Studio Legale Amministrativo avv. Pasquale D’Angiolillo

Studio Legale Amministrativo avv. Pasquale D’Angiolillo Studio Legale Amministrativo avv. Pasquale D’Angiolillo

06/06/2026
08/05/2026

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08/05/2026

Palazzo Spada “riforma” il T.a.r. Salerno. Riattribuita la funzione di rappresentanza al consigliere comunale sammaurese

Con 𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻. 𝟲𝟳𝟳/𝟮𝟬𝟮𝟲, resa in data 8 aprile 2026, il 𝗧𝗿𝗶𝗯𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗿𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗮𝗻𝗶𝗮 – 𝗦𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘀𝘁𝗮...
09/04/2026

Con 𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻. 𝟲𝟳𝟳/𝟮𝟬𝟮𝟲, resa in data 8 aprile 2026, il 𝗧𝗿𝗶𝗯𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗿𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗮𝗻𝗶𝗮 – 𝗦𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘀𝘁𝗮𝗰𝗰𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝗦𝗮𝗹𝗲𝗿𝗻𝗼 – accogliendo il ricorso da noi proposto (riunito con altri due concernenti la medesima vicenda), ha annullato il provvedimento con cui il 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗔𝘃𝗲𝗹𝗹𝗶𝗻𝗼 aveva disposto la 𝗿𝗲𝘃𝗼𝗰𝗮 𝗶𝗻 𝗮𝘂𝘁𝗼𝘁𝘂𝘁𝗲𝗹𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗲𝗿𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗮𝗴𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ relativo ad un fabbricato sito in Corso Vittorio Emanuele II, nel centro del capoluogo irpino.
Il T.a.r. ha ritenuto il provvedimento comunale manifestamente illegittimo, annullandolo integralmente.
In particolare, il Collegio ha chiarito principi di grande rilievo:
• 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗶 𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝘂𝗮𝗹𝗶 𝗶𝗿𝗿𝗲𝗴𝗼𝗹𝗮𝗿𝗶𝘁𝗮̀ 𝗻𝗼𝗻 𝗽𝘂𝗼̀ 𝗴𝗶𝘂𝘀𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗿𝗲 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗺𝗮𝘁𝗶𝗰𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗹𝗮 𝗿𝗲𝘃𝗼𝗰𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗴𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗼 𝗲𝗱𝗶𝗳𝗶𝗰𝗶𝗼, 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗻𝗼𝗻 𝗶𝗻𝗰𝗶𝗱𝗮𝗻𝗼 𝘀𝘂𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮 𝘀𝘁𝗿𝘂𝘁𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹𝗲 𝗼 𝘀𝘂𝗹𝗹𝗮 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮 𝗶𝗻𝗰𝗼𝗹𝘂𝗺𝗶𝘁𝗮̀;
• 𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝘂𝗮𝗹𝗶 𝗰𝗿𝗶𝘁𝗶𝗰𝗶𝘁𝗮̀ 𝗿𝗶𝗳𝗲𝗿𝗶𝘁𝗲 𝗮 𝘀𝗶𝗻𝗴𝗼𝗹𝗲 𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮̀ 𝗶𝗺𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗶𝗮𝗿𝗶 𝗻𝗼𝗻 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗲𝘀𝗲 𝗶𝗻𝗱𝗶𝘀𝘁𝗶𝗻𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮𝗹𝗹’𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗼 𝗳𝗮𝗯𝗯𝗿𝗶𝗰𝗮𝘁𝗼;
• 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝗹𝗶 𝘁𝗲𝗰𝗻𝗶𝗰𝗶 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗳𝗶𝗰𝗶, 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗾𝘂𝗲𝗹𝗹𝗶 𝗿𝗲𝗹𝗮𝘁𝗶𝘃𝗶 𝗮𝗴𝗹𝗶 𝗶𝗺𝗽𝗶𝗮𝗻𝘁𝗶 (𝗲𝘀. 𝗮𝘀𝗰𝗲𝗻𝘀𝗼𝗿𝗲), 𝗱𝗲𝘃𝗼𝗻𝗼 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗮𝘁𝗶 𝗻𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗺𝗯𝗶𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝘂𝘁𝗶𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝘁𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝗻𝗰𝗶𝗱𝗲𝗿𝗲 𝘀𝘂𝗹𝗹’𝗮𝗴𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘀𝘀𝗶𝘃𝗮.
La sentenza riafferma, dunque, un principio fondamentale: l’esercizio del potere di autotutela da parte della pubblica amministrazione deve essere rigoroso, proporzionato e fondato su presupposti concreti e attuali, non potendo tradursi in interventi generalizzati e sproporzionati.
La decisione rappresenta un passaggio particolarmente significativo, perché pone un argine chiaro a un uso distorto e disinvolto dell’autotutela amministrativa.
Non è consentito alla pubblica amministrazione incidere in modo così grave sulla sfera giuridica dei cittadini in assenza di presupposti reali, attuali e proporzionati.
Il T.a.r. ha ribadito un principio di civiltà giuridica prima ancora che di diritto amministrativo, restituendo certezza ai cittadini e richiamando le amministrazioni a un esercizio del potere più responsabile, rigoroso e rispettoso delle garanzie.

