Studio Legale Vuolo

Studio Legale Vuolo Un team di avvocati cassazionisti e docenti universitari specializzati in diritto amministrativo.

Abbiamo sempre ritenuto che fosse illegittima la scelta dalla Regione Lombardia di limitare l'esercizio temporaneo ex ar...
10/03/2026

Abbiamo sempre ritenuto che fosse illegittima la scelta dalla Regione Lombardia di limitare l'esercizio temporaneo ex art. 15, D.L. n. 34/2023, solo a medici ed infermieri.

Grazie alla fiducia conferitaci dai nostri assistiti, abbiamo portato la questione innanzi al Giudice di Milano che ha accolto pienamente tutte le nostre tesi.

Sono arrivati quindi i primi 10 provvedimenti da parte della Regione Lombardia abilitanti per i nostri ricorrenti.

Se sei interessato ad ottenere lo stesso risultato puoi scriverci:

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19/11/2025

Sono l’avv. Luigi Vuolo e mi occupo di diritto amministrativo.

Negli ultimi due anni mi sono occupato insieme ai miei collaboratori dello Studio, in particolare l’avv. Gerardo Boccia, della normativa emergenziale che, al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario, ha consentito ai professionisti sanitari con titolo conseguito all’estero di esercitare da subito in deroga al riconoscimento definitivo.

Con il nostro intervento abbiamo consentito a molti professionisti sanitari di accedere all’esercizio in deroga laddove le Regioni lo consentivano solo a determinate figure o non lo consentivano affatto.

Recentissimamente, con il ricorso vinto innanzi al Tribunale di Milano contro la Regione Lombardia, abbiamo sbloccato l’esercizio in deroga per gli Igienisti dentali, giacchè questa Regione lo consentiva solo a medici ed infermieri.

Sulla scorta di tale sentenza riteniamo di poter assistere tutti i professionisti sanitari (medici specialisti, odontoiatri, igienisti, tecnici radiologi, fisioterapisti ecc..) che sono interessati ad avvalersi dell’esercizio in deroga sull’intero territorio lombardo.

Rappresentiamo pure che siamo pronti per partire con un’azione, aperta a tutti, anche nei confronti dell’Emilia Romagna, Toscana e Marche, che sono le ultime Regioni rimaste ad opporre resistenza.

Per ulteriori informazioni contattaci:

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📌 Sentenze gemelle del TAR Lombardia (nn. 2941 e 2942 del 15.9.2025) Le decisioni sul ricorso della FNOMCO e dell’Ordine...
18/09/2025

📌 Sentenze gemelle del TAR Lombardia (nn. 2941 e 2942 del 15.9.2025)
Le decisioni sul ricorso della FNOMCO e dell’Ordine dei Medici di Milano, in tema di esercizio temporaneo in deroga al riconoscimento dei titoli esteri, mostrano quanta confusione ci sia ancora su questo istituto.

👉 Lo Studio Legale dell’Avv. Luigi Vuolo, in virtù di una conoscenza approfondita della materia e dell’esperienza maturata assistendo professionisti sanitari in tutta Italia, ritiene queste pronunce incondivisibili e in contrasto con la normativa di settore.

✅ Sia ben chiaro, allo stato, nessuna conseguenza per chi già opera – o desidera operare – in deroga in altre Regioni: le sentenze annullano esclusivamente le delibere della Regione Lombardia.

⚖️ In ogni caso, se gli Ordini dovessero spingere la questione anche altrove, siamo pronti a difendere i diritti riconosciuti dalla legge ai professionisti con titolo estero.

⚠️ Diverso il discorso per i medici specialisti, che risultano direttamente lesi dalle decisioni del TAR Lombardia, per i quali crediamo vi siano giusti margini per opporsi.
A tal proposito, lo Studio ha già avviato un contenzioso contro la Regione Lombardia per far riconoscere l’esercizio temporaneo in deroga a tutti i professionisti sanitari, e non solo ad alcune figure selezionate.

📩 Se sei un medico specialista o un professionista sanitario in Lombardia con titolo estero, contattaci: possiamo valutare insieme le azioni più efficaci per tutelare i tuoi diritti.

Ottenuto un atto significativo da parte della Regione Piemonte che consente agli oltre duemila professionisti sanitari a...
17/02/2025

Ottenuto un atto significativo da parte della Regione Piemonte che consente agli oltre duemila professionisti sanitari abilitati all’esercizio temporaneo di poter essere reclutati presso qualsiasi struttura sanitaria.

