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La Corte di Giustizia si pronuncia sulla non applicabilità di circostanze eccezionali in caso di ritardo del volo🏛️ ⚖️ 🇪...
08/10/2026

La Corte di Giustizia si pronuncia sulla non applicabilità di circostanze eccezionali in caso di ritardo del volo

🏛️ ⚖️ 🇪🇺 ✈️ ⌚

📢La Corte di Giustizia UE con sentenza 8 ottobre 2026, causa C-108/26) è tornata a pronunciarsi sull'applicabilità o meno delle circostanze eccezionali esonerative della responsabilità del vettore aereo e ha annullato parzialmente per la prima volta una sentenza pregiudiziale del Tribunale UE.
📍 I giudici di Lussemburgo hanno infatti stabilito che una decisione di gestione del traffico aereo non costituisce di per sé una circostanza straordinaria che esenta il vettore dal pagamento della compensazione.
Bisogna sempre individuare l’evento che ha provocato tale decisione e verificare, caso per caso, se esso non è inerente al normale esercizio dell’attività del vettore, ed è al di fuori del suo effettivo controllo.
👉Nel caso concreto (ritardo dovuto a restrizioni di spazio aereo per maltempo oltre a guasto tecnico), le condizioni meteorologiche avverse possono essere circostanza straordinaria solo se di gravità tale da impedire l’operatività in sicurezza e secondo orario. Spetta al giudice nazionale accertarlo.
In presenza di cause miste di ritardo, si detrae solo la parte imputabile alla circostanza straordinaria: se il ritardo residuo è inferiore a 3 ore, non si deve la compensazione.

07/10/2026
Pubblicato in G.U.U.E. la revisione della disciplina dei diritti dei passeggeri nel trasporto aereo🏛️ ⚖️ 🇪🇺 ✈️📢 Il Regol...
02/10/2026

Pubblicato in G.U.U.E. la revisione della disciplina dei diritti dei passeggeri nel trasporto aereo

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📢 Il Regolamento (UE) 2026/2202,del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2026 pubblicato oggi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, rappresenta la prima revisione organica del quadro normativo sui diritti dei passeggeri aerei dopo oltre vent’anni di applicazione del Regolamento (CE) n. 261/2004.
📌Si tratta di un intervento di ampio respiro che non si limita a interventi puntuali, ma recepisce e codifica molti principi giurisprudenziali elaborati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, con l’obiettivo di rafforzare la certezza del diritto sia per i passeggeri sia per i vettori.​
📌Tra gli aspetti di maggiore rilievo si segnalano:
👉Codificazione del diritto alla compensazione per ritardi superiori a tre ore: il testo conferma espressamente la soglia delle tre ore all’arrivo e mantiene gli importi forfettari di 250, 400 e 600 euro in base alla distanza del volo. Questa scelta conserva il livello di tutela attuale, evitando l’innalzamento delle soglie temporali che era stato oggetto di dibattito interistituzionale.​
👉Disciplina specifica delle coincidenze perdute: viene colmata una lacuna importante, riconoscendo diritti di riprotezione, assistenza e, oltre le tre ore di ritardo alla destinazione finale, compensazione anche nel caso di perduta coincidenza nell’ambito di un unico contratto di trasporto.
👉Definizione normativa delle “circostanze eccezionali”: l’introduzione di un elenco non esaustivo e, soprattutto, l’onere della prova a carico del vettore (dimostrazione del nesso causale diretto e dell’adozione di tutte le misure ragionevoli) aumenta la trasparenza e riduce gli spazi di interpretazione controversa.
👉Flessibilità e autonomia nella riprotezione: la possibilità di ricorrere ad altri vettori, aeroporti alternativi o modalità di trasporto diverse, unitamente al diritto del passeggero di organizzarsi autonomamente se entro tre ore non viene offerta una soluzione comparabile, rappresenta un significativo rafforzamento della posizione del consumatore.
👉Rafforzamento degli obblighi di informazione, assistenza e gestione dei reclami: si introducono regole più dettagliate su ritardi in pista, rimborsi, voucher e procedure di reclamo, con particolare attenzione anche alla protezione dei bagagli, delle persone con disabilità o mobilità ridotta e alla trasparenza delle condizioni contrattuali.
📍Nel complesso, il regolamento bilancia l’esigenza di tutela dei passeggeri con quella di prevedibilità per gli operatori, cercando di superare le criticità emerse nell’applicazione pratica del testo del 2004.
L’efficacia concreta dipenderà, come sempre, dall’attuazione da parte degli Stati membri, dalle modalità di controllo delle autorità nazionali e dalla prassi applicativa dei vettori.
📌Il regolamento entrera' in vigore venti giorni dopo la pubblicazione.

