18/09/2026
RITO E TERMINI PER IMPUGNARE IL DECRETO DI PAGAMENTO DEL GRATUITO PATROCINIO NEL CIVILE E NEL PENALE. GIUDICATO ED ESECUTIVITÀ DEL PROVVEDIMENTO AI FINI DELLA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE
Gentili Colleghi,
riassumendo, a fronte delle modifiche disposte dalla Cartabia (art. 15, comma 3, lett. f, n. 1 decreto legislativo 149/2022) e della circolare del 4.8.2026 (scaricabile dal nostro sito: https://www.avvocatilagonegro.it/ ), la disciplina per le opposizioni al decreto di pagamento emesso dal magistrato in favore, tra gli altri, dell’avvocato (artt. 84, 170 dpr 115/2002 e 15 decreto legislativo 150/2011), è ora quella di cui al rito semplificato di cognizione di cui agli artt. 281-decies ss. c.p.c.
Nella vigenza della pregressa disciplina (secondo cui le opposizioni in oggetto erano regolate dal rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis ss. c.p.c.), era stato stabilito (anche nella giurisprudenza di legittimità), dopo numerose discussioni, che il termine per proporre (anche) la nostra opposizione al decreto del pagamento del GP fosse di 30 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento.
Dopo la riforma Cartabia, a fronte del disposto dell’art. 281-terdecies c.p.c. (“la sentenza – che definisce il procedimento semplificato, si intende - è impugnabile nei modi ordinari”), il termine per proporre opposizione ai sensi dell’art. 170 DPR 115/2002 avverso il decreto di pagamento del GP, sia nei giudizi civili, sia nei giudizi penali, è quindi di 30 giorni (art. 325 c.p.c.), che decorrono dalla notifica del provvedimento (art. 326 c.p.c.); mentre, indipendentemente dalla notifica, l’opposizione può essere proposta entro il termine di 6 MESI, che decorrono dalla pubblicazione del provvedimento (interpretazione recentemente confermata, per un caso analogo, anche dalla Cassazione, con la sentenza n. 7430/2026).
Infine, occorre precisare che il rito semplificato di cognizione di cui agli artt. 281-decies e ss. c.p.c. citati, trova applicazione ai giudizi di opposizione avverso i decreti di pagamento iscritti a ruolo a partire dal 28 febbraio 2023, indipendentemente dalla data di pronuncia del decreto di pagamento impugnato (ossia, se anteriore o meno alla riforma Cartabia), coerentemente con la entrata in vigore delle disposizioni del predetto decreto legislativo n. 149/2022.
Buon lavoro
avv. Eugenio Di Bisceglie
(vice presidente e referente informatico e del procedimento telematico del COA di Lagonegro)
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