Studio Legale Amministrativo avv. Pasquale D’Angiolillo

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𝗘𝗦𝗔𝗠𝗘 𝗗𝗜 𝗔𝗩𝗩𝗢𝗖𝗔𝗧𝗢 𝟮𝟬𝟮𝟱: 𝗜𝗟 𝗩𝗢𝗧𝗢 𝗡𝗢𝗡 𝗘̀’ 𝗜𝗡𝗦𝗜𝗡𝗗𝗔𝗖𝗔𝗕𝗜𝗟𝗘. 𝗜𝗟 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗜𝗚𝗟𝗜𝗢 𝗗𝗜 𝗦𝗧𝗔𝗧𝗢 𝗢𝗥𝗗𝗜𝗡𝗔 𝗨𝗡𝗔 𝗡𝗨𝗢𝗩𝗔 𝗖𝗢𝗥𝗥𝗘𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘𝗔𝗰𝗰𝗼𝗹𝘁𝗼 𝗹’𝗮𝗽𝗽𝗲𝗹𝗹...
22/09/2026

𝗘𝗦𝗔𝗠𝗘 𝗗𝗜 𝗔𝗩𝗩𝗢𝗖𝗔𝗧𝗢 𝟮𝟬𝟮𝟱: 𝗜𝗟 𝗩𝗢𝗧𝗢 𝗡𝗢𝗡 𝗘̀’ 𝗜𝗡𝗦𝗜𝗡𝗗𝗔𝗖𝗔𝗕𝗜𝗟𝗘. 𝗜𝗟 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗜𝗚𝗟𝗜𝗢 𝗗𝗜 𝗦𝗧𝗔𝗧𝗢 𝗢𝗥𝗗𝗜𝗡𝗔 𝗨𝗡𝗔 𝗡𝗨𝗢𝗩𝗔 𝗖𝗢𝗥𝗥𝗘𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘

𝗔𝗰𝗰𝗼𝗹𝘁𝗼 𝗹’𝗮𝗽𝗽𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗰𝗮𝘂𝘁𝗲𝗹𝗮𝗿𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝘀𝘁𝗼 𝗻𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝘀𝘀𝗲 𝗱𝗶 𝘂𝗻𝗮 𝗰𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝗮 𝗲𝘀𝗰𝗹𝘂𝘀𝗮 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗮 𝗼𝗿𝗮𝗹𝗲.
𝗟𝗮 𝗱𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗿𝗶𝗰𝗵𝗶𝗮𝗺𝗮 𝗹’𝗮𝘁𝘁𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘀𝘂𝗶 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗿𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗖𝗼𝗺𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗲𝘀𝗮𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗿𝗶𝗰𝗶 𝗲 𝘀𝘂𝗹𝗹𝗮 𝘁𝘂𝘁𝗲𝗹𝗮 𝗱𝗲𝗶 𝗰𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝗶.