L'avvocato Alfonso Mignone è componente del Comitato Organizzatore del convegno di presentazione al Master di II Livello...
01/10/2026

L'avvocato Alfonso Mignone è componente del Comitato Organizzatore del convegno di presentazione al Master di II Livello in Diritto della Navigazione, dei Trasporti e Doganale organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche - Unisa

Concessioni demaniali marittime, lacustri e fluviali: trasmesso alla Conferenza Unificata lo schema di bando-tipo del MI...
01/10/2026

Concessioni demaniali marittime, lacustri e fluviali: trasmesso alla Conferenza Unificata lo schema di bando-tipo del MIT

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📢Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha formalmente trasmesso alla Conferenza Unificata Stato-Regioni la bozza del bando-tipo nazionale destinato a disciplinare le nuove procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacustri e fluviali.
👉Lo strumento mira a fornire indicazioni omogenee ai Comuni, assicurando uniformità nell’assegnazione dei beni demaniali e la piena conformità ai principi di evidenza pubblica.
Principali elementi contenuti nello schema di bando:
📌Durata delle concessioni
Gli affidamenti avranno una durata compresa tra un minimo di 5 anni e un massimo di 20 anni, calibrata in funzione del piano degli investimenti presentato dall’operatore.
📌Criterio di aggiudicazione
L’assegnazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità/prezzo), con particolare valorizzazione di elementi quali sostenibilità ambientale, accessibilità, valorizzazione delle specificità territoriali e continuità occupazionale.
📌Tutela dei concessionari uscenti e indennizzi
Sono disciplinati i criteri di quantificazione dell’indennizzo a carico del concessionario subentrante, riferito agli investimenti non ancora ammortizzati e all’equa remunerazione del capitale.
📌Limiti alla concentrazione
Sono previste specifiche clausole finalizzate a prevenire la concentrazione di più concessioni in capo al medesimo operatore.
📌Continuità dei servizi
Le procedure di gara, da concludersi entro il 30 giugno 2027, sono strutturate in modo da non interferire con l’operatività della stagione balneare e da garantire la continuità delle attività a favore della clientela.
📌Elemento di particolare rilievo
È introdotta una premialità a favore di chi possiede o gestisce strutture ricettive (alberghi) collegate o confinanti con l’area demaniale oggetto di gara.

Pronuncia del Consiglio di Stato su sdemanializzazione e delimitazione ⚖️ 🏛️ 📏 📝Con la sentenza n. 7128/2026 del 25.9.20...
28/09/2026

Pronuncia del Consiglio di Stato su sdemanializzazione e delimitazione

⚖️ 🏛️ 📏 📝

Con la sentenza n. 7128/2026 del 25.9.2026 il Consiglio di Stato statuisce che
📌 La presenza di un immobile o terreno nelle mappe catastali e nel SID come bene appartenente al Demanio Pubblico dello Stato attesta l’avvenuto espletamento della procedura di delimitazione (artt. 32 Cod. Nav. e 58 Reg. Nav. Mar.). In assenza di alterazioni dello stato dei fatti per cause naturali, la demanialità così registrata non può essere oggetto di generica contestazione.
📌La procedura di delimitazione presuppone un’obiettiva ed effettiva incertezza sui confini. Non basta una semplice asserzione di proprietà privata a far sorgere l’obbligo per la PA di avviare il procedimento in contraddittorio, né la richiesta di verificazioni tecniche che si risolvano in indagini meramente esplorative.
📌Il passaggio al patrimonio richiede inderogabilmente l’adozione di un formale decreto ministeriale a carattere costitutivo ex art. 35 Cod. Nav. Anche il verbale di consegna o riconsegna costituisce un mero atto ricognitivo di natura materiale, del tutto inidoneo a trasferire la proprietà o a far venir meno la demanialità del bene.
📌Per vincere la presunzione o la risultanza catastale di demanialità, il privato ha l’onere di fornire la prova rigorosa tipica dell’azione di rivendicazione, dimostrando un titolo d’acquisto a titolo originario antecedente all’assetto demaniale. Le mere vicende societarie, successorie o il mero possesso non rilevano (stante l’inalienabilità e l’imprescrittibilità dei beni demaniali).

La mini crociera ai fini dell'applicazione lVA non è solo trasporto via mare🏛️ ⚖️ ⚓ ⛵ 💶📢La Corte di Cassazione Civile co...
22/09/2026

La mini crociera ai fini dell'applicazione lVA non è solo trasporto via mare

🏛️ ⚖️ ⚓ ⛵ 💶

📢La Corte di Cassazione Civile con ordinanza n. 23607 del 20 luglio 2026 ha affermato che l'aliquota agevolata (o l’esenzione) prevista per il mero trasporto di persone non si applica quando il servizio, anche se effettuato per finalità turistico-ricreative, comprende ulteriori prestazioni diverse da quelle accessorie.
In particolare:
📌Un trasporto marittimo accompagnato da servizi di intrattenimento costituisce soltanto uno degli elementi dell’offerta e non la prestazione principale.
📌Quello che formalmente viene indicato come “trasporto” non coincide necessariamente con ciò che il cliente acquista nella realtà: se ci sono elementi aggiuntivi (intrattenimento, ecc.), la prestazione diventa complessa e sconta l’IVA ordinaria.
👉La decisione si inserisce nel solco già tracciato dalla norma di interpretazione autentica (art. 36-bis DL 50/2022) e dalle precedenti pronunce su minicrociere e gite turistiche: l’agevolazione spetta solo al puro trasferimento di persone, senza servizi ulteriori.

