Studio Legale Avv.Alfonso Mignone

Studio Legale Avv.Alfonso Mignone Diritto civile e commerciale, Diritto della navigazione e dei trasporti,Diritto del turismo, Contrattualistica internazionale

L’affidamento in house non può essere utilizzato come soluzione “ponte” per assicurare la gestione di un porto turistico...
27/08/2026

L’affidamento in house non può essere utilizzato come soluzione “ponte” per assicurare la gestione di un porto turistico durante il periodo necessario a bandire la gara per il nuovo concessionario

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📣La pronuncia del Consiglio di Stato, Sezione V, del 20 agosto 2026, n. 6562 afferma i seguenti principi:
📌Non basta la necessità di garantire la continuità della gestione in attesa della gara. L’amministrazione deve dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla disciplina dell’in house e motivare specificamente la scelta.
📌L’art. 120, comma 11, del d.lgs. 36/2023, che consente in determinate condizioni la prosecuzione del rapporto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di affidamento, non è applicabile per analogia alle concessioni demaniali marittime.
Il Consiglio di Stato sottolinea una differenza strutturale: la disposizione dell’art. 120 riguarda la prosecuzione del contratto con l’appaltatore uscente, normalmente originato da una precedente gara; non può diventare una base normativa generale per introdurre un affidamento diretto in house di una concessione demaniale.
📌Inoltre, la direttiva 2014/23/UE sulle concessioni non si applica alle concessioni aventi a oggetto il semplice diritto di gestione/utilizzo di beni o risorse del demanio, quando l’amministrazione non acquisisce specifici lavori o servizi.

Per l'AGCM anche per le concessioni demaniali marittime relative a porti turistici e strutture per la nautica da diporto...
22/08/2026

Per l'AGCM anche per le concessioni demaniali marittime relative a porti turistici e strutture per la nautica da diporto è necessario bilanciare la disciplina speciale del diritto della navigazione con i principi di trasparenza e concorrenza

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📢La segnalazione dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato AS2190 si sofferma
su modalità di affidamento, durata e modelli di gestione delle concessioni.
✔️Il D.P.R. 509/1997 resta la disciplina speciale di riferimento e le strutture per la nautica da diporto sono state espressamente escluse dalla disciplina delle concessioni turistico-ricreative;
✔️Questa esclusione non autorizza affidamenti diretti o discrezionali: restano obbligatori procedure a evidenza pubblica effettiva, pubblicità reale, criteri di valutazione definiti ex ante, parità tra proponente e concorrenti e verifica concreta della qualità e della sostenibilità economico-finanziaria del progetto.
✔️Criticità ricorrenti segnalate: avvisi solo formali, preferenze non motivate a favore del proponente, assenza di criteri oggettivi, proroghe o rinnovi senza gara, durate non proporzionate agli investimenti.
L’obiettivo è garantire contendibilità del mercato, investimenti di qualità, migliori servizi e rispetto dei principi eurounitari, senza cancellare la specialità della disciplina della navigazione.

L'avvocato Alfonso Mignone è il Presidente del neonato Comitato Difesa Valorizzazione Turismo Costiero Città di  Salerno
20/08/2026

L'avvocato Alfonso Mignone è il Presidente del neonato Comitato Difesa Valorizzazione Turismo Costiero Città di Salerno

Concessioni demaniali marittime turistico - ricreative: ancora una sentenza confermativa dell'orientamento prevalentemen...
19/08/2026

Concessioni demaniali marittime turistico - ricreative: ancora una sentenza confermativa dell'orientamento prevalentemente