Il 𝗖𝗼𝗻𝘀𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗼, 𝗦𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗜𝗜𝗜, con ordinanza adottata all’esito della camera di consiglio del 𝟭𝟬.𝟵.𝟮𝟬𝟮𝟲, ha accolto la domanda cautelare di una candidata, da noi assistita, riformando la precedente ordinanza del T.a.r. Campania – Napoli e disponendo una 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗮 𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗮 𝘀𝗰𝗿𝗶𝘁𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗲𝘀𝗮𝗺𝗲 𝗱𝗶 𝗮𝘃𝘃𝗼𝗰𝗮𝘁𝗼, 𝘀𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟱.
La candidata aveva contestato il punteggio di 𝟭𝟯/𝟯𝟬, che ne aveva determinato la mancata ammissione alla prova orale.
Il Consiglio di Stato, nell’esame proprio della fase cautelare, ha rilevato che 𝗹’𝗲𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼 𝗻𝗼𝗻 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮 𝗰𝗮𝗿𝗲𝗻𝘇𝗲 𝗼 𝗲𝗿𝗿𝗼𝗿𝗶 𝘁𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗮 𝗴𝗶𝘂𝘀𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗿𝗲 𝘂𝗻 𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼 𝗰𝗼𝘀𝗶̀ 𝗴𝗿𝗮𝘃𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗶𝗻𝘀𝘂𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲.
Al contrario, il Collegio ha riscontrato chiarezza e logicità delle argomentazioni, completezza nella trattazione delle questioni richieste dalla traccia e assenza di criticità grammaticali, sintattiche e nell’impiego delle espressioni tecnico-giuridiche.
Ha, quindi, ritenuto il giudizio della Commissione affetto dai denunciati vizi di 𝗶𝗹𝗹𝗼𝗴𝗶𝗰𝗶𝘁𝗮̀ 𝗲 𝗶𝗿𝗿𝗮𝗴𝗶𝗼𝗻𝗲𝘃𝗼𝗹𝗲𝘇𝘇𝗮.
Una conclusione raggiunta considerando il contenuto della prova in sé, indipendentemente dal confronto con gli elaborati degli altri candidati.
𝗜𝗹 𝘀𝗶𝗴𝗻𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗻𝘂𝗻𝗰𝗶𝗮 𝘃𝗮 𝗼𝗹𝘁𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝘀𝗶𝗻𝗴𝗼𝗹𝗼 𝗰𝗮𝘀𝗼: 𝗹𝗮 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗿𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝘁𝗲𝗰𝗻𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗶 𝘂𝗻𝗮 𝗖𝗼𝗺𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗿𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗶𝗹 𝘃𝗼𝘁𝗼 𝗶𝗺𝗺𝘂𝗻𝗲 𝗱𝗮𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹𝗹𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝗰𝗲.
Il punto non è chiedere l’attribuzione di un punteggio diverso, ma verificare se la valutazione presenti concrete e documentate incongruenze rispetto al contenuto della prova e ai criteri prestabiliti.
È questa la distinzione sulla quale è stato costruito l’appello: 𝗻𝗼𝗻 𝗼𝘁𝘁𝗲𝗻𝗲𝗿𝗲 𝘂𝗻𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗺𝗼𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝘇𝗶𝗮𝗹𝗲, 𝗺𝗮 𝘂𝗻𝗮 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗮 𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮 𝗳𝗿𝗼𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗳𝗶𝗰𝗵𝗲 𝗰𝗿𝗶𝘁𝗶𝗰𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗲𝗻𝘂𝗻𝗰𝗶𝗮𝘁𝗲.
La decisione offre, dunque, un riferimento significativo per la tutela dei candidati negli esami di abilitazione.
𝗜𝗹 𝘃𝗼𝘁𝗼 𝗻𝘂𝗺𝗲𝗿𝗶𝗰𝗼 𝗻𝗼𝗻 𝗲̀, 𝗱𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝘀𝗲́, 𝗶𝗻𝘀𝘂𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮 𝗲𝘀𝗽𝗿𝗶𝗺𝗲𝗿𝗲 𝘂𝗻 𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼.
Questa regola, però, non si traduce in insindacabilità assoluta perché non può impedire il controllo giurisdizionale quando emergono elementi concreti di contraddizione tra la prova svolta, i parametri di valutazione e il punteggio assegnato.
Nella vicenda esaminata, il Consiglio di Stato ha ravvisato proprio l’illogicità e l’irragionevolezza denunciate dalla difesa.
Per garantire il riesame, il Collegio ha affidato la nuova correzione a una diversa 𝗖𝗼𝗺𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗮𝗹𝘁𝗿𝗮 𝗖𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗱’𝗔𝗽𝗽𝗲𝗹𝗹𝗼.
L’elaborato dovrà essere trasmesso 𝗶𝗻 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮 𝗿𝗶𝗴𝗶𝗱𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮𝗻𝗼𝗻𝗶𝗺𝗮, 𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗿𝗶𝗳𝗲𝗿𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗮𝗹𝗹’𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗮, insieme ad altri sei compiti, tre già giudicati idonei e tre non idonei.
Il Consiglio di Stato ha riconosciuto anche il peso concreto del tempo nella vita professionale della candidata: 𝗽𝗲𝗿𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗰𝗶𝗽𝗮𝗿𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗮 𝗼𝗿𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟱 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗿𝗲𝗯𝗯𝗲 𝘂𝗻 𝗿𝗶𝘁𝗮𝗿𝗱𝗼 𝗻𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗻𝗴𝗿𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗮𝗹𝘁𝗿𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗿𝗶𝗽𝗮𝗿𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲.
Il risultato ottenuto è preciso: 𝘂𝗻𝗮 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗮 𝘃𝗮𝗹𝘂𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗶 𝘂𝗻𝗮 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮 𝗖𝗼𝗺𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲, 𝗰𝗼𝗻 𝗿𝗶𝗴𝗼𝗿𝗼𝘀𝗲 𝗴𝗮𝗿𝗮𝗻𝘇𝗶𝗲 𝗱𝗶 𝗮𝗻𝗼𝗻𝗶𝗺𝗮𝘁𝗼.
Ed è in questo equilibrio tra rispetto della funzione degli esaminatori e controllo sulla ragionevolezza dei loro giudizi che risiede il suo interesse generale.