📌 𝗥𝗶𝗰𝗼𝗻𝗼𝘀𝗰𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝘁𝗶𝘁𝗼𝗹𝗶 𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿𝗶 𝗮𝗶 𝗳𝗶𝗻𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼 𝗮𝗹𝗹’𝗶𝗻𝘀𝗲𝗴𝗻𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗲 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗶 𝗮𝗹 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗹𝗶𝘀𝗺𝗼 𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼: 𝗶𝗹 𝗖𝗼𝗻𝘀𝗶𝗴...
01/04/2026

📌 𝗥𝗶𝗰𝗼𝗻𝗼𝘀𝗰𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝘁𝗶𝘁𝗼𝗹𝗶 𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿𝗶 𝗮𝗶 𝗳𝗶𝗻𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼 𝗮𝗹𝗹’𝗶𝗻𝘀𝗲𝗴𝗻𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗲 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗶 𝗮𝗹 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗹𝗶𝘀𝗺𝗼 𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼: 𝗶𝗹 𝗖𝗼𝗻𝘀𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗶𝗻𝗴𝗲 𝗹’𝗮𝗽𝗽𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗠𝗜𝗠

Con la 𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻. 𝟮𝟲𝟯𝟬, pubblicata lo scorso 31 marzo, il Consiglio di Stato (Sez. VII), in accoglimento delle eccezioni e deduzioni difensive sollevate congiuntamente al collega e codifensore Francesco Botti, ha respinto l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, confermando integralmente la decisione del T.a.r. Lazio che aveva annullato il diniego di riconoscimento di un titolo conseguito in Romania, opposto dallo stesso Dicastero nei confronti di una docente che aveva conseguito il diritto di insegnare filologia nel sistema d’istruzione pre-universitario del predetto Paese membro dell'Unione Europea.
La pronuncia si segnala per la nettezza con cui vengono affermati principi ancora troppo spesso disattesi nella prassi amministrativa:
🔹 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘃𝗮𝗹𝘂𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮𝗹𝗲
L’Amministrazione è tenuta a procedere a una verifica concreta, comparativa e non meramente formale dei percorsi formativi, valorizzando il complesso delle competenze acquisite, in coerenza con la Direttiva 2005/36/CE.
🔹 𝗜𝗻𝗮𝗺𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗺𝗮𝘁𝗶𝘀𝗺𝗶 𝗼𝘀𝘁𝗮𝘁𝗶𝘃𝗶
È illegittimo subordinare l’esame dell’istanza a requisiti documentali non espressamente previsti dalla normativa europea o introdotti in via amministrativa, così come imporre condizioni che si risolvono in un sostanziale diniego anticipato.
Non è stata ritenuta ammissibile la pretesa di specifiche certificazioni (quali la c.d. “Adeverinta”) in assenza di una previa valutazione sostanziale del titolo, nonché la richiesta generalizzata di "apostille" non contemplata dalla disciplina di riferimento.
🔹 𝗩𝗶𝗻𝗰𝗼𝗹𝗮𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗲𝗶 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶 𝗱𝗶 𝗯𝘂𝗼𝗻𝗮 𝗳𝗲𝗱𝗲 𝗲 𝗹𝗲𝗮𝗹𝗲 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲
