22/09/2026
𝗘𝗦𝗔𝗠𝗘 𝗗𝗜 𝗔𝗩𝗩𝗢𝗖𝗔𝗧𝗢 𝟮𝟬𝟮𝟱: 𝗜𝗟 𝗩𝗢𝗧𝗢 𝗡𝗢𝗡 𝗘̀’ 𝗜𝗡𝗦𝗜𝗡𝗗𝗔𝗖𝗔𝗕𝗜𝗟𝗘. 𝗜𝗟 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗜𝗚𝗟𝗜𝗢 𝗗𝗜 𝗦𝗧𝗔𝗧𝗢 𝗢𝗥𝗗𝗜𝗡𝗔 𝗨𝗡𝗔 𝗡𝗨𝗢𝗩𝗔 𝗖𝗢𝗥𝗥𝗘𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘
𝗔𝗰𝗰𝗼𝗹𝘁𝗼 𝗹’𝗮𝗽𝗽𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗰𝗮𝘂𝘁𝗲𝗹𝗮𝗿𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝘀𝘁𝗼 𝗻𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝘀𝘀𝗲 𝗱𝗶 𝘂𝗻𝗮 𝗰𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝗮 𝗲𝘀𝗰𝗹𝘂𝘀𝗮 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗮 𝗼𝗿𝗮𝗹𝗲.
𝗟𝗮 𝗱𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗿𝗶𝗰𝗵𝗶𝗮𝗺𝗮 𝗹’𝗮𝘁𝘁𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘀𝘂𝗶 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗿𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗖𝗼𝗺𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗲𝘀𝗮𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗿𝗶𝗰𝗶 𝗲 𝘀𝘂𝗹𝗹𝗮 𝘁𝘂𝘁𝗲𝗹𝗮 𝗱𝗲𝗶 𝗰𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝗶.
Il 𝗖𝗼𝗻𝘀𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗼, 𝗦𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗜𝗜𝗜, con ordinanza adottata all’esito della camera di consiglio del 𝟭𝟬.𝟵.𝟮𝟬𝟮𝟲, ha accolto la domanda cautelare di una candidata, da noi assistita, riformando la precedente ordinanza del T.a.r. Campania – Napoli e disponendo una 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗮 𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗮 𝘀𝗰𝗿𝗶𝘁𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗲𝘀𝗮𝗺𝗲 𝗱𝗶 𝗮𝘃𝘃𝗼𝗰𝗮𝘁𝗼, 𝘀𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟱.
La candidata aveva contestato il punteggio di 𝟭𝟯/𝟯𝟬, che ne aveva determinato la mancata ammissione alla prova orale.
Il Consiglio di Stato, nell’esame proprio della fase cautelare, ha rilevato che 𝗹’𝗲𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼 𝗻𝗼𝗻 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮 𝗰𝗮𝗿𝗲𝗻𝘇𝗲 𝗼 𝗲𝗿𝗿𝗼𝗿𝗶 𝘁𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗮 𝗴𝗶𝘂𝘀𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗿𝗲 𝘂𝗻 𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼 𝗰𝗼𝘀𝗶̀ 𝗴𝗿𝗮𝘃𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗶𝗻𝘀𝘂𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲.
Al contrario, il Collegio ha riscontrato chiarezza e logicità delle argomentazioni, completezza nella trattazione delle questioni richieste dalla traccia e assenza di criticità grammaticali, sintattiche e nell’impiego delle espressioni tecnico-giuridiche.
Ha, quindi, ritenuto il giudizio della Commissione affetto dai denunciati vizi di 𝗶𝗹𝗹𝗼𝗴𝗶𝗰𝗶𝘁𝗮̀ 𝗲 𝗶𝗿𝗿𝗮𝗴𝗶𝗼𝗻𝗲𝘃𝗼𝗹𝗲𝘇𝘇𝗮.
Una conclusione raggiunta considerando il contenuto della prova in sé, indipendentemente dal confronto con gli elaborati degli altri candidati.
