Avvocato Giuseppe Chiappetta

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10/05/2022

Ergastolo ostativo: disposto nuovo rinvio all'8 novembre 2022 per permettere al legislatore di completare l'iter parlamentare

24/09/2020





Cass. V Sez. 7 settembre 2020, n. 25213.

LA MASSIMA
«Il requisito dell'attualità del pericolo richiesto per la configurabilità della scriminante della legittima difesa implica un effettivo, preciso contegno del soggetto antagonista, significativo di una concreta e imminente offesa ingiusta, così da rendere necessaria l'immediata reazione difensiva, sicché resta estranea all'area di applicazione della scriminante ogni ipotesi di difesa preventiva o anticipata ed anche successiva al verificarsi dell'offesa».

IL CASO
La vicenda all’origine della pronuncia in esame riguarda una lite tra due soggetti, nel corso della quale uno dei due, dopo che era stata sferrata nei suoi confronti una manata, aveva reagito colpendo l’altro con un pugno. Il primo è stato condannato dal Tribunale per il reato di lesioni e minaccia, mentre in sede di appello è stato assolto per il secondo delitto con conseguente rideterminazione della pena.
Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 52 c.p. e l’illogicità manifesta della motivazione.
Nello specifico, il ricorrente ha contestato l’esclusione dell’operatività della scriminante della legittima difesa, sostenendo che la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare l’esistenza, nel caso di specie, del pericolo attuale di un’offesa ingiusta. Secondo la prospettazione difensiva, infatti, la reazione violenta dell’imputato deve ritenersi scriminata ai sensi dell’art. 52 c.p. atteso che la persona offesa, in un momento precedente a quello in cui ha sferrato la manata nei confronti dell’imputato, aveva già tentato di colpirlo, ingenerando in tal modo il legittimo convincimento di un pericolo per la sua incolumità.

LA QUESTIONE
La sentenza in oggetto affronta la questione relativa alla definizione del concetto di attualità del pericolo di un’offesa ingiusta quale requisito della causa di giustificazione prevista dall’art. 52 c.p.
In particolare, la Corte di Cassazione è chiamata a pronunciarsi in merito alle caratteristiche di immediatezza e concretezza che l’offesa deve presentare in relazione alla condotta difensiva del soggetto attivo e, dunque, alla tempistica di quest’ultima ai fini della configurabilità della scriminante della legittima difesa.

LA SOLUZIONE
La Suprema Corte respinge il ricorso dell’imputato e conferma la sentenza di appello, ribadendo il consolidato orientamento in base al quale la reazione difensiva del soggetto agente per poter essere scriminata deve essere posta in essere al fine di prevenire un’offesa ingiusta che rivesta il carattere dell’imminenza e che si concretizzi in uno specifico contegno della persona offesa.
Secondo la previsione legislativa della causa di giustificazione in esame, infatti, la legittima difesa è idonea a escludere la punibilità del fatto tipico di reato unicamente nella misura in cui la condotta posta in essere dal soggetto attivo sia resa necessaria dall’effettivo pericolo di lesione del diritto proprio o di un terzo. Dal punto di vista temporale tale situazione di necessità non può che sussistere che in presenza di un pericolo attuale, nel senso che il rischio di lesione non deve essere già venuto meno né il suo verificarsi deve rappresentare una mera previsione futura.
Viceversa, nel caso di specie il gesto compiuto dalla persona offesa, e avvertito come aggressivo da parte del ricorrente, si colloca in un momento antecedente a quello in cui è stata sferrata la manata, potendosi pertanto considerare già consumata l’offesa. Conseguentemente, la reazione dell’imputato non può essere giustificata dalla necessità di difendersi da un pericolo attuale.
Peraltro, sottolinea la Corte, la sussistenza di un pericolo attuale ex art. 52 c.p. deve risultare da circostanze concrete, valutabili in sede processuale da parte dell’organo giudicante, non potendo viceversa desumersi dallo stato d’animo o dalla percezione soggettiva di colui che invochi l’applicazione della causa di giustificazione della legittima difesa.