Con la 𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻. 𝟭𝟮𝟲𝟳/𝟮𝟬𝟮𝟲, il T.a.r. Campania – Salerno, Sezione I, ha accolto il ricorso proposto dal R.T.I. 𝗔.𝗣. 𝗧𝘂...
17/09/2026

Con la 𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻. 𝟭𝟮𝟲𝟳/𝟮𝟬𝟮𝟲, il T.a.r. Campania – Salerno, Sezione I, ha accolto il ricorso proposto dal R.T.I. 𝗔.𝗣. 𝗧𝘂𝗿𝗶𝘀𝗺𝗼 𝗱𝗶 𝗥𝗲𝗻𝘇𝗶 𝗣𝗶𝗲𝘁𝗿𝗼 – 𝗔𝗳𝗮𝗹 𝗧𝗼𝘂𝗿 𝗱𝗶 𝗡𝗶𝗸𝗼𝗹𝗮𝘆𝗰𝗵𝘂𝗸 𝗞𝗵𝗿𝘆𝘀𝘁𝘆𝗻𝗮, da noi assistito, nell’ambito della procedura per l’affidamento del 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝘁𝗿𝗮𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁𝗼 𝘀𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀𝘁𝗶𝗰𝗼 del Comune di Ascea per gli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028.
Il T.a.r. ha 𝗮𝗻𝗻𝘂𝗹𝗹𝗮𝘁𝗼 𝗹’𝗮𝗴𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 disposta in favore del 𝗖𝗜𝗔𝗩 – 𝗖𝗼𝗻𝘀𝗼𝗿𝘇𝗶𝗼 𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗔𝘂𝘁𝗼𝘁𝗿𝗮𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁𝗼 𝗩𝗶𝗮𝗴𝗴𝗶𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶, accogliendo le censure relative alla valutazione dell’offerta tecnica e al punteggio premiale attribuito all’originario aggiudicatario, e ha altresì 𝗱𝗶𝗰𝗵𝗶𝗮𝗿𝗮𝘁𝗼 𝗶𝗹𝗹𝗲𝗴𝗶𝘁𝘁𝗶𝗺𝗮 𝗹’𝗮𝗻𝘁𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝘁𝗮 𝗲𝘀𝗲𝗰𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗼.
Particolarmente significativo è il principio affermato dal Collegio.
Negli appalti di 𝘁𝗿𝗮𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁𝗼 𝘀𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀𝘁𝗶𝗰𝗼, quando la lex specialis attribuisce uno specifico punteggio alle caratteristiche dei mezzi offerti, questi ultimi non costituiscono meri requisiti della futura fase esecutiva, ma diventano 𝗲𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗻𝘁𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗼𝗳𝗳𝗲𝗿𝘁𝗮 𝘁𝗲𝗰𝗻𝗶𝗰𝗮 e devono, pertanto, essere concretamente idonei e realmente destinabili al servizio già in sede di gara.
Nel caso esaminato, la contestazione riguardava proprio i due autobus indicati nell’offerta tecnica dell’originaria aggiudicataria e valorizzati ai fini dell’attribuzione del punteggio: 𝘂𝗻𝗼 𝗿𝗶𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝘃𝗮 𝗴𝗶𝗮̀ 𝗱𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗮𝘁𝗼 𝗮𝗹 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝘁𝗿𝗮𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁𝗼 𝘀𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀𝘁𝗶𝗰𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗣𝗲𝗿𝗱𝗶𝗳𝘂𝗺𝗼; 𝗹’𝗮𝗹𝘁𝗿𝗼, destinato al 𝘁𝗿𝗮𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁𝗼 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗼 𝘂𝗿𝗯𝗮𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗖𝗮𝗽𝗮𝗰𝗰𝗶𝗼-𝗣𝗮𝗲𝘀𝘁𝘂𝗺, disponeva di 𝘀𝗼𝗹𝗶 𝟵 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗶 𝗮 𝘀𝗲𝗱𝗲𝗿𝗲, oltre a posti in piedi, risultando inidoneo al servizio scuolabus.