Con riferimento all'esercizio provvisorio fino al 31.12.2027 delle professioni sanitarie, in base a titoli conseguiti all'estero, in deroga al riconoscimento definitivo di questi ultimi, grazie al nostro intervento è stato fatto correggere dalla il provvedimento recante l'elenco di tutti i soggetti ( , , , , , , , etc.) abilitati sinora nel territorio piemontese.

Nello specifico detto provvedimento regionale mancava di prevedere espressamente la possibilità di poter esercitare in regime provvisorio anche presso strutture “𝐩𝐫𝐢𝐯𝐚𝐭𝐞 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐳𝐳𝐚𝐭𝐞” - come da normativa nazionale - prevedendolo, invece, solo presso strutture pubbliche o private accreditate.

Nel curare le istanze dei nostri assistiti siamo intervenuti affinché la 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐏𝐢𝐞𝐦𝐨𝐧𝐭𝐞 provvedesse al dovuto intervento correttivo e, infatti, prendendo atto dell’errore la Regione ci ha formalmente comunicato che nell’ultimo elenco abilitante, approvato con la 𝐝𝐞𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐚 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐠𝐞𝐧𝐳𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐧. 𝟓𝟏 𝐝𝐞𝐥 𝟑𝟏.𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟓, sono espressamente previste anche le dette strutture private operanti sull’intero territorio regionale.

Trattasi di un risultato importante giacché consente a tutti i professionisti sanitari inseriti nell'elenco (𝐨𝐥𝐭𝐫𝐞 𝐝𝐮𝐞𝐦𝐢𝐥𝐚) la possibilità di esercitare in qualsiasi struttura sanitaria in Piemonte, non rimanendo vincolati alle sole strutture pubbliche o accreditate.

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📣 Anche la Regione PUGLIA si allinea...A seguito del contenzioso, conclusosi favorevolmente alla fine del decorso anno i...
28/01/2025

📣 Anche la Regione PUGLIA si allinea...

A seguito del contenzioso, conclusosi favorevolmente alla fine del decorso anno innanzi al TAR per la Puglia di Bari, la Regione Puglia ha provveduto in conformità rilasciando il 𝘱𝑟𝘪𝑚𝘰 𝘱𝑟𝘰𝑣𝘷𝑒𝘥𝑖𝘮𝑒𝘯𝑡𝘰 che 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐳𝐳𝐚 sull’intero territorio regionale l’esercizio temporaneo - sino al 31.12.2027 - della professione sanitaria sulla scorta di un titolo conseguito all'estero in deroga al riconoscimento definitivo di quest'ultimo.

L'esercizio temporaneo è consentito per tutti i titoli sanitari conseguiti all'estero, ovvero di 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐜𝐨, 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐜𝐨 𝐜𝐡𝐢𝐫𝐮𝐫𝐠𝐨, 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐜𝐨 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚, 𝐨𝐝𝐨𝐧𝐭𝐨𝐢𝐚𝐭𝐫𝐚, 𝐢𝐠𝐢𝐞𝐧𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐞, 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐜𝐨 𝐯𝐞𝐭𝐞𝐫𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨, 𝐢𝐧𝐟𝐞𝐫𝐦𝐢𝐞𝐫𝐞, 𝐎𝐒𝐒, nonché per le 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐭𝐞𝐜𝐧𝐢𝐜𝐨-𝐬𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐞 articolate in aree 𝐭𝐞𝐜𝐧𝐢𝐜𝐨-𝐝𝐢𝐚𝐠𝐧𝐨𝐬𝐭𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐞 𝐭𝐞𝐜𝐧𝐢𝐜𝐨-𝐚𝐬𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐳𝐢𝐚𝐥𝐢.

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Il Consiglio di Stato, adito per la prima volta sul tema, ha definitivamente modificato l’avviso del Giudice di primo gr...
13/01/2025

Il Consiglio di Stato, adito per la prima volta sul tema, ha definitivamente modificato l’avviso del Giudice di primo grado (TAR) ritenendo - in virtù di una diversa interpretazione della normativa nazionale e sovranazionale sostenuta dal 𝙣𝒐𝙨𝒕𝙧𝒐 𝒔𝙩𝒖𝙙𝒊𝙤 - che sia 𝒑𝒐𝒔𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒆 𝒊𝒍 𝒎𝒖𝒕𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒎𝒊𝒔𝒖𝒓𝒂 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒆𝒏𝒔𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂 disposta dallo Stato italiano ai fini del riconoscimento di titoli professionali conseguiti all’estero.