Il Collegio censura una gestione procedimentale non conforme ai doveri di cooperazione amministrativa, evidenziando come l’inerzia iniziale e l’uso distorto dei termini istruttori si pongano in contrasto con il corretto esercizio della funzione pubblica.
🔹 𝗢𝗯𝗯𝗹𝗶𝗴𝗼 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝗲𝘀𝗮𝗺𝗲 𝗲𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗮𝗽𝗽𝗮𝗿𝗲𝗻𝘁𝗲
Una volta acquisita documentazione idonea a dimostrare il diritto all’esercizio della professione nello Stato di origine, l’Amministrazione non può sottrarsi all’obbligo di attivare un procedimento valutativo reale, orientato all’equipollenza e, se del caso, all’adozione di misure compensative.
La decisione rafforza un indirizzo interpretativo che esclude definitivamente approcci burocratici e difensivi incompatibili con il diritto dell’Unione.
Ne emerge un principio di particolare rilievo sistematico: 𝗹’𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮, 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗲 𝗶𝗻 𝗮𝗺𝗯𝗶𝘁𝗼 𝗲𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗼, 𝗻𝗼𝗻 𝗽𝘂𝗼̀ 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗽𝗶𝗲𝗴𝗮𝘁𝗮 𝗮 𝗹𝗼𝗴𝗶𝗰𝗵𝗲 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗵𝗲 𝗼 𝗮 𝗽𝗿𝗮𝘀𝘀𝗶 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗲, 𝗺𝗮 𝗱𝗲𝘃𝗲 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗴𝗿𝗮𝗹𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗮 𝗮𝗶 𝗰𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿𝗶 𝗱𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝗿𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮̀, 𝗿𝗮𝗴𝗶𝗼𝗻𝗲𝘃𝗼𝗹𝗲𝘇𝘇𝗮 𝗲 𝗳𝗶𝗱𝘂𝗰𝗶𝗮 𝗿𝗲𝗰𝗶𝗽𝗿𝗼𝗰𝗮 𝘁𝗿𝗮 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗶 𝗺𝗲𝗺𝗯𝗿𝗶.
🔎 𝗟𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗻𝘂𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗶𝗻 𝗲𝘀𝗮𝗺𝗲 𝘀𝗲𝗴𝗻𝗮 𝘂𝗻 𝘂𝗹𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿𝗲 𝗲 𝗰𝗵𝗶𝗮𝗿𝗼 𝗽𝘂𝗻𝘁𝗼 𝗳𝗲𝗿𝗺𝗼: l’Amministrazione non dispone di margini per eludere l’obbligo di valutazione sostanziale dei titoli esteri; ogni diversa impostazione si risolve in una violazione diretta del diritto europeo e dei principi fondamentali dell’azione amministrativa.
𝗨𝗻𝗮 𝗱𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗵𝗲, 𝗼𝗹𝘁𝗿𝗲 𝗮 𝗱𝗲𝗳𝗶𝗻𝗶𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝗰𝗮𝘀𝗼 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗿𝗲𝘁𝗼, 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗶𝘀𝗰𝗲 𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗶𝗻𝗲𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗻 𝗺𝗼𝗱𝗼 𝘀𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲 𝗽𝗶𝘂̀ 𝗻𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗶𝗹 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗺𝗲𝘁𝗿𝗼 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗰𝘂𝗶 𝗱𝗲𝘃𝗲 𝗺𝘂𝗼𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶 𝗹’𝗔𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗻𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗿𝗼𝗻𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗹’𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗨𝗻𝗶𝗼𝗻𝗲.