La pronuncia ha avuto 𝗽𝗶𝗲𝗻𝗮 𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗿𝗲𝘁𝗮 𝗲𝘀𝗲𝗰𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲.
La Comunità Montana “Tanagro – Alto e Medio Sele”, quale stazione appaltante qualificata, ha preso atto della sentenza, disposto 𝗹’𝗲𝘀𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗜𝗔𝗩 e revocato l’esecuzione d’urgenza precedentemente autorizzata.
A seguito della riformulazione della graduatoria, con 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗻. 𝟰𝟴𝟬 𝗱𝗲𝗹 𝟭° 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟲 la stazione appaltante ha quindi 𝗮𝗴𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝗰𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗳𝗶𝗻𝗶𝘁𝗶𝘃𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗹’𝗮𝗽𝗽𝗮𝗹𝘁𝗼 𝗮𝗹 𝗥.𝗧.𝗜. 𝗔.𝗣. 𝗧𝘂𝗿𝗶𝘀𝗺𝗼 – 𝗔𝗳𝗮𝗹 𝗧𝗼𝘂𝗿, per l’importo di € 423.419,43 oltre IVA.
Il 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗔𝘀𝗰𝗲𝗮, con determina n. 65 dell’8 settembre 2026, R.G. n. 794, ha infine preso atto della determinazione della CUC e formalizzato l’aggiudicazione del servizio al raggruppamento assistito dallo Studio.
La decisione riveste particolare interesse nel diritto dei contratti pubblici perché chiarisce il confine tra requisiti di partecipazione, requisiti di esecuzione ed elementi premiali dell’offerta tecnica e ribadisce un principio sostanziale: 𝗶𝗹 𝗽𝘂𝗻𝘁𝗲𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗮𝘁𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗶𝘁𝗼 𝗶𝗻 𝗴𝗮𝗿𝗮 𝗱𝗲𝘃𝗲 𝗰𝗼𝗿𝗿𝗶𝘀𝗽𝗼𝗻𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗮 𝗲𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗲𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶, 𝘃𝗲𝗿𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶 𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗿𝗲𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝘂𝘁𝗶𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶 𝗻𝗲𝗹𝗹’𝗲𝘀𝗲𝗰𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶𝗼.
Un principio posto a garanzia della par condicio tra gli operatori economici, della trasparenza delle procedure e dell’affidabilità delle offerte, che assume una valenza ancora maggiore quando l’appalto riguarda un servizio delicato quale il trasporto quotidiano degli studenti.

