14/10/2026
📌 PUNTATA 2/5 | DEVO PARTECIPARE PERSONALMENTE ALLA MEDIAZIONE?
La regola generale è sì.
La Riforma Cartabia ha rafforzato il principio della partecipazione personale delle parti al procedimento di mediazione.
👉 La parte può farsi sostituire da un rappresentante solo in presenza di giustificati motivi.
E non basta una semplice delega formale.
Il rappresentante deve infatti:
✔️ conoscere i fatti della controversia;
✔️ essere munito dei poteri necessari per comporre la lite e raggiungere un eventuale accordo.
Per società, enti e altri soggetti diversi dalle persone fisiche, la partecipazione avviene tramite rappresentanti o delegati che abbiano conoscenza dei fatti e adeguati poteri decisionali.
⚖️ L’obiettivo della norma è chiaro: fare in modo che al tavolo della mediazione partecipino persone realmente in grado di confrontarsi e assumere decisioni.
La presenza personale, quindi, non è un dettaglio formale: è uno degli elementi centrali della mediazione.
📍 Nella prossima puntata:
Il primo incontro è solo una formalità?
Riferimento normativo: art. 8, commi 4 e 4-bis, D.Lgs