Segnalazione a cura di Federica Torre

21/09/2020





Cass. Sez. VI, 9 settembre 2020, n. 25609

LA MASSIMA

Nel caso in cui, nel patrimonio dell'autore del reato ovvero di taluno dei concorrenti, siano individuabili denaro o beni fungibili costituenti profitto del reato, prima di poter disporre la confisca per equivalente in sentenza (anche di applicazione della pena su richiesta) è necessario disporre previamente, o quantomeno tentare, l’ablazione diretta dei valori costituenti provento di reato; pertanto la confisca di valore è possibile solo quando il tentativo di aggressione diretta del profitto si sia rivelato infruttuoso per l'indisponibilità materiale di beni da apprendere.

IL CASO

Con sentenza di patteggiamento, il G.U.P. presso il Tribunale di Pistoia disponeva su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento) nei confronti della ricorrente, imputata in ordine al reato di cui all’art. 648 bis cod. pen., la confisca per equivalente, ai sensi degli art. 240, 322 ter e 323 comma 3 cod. proc. pen., nei limiti delle somme di rapporti bancari e/o i beni mobili e immobili appartenenti all’imputata.
Avverso la sentenza del G.U.P. toscano, l’imputata, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione di legge, in quanto il giudice di prime cure aveva disposto, nonostante non rientrasse nell’accordo ex art. 444 c.p.p., la confisca per equivalente ai sensi dell'art. 322 ter cod. pen. e non quella prevista dall’art. 648 quater cod. pen., norma specifica in relazione al reato ascritto all’imputata. Inoltre la difesa chiarisce che il profitto del reato ascritto alla ricorrente era stato impiegato esclusivamente per acquistare un immobile, già oggetto di sequestro preventivo.

LA QUESTIONE

In primo luogo, stanti i limiti indicati all’art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen., all’impugnabilità delle sentenze di patteggiamento, la Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite, n. 21369 del 26/09/2019, sostiene che è ammissibile il ricorso per cassazione riguardante le misure di sicurezza, personali o patrimoniali, nel caso in cui esse non abbiano formato oggetto dell’accordo delle parti.
Quanto alle questioni sollevate dalla ricorrente, innanzitutto, la Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione riconosce che, alla luce del reato ascritto alla ricorrente, doveva essere disposta la confisca ai sensi dell’art. 648 quater cod. pen. e non quella prevista all’art. 322 ter cod. pen.; tuttavia, l’inesatta indicazione formale della disposizione applicata non determinava alcun vizio rispetto al quale poter ravvisare un concreto interesse della ricorrente all'impugnazione, atteso che l’art. 648 quater cod. pen., nel prevedere la confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prodotto e del profitto dei reati presupposto ivi previsti, in caso di sentenza di condanna e di patteggiamento, ricalca quasi pedissequamente la disciplina dell’art. 322 ter cod. pen.
Successivamente, la Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione passa ad analizzare la questione riguardante la confisca per equivalente, osservando, in primo luogo, che l’art. 648 quater comma 2 cod. pen. stabilisce che la confisca per equivalente può essere disposta solo quando non è possibile procedere alla confisca del prodotto o del profitto dei reati presupposto.
In ossequio al dato testuale della norma, la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione sostiene che la confisca per equivalente del compendio delittuoso possa essere legittimamente disposta solo se, per una qualsivoglia ragione, i proventi dell'attività illecita, di cui pure sia certa l’esistenza, non siano rinvenuti nella sfera giuridico-patrimoniale dell’agente (Sez. 5, n. 46500 del 19/09/2011, Rv. 251205).
L’ablazione per equivalente, o di valore, è prevista per il solo caso in cui non sia possibile agire direttamente sui beni costituenti il profitto o il prezzo del reato, a causa del mancato loro reperimento, e consente di apprendere utilità patrimoniali di valore corrispondente, di cui l’imputato abbia la disponibilità: in tale caso, l’ablazione per equivalente può riguardare un qualunque bene di cui l’imputato abbia la disponibilità, anche in modo legittimo e, comunque, indipendentemente dalla commissione dell’illecito penale a lui contestato, a condizione che nella sfera giuridico-patrimoniale del soggetto attivo non sia rinvenuto, per una qualsivoglia ragione, il prezzo o profitto del reato per cui si proceda, ma di cui sia ovviamente certa l'esistenza (Sez. 1, n. 28999 dell'01/04/2010, Rv. 248474; Sez. 5, n. 15445 del 16/01/2004, Rv. 228750 nonché Sez. U., n. 41936 del 25/10/2005, Rv. 232164).
Peraltro, nel caso in cui il profitto sia costituito da una somma di denaro, bene fungibile per eccellenza, essa non è assoggettabile a confisca per equivalente, in quanto il denaro è sempre oggetto di confisca diretta, e la sua trasformazione in beni di altra natura, fungibili o infungibili, non è di ostacolo al sequestro preventivo, che può avere ad oggetto il bene di investimento così acquisito (Sez. U, n. 10280 del 25/10/2007, Rv. 238700; Sez. U n. 10561 del 30/1/2014; Sez. 2, n. 14600 del 12/03/2014, Rv. 260145; Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264437).
La Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione precisa che sono considerati profitto del reato anche l’impiego redditizio del denaro di provenienza delittuosa e i beni in cui questo è trasformato, in quanto tali attività di impiego di trasformazione non possono impedire che venga sottoposto ad ablazione ciò che rappresenta l’obiettivo del reato posto in essere (Sez. 6, n. 11918 del 14/11/2013, Rv. 262613).
Invero, nel sistema penale, non costituiscono ostacolo alla confisca (e, quindi, nella fase delle indagini, al sequestro) le trasformazioni o modifiche che il prodotto del reato ha subito, cosicché, ove le cose da sequestrare siano per loro natura fungibili, originariamente o a seguito di trasformazione, l’eventuale commistione tra cose lecite e cose illecite, appartenenti allo stesso genere, costituisce una forma di trasformazione dell’originario prodotto del reato in cose comunque separabili con operazioni di peso, misurazione o numerazione. Il tutto in conformità alla regola civilistica che prevede, per le obbligazioni che hanno ad oggetto denaro o altre cose fungibili, l’obbligo di restituire "altrettante cose della stessa specie e qualità", regola generale applicabile anche in sede penale, in considerazione della natura patrimoniale della misura di sicurezza (Sez. 6, n. 1041 del 14/04/1993, Rv. 195683).