𝗗𝗼𝗽𝗼 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗲 𝗮𝗻𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼𝘀𝗼 𝘀𝗶 𝗰𝗵𝗶𝘂𝗱𝗲 𝘂𝗻𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗽𝗶𝘂̀ 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘀𝘀𝗲 𝘃𝗶𝗰𝗲𝗻𝗱𝗲 𝘂𝗿𝗯𝗮𝗻𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗵𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗶𝗹𝗲𝗻𝘁𝗼.Il T.a.r. Campania-Sa...
26/06/2026

𝗗𝗼𝗽𝗼 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗲 𝗮𝗻𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼𝘀𝗼 𝘀𝗶 𝗰𝗵𝗶𝘂𝗱𝗲 𝘂𝗻𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗽𝗶𝘂̀ 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘀𝘀𝗲 𝘃𝗶𝗰𝗲𝗻𝗱𝗲 𝘂𝗿𝗯𝗮𝗻𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗵𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗶𝗹𝗲𝗻𝘁𝗼.
Il T.a.r. Campania-Salerno, con la sentenza n. 1249/2026, ha dichiarato irricevibile l'ultimo ricorso proposto contro i nuovi titoli edilizi relativi al recupero dell'immobile della famiglia Sansiviero, titolare dell'hotel "La conchiglia", nel centro di Palinuro, consolidando definitivamente il nuovo assetto amministrativo.
Una decisione che riafferma un principio fondamentale del processo amministrativo: i nuovi provvedimenti devono essere impugnati nei termini di legge e non possono essere continuamente rimessi in discussione invocando una violazione del giudicato già esclusa dal Consiglio di Stato.
Una vicenda che dimostra quanto sia importante garantire, insieme alla tutela della legalità, anche la certezza del diritto e condizioni favorevoli per chi investe, recupera immobili degradati e contribuisce allo sviluppo del territorio.

Si è definitivamente conclusa, dopo sette anni di articolato contenzioso amministrativo, la vicenda relativa al recupero dell’immobile acquistato nel 2018 dalla società ITS Iniziative Turistiche Sansiviero S.r.l., riconducibile alla famiglia [...]

𝗙𝗮𝗯𝗯𝗿𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶 𝗿𝘂𝗿𝗮𝗹𝗶 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗮𝗿𝗲𝗲 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗲𝘁𝘁𝗲: 𝗶𝗹 𝗧.𝗮.𝗿. 𝗦𝗮𝗹𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗰𝗵𝗶𝗮𝗿𝗶𝘀𝗰𝗲 𝗶 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗶 𝗮𝗶 𝗱𝗶𝗻𝗶𝗲𝗴𝗵𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗘𝗻𝘁𝗲 𝗣𝗮𝗿𝗰𝗼.Con la 𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 ...
22/06/2026

𝗙𝗮𝗯𝗯𝗿𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶 𝗿𝘂𝗿𝗮𝗹𝗶 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗮𝗿𝗲𝗲 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗲𝘁𝘁𝗲: 𝗶𝗹 𝗧.𝗮.𝗿. 𝗦𝗮𝗹𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗰𝗵𝗶𝗮𝗿𝗶𝘀𝗰𝗲 𝗶 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗶 𝗮𝗶 𝗱𝗶𝗻𝗶𝗲𝗴𝗵𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗘𝗻𝘁𝗲 𝗣𝗮𝗿𝗰𝗼.

