anno 1995, prosegue l'attività forense paterna, dedicandosi principalmente alla materia del diritto del lavoro. Altri settori di competenza dello studio sono, comunque, il diritto condominiale, locatizio e la R.C.

Sei un dipendente pubblico? Ti è mai stato chiesto di svolgere compiti inferiori alla tua qualifica? ⚠️ Attenzione, non ...
10/06/2025

Sei un dipendente pubblico? Ti è mai stato chiesto di svolgere compiti inferiori alla tua qualifica? ⚠️ Attenzione, non è sempre legittimo. La Cassazione ha fissato paletti invalicabili.
Con la recente ordinanza n. 12139/2025, la Suprema Corte ha chiarito che l’assegnazione a mansioni inferiori è legittima solo se marginale e occasionale, anche quando le attività della propria qualifica restano prevalenti.
In sintesi, la richiesta della P.A. è lecita solo se rispetta TRE CONDIZIONI:
1. PREVALENZA delle mansioni corrette.
2. ESIGENZA OGGETTIVA e concreta dell’ente.
3. MARGINALITÀ o, in alternativa, OCCASIONALITÀ della prestazione inferiore.
Nel caso esaminato, adibire un infermiere a compiti da OSS in modo “costante e sistematico” è stato giudicato illegittimo, perché la richiesta, seppur dettata da carenze di organico, non era né marginale né occasionale.
Questo principio tutela la dignità e la professionalità del lavoratore da uno svilimento qualitativo del suo ruolo.
❓ Qual è la Vostra esperienza? Avete mai affrontato situazioni simili? Raccontatelo nei commenti.

E' POSSIBILE LICENZIARE UN DIPENDENTE TRAMITE PEC INVIATA AL SUO AVVOCATO ?Con sentenza n. 7480/2025, la Corte di Cassaz...
03/04/2025

E' POSSIBILE LICENZIARE UN DIPENDENTE TRAMITE PEC INVIATA AL SUO AVVOCATO ?
Con sentenza n. 7480/2025, la Corte di Cassazione ha statuito che deve ritenersi legittimo il licenziamento disciplinare notificato alla PEC dell’avvocato nel caso in cui il lavoratore abbia eletto il proprio domicilio presso il legale nel corso del procedimento disciplinare sfociato poi in un licenziamento.
Un dipendente ha impugnato il licenziamento disciplinare eccependo, tra le altre, la nullità dello stesso sul presupposto che era stato comunicato a mezzo PEC al suo legale. La Corte d’appello di Bologna ha rigettato il ricorso, dichiarando valido il recesso comunicato al legale dal momento che presso l’avvocato, nelle more del procedimento disciplinare, era stato formalmente eletto domicilio.
Il lavoratore ha quindi impugnato la decisione della Corte d’appello avanti la Cassazione per due motivi: assenza di motivazione del recesso, in quanto le ragioni non sono state comunicate al dipendente, nonché violazione ed erronea applicazione dell’articolo 55-bis del D.Lgs. 165/2001 e degli articoli 1 e 2 della legge 604/1996.
La Cassazione, nel rigettare entrambi i motivi, ha affermato che, ove il lavoratore elegga domicilio presso il proprio legale di fiducia indicando quale luogo per procedere alle future notifiche il relativo indirizzo di posta elettronica certificata, individua tale indirizzo quale luogo idoneo di invio delle future comunicazioni, così eleggendolo in via mediata come di sua disponibilità, atteso il legame di fiducia qualificato esistente tra avvocato e cliente. In presenza di tale elezione di domicilio, la futura notifica deve pertanto considerarsi valida se effettuata presso l’indirizzo PEC “ufficiale” dell’avvocato.
Lo statuto giuridico dell’avvocato attribuisce specifico rilievo alla PEC come domicilio privilegiato per le comunicazioni e le notificazioni. Ciascun avvocato è dotato di un proprio domicilio digitale, consultabile da terzi tramite l’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec). Tale indirizzo corrisponde a quello indicato dall’avvocato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza e da questi comunicato al Ministero della Giustizia per l’inserimento nel Registro generale degli indirizzi elettronici (ReGindE). Si veda a tal proposito Cassazione a sezioni unite 23620/2018 e Cassazione 16581/2020.
Sulla base di tali argomentazioni, la Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore, confermando la legittimità del licenziamento.

Indirizzo

Via Balzico 33
Salerno
84122

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