LA SOLUZIONE

La Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione, richiamando gli orientamenti giurisprudenziali anzidetti, stabilisce, quindi, che bisogna disporre, in via prioritaria, o almeno tentare, la confisca diretta del profitto del reato, potendo ordinare la confisca per equivalente dei beni mobili e immobili solo in caso di impossibilità di procedere all’ablazione in forma specifica.
La Corte, quindi, conclude per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca.

Segnalazione a cura di Mariele Divincenzo

14/09/2020

i vizi cui fa riferimento l’art. 38 sono esclusivamente quelli che riguardano forma e procedura che, alla luce di una valutazione in concret

14/09/2020





Cass. Sez. Un., 2 settembre 2020, n. 24990

LA MASSIMA
"La circostanza attenuante del lucro e dell’evento di speciale tenuità è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, compresi i delitti in materia di stupefacenti, ed è compatibile con la fattispecie di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990".

IL CASO
Ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309/90, in riferimento alla cessione di 2,2 grammi di hashish per il corrispettivo di 10 Euro, l’imputato ricorreva in Cassazione lamentando il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. La Sez. IV, cui il ricorso veniva assegnato, ne rimetteva la trattazione alle Sezioni Unite, rilevando l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in merito alla applicabilità della circostanza attenuante del conseguimento del lucro di speciale tenuità al reato di cessione di sostanze stupefacenti e alla compatibilità di detta attenuante con l'autonoma fattispecie del fatto di lieve entità prevista dall'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309/90.