Il Dipartimento del Mare di Salerno Formazione Business School diventa "del Mare e dei Trasporti" e annuncia l'introduzi...
21/09/2026

Il Dipartimento del Mare di Salerno Formazione Business School diventa "del Mare e dei Trasporti"
e annuncia l'introduzione della Space Economy come area formativa accanto alla Blueconomy e alla Logistica per questo Anno Accademico 2026-2027 inaugurato il 19 settembre.
Il nostro territorio possiede già le infrastrutture materiali e ora deve arricchirsi di quelle immateriali:le competenze.

Orientamenti processuali della giurisprudenza comunitaria in materia di trasporto aereo di passeggeri 🏛️ ⚖️ 🇪🇺 ✈️ 🧑‍⚖️ 📢...
21/09/2026

Orientamenti processuali della giurisprudenza comunitaria in materia di trasporto aereo di passeggeri

🏛️ ⚖️ 🇪🇺 ✈️ 🧑‍⚖️

📢La Corte di Giustizia UE con sentenza 17 settembre 2026(causa C -874/24) chiarisce un punto importante di diritto processuale e di protezione del consumatore nel settore del trasporto aereo, anche per i voli puramente nazionali all’interno di uno Stato membro.
Punti chiave della decisione:
📌 In virtù del Regolamento (CE) n. 2027/97 e se.mm.ii. le regole della Convenzione di Montréal del 1999 sulla responsabilità del vettore e sulla giurisdizione si applicano anche ai voli interni a uno Stato membro, quando sia il passeggero sia il vettore sono stabiliti in quel Paese. Ciò crea un quadro giuridico uniforme.
📌La Corte rifiuta l’idea che la “sede d’affari attraverso la quale è stato concluso il contratto” possa essere identificata con il domicilio del passeggero quando l’acquisto avviene via internet in quanto se bastasse la disponibilità dell’offerta online, le compagnie aeree potrebbero essere citate in giudizio in qualsiasi luogo del mondo in cui il sito è accessibile. Ciò distruggerebbe la prevedibilità e l’equilibrio tra interessi dei passeggeri e dei vettori, che è uno degli obiettivi della Convenzione di Montréal. Durante i lavori preparatori della Convenzione, molti Stati avevano del resto respinto l’introduzione di un foro basato sul domicilio del passeggero.
📌Anche se il bagaglio è stato registrato separatamente all’aeroporto e trattandosi di un servizio accessorio la giurisdizione si determina in base al contratto principale di trasporto aereo del passeggero.

⚖️ ⚓  "PROTOCOLLO ORMEGGI": CHI È LEGITTIMATO A SOTTOSCRIVERLO?👉Concessionario demaniale marittimo ex art. 36 cod.nav. e...
21/09/2026

⚖️ ⚓ "PROTOCOLLO ORMEGGI": CHI È LEGITTIMATO A SOTTOSCRIVERLO?

👉Concessionario demaniale marittimo ex art. 36 cod.nav. e gestore ex art. 45-bis cod. nav.: due posizioni distinte, entrambe potenzialmente legittimate.

📝Il "Protocollo Ormeggi", promosso da Assormeggi Italia e validato da RINA spa, è uno standard volontario di organizzazione e gestione. Verifica, attraverso esame documentale e audit, i processi concretamente svolti da chi gestisce l’attività di ormeggio.
📌 Cosa NON fa la certificazione:
▶️ non attribuisce né trasferisce diritti sul bene demaniale
▶️non costituisce sub-concessione
▶️non modifica il titolo concessorio
▶️non sostituisce l’autorizzazione amministrativa
📌Il concessionario ex art. 36 cod. nav. è legittimato quando gestisce direttamente l’ormeggio.
📌Anche il soggetto affidatario ai sensi dell’art. 45-bis cod.nav. può sottoscrivere direttamente il contratto con RINA spa, se l’affidamento autorizzato ricomprende le attività oggetto di audit.
Il criterio decisivo non è la sola titolarità formale della concessione, ma la corrispondenza tra:
✔️ soggetto certificato
✔️processi effettivamente gestiti
✔️valido titolo amministrativo
Una certificazione di qualità della gestione certifica il “come” si gestisce, non il “diritto” a gestire.
Verificate sempre, caso per caso, il contenuto della concessione e dell’autorizzazione ex art. 45-bis cod.nav.

Indirizzo

Corso Vittorio Emanuele II 193 C/o Galleria Capitol Piano II Int. 209
Salerno
84122

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 19:00

Telefono

+393495619980

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