Con la 𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻. 𝟭𝟭𝟮𝟬/𝟮𝟬𝟮𝟲, il 𝗧.𝗮.𝗿. 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗮𝗻𝗶𝗮 – 𝗦𝗮𝗹𝗲𝗿𝗻𝗼 ha accolto il ricorso da noi proposto per conto e nell’interesse della titolare di un’azienda agricola operante nel 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗖𝗮𝗺𝗲𝗿𝗼𝘁𝗮 (𝗦𝗔), annullando il diniego di nulla osta espresso dall’𝗘𝗻𝘁𝗲 𝗣𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗡𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗶𝗹𝗲𝗻𝘁𝗼, 𝗩𝗮𝗹𝗹𝗼 𝗱𝗶 𝗗𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗲 𝗔𝗹𝗯𝘂𝗿𝗻𝗶 e la conseguente determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi relativa alla realizzazione di un fabbricato rurale a servizio di un’azienda olivicola ubicata nella zona “C2” del Piano del Parco.
La decisione affronta un tema di grande interesse per le imprese agricole operanti nelle aree protette: la 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝗿𝗲 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗲 𝘀𝘁𝗿𝘂𝘁𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗳𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶 𝗮𝗹𝗹’𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮̀ 𝗽𝗿𝗼𝗱𝘂𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗼 𝘀𝘃𝗶𝗹𝘂𝗽𝗽𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝘇𝗶𝗲𝗻𝗱𝗮.
Il Tribunale amministrativo regionale ha affermato un principio particolarmente rilevante: 𝗹’𝗘𝗻𝘁𝗲 𝗣𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗻𝗼𝗻 𝗽𝘂𝗼̀ 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗮𝗿𝘀𝗶 𝗮 𝘃𝗮𝗹𝘂𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗶𝘁𝘂𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮𝘇𝗶𝗲𝗻𝗱𝗮𝗹𝗲 𝗲𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮𝗹 𝗺𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗱𝗼𝗺𝗮𝗻𝗱𝗮, 𝗶𝗴𝗻𝗼𝗿𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺𝗶 𝗱𝗶 𝘀𝘃𝗶𝗹𝘂𝗽𝗽𝗼 𝗮𝗱𝗲𝗴𝘂𝗮𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗼𝗰𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝘁𝗶.
Il Piano di sviluppo aziendale, previsto dalle Norme Tecniche del Piano del Parco, deve essere concretamente considerato, poiché costituisce lo strumento attraverso cui viene programmata l’evoluzione futura dell’impresa agricola.
La sentenza riconosce che l’attività agricola è una realtà dinamica e che, nella valutazione della necessità di un fabbricato rurale, assumono rilievo gli investimenti già effettuati, l’ampliamento delle colture, i terreni acquisiti o in via di acquisizione e gli interventi programmati per incrementare la produzione.
Il Collegio ha, in particolare, ritenuto legittima la realizzazione di un fabbricato comprendente sia locali destinati al deposito delle attrezzature e alla lavorazione dei prodotti agricoli sia un’abitazione funzionale alle esigenze aziendali dell’imprenditore agricolo, del coltivatore diretto o del proprietario del fondo gestore in economia.
Si tratta di una pronuncia di particolare interesse perché riafferma la 𝗻𝗲𝗰𝗲𝘀𝘀𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗶𝗹𝗶𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝘁𝘂𝘁𝗲𝗹𝗮 𝗮𝗺𝗯𝗶𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗶𝗹 𝗹𝗲𝗴𝗶𝘁𝘁𝗶𝗺𝗼 𝘀𝘃𝗶𝗹𝘂𝗽𝗽𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮̀ 𝗮𝗴𝗿𝗶𝗰𝗼𝗹𝗲, 𝗻𝗲𝗹 𝗿𝗶𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗿𝗲𝗴𝗼𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗣𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗣𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗲 𝘀𝘂𝗹𝗹𝗮 𝗯𝗮𝘀𝗲 𝗱𝗶 𝘂𝗻𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗿𝗲𝘁𝗮 𝘃𝗮𝗹𝘂𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮𝗹𝗶.

06/06/2026
08/05/2026

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08/05/2026

Palazzo Spada “riforma” il T.a.r. Salerno. Riattribuita la funzione di rappresentanza al consigliere comunale sammaurese

Con 𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻. 𝟲𝟳𝟳/𝟮𝟬𝟮𝟲, resa in data 8 aprile 2026, il 𝗧𝗿𝗶𝗯𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗿𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗮𝗻𝗶𝗮 – 𝗦𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘀𝘁𝗮...
09/04/2026