LA QUESTIONE
La questione prospettata nell'ordinanza di rimessione si compone di due nuclei problematici, collegati tra loro:
1) il primo attiene alla applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. ai reati in materia di stupefacenti;
2) il secondo – e consequenziale – riguarda la compatibilità dell'attenuante in parola con l'autonoma fattispecie "di lieve entità", prevista dall'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309/90.
Rispetto al primo profilo della questione: un più risalente orientamento giurisprudenziale negava l’applicabilità della circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità ai reati in materia di stupefacenti. Tale lettura si basava su un duplice ordine di considerazioni. In particolare, si riteneva che nonostante il generico riferimento operato dall'art. 62, n. 4, c.p. ai "delitti determinati da motivi di lucro", l'evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità dovesse sempre essere riferito ai soli fatti di reato offensivi del patrimonio, nei quali non rientrano i reati in materia di sostanze stupefacenti. Inoltre, anche volendo ammettere l'astratta riferibilità dell'art. 62, n. 4, c.p. a reati diversi da quelli contro il patrimonio ma determinati da motivi di lucro, l'applicabilità dell'attenuante ai reati in materia di stupefacenti rimarrebbe preclusa per l'impossibilità di configurare un evento dannoso di speciale tenuità là dove i beni tutelati siano di rango costituzionale (così come quelli della salute pubblica, della salvaguardia del sociale, della sicurezza e dell'ordine pubblico tutelati dalla disciplina in materia di stupefacenti).
Con riferimento al secondo profilo della questione: si affermava l’incompatibilità della circostanza attenuante comune in esame con l'autonoma fattispecie di reato prevista dal V comma dell'art. 73, d.P.R. n. 309/90 sulla base del fatto che, al ricorrere della fattispecie di "lieve entità", la concessione dell'attenuante del lucro e dell’evento di speciale tenuità determinerebbe una duplice valutazione degli stessi elementi e una conseguente indebita duplicazione dei benefici sanzionatori.

Alla luce di una diversa lettura delle norme in menzione, un orientamento più recente, di segno opposto, afferma la configurabilità dell'attenuante di cui all’art. 62, n. 4, c.p. in relazione ad ogni tipo di delitto purché commesso per motivi di lucro, a prescindere dalla natura dell'offesa prodotta e dal bene protetto dalla norma incriminatrice violata. Ritenere ex lege presuntivamente esclusa tale attenuante per alcune categorie di fattispecie criminose considerandola circoscritta ai soli reati offensivi del patrimonio sarebbe – infatti – contrario al chiaro tenore letterale della disposizione che, a seguito della modifica introdotta con l. n. 19 del 7 febbraio 1990, non opera più alcuna distinzione fra categorie di reati in base al bene giuridico protetto.
Avverso l’argomento negativo basato sulla paventata impossibilità di configurare un evento dannoso di speciale tenuità in materia di stupefacenti, tale diverso orientamento evidenzia come con l'introduzione del co. 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309/90 lo stesso legislatore abbia ritenuto possibile qualificare in termini di "lieve entità" anche i reati in questione nonostante il rango costituzionale dei beni protetti, rendendo – inoltre – astrattamente applicabile all’ipotesi di lieve entità la generale causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis c.p.
Infine, relativamente alla compatibilità della fattispecie di lieve entità con la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4 c.p., l’orientamento in parola ritiene non condivisibile l'argomento della ingiusta duplicazione di benefici sanzionatori. La trasformazione dell'attenuante speciale originariamente prevista all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309/90 in ipotesi di reato autonomo (e come tale dotata di specifica cornice edittale), infatti, fa sì che l'attenuante comune in esame sia destinata ad incidere sull'ordinario trattamento punitivo riservato a quelle condotte senza che si verifichi alcun cumulo di benefici sanzionatori tra loro concorrenti. Inoltre, mentre la valutazione della "lieve entità" del fatto ai sensi del menzionato art. 73, co. 5 è relativa alla condotta (avuto riguardo ai mezzi, alla modalità e alle circostanze dell'azione) e all'oggetto materiale del reato (in relazione alla qualità e quantità delle sostanze), la verifica della "speciale tenuità" rilevante per il riconoscimento dell'attenuante di cui all’art. 62, n. 4 c.p. attiene ai motivi a delinquere (lucro perseguito), al profitto (lucro conseguito) e all'evento (dannoso o pericoloso) del reato.
A ciò deve aggiungersi – su un piano sistematico – che ove il legislatore ha voluto affermare l'incompatibilità di una specifica attenuante con la nuova fattispecie delittuosa lo ha fatto con espressa disposizione (es. art. 19, comma 5, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448).