Con la 𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻. 𝟳𝟭/𝟮𝟬𝟮𝟲, la Sezione II del 𝗧.𝗮.𝗿. 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗮𝗻𝗶𝗮 - 𝗦𝗮𝗹𝗲𝗿𝗻𝗼, condividendo le nostre argomentazioni difensive...
13/01/2026

Con la 𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻. 𝟳𝟭/𝟮𝟬𝟮𝟲, la Sezione II del 𝗧.𝗮.𝗿. 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗮𝗻𝗶𝗮 - 𝗦𝗮𝗹𝗲𝗿𝗻𝗼, condividendo le nostre argomentazioni difensive, ha accolto il ricorso proposto da un imprenditore agricolo di Pisciotta annullando integralmente l’𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗻. 𝟮/𝟮𝟬𝟮𝟱, con la quale il Comune aveva disposto la demolizione di 𝟮𝟬 𝗰𝗮𝘀𝗲 𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗶 installate all’interno dell’𝗮𝗴𝗿𝗶𝘁𝘂𝗿𝗶𝘀𝗺𝗼 di proprietà del ricorrente.
Il T.a.r. ha affermato un principio di particolare rilievo per il settore agrituristico: 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗲 𝘀𝘁𝗿𝘂𝘁𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗿𝗶𝗰𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗿𝘂𝗿𝗮𝗹𝗶 𝗿𝗲𝗴𝗼𝗹𝗮𝗿𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗼 𝘀𝘃𝗼𝗹𝗴𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗴𝗿𝗶𝗰𝗮𝗺𝗽𝗲𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗲̀ 𝗹𝗲𝗴𝗶𝘁𝘁𝗶𝗺𝗮 𝗹’𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗹𝗹𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗰𝗮𝘀𝗲 𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗶 𝗲 𝗮𝗹𝘁𝗿𝗲 𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮̀ 𝗮𝗯𝗶𝘁𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗹𝗲𝗴𝗴𝗲𝗿𝗲 𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻𝗲𝗰𝗲𝘀𝘀𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝗽𝗲𝗿𝗺𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗿𝘂𝗶𝗿𝗲 𝗼 𝗱𝗶 𝗮𝗹𝘁𝗿𝗶 𝘁𝗶𝘁𝗼𝗹𝗶, 𝗽𝘂𝗿𝗰𝗵𝗲́ 𝗱𝗼𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗺𝗲𝗰𝗰𝗮𝗻𝗶𝘀𝗺𝗶 𝗱𝗶 𝗿𝗼𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗶𝗻 𝗳𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, 𝗽𝗿𝗶𝘃𝗲 𝗱𝗶 𝗮𝗻𝗰𝗼𝗿𝗮𝗴𝗴𝗶 𝗽𝗲𝗿𝗺𝗮𝗻𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗮𝗹 𝘀𝘂𝗼𝗹𝗼 𝗲 𝗳𝗼𝗿𝗻𝗶𝘁𝗲 𝗱𝗶 𝗮𝗹𝗹𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗿𝗲𝘁𝗶 𝗲𝗹𝗲𝘁𝘁𝗿𝗶𝗰𝗵𝗲, 𝗶𝗱𝗿𝗶𝗰𝗵𝗲 𝗲 𝘁𝗲𝗰𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗰𝗵𝗲 𝗳𝗮𝗰𝗶𝗹𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗿𝗶𝗺𝗼𝘃𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶.
In presenza di tali condizioni – chiarisce il giudice amministrativo – le case mobili non possono essere qualificate come “𝘯𝘶𝘰𝘷𝘦 𝘤𝘰𝘴𝘵𝘳𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪”, rientrando nel regime dell’𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮̀ 𝗲𝗱𝗶𝗹𝗶𝘇𝗶𝗮 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝗮, in applicazione del Testo unico per l’edilizia e delle leggi regionali della Campania n. 15/2008 e n. 16/2019.
Il Collegio salernitano ha, inoltre, evidenziato che 𝗻𝗼𝗻 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗹𝗲 𝘀𝗶𝗻𝗴𝗼𝗹𝗲 𝗰𝗮𝘀𝗲 𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗶 𝗮 𝗱𝗼𝘃𝗲𝗿 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗿𝗶𝘇𝘇𝗮𝘁𝗲, 𝗺𝗮 𝗹𝗮 𝘀𝘁𝗿𝘂𝘁𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗮𝗴𝗿𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼-𝗿𝗶𝗰𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗻𝗲𝗹 𝘀𝘂𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘀𝘀𝗼, dovendo risultare già assentita sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico ai fini della legittima collocazione delle unità abitative.
La sentenza segna un passaggio importante per il 𝘁𝘂𝗿𝗶𝘀𝗺𝗼 𝗿𝘂𝗿𝗮𝗹𝗲: l’agricampeggio è una forma pienamente legittima di ospitalità e, come tale, può prevedere l’installazione di case mobili, correttamente inserite in strutture autorizzate, non assimilabili all’edilizia tradizionale.
La decisione costituisce un riferimento rilevante per gli imprenditori e per le amministrazioni locali, chiamate ad applicare la normativa urbanistico-edilizia in modo corretto, proporzionato e coerente con le finalità di tutela del territorio e di sviluppo sostenibile.
Per le aree interne la sentenza costituisce un segnale positivo: l’𝗮𝗴𝗿𝗶𝗰𝗼𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗺𝘂𝗹𝘁𝗶𝗳𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲, l’𝗮𝗴𝗿𝗶𝘁𝘂𝗿𝗶𝘀𝗺𝗼 e l’𝗮𝗴𝗿𝗶𝗰𝗮𝗺𝗽𝗲𝗴𝗴𝗶𝗼 rappresentano strumenti per contrastare lo spopolamento, sostenere le economie locali e promuovere un turismo lento e compatibile con i valori ambientali.