Prima di questa pronunzia invece si riteneva che, una volta optato per l’esame attitudinale, non fosse possibile transitare sul tirocinio formativo presso una Università convenzionata.

La decisione del Consiglio di Stato, sebbene riferita ad una specifica qualifica professionale, può valere per i principi dettati 𝐩𝐞𝐫 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐢 𝐢 𝐭𝐢𝐭𝐨𝐥𝐢 𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫𝐢 che soggiacciono, ai fini del riconoscimento in Italia, ad una 𝒎𝒊𝒔𝒖𝒓𝒂 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒆𝒏𝒔𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂.

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📣 𝑃𝑟𝑜𝑟𝑜𝑔𝑎𝑡𝑜 𝑖𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑙'𝑒𝑠𝑒𝑟𝑐𝑖𝑧𝑖𝑜 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛𝑒𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑡𝑒 𝑎𝑙𝑙'𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑜 𝑎𝑙  𝟑𝟏 𝐃𝐈𝐂𝐄𝐌𝐁𝐑𝐄...
12/12/2024

📣 𝑃𝑟𝑜𝑟𝑜𝑔𝑎𝑡𝑜 𝑖𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑙'𝑒𝑠𝑒𝑟𝑐𝑖𝑧𝑖𝑜 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛𝑒𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑡𝑒 𝑎𝑙𝑙'𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑜 𝑎𝑙 𝟑𝟏 𝐃𝐈𝐂𝐄𝐌𝐁𝐑𝐄 𝟐𝟎𝟐𝟕 !!!

Un'ottima notizia per coloro che hanno conseguito la qualifica di professionista sanitario e socio-sanitario all'estero (Paesi UE ed Extra-UE), che potranno lavorare in Italia per i prossimi 𝟑 𝐚𝐧𝐧𝐢 ancor prima di ottenere il riconoscimento definitivo del proprio titolo straniero da parte del Ministero della Salute.

L'esercizio temporaneo in deroga veniva già consentito fino al 31.12.2025 ai sensi degli artt. 15, D.L. n. 34/2023, e 6-bis, D.L. 105/2021, ma con la recentissima promulgazione della Legge n. 187/2024, di conversione del Decreto Flussi n. 145/2024, è stata modificata la durata spostando il termine fino al 𝟑𝟏 𝐝𝐢𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟕.

Tuttavia, allo stato, le modalità di accesso all'esercizio temporaneo restano le stesse, tenendo conto che talora la disciplina varia da Regione a Regione.

𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐭𝐭𝐚𝐜𝐢 per non perdere l'occasione di iniziare a lavorare in Italia sin da subito, viste pure le lungaggini da parte del Ministero della Salute per il riconoscimento definitivo dei titoli.

A tutti i numerosi professionisti sinora assistiti dallo 𝑺𝒕𝒖𝒅𝒊𝒐 𝑳𝒆𝒈𝒂𝒍𝒆 𝒅𝒆𝒍𝒍'𝒂𝒗𝒗. 𝑳𝒖𝒊𝒈𝒊 𝑽𝒖𝒐𝒍𝒐 innanzi al TAR Lazio ed al Consiglio di Stato, che stanno esercitando con il detto regime le varie attività sanitarie e socio-sanitarie, siamo lieti di comunicare che potranno continuare ad esercitare per i prossimi 𝟑 𝐚𝐧𝐧𝐢.

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RICONOSCIMENTO DEFINITIVO DEL TITOLO DI 𝐈𝐆𝐈𝐄𝐍𝐈𝐒𝐓𝐀 𝐃𝐄𝐍𝐓𝐀𝐋𝐄CONSEGUITO ALL'ESTERO.𝐋𝐮𝐧𝐞𝐝𝐢̀  𝟐𝟒 𝐠𝐢𝐮𝐠𝐧𝐨 si terrà l’𝒆𝒔𝒂𝒎𝒆 𝒂𝒕𝒕𝒊𝒕...
21/06/2024

RICONOSCIMENTO DEFINITIVO DEL TITOLO DI 𝐈𝐆𝐈𝐄𝐍𝐈𝐒𝐓𝐀 𝐃𝐄𝐍𝐓𝐀𝐋𝐄
CONSEGUITO ALL'ESTERO.