Con 𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻. 𝟲𝟳𝟳/𝟮𝟬𝟮𝟲, resa in data 8 aprile 2026, il 𝗧𝗿𝗶𝗯𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗿𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗮𝗻𝗶𝗮 – 𝗦𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘀𝘁𝗮𝗰𝗰𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝗦𝗮𝗹𝗲𝗿𝗻𝗼 – accogliendo il ricorso da noi proposto (riunito con altri due concernenti la medesima vicenda), ha annullato il provvedimento con cui il 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗔𝘃𝗲𝗹𝗹𝗶𝗻𝗼 aveva disposto la 𝗿𝗲𝘃𝗼𝗰𝗮 𝗶𝗻 𝗮𝘂𝘁𝗼𝘁𝘂𝘁𝗲𝗹𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗲𝗿𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗮𝗴𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ relativo ad un fabbricato sito in Corso Vittorio Emanuele II, nel centro del capoluogo irpino.
Il T.a.r. ha ritenuto il provvedimento comunale manifestamente illegittimo, annullandolo integralmente.
In particolare, il Collegio ha chiarito principi di grande rilievo:
• 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗶 𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝘂𝗮𝗹𝗶 𝗶𝗿𝗿𝗲𝗴𝗼𝗹𝗮𝗿𝗶𝘁𝗮̀ 𝗻𝗼𝗻 𝗽𝘂𝗼̀ 𝗴𝗶𝘂𝘀𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗿𝗲 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗺𝗮𝘁𝗶𝗰𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗹𝗮 𝗿𝗲𝘃𝗼𝗰𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗴𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗼 𝗲𝗱𝗶𝗳𝗶𝗰𝗶𝗼, 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗻𝗼𝗻 𝗶𝗻𝗰𝗶𝗱𝗮𝗻𝗼 𝘀𝘂𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮 𝘀𝘁𝗿𝘂𝘁𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹𝗲 𝗼 𝘀𝘂𝗹𝗹𝗮 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮 𝗶𝗻𝗰𝗼𝗹𝘂𝗺𝗶𝘁𝗮̀;
• 𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝘂𝗮𝗹𝗶 𝗰𝗿𝗶𝘁𝗶𝗰𝗶𝘁𝗮̀ 𝗿𝗶𝗳𝗲𝗿𝗶𝘁𝗲 𝗮 𝘀𝗶𝗻𝗴𝗼𝗹𝗲 𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮̀ 𝗶𝗺𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗶𝗮𝗿𝗶 𝗻𝗼𝗻 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗲𝘀𝗲 𝗶𝗻𝗱𝗶𝘀𝘁𝗶𝗻𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮𝗹𝗹’𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗼 𝗳𝗮𝗯𝗯𝗿𝗶𝗰𝗮𝘁𝗼;
• 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝗹𝗶 𝘁𝗲𝗰𝗻𝗶𝗰𝗶 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗳𝗶𝗰𝗶, 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗾𝘂𝗲𝗹𝗹𝗶 𝗿𝗲𝗹𝗮𝘁𝗶𝘃𝗶 𝗮𝗴𝗹𝗶 𝗶𝗺𝗽𝗶𝗮𝗻𝘁𝗶 (𝗲𝘀. 𝗮𝘀𝗰𝗲𝗻𝘀𝗼𝗿𝗲), 𝗱𝗲𝘃𝗼𝗻𝗼 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗮𝘁𝗶 𝗻𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗺𝗯𝗶𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝘂𝘁𝗶𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝘁𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝗻𝗰𝗶𝗱𝗲𝗿𝗲 𝘀𝘂𝗹𝗹’𝗮𝗴𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘀𝘀𝗶𝘃𝗮.
La sentenza riafferma, dunque, un principio fondamentale: l’esercizio del potere di autotutela da parte della pubblica amministrazione deve essere rigoroso, proporzionato e fondato su presupposti concreti e attuali, non potendo tradursi in interventi generalizzati e sproporzionati.
La decisione rappresenta un passaggio particolarmente significativo, perché pone un argine chiaro a un uso distorto e disinvolto dell’autotutela amministrativa.
Non è consentito alla pubblica amministrazione incidere in modo così grave sulla sfera giuridica dei cittadini in assenza di presupposti reali, attuali e proporzionati.
Il T.a.r. ha ribadito un principio di civiltà giuridica prima ancora che di diritto amministrativo, restituendo certezza ai cittadini e richiamando le amministrazioni a un esercizio del potere più responsabile, rigoroso e rispettoso delle garanzie.

Indirizzo

Via Sant’Antonio, 11/Ascea (SA), Largo Dogana Regia, 15/84121 Salerno
Salerno
84046

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