31/12/2025

È on line il n. 62/2025 della rivista “𝗧𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗖𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮” - Speciale Ravello Lab 2025 - sulla quale è pubblicato (pag. 36) il contributo “𝗟𝗮 𝗽𝗿𝗮𝘀𝘀𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗲𝘁𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁𝗮 𝗻𝗲𝗶 𝗽𝗶𝗰𝗰𝗼𝗹𝗶 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶 𝘁𝗿𝗮 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼 𝘃𝗶𝗴𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗲 𝗽𝗿𝗼𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗱’𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗲𝗻𝘁𝗼”, del quale sono autore unitamente ai colleghi Edoardo Di Vietri e Giuseppe Di Vietri.

La rivista è integralmente scaricabile al seguente link:

29/11/2025

Un convegno al Tribunale di Vallo della Lucania analizza trent’anni di gestione delle aree protette, tra conservazione, pianificazione e nuove prospettive di sviluppo sostenibile

27/11/2025

Accolto il ricorso per un fabbricato rurale. I giudici censurano l'assenza di sopralluoghi e la motivazione standardizzata

Con la 𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻. 𝟭𝟵𝟲𝟴/𝟮𝟬𝟮𝟱, pubblicata il 27.11.2025, il 𝗧.𝗮.𝗿. 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗮𝗻𝗶𝗮-𝗦𝗮𝗹𝗲𝗿𝗻𝗼 ha offerto una ricostruzione esemplar...
27/11/2025

