27/11/2025
Con la 𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻. 𝟭𝟵𝟲𝟴/𝟮𝟬𝟮𝟱, pubblicata il 27.11.2025, il 𝗧.𝗮.𝗿. 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗮𝗻𝗶𝗮-𝗦𝗮𝗹𝗲𝗿𝗻𝗼 ha offerto una ricostruzione esemplare dei 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗶 𝗮𝗹𝗹’𝗲𝘀𝗲𝗿𝗰𝗶𝘇𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗼𝘁𝗲𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗘𝗻𝘁𝗲 𝗣𝗮𝗿𝗰𝗼 quando è chiamato a rendere il 𝗻𝘂𝗹𝗹𝗮 𝗼𝘀𝘁𝗮 𝗮𝗶 𝘀𝗲𝗻𝘀𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁. 𝟭𝟯 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗹𝗲𝗴𝗴𝗲 𝗻. 𝟯𝟵𝟰/𝟭𝟵𝟵𝟭, in relazione ad un 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝘂𝗻 𝗳𝗮𝗯𝗯𝗿𝗶𝗰𝗮𝘁𝗼 𝗿𝘂𝗿𝗮𝗹𝗲, 𝗱𝗮 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝗿𝘀𝗶 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘇𝗼𝗻𝗮 "𝗖𝟮" 𝗱𝗲𝗹 𝗣𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗣𝗮𝗿𝗰𝗼, 𝗳𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗮𝗹𝗹’𝗲𝘀𝗲𝗿𝗰𝗶𝘇𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮̀ 𝗮𝗴𝗿𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮, accompagnato da relazione agronomica recante il 𝗽𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗱𝗶 𝘀𝘃𝗶𝗹𝘂𝗽𝗽𝗼 𝗮𝘇𝗶𝗲𝗻𝗱𝗮𝗹𝗲 (attestante la strumentalità del manufatto per le esigenze di coltivazione del fondo) e da documentazione completa.
L'Autorità di gestione dell'area protetta cilentana aveva espresso il proprio dissenso all'istanza proposta dall'interessato per:
1. l’asserita eccessiva acclività del sito;
2. la presunta incidenza “significativa” dei movimenti di terra;
3. la pretesa applicabilità, in relazione a tali elementi, dell’art. 8, comma 4, delle N.T.A. del Piano del Parco, norma che disciplinerebbe – secondo l’Amministrazione – le modificazioni del suolo ammissibili in zona “C2”.
La Sezione II del Tribunale amministrativo regionale, accogliendo le nostre tesi difensive, ha evidenziato come la Pubblica Amministrazione non possa arrestarsi a valutazioni astratte, tantomeno reiterare motivazioni rese su precedenti versioni del progetto già rigettate quando il privato abbia apportato modifiche sostanziali proprio per superare le criticità prima evidenziate con un provvedimento di diniego.
Il “cuore” della decisione riguarda la violazione di legge e l'eccesso di potere per difetto di istruttoria che il Collegio giudicante (presidente, Durante; relatore, Di Martino) definisce “manifesto”.
Le ragioni del provvedimento negativo del Parco, infatti, si fondavano sulla lettura e “interpretazione” dei grafici progettuali, senza approfondimento mediante sopralluogo, in assenza di un’analisi geomorfologica del sito e in carenza di una precisa valutazione della documentazione prodotta dal ricorrente.
Il T.a.r. ha rilevato che tali mancanze rendono l’istruttoria “incompleta” e di fatto incapace di fondare un giudizio tecnico attendibile.
Il dato più significativo, perché dotato di efficacia demolitoria, è la constatazione del giudice amministrativo secondo cui, sulla base di quanto dimostrato dall’interessato (in particolare, mediante perizia tecnica asseverata che contraddiceva frontalmente le affermazioni del Parco sull’acclività continua del sito), l’area non presentava affatto la pendenza uniforme del 42%, ma era costituita anche da terrazzamenti piani sorretti da muretti a secco, sui quali già insistevano colture agricole, non essendo, pertanto, necessari scavi estensivi tali da stravolgere l’altimetria naturale del terreno e compromettere la qualità ambientale dei luoghi.
Altro passaggio centrale della sentenza è la censura rivolta al Parco per avere semplicemente reiterato le motivazioni di un diniego emesso nel 2024 su una prima ipotesi progettuale, nonostante il ricorrente avesse completamente rivisto il progetto con l’eliminazione totale di una strada di accesso, la riduzione del volume degli scavi del 65%, l’eliminazione di pertinenze e opere accessorie, l’assenza di tagli vegetativi, la riduzione dell’impatto paesaggistico.
L’Amministrazione avrebbe dovuto valutare “in concreto” la nuova soluzione tecnica alla luce delle indicazioni contenute nel precedente provvedimento sfavorevole; non averlo fatto integra un palese difetto di motivazione e di comparazione.
Molto importante è la precisazione finale: il T.a.r. non limita il potere dell’Ente Parco, che resta pieno nella verifica di conformità al Piano del Parco; ma ribadisce che tale potere deve esercitarsi su un’istruttoria completa e su motivazioni attuali, specifiche e coerenti con il progetto effettivamente presentato.
La sentenza, in definitiva, rimarca un principio essenziale: la tutela dell’ambiente non può essere esercitata mediante formule generiche o attraverso la semplice riproduzione di motivazioni standardizzate, ma richiede un’analisi puntuale e documentata.