LA SOLUZIONE
Le Sezioni Unite – rilevando l’esistenza degli argomenti di ordine letterale, sistematico e teleologico sopra richiamati – ritengono condivisibile la soluzione prospettata dall'indirizzo giurisprudenziale più recente, secondo il quale la circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, c.p. è applicabile ai reati in materia di stupefacenti in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato anch'esso da speciale tenuità, ed è compatibile con l'autonoma fattispecie del fatto di lieve entità, prevista dall'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309/90.
Tale soluzione – come evidenziato dalla Suprema Corte – appare del resto in linea con la ratio dell'evoluzione normativa, espressamente volta a dare consistenza ai principi costituzionali di proporzionalità e adeguatezza della pena in materia di stupefacenti ed emancipando il giudice, in tale ambito, da rigidi meccanismi di determinazione del trattamento sanzionatorio.

Segnalazione a cura di Benedetta Scarcella

11/09/2020





Corte Costituzionale, 31 luglio 2020, sentenza n.190

LA MASSIMA
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Torino in ordine alla fattispecie di rapina impropria, per il ritenuto contrasto di detta fattispecie incriminatrice con i principi di uguaglianza, offensività e proporzionalità della pena. Non sussistono lesioni al principio di uguaglianza nella relazione comparativa tra la norma che punisce la rapina propria e quella che incrimina la rapina impropria.

IL CASO
Tre sono i casi sottoposti all’attenzione del giudice di prime cure e dai quali sorge la questione di legittimità costituzionale: nel primo l’imputato, dopo essersi impossessato di beni di modico valore all’interno di un negozio, aveva esercitato poi violenza nei confronti della persona che aveva tentato di fermarlo, e pur riuscendo a divincolarsi, lo stesso era stato immediatamente bloccato dalla sorveglianza dell’esercizio commerciale; nel secondo procedimento l’imputato era stato sorpreso all’interno di un’autovettura, mentre si impossessava di cose contenute nel vano porta-oggetti, lo stesso aveva strattonato fuori dall’abitacolo la persona che aveva tentato di bloccarlo, ma pochi metri dopo era stato fermato dall’intervento di passanti e delle Forze dell’Ordine; nell’ultimo procedimento, all’imputato veniva contestato il reato di tentata rapina impropria, in quanto dopo aver prelevato ed occultato della merce esposta in un negozio, raggiunta l’uscita, ed esortato dal proprietario dell’esercizio commerciale alla restituzione dei beni, aveva spinto con violenza lo stesso, abbandonato la merce e tentato la fuga, immediatamente arrestata da agenti di Polizia che causalmente avevano assistito all’azione criminosa.

