04/02/2020
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La legge numero 76 del 2016 prevede ai commi 50 e seguenti il nuovo istituto dei contratti di convivenza. “I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza”. I conviventi che siano soltanto tali e non uniti da alcun vincolo di matrimonio, possono dunque disciplinare alcuni aspetti della loro vita in comune. Gli aspetti non patrimoniali non possono essere oggetto di un contratto di convivenza e sono dunque esclusi da questa disciplina.
Cos’è il contratto di convivenza e quali i suoi requisiti
Il contratto di convivenza è quel contratto attraverso il quale due conviventi, non coniugati né uniti civilmente, possono disciplinare gli aspetti patrimoniali della loro vita di coppia.
I requisiti di fatto per la stipula di un valido contratto di convivenza sono quelli individuati dal comma 57 della legge citata. I conviventi devono essere tali, non coniugati, uniti civilmente o in un altro contratto di convivenza. Devono inoltre essere maggiorenni, non interdetti, ed uniti stabilmente da legami affettivi e di coppia nonché reciproca assistenza morale e materiale. Non devono, l’un l’altro, essere vincolati da rapporti di parentela, affinità od adozione, matrimonio o precedente unione civile. La sopravvenienza di una delle circostanze sopra evidenziate, ove sia possibile, estingue il contratto di convivenza con efficacia dal momento del verificarsi della stessa.