02/10/2026
Pubblicato in G.U.U.E. la revisione della disciplina dei diritti dei passeggeri nel trasporto aereo
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📢 Il Regolamento (UE) 2026/2202,del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2026 pubblicato oggi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, rappresenta la prima revisione organica del quadro normativo sui diritti dei passeggeri aerei dopo oltre vent’anni di applicazione del Regolamento (CE) n. 261/2004.
📌Si tratta di un intervento di ampio respiro che non si limita a interventi puntuali, ma recepisce e codifica molti principi giurisprudenziali elaborati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, con l’obiettivo di rafforzare la certezza del diritto sia per i passeggeri sia per i vettori.
📌Tra gli aspetti di maggiore rilievo si segnalano:
👉Codificazione del diritto alla compensazione per ritardi superiori a tre ore: il testo conferma espressamente la soglia delle tre ore all’arrivo e mantiene gli importi forfettari di 250, 400 e 600 euro in base alla distanza del volo. Questa scelta conserva il livello di tutela attuale, evitando l’innalzamento delle soglie temporali che era stato oggetto di dibattito interistituzionale.
👉Disciplina specifica delle coincidenze perdute: viene colmata una lacuna importante, riconoscendo diritti di riprotezione, assistenza e, oltre le tre ore di ritardo alla destinazione finale, compensazione anche nel caso di perduta coincidenza nell’ambito di un unico contratto di trasporto.
👉Definizione normativa delle “circostanze eccezionali”: l’introduzione di un elenco non esaustivo e, soprattutto, l’onere della prova a carico del vettore (dimostrazione del nesso causale diretto e dell’adozione di tutte le misure ragionevoli) aumenta la trasparenza e riduce gli spazi di interpretazione controversa.
👉Flessibilità e autonomia nella riprotezione: la possibilità di ricorrere ad altri vettori, aeroporti alternativi o modalità di trasporto diverse, unitamente al diritto del passeggero di organizzarsi autonomamente se entro tre ore non viene offerta una soluzione comparabile, rappresenta un significativo rafforzamento della posizione del consumatore.
👉Rafforzamento degli obblighi di informazione, assistenza e gestione dei reclami: si introducono regole più dettagliate su ritardi in pista, rimborsi, voucher e procedure di reclamo, con particolare attenzione anche alla protezione dei bagagli, delle persone con disabilità o mobilità ridotta e alla trasparenza delle condizioni contrattuali.
📍Nel complesso, il regolamento bilancia l’esigenza di tutela dei passeggeri con quella di prevedibilità per gli operatori, cercando di superare le criticità emerse nell’applicazione pratica del testo del 2004.
L’efficacia concreta dipenderà, come sempre, dall’attuazione da parte degli Stati membri, dalle modalità di controllo delle autorità nazionali e dalla prassi applicativa dei vettori.
📌Il regolamento entrera' in vigore venti giorni dopo la pubblicazione.