27/08/2026
L’affidamento in house non può essere utilizzato come soluzione “ponte” per assicurare la gestione di un porto turistico durante il periodo necessario a bandire la gara per il nuovo concessionario
🏛️ ⚖️ ⚓ 🛥️ 🚤
📣La pronuncia del Consiglio di Stato, Sezione V, del 20 agosto 2026, n. 6562 afferma i seguenti principi:
📌Non basta la necessità di garantire la continuità della gestione in attesa della gara. L’amministrazione deve dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla disciplina dell’in house e motivare specificamente la scelta.
📌L’art. 120, comma 11, del d.lgs. 36/2023, che consente in determinate condizioni la prosecuzione del rapporto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di affidamento, non è applicabile per analogia alle concessioni demaniali marittime.
Il Consiglio di Stato sottolinea una differenza strutturale: la disposizione dell’art. 120 riguarda la prosecuzione del contratto con l’appaltatore uscente, normalmente originato da una precedente gara; non può diventare una base normativa generale per introdurre un affidamento diretto in house di una concessione demaniale.
📌Inoltre, la direttiva 2014/23/UE sulle concessioni non si applica alle concessioni aventi a oggetto il semplice diritto di gestione/utilizzo di beni o risorse del demanio, quando l’amministrazione non acquisisce specifici lavori o servizi.