LA QUESTIONE
Rispetto ai casi di specie summenzionati, il Tribunale di Torino, con tre distinte ordinanze, ha sollevato questione di legittimità costituzionale rispetto al reato di cui all’art.628, co.2 c.p., la c.d. rapina impropria, eccependo, quali principali motivi di censura, la violazione dei principi di uguaglianza, offensività e proporzionalità della pena.
La questione sorge primariamente nel raffronto tra il primo ed il secondo comma della norma summenzionata: nel disciplinare il reato di rapina propria, il legislatore punisce con la reclusione da quattro a dieci anni, oltre multa, chiunque, mediante violenza o minaccia alla persona, s’impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto; nella rapina impropria viene punito con la medesima pena stabilita per la rapina propria, chiunque adoperi violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, al fine di procurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o l’impunità.
Il Tribunale di Torino contesta in primo luogo la violazione del principio di uguaglianza di cui all’art.3 Cost., stante la disomogeneità strutturale dei reati di rapina propria ed impropria, ai quali è comminata la medesima sanzione. Secondo il giudice remittente nel primo comma la condotta sanzionata si connoterebbe per una maggiore gravità, stante la violenza o minaccia alla persona per impossessarsi della cosa mobile altrui, dunque una azione da ritenersi preordinata da parte del soggetto agente, con un dolo di maggiore intensità; nel secondo comma l’azione sarebbe piuttosto volta ad ottenere l’impunità o il possesso definitivo della cosa sottratta, dunque una condotta dove l’uso della minaccia e della violenza non sono programmate, ma andrebbero collocate piuttosto in una sorta di “tensione istintiva alla libertà” da parte del reo.
Il giudice remittente inoltre analizza in modo critico l’elemento dell’immediatezza che caratterizza il reato di rapina impropria: nel caso in cui la condotta di violenza e minaccia non si manifesti nell’immediatezza della sottrazione della cosa, non potrebbe ritenersi integrata la rapina impropria. Di conseguenza la sanzione da dover applicare al soggetto agente sarebbe più mite, in quanto la fattispecie alla quale fare riferimento, ai fini sanzionatori, dovrebbe essere piuttosto quella di furto, oltre all’ipotesi delittuosa commessa successivamente, quale, a titolo esemplificativo, una resistenza a pubblico ufficiale, o una violenza privata. Dunque per il giudice remittente il distinguo tra la immediatezza o meno dell’azione, non giustificherebbe questo trattamento sanzionatorio così divergente: dovrebbe essere comminata la stessa sanzione per ogni ipotesi di violenza o minaccia volta ad assicurare al reo l’impunità o il possesso definitivo della cosa, a prescindere dalla prossimità temporale dell’azione, essendo comunque connotate dalla medesima gravità.
Un ulteriore assunto a sostegno della censura di costituzionalità per violazione del principio di uguaglianza, è il diverso ruolo svolto dall’impossessamento nella rapina propria e nella rapina impropri. Il giudice remittente sottolinea che mentre nella prima l’impossessamento è l’elemento che individua il momento consumativo del reato, nella rapina impropria la consumazione si ha a prescindere dallo stesso, difatti in tale ipotesi la condotta di violenza e minaccia del soggetto agente sarebbe volta proprio a garantire o l’impunità o il possesso della cosa sottratta.
In secondo luogo il Tribunale di Torino ritiene ci sia altresì violazione dell’art. 25 Cost., in virtù del quale a pari livelli di gravità dell’offesa deve corrispondere la medesima risposta sanzionatoria da parte dell’ordinamento.
Per il giudice remittente nel caso di situazioni difformi dovrebbe esservi una differenza proprio sul piano edittale, con una forbice ampia che consenta di adeguare la pena al caso concreto. Tale risultato, per il Tribunale di Torino, potrebbe essere conseguito applicando, a quelle ipotesi che confluirebbero nella fattispecie di rapina impropria, il reato di furto tentato, in combinato con altre fattispecie a seconda di quanto realizzato dal soggetto agente, come il reato di violenza privata, o di resistenza a pubblico ufficiale.
Infine la censura viene mossa anche rispetto alla violazione dell’art. 27, co.3, Cost., dove la funzione rieducativa della pena richiede una equa proporzione tra il fatto di reato e la sanzione, rapporto che appare squilibrato rispetto alla rapina impropria, per la quale è comminato un minimo edittale pari a quattro anni per la reclusione.
Posto quanto sopra dunque, il Tribunale di Torino adisce alla Corte Costituzionale per chiedere l’eliminazione dell’art.628, co.2 c.p., dalla quale non discenderebbe alcun vuoto normativo, in quanto per le ipotesi riferibili alla rapina impropria potrebbe trovare applicazione il reato di furto, unitamente a quella di volta in volta concretizzata dal soggetto agente: in questo modo la comminazione della pena risulterebbe rispettosa del principio di proporzionalità, dunque non eccessiva, ed al contempo idonea a rispondere al disvalore del fatto.