𝗜𝗹 𝘀𝗶𝗴𝗻𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗻𝘂𝗻𝗰𝗶𝗮 𝘃𝗮 𝗼𝗹𝘁𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝘀𝗶𝗻𝗴𝗼𝗹𝗼 𝗰𝗮𝘀𝗼: 𝗹𝗮 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗿𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝘁𝗲𝗰𝗻𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗶 𝘂𝗻𝗮 𝗖𝗼𝗺𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗿𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗶𝗹 𝘃𝗼𝘁𝗼 𝗶𝗺𝗺𝘂𝗻𝗲 𝗱𝗮𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹𝗹𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝗰𝗲.
Il punto non è chiedere l’attribuzione di un punteggio diverso, ma verificare se la valutazione presenti concrete e documentate incongruenze rispetto al contenuto della prova e ai criteri prestabiliti.
È questa la distinzione sulla quale è stato costruito l’appello: 𝗻𝗼𝗻 𝗼𝘁𝘁𝗲𝗻𝗲𝗿𝗲 𝘂𝗻𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗺𝗼𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝘇𝗶𝗮𝗹𝗲, 𝗺𝗮 𝘂𝗻𝗮 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗮 𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮 𝗳𝗿𝗼𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗳𝗶𝗰𝗵𝗲 𝗰𝗿𝗶𝘁𝗶𝗰𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗲𝗻𝘂𝗻𝗰𝗶𝗮𝘁𝗲.
La decisione offre, dunque, un riferimento significativo per la tutela dei candidati negli esami di abilitazione.
𝗜𝗹 𝘃𝗼𝘁𝗼 𝗻𝘂𝗺𝗲𝗿𝗶𝗰𝗼 𝗻𝗼𝗻 𝗲̀, 𝗱𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝘀𝗲́, 𝗶𝗻𝘀𝘂𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮 𝗲𝘀𝗽𝗿𝗶𝗺𝗲𝗿𝗲 𝘂𝗻 𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼.
Questa regola, però, non si traduce in insindacabilità assoluta perché non può impedire il controllo giurisdizionale quando emergono elementi concreti di contraddizione tra la prova svolta, i parametri di valutazione e il punteggio assegnato.
Nella vicenda esaminata, il Consiglio di Stato ha ravvisato proprio l’illogicità e l’irragionevolezza denunciate dalla difesa.
Per garantire il riesame, il Collegio ha affidato la nuova correzione a una diversa 𝗖𝗼𝗺𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗮𝗹𝘁𝗿𝗮 𝗖𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗱’𝗔𝗽𝗽𝗲𝗹𝗹𝗼.
L’elaborato dovrà essere trasmesso 𝗶𝗻 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮 𝗿𝗶𝗴𝗶𝗱𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮𝗻𝗼𝗻𝗶𝗺𝗮, 𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗿𝗶𝗳𝗲𝗿𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗮𝗹𝗹’𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗮, insieme ad altri sei compiti, tre già giudicati idonei e tre non idonei.
Il Consiglio di Stato ha riconosciuto anche il peso concreto del tempo nella vita professionale della candidata: 𝗽𝗲𝗿𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗰𝗶𝗽𝗮𝗿𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗮 𝗼𝗿𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟱 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗿𝗲𝗯𝗯𝗲 𝘂𝗻 𝗿𝗶𝘁𝗮𝗿𝗱𝗼 𝗻𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗻𝗴𝗿𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗮𝗹𝘁𝗿𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗿𝗶𝗽𝗮𝗿𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲.
Il risultato ottenuto è preciso: 𝘂𝗻𝗮 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗮 𝘃𝗮𝗹𝘂𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗶 𝘂𝗻𝗮 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮 𝗖𝗼𝗺𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲, 𝗰𝗼𝗻 𝗿𝗶𝗴𝗼𝗿𝗼𝘀𝗲 𝗴𝗮𝗿𝗮𝗻𝘇𝗶𝗲 𝗱𝗶 𝗮𝗻𝗼𝗻𝗶𝗺𝗮𝘁𝗼.
Ed è in questo equilibrio tra rispetto della funzione degli esaminatori e controllo sulla ragionevolezza dei loro giudizi che risiede il suo interesse generale.