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📢I giudici di Palazzo Spada con sentenza del 18 agosto 2026 n. 6539 ha ancora una volta ribadito che le concessioni demaniali marittime turistico - ricreative sono spirate definitivamente il 31.12.2023, secondo quanto recato illo tempore dalla legge sulla concorrenza L. n. 118/2022;
📌Il termine ultimo del 30 settembre 2027 ha funzione acceleratoria, e non dilatoria, per le P.A. ed in particolare per i Comuni, i quali sono tenuti ad indire le gare quanto prima avviando le attività preparatorie, ed assumendo gli atti programmatici inerenti, senza indugio, espletando le procedure evidenziali che potranno condurre all’assegnazione dei nuovi titoli concessori anche prima del predetto termine del 2027, allorquando i nuovi concessionari subentreranno ai precedenti;
📌Ciò implica che non si ravvisa alcun divieto di indizione delle gare sino al 2027 sulla scorta della paventata protrazione dell’efficacia delle concessioni alla predetta data, rinvenendosi, al contrario, l’obbligo dell’Amministrazione di avviare solertemente le procedure al fine di non incorrere nell’inerzia amministrativa colpevole;
📌L'indennizzo non è un diritto generalizzato e automatico, ma da valutarsi caso per caso, ed è onere del concessionario che ne auspica il riconoscimento dimostrarne documentalmente il fondamento e la portata e l’assenza del "Decreto indennizzi" non è valido motivo per i Comuni per ritardare l’avvio delle procedure pubbliche, oltretutto considerato che per le opere inamovibili ex art. 49 Cod. nav. non è contemplato alcun indennizzo a carico dello Stato in sede di devoluzione.

Il noleggio di attrezzature balneari non costituisce concessione demaniale marittima 🏛️ ⚖️ 🌊 🏖️📢Con sentenza del Consigl...
07/08/2026

Il noleggio di attrezzature balneari non costituisce concessione demaniale marittima

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📢Con sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 6 agosto 2026, n. 6413 si è stabilito che la selezione pubblica indetta da un Comune per il rilascio di autorizzazioni allo svolgimento dell’attività di noleggio di attrezzature balneari su tratti demaniali liberi, non comportando il pre-posizionamento delle stesse né l’occupazione esclusiva del suolo, non costituisce concessione di beni demaniali, bensì mera abilitazione commerciale.
📌Ne consegue che a tale procedura non si applicano tout court le norme sugli appalti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023, ma soltanto i principi generali di trasparenza, pubblicità, imparzialità e concorrenza.
📌Ove la graduatoria sia formata sulla base delle autodichiarazioni rese dai partecipanti e il disciplinare riservi il rilascio del titolo all’esito dei successivi controlli, l’approvazione della graduatoria ha natura meramente endoprocedimentale e non determina un’immediata e diretta lesione per i concorrenti non utilmente collocati.
📌È pertanto inammissibile l’impugnazione proposta prima della conclusione delle verifiche, non potendo il giudice amministrativo sindacare il possesso dei requisiti su cui l’amministrazione non ha ancora esercitato i propri poteri di controllo (art. 34, c. 2, c.p.a.).

30/07/2026
Concessioni demaniali marittime turistico - ricreative: la Corte di Giustizia UE conferma se stessa🏛️ ⚖️ 🏖️ 🇪🇺Con ordina...
24/07/2026

Concessioni demaniali marittime turistico - ricreative: la Corte di Giustizia UE conferma se stessa

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Con ordinanza del 10 luglio 2026 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Settima Sezione), nella causa C-574/25, ha confermato i seguenti principi
📌 Le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE quando attribuiscono al concessionario il diritto di esercitare un'attività economica su un bene demaniale e riguardano risorse naturali limitate; è irrilevante che il concessionario non svolga una prestazione di servizi in favore dell'autorità concedente. L'accertamento della scarsità della risorsa compete all'autorità nazionale, sotto il controllo del giudice nazionale.
📌Ai fini dell'applicazione della direttiva 2006/123/CE non assume rilievo la qualificazione della vicenda come "proroga" anziché "rinnovo": entrambe le fattispecie rientrano nella disciplina unionale quando determinano la prosecuzione dell'efficacia della concessione senza procedura selettiva.
📌L'art. 44 della direttiva 2006/123/CE non esclude dall'ambito applicativo le concessioni aggiudicate prima dell'entrata in vigore della direttiva quando esse siano successivamente rinnovate o prorogate; è irrilevante la data originaria di rilascio della concessione.
📌Gli Stati membri non possono prevedere proroghe automatiche e generalizzate delle concessioni aventi ad oggetto risorse naturali scarse, poiché tale divieto discende direttamente dall'art. 12 della direttiva 2006/123/CE e non richiede ulteriori atti di attuazione.
📌La verifica della scarsità delle risorse naturali non è effettuata in via definitiva dalla Corte, ma spetta all'autorità nazionale competente, con controllo giurisdizionale del giudice nazionale, secondo i criteri dell'art. 12 della direttiva servizi.