LA SOLUZIONE
La Corte Costituzionale, analizza in modo unitario il comune percorso motivazionale delle tre ordinanze di rimessione del Tribunale di Torino.
In primo luogo viene sottolineato l’erronea differenziazione tra il reato di rapina propria ed impropria sulla base del dolo che caratterizzerebbe le due fattispecie. Difatti in entrambe le ipotesi le condotte sono volontarie e consapevoli: esse ricomprendono l’impossessamento della cosa mobile altrui, come il ricorso alla violenza o minaccia, ma soprattutto vi è la medesima aggressione patrimoniale.
In secondo luogo la Corte ritiene non fondate anche le argomentazioni avanzate dal giudice rimettente sulla diversa soglia di consumazione delle due ipotesi di reato. La giurisprudenza ormai consolidata ha chiarito che il reato di rapina impropria si consuma a seguito della sottrazione della cosa altrui e che, a tal fine, non è necessario l’instaurarsi di una nuova ed autonoma situazione di possesso in capo al soggetto agente. La stessa analisi dell’art. 628 c.p. fornisce indicazioni chiare in tal senso: mentre al primo comma è indicato sia l’impossessamento che la sottrazione, dunque entrambi elementi costitutivi della fattispecie sul piano materiale, nel secondo comma l’impossessamento è l’obiettivo che il soggetto si prefigge con l’azione di violenza o minaccia, ma posta in essere nell’immediatezza della sottrazione.
E’ opportuno allora individuare e rimarcare la ratio sottesa alle previsioni di cui all’art.628 c.p. Il legislatore ha costruito volontariamente un reato complesso, nel quale far confluire come elementi costitutivi, o circostanze aggravanti, più fatti che costituirebbero reato di per sé, ma che vengono posti in essere in un contesto unitario di aggressione al patrimonio. Pertanto la scelta dell’ordinamento, rispetto al reato di rapina impropria, è stata quella di non dare rilievo all’instaurazione di una nuova situazione di possesso in capo al reo. Il disvalore del fatto, e ciò che viene perseguito, è la contestualità, di tempo e luogo, nonché la finalità della condotta di violenza o minaccia.
La Corte ritiene non sostenibile altresì le argomentazioni avanzate dal giudice remittente rispetto all’irrilevanza dell’immediatezza dell’azione.
A contrario nell’ordinamento tale elemento ha una sua importanza e viene chiamata in soccorso la nozione di flagranza di cui all’art. 382 c.p.p.: tale è la situazione di colui che subito dopo il reato, viene inseguito o sorpreso con cose o tracce dalle quali si evince che abbia commesso reato immediatamente prima. Dunque la prossimità cronologica è un elemento al quale viene dato un rilievo dalla legge e rispetto alla rapina impropria l’immediatezza da un criterio certo di interpretazione della fattispecie stessa: infatti è quella contestualità di tempo e luogo dell’aggressione al patrimonio e del rischio per l’incolumità e la libertà morale della persona, data la condotta violenta o minacciosa, ad esprimere il disvalore della rapina impropria ed a giustificare il relativo trattamento sanzionatorio. Il soggetto che commette il reato de quo non desiste dalla aggressione patrimoniale, anzi, al fine di conseguire il possesso della cosa o l’impunità, attua una ulteriore azione criminale.
Dunque la norma censurata dal Tribunale di Torino rispetta i principi di ragionevolezza e di uguaglianza.
La Corte Costituzionale, nonostante il superamento delle prime censure di cui sopra, prende posizione anche rispetto alla asserita violazione del principio di proporzionalità della pena.
Il Tribunale di Torino ha mosso critiche rispetto ai minimi edittali contemplati per la rapina impropria, uguali a quelli previsti per la propria. La Corte in merito sottolinea che tale costruzione normativa non è isolata, ma piuttosto rappresenta una precisa strategia dell’ordinamento rispetto ai reati contro il patrimonio, soprattutto ove connotati dalla violenza e minaccia. Negli ultimi anni difatti si è registrato un incremento dei minimi edittali per molte altre fattispecie, quali la legittima difesa, basti pensare ai valori minimi fissati all’art.624 bis, co.1. e co.3 c.p., o all’avvenuto aumento di pena rispetto alle aggravanti specifiche del reato di furto, nonché nello stesso art. 628, co.1, co.3 co.4 c.p., recentemente modificati.
È evidente che il legislatore ha inteso reagire in modo più severo in alcune fattispecie delittuose, connotate da un più elevato e sentito disvalore sociale.
Posto quanto sopra, la Corte Costituzionale ritiene non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art.628, co.2 c.p. in riferimento agli artt.3, 25, co.2, e 27, co.3 Cost.

Segnalazione a cura di Erika Violante

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