𝐋𝐮𝐧𝐞𝐝𝐢̀ 𝟐𝟒 𝐠𝐢𝐮𝐠𝐧𝐨 si terrà l’𝒆𝒔𝒂𝒎𝒆 𝒂𝒕𝒕𝒊𝒕𝒖𝒅𝒊𝒏𝒂𝒍𝒆 presso l’Università “La Sapienza” di Roma. ✍️

Leggi i 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐠𝐥𝐢👇 ed 𝑖𝑛 𝑏𝑜𝑐𝑐𝑎 𝑎𝑙 𝑙𝑢𝑝𝑜🍀

23/03/2024

𝐂’𝐞̀ 𝐮𝐧𝐚 𝐧𝐨𝐯𝐢𝐭𝐚̀ 𝐩𝐞𝐫 𝐜𝐡𝐢 𝐡𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐠𝐮𝐢𝐭𝐨 𝐮𝐧𝐚 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐬𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐨 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐨 𝐬𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐚𝐥𝐥’𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫𝐨!

Leggi qui sotto 👇

Da quasi un anno il nostro 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨 assiste i professionisti sanitari e socio-sanitari che, avendo conseguito all’estero siffatti titoli, intendono esercitare in Italia prima ancora di averne ottenuto il riconoscimento definitivo ai sensi dell’art. 15 D.L. 34/2023 (se vuoi sapere come fare dai un’occhiata ai nostri 𝐩𝐨𝐬𝐭 e 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐭𝐭𝐚𝐜𝐢).

Orbene, da pochi giorni circola una 𝒃𝒐𝒛𝒛𝒂 della famosa 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒔𝒂 𝑺𝒕𝒂𝒕𝒐-𝑹𝒆𝒈𝒊𝒐𝒏𝒊 che andrà a disciplinare in maniera univoca la materia sul tutto il territorio nazionale.

Al riguardo si segnalano due punti interessanti:

𝟏. l’attività lavorativa svolta da coloro che sono ammessi all’esercizio provvisorio 𝒗𝒆𝒓𝒓𝒂̀ 𝒗𝒂𝒍𝒖𝒕𝒂𝒕𝒂 𝒂𝒊 𝒇𝒊𝒏𝒊 𝒅𝒆𝒍 𝒓𝒊𝒄𝒐𝒏𝒐𝒔𝒄𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒇𝒊𝒏𝒊𝒕𝒊𝒗𝒐 (immaginiamo che consentirà la riduzione dell’eventuale misura compensativa);
𝟐. la 𝒔𝒐𝒔𝒕𝒂𝒏𝒛𝒊𝒂𝒍𝒆 𝒄𝒓𝒊𝒔𝒕𝒂𝒍𝒍𝒊𝒛𝒛𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 dei professionisti che ad oggi già esercitano - o sono stati autorizzati ad esercitare - temporaneamente avvalendosi della normativa derogatoria e che quindi potranno continuare a farlo, senza particolari incombenze.

Seppur vero che si tratti di una bozza, non possiamo che essere 𝐬𝐨𝐝𝐝𝐢𝐬𝐟𝐚𝐭𝐭𝐢 nel constatare che l’attività pionieristica di assistenza e consulenza svolta dal nostro studio legale nella applicazione nelle varie Regioni del dato normativo nazionale (avendo queste ultime facoltà e non obbligo di applicarlo) sia pienamente rispondente a questa prossima regolamentazione della materia.

L’auspicio pertanto è che questi due punti siano confermati in sede di approvazione dell’intesa Stato-Regioni. Vedremo…

Per il momento 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐨 𝐨𝐤 per chi ha inteso avvalersi del regime provvisorio!

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20/03/2024

Se sei un 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐬𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐨-𝐬𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 ti interesserà sapere che 👇

Anche la 𝑹𝒆𝒈𝒊𝒐𝒏𝒆 𝑼𝑴𝑩𝑹𝑰𝑨 a seguito della nostra incessante attività si è determinata in merito all'𝐞𝐬𝐞𝐫𝐜𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐯𝐢𝐬𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐬𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐞 sino al 𝟑𝟏.𝟏𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟓 (per i titoli conseguiti all'estero non ancora riconosciuti dallo Stato italiano) 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧𝐝𝐨𝐧𝐞 l'esercizio nelle more della Conferenza Stato Regioni, che pare sia in dirittura d'arrivo.