Con la 𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻. 𝟭𝟵𝟲𝟴/𝟮𝟬𝟮𝟱, pubblicata il 27.11.2025, il 𝗧.𝗮.𝗿. 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗮𝗻𝗶𝗮-𝗦𝗮𝗹𝗲𝗿𝗻𝗼 ha offerto una ricostruzione esemplare dei 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗶 𝗮𝗹𝗹’𝗲𝘀𝗲𝗿𝗰𝗶𝘇𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗼𝘁𝗲𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗘𝗻𝘁𝗲 𝗣𝗮𝗿𝗰𝗼 quando è chiamato a rendere il 𝗻𝘂𝗹𝗹𝗮 𝗼𝘀𝘁𝗮 𝗮𝗶 𝘀𝗲𝗻𝘀𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁. 𝟭𝟯 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗹𝗲𝗴𝗴𝗲 𝗻. 𝟯𝟵𝟰/𝟭𝟵𝟵𝟭, in relazione ad un 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝘂𝗻 𝗳𝗮𝗯𝗯𝗿𝗶𝗰𝗮𝘁𝗼 𝗿𝘂𝗿𝗮𝗹𝗲, 𝗱𝗮 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝗿𝘀𝗶 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘇𝗼𝗻𝗮 "𝗖𝟮" 𝗱𝗲𝗹 𝗣𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗣𝗮𝗿𝗰𝗼, 𝗳𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗮𝗹𝗹’𝗲𝘀𝗲𝗿𝗰𝗶𝘇𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮̀ 𝗮𝗴𝗿𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮, accompagnato da relazione agronomica recante il 𝗽𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗱𝗶 𝘀𝘃𝗶𝗹𝘂𝗽𝗽𝗼 𝗮𝘇𝗶𝗲𝗻𝗱𝗮𝗹𝗲 (attestante la strumentalità del manufatto per le esigenze di coltivazione del fondo) e da documentazione completa.
L'Autorità di gestione dell'area protetta cilentana aveva espresso il proprio dissenso all'istanza proposta dall'interessato per:
1. l’asserita eccessiva acclività del sito;
2. la presunta incidenza “significativa” dei movimenti di terra;
3. la pretesa applicabilità, in relazione a tali elementi, dell’art. 8, comma 4, delle N.T.A. del Piano del Parco, norma che disciplinerebbe – secondo l’Amministrazione – le modificazioni del suolo ammissibili in zona “C2”.
La Sezione II del Tribunale amministrativo regionale, accogliendo le nostre tesi difensive, ha evidenziato come la Pubblica Amministrazione non possa arrestarsi a valutazioni astratte, tantomeno reiterare motivazioni rese su precedenti versioni del progetto già rigettate quando il privato abbia apportato modifiche sostanziali proprio per superare le criticità prima evidenziate con un provvedimento di diniego.
Il “cuore” della decisione riguarda la violazione di legge e l'eccesso di potere per difetto di istruttoria che il Collegio giudicante (presidente, Durante; relatore, Di Martino) definisce “manifesto”.
Le ragioni del provvedimento negativo del Parco, infatti, si fondavano sulla lettura e “interpretazione” dei grafici progettuali, senza approfondimento mediante sopralluogo, in assenza di un’analisi geomorfologica del sito e in carenza di una precisa valutazione della documentazione prodotta dal ricorrente.
Il T.a.r. ha rilevato che tali mancanze rendono l’istruttoria “incompleta” e di fatto incapace di fondare un giudizio tecnico attendibile.
Il dato più significativo, perché dotato di efficacia demolitoria, è la constatazione del giudice amministrativo secondo cui, sulla base di quanto dimostrato dall’interessato (in particolare, mediante perizia tecnica asseverata che contraddiceva frontalmente le affermazioni del Parco sull’acclività continua del sito), l’area non presentava affatto la pendenza uniforme del 42%, ma era costituita anche da terrazzamenti piani sorretti da muretti a secco, sui quali già insistevano colture agricole, non essendo, pertanto, necessari scavi estensivi tali da stravolgere l’altimetria naturale del terreno e compromettere la qualità ambientale dei luoghi.
Altro passaggio centrale della sentenza è la censura rivolta al Parco per avere semplicemente reiterato le motivazioni di un diniego emesso nel 2024 su una prima ipotesi progettuale, nonostante il ricorrente avesse completamente rivisto il progetto con l’eliminazione totale di una strada di accesso, la riduzione del volume degli scavi del 65%, l’eliminazione di pertinenze e opere accessorie, l’assenza di tagli vegetativi, la riduzione dell’impatto paesaggistico.
L’Amministrazione avrebbe dovuto valutare “in concreto” la nuova soluzione tecnica alla luce delle indicazioni contenute nel precedente provvedimento sfavorevole; non averlo fatto integra un palese difetto di motivazione e di comparazione.
Molto importante è la precisazione finale: il T.a.r. non limita il potere dell’Ente Parco, che resta pieno nella verifica di conformità al Piano del Parco; ma ribadisce che tale potere deve esercitarsi su un’istruttoria completa e su motivazioni attuali, specifiche e coerenti con il progetto effettivamente presentato.
La sentenza, in definitiva, rimarca un principio essenziale: la tutela dell’ambiente non può essere esercitata mediante formule generiche o attraverso la semplice riproduzione di motivazioni standardizzate, ma richiede un’analisi puntuale e documentata.

Indirizzo

Via Sant’Antonio, 11/Ascea (SA), Largo Dogana Regia, 15/84121 Salerno
Salerno
84046

Sito Web

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