28/02/2024
⚠️ 𝐏𝐢𝐥𝐥𝐨𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞⚠️
La 𝐹𝑒𝑑𝑒𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑁𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑔𝑙𝑖 𝑂𝑟𝑑𝑖𝑛𝑖 (tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione) con la recente Circolare prot. n. 527 del 16.2.2024 propone un’interpretazione completamente 𝐞𝐫𝐫𝐨𝐧𝐞𝐚 delle 𝐜𝐡𝐢𝐚𝐫𝐢𝐬𝐬𝐢𝐦𝐞 disposizioni dell’art. 15 DL n. 34/2023, in tema di 𝑒𝑠𝑒𝑟𝑐𝑖𝑧𝑖𝑜 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛𝑒𝑜 𝑑𝑖 𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎̀ 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑖𝑛 𝑑𝑒𝑟𝑜𝑔𝑎 𝑎𝑙 𝑟𝑖𝑐𝑜𝑛𝑜𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝒒𝒖𝒂𝒍𝒊𝒇𝒊𝒄𝒉𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒊 𝒔𝒂𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒆 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑡𝑒 𝑎𝑙𝑙’𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑜.
Secondo la Federazione infatti allo stato 𝐬𝐨𝐥𝐨 il “𝑐𝑖𝑡𝑡𝑎𝑑𝑖𝑛𝑜 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑖𝑒𝑟𝑜”, regolarmente soggiornante in Italia potrebbe accedere a tale regime derogatorio.
Nulla di più inesatto❗️
La normativa in questione vale in primis per i 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚𝐝𝐢𝐧𝐢 𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚𝐧𝐢, con la precisazione che, fintantoché non interverrà la Conferenza Stato-Regioni, trova applicazione la disciplina emergenziale COVID-19 che consente, appunto, l’𝐞𝐬𝐞𝐫𝐜𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨𝐫𝐚𝐧𝐞𝐨 sino al 𝟑𝟏.𝟏𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟓.
Non a caso diverse Regioni d’Italia (𝑉𝑒𝑛𝑒𝑡𝑜, 𝐿𝑜𝑚𝑏𝑎𝑟𝑑𝑖𝑎, 𝐿𝑎𝑧𝑖𝑜, 𝐶𝑎𝑚𝑝𝑎𝑛𝑖𝑎, 𝑆𝑖𝑐𝑖𝑙𝑖𝑎 etc.), talora anche sulla scorta dell’attività compulsiva del 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨 𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥𝐞, hanno dettato disposizioni in tal senso.
Sorge spontanea la domanda: si sono forse sbagliati tutti e solo la Federazione Nazionale degli Ordini ha visto bene⁉️
Riteniamo proprio di no❗️❗️❗️
Al riguardo, va detto in maniera netta che 𝐧𝐨𝐧 𝐞̀ 𝐚𝐟𝐟𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐯𝐞𝐫𝐨 che il cittadino italiano (sic!!!) non possa avvalersi di tale regime e che, invece, “𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒” per accedervi sia essere “𝑐𝑖𝑡𝑡𝑎𝑑𝑖𝑛𝑜 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑖𝑒𝑟𝑜” (nuovamente sic!!!).
La Federazione degli Ordini commette una clamorosa 𝐬𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚 nel non accorgersi - o nel non volersi accorgere – che il IV comma dell’art. 15 DL n. 34/2023, su cui fonda la sua tesi, fa riferimento alla (assolutamente) 𝐝𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚 𝐟𝐚𝐭𝐭𝐢𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐞 dell’ingresso e soggiorno in Italia di lavoratori stranieri altamente qualificati.
𝐂𝐎𝐍𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄: Riteniamo che i professionisti sanitari che abbiano seguito - o che intenderanno farlo - le disposizioni all’uopo dettate dalle Regioni di rispettivo interesse non abbiano nulla da temere da questi minacciosi avvisi...
𝑺𝒕𝒖𝒅𝒊𝒐 𝑳𝒆𝒈𝒂𝒍𝒆 𝒂𝒗𝒗. 𝑳𝒖𝒊𝒈𝒊 𝑽𝒖𝒐𝒍𝒐