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⚠️ 𝐏𝐢𝐥𝐥𝐨𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞⚠️La 𝐹𝑒𝑑𝑒𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑁𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑔𝑙𝑖 𝑂𝑟𝑑𝑖𝑛𝑖 (tecnici sanitari di radiologia medica e del...
28/02/2024

⚠️ 𝐏𝐢𝐥𝐥𝐨𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞⚠️

La 𝐹𝑒𝑑𝑒𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑁𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑔𝑙𝑖 𝑂𝑟𝑑𝑖𝑛𝑖 (tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione) con la recente Circolare prot. n. 527 del 16.2.2024 propone un’interpretazione completamente 𝐞𝐫𝐫𝐨𝐧𝐞𝐚 delle 𝐜𝐡𝐢𝐚𝐫𝐢𝐬𝐬𝐢𝐦𝐞 disposizioni dell’art. 15 DL n. 34/2023, in tema di 𝑒𝑠𝑒𝑟𝑐𝑖𝑧𝑖𝑜 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛𝑒𝑜 𝑑𝑖 𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎̀ 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑖𝑛 𝑑𝑒𝑟𝑜𝑔𝑎 𝑎𝑙 𝑟𝑖𝑐𝑜𝑛𝑜𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝒒𝒖𝒂𝒍𝒊𝒇𝒊𝒄𝒉𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒊 𝒔𝒂𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒆 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑡𝑒 𝑎𝑙𝑙’𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑜.

Secondo la Federazione infatti allo stato 𝐬𝐨𝐥𝐨 il “𝑐𝑖𝑡𝑡𝑎𝑑𝑖𝑛𝑜 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑖𝑒𝑟𝑜”, regolarmente soggiornante in Italia potrebbe accedere a tale regime derogatorio.

Nulla di più inesatto❗️

La normativa in questione vale in primis per i 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚𝐝𝐢𝐧𝐢 𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚𝐧𝐢, con la precisazione che, fintantoché non interverrà la Conferenza Stato-Regioni, trova applicazione la disciplina emergenziale COVID-19 che consente, appunto, l’𝐞𝐬𝐞𝐫𝐜𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨𝐫𝐚𝐧𝐞𝐨 sino al 𝟑𝟏.𝟏𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟓.

Non a caso diverse Regioni d’Italia (𝑉𝑒𝑛𝑒𝑡𝑜, 𝐿𝑜𝑚𝑏𝑎𝑟𝑑𝑖𝑎, 𝐿𝑎𝑧𝑖𝑜, 𝐶𝑎𝑚𝑝𝑎𝑛𝑖𝑎, 𝑆𝑖𝑐𝑖𝑙𝑖𝑎 etc.), talora anche sulla scorta dell’attività compulsiva del 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨 𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥𝐞, hanno dettato disposizioni in tal senso.

Sorge spontanea la domanda: si sono forse sbagliati tutti e solo la Federazione Nazionale degli Ordini ha visto bene⁉️
Riteniamo proprio di no❗️❗️❗️

Al riguardo, va detto in maniera netta che 𝐧𝐨𝐧 𝐞̀ 𝐚𝐟𝐟𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐯𝐞𝐫𝐨 che il cittadino italiano (sic!!!) non possa avvalersi di tale regime e che, invece, “𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒” per accedervi sia essere “𝑐𝑖𝑡𝑡𝑎𝑑𝑖𝑛𝑜 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑖𝑒𝑟𝑜” (nuovamente sic!!!).

La Federazione degli Ordini commette una clamorosa 𝐬𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚 nel non accorgersi - o nel non volersi accorgere – che il IV comma dell’art. 15 DL n. 34/2023, su cui fonda la sua tesi, fa riferimento alla (assolutamente) 𝐝𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚 𝐟𝐚𝐭𝐭𝐢𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐞 dell’ingresso e soggiorno in Italia di lavoratori stranieri altamente qualificati.

𝐂𝐎𝐍𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄: Riteniamo che i professionisti sanitari che abbiano seguito - o che intenderanno farlo - le disposizioni all’uopo dettate dalle Regioni di rispettivo interesse non abbiano nulla da temere da questi minacciosi avvisi...

𝑺𝒕𝒖𝒅𝒊𝒐 𝑳𝒆𝒈𝒂𝒍𝒆 𝒂𝒗𝒗. 𝑳𝒖𝒊𝒈𝒊 𝑽𝒖𝒐𝒍𝒐

Indirizzo

Via Romualdo II Guarna, 20
Salerno
84121

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 17:00
Mercoledì 09:00 - 17:00
Venerdì 09:00 - 17:00

Telefono

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