Il Comitato italiano di UIA Unione Internazionale degli Avvocati ha nominato l'avvocato Alfonso Mignone rappresentante d...
10/07/2026

Il Comitato italiano di UIA Unione Internazionale degli Avvocati ha nominato l'avvocato Alfonso Mignone rappresentante del Distretto di Corte d'Appello di Salerno.

Per il TAR Lazio l'utilizzo del porto turistico è esclusivamente rivolto alla nautica da diporto non potendo rientrare i...
09/07/2026

Per il TAR Lazio l'utilizzo del porto turistico è esclusivamente rivolto alla nautica da diporto non potendo rientrare in questa categoria il traffico crocieristico

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Con sentenza n. 12191 del 3 luglio 2026 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha statuito
👉 L’art. 2, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 509 del 1997 impone, dunque, testualmente un utilizzo pressocché esclusivo dell’infrastruttura per la nautica da diporto,vale a dire, secondo il d.lgs. n. 171 del 2005, quell’attività svolta a fini sportivi o ricreativi con imbarcazioni fino a ventiquattro metri.
👉L’utilizzo di un porto turistico per finalità promiscue rispetto a quelle della nautica da diporto deve considerarsi una circostanza prettamente residuale rispetto alla funzione tipica della nautica da diporto. Tale diverso e limitato utilizzo, inoltre, deve comunque riguardare servizi compatibili con le caratteristiche funzionali tipiche del porto turistico, tenuto conto della ordinaria stazza e portata dei natanti da diporto, che è ben diversa da quella delle navi da crociera.
👉La funzione crocieristica, pur perseguendo finalità "lato sensu" turistiche, è assimilata, ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera c) della l. n. 84 del 1994 “servizio passeggeri” ed è tradizionalmente svolta con navi mercantili. Essa, dunque, va tenuta ben distinta dalla funzione "turistica e da diporto" di cui alla successiva lettera e), in quanto presuppone una fruizione dell’infrastruttura portuale totalmente diversa rispetto a quella tipica della nautica da diporto.
👉 Il d.P.R. n. 509 del 1997 distingue il “porto turistico”, essenzialmente destinato ai natanti da diporto, dall’”approdo turistico”, che è quell’area di un porto polifunzionale specificamente destinata alla nautica da diporto.

In vigore il Piano del Mare 2026-2028Il nuovo Piano del Mare 2026-2028 è stato approvato dal CIPOM (Comitato Interminist...
01/07/2026

In vigore il Piano del Mare 2026-2028

Il nuovo Piano del Mare 2026-2028 è stato approvato dal CIPOM (Comitato Interministeriale per le Politiche del Mare) il 7 maggio 2026 ed è entrato in vigore il 30 giugno 2026.
Tra gli obiettivi principali del Piano figurano:
🌊rafforzare la competitività della filiera marittima italiana;
🌊sviluppare una strategia industriale per sostenere la cantieristica e il sistema portuale;
🌊migliorare logistica e rotte commerciali;
🌊favorire la transizione energetica attraverso le risorse marine (eolico offshore, energia dal mare);
🌊promuovere innovazione, digitalizzazione e formazione del lavoro marittimo;
🌊tutelare gli ecosistemi marini e aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici;
🌊valorizzare il turismo costiero e le isole minori;
rafforzare sicurezza marittima e dimensione 🌊subacquea.
Il Piano è articolato in 16 direttrici strategiche, tra cui:

🌍🌎🌏Spazi marittimi
⚓Rotte commerciali
🚢🚄🚛Porti e logistica
💠Energia proveniente dal mare
♻️Transizione ecologica dell'industria del mare
🐟🦐🐙Pesca e acquacoltura
🚤Cantieristica
🛳️Industria armatoriale
📚Lavoro marittimo e formazione
🐬🪸🪼Ecosistemi e aree marine protette
🥽Dimensione subacquea e risorse dei fondali
🏝️Sistema delle isole minori
⛵Turismi del mare
🌀🌪️☀️Cambiamenti climatici
🇪🇺Cooperazione europea e internazionale
🛃Sicurezza

Indirizzo

Corso Vittorio Emanuele II 193 C/o Galleria Capitol Piano II Int. 209
Salerno
84122

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 19:00

Telefono

+393495619980

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