Studio Legale Avv. Eugenio Di Bisceglie

Studio Legale Avv. Eugenio Di Bisceglie Patrocinio in Cassazione. Studio legale con vocazioni nella materia penale e nelle impugnazioni in genere (penali e civili)

https://youtu.be/jUPTlRmQ1rIGentili Colleghi, ben ritrovati. Abbiamo appena pubblicato sul nostro sito (e comunque sul m...
29/08/2026

https://youtu.be/jUPTlRmQ1rI

Gentili Colleghi, ben ritrovati. Abbiamo appena pubblicato sul nostro sito (e comunque sul mio canale, al quale Vi invito ad iscrivervi per gli aggiornamenti immediati sul telematico in genere) un nuovo contributo video sui depositi sulla piattaforma *SPEDIGIUS* , con alcune raccomandazioni sui dati anagrafici e fiscali da verificare, inserire o modificare, anche per quanto riguarda il _regime forfettario_ e gli _studi associati_ . Buon lavoro e buon "scampolo" di vacanze

Salve. Con questo nuovo video, realizzato nell'interesse del COA di...

07/08/2026

IN TEMA DI DIFFERENZA TRA MALTRATTAMENTI E ATTI PERSECUTORI TRA CONVIVENTI
Le condotte vessatorie poste in essere una volta cessata la convivenza "more uxorio" (in pratica, quando due persone convivono senza essere sposate) integrano il solo reato di cui all'art. 612 bis c.p. (lo stalking) e non i maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 c.p. (reato ben più grave), salva la ipotesi in cui agente e vittima siano legati da vincoli nascenti da filiazione, ossia siano oramai uniti dal solo vincolo derivante dalla comune filiazione.
Questa ipotesi è stata estesa, a decorrere dallo scorso 17 dicembre 2025, dalla Legge n. 181/2025 e quindi può applicarsi (in forza dell'art. 2 c.p.) soltanto alla ipotesi consumate successivamente alla sua entrata in vigore!
Buone vacanze

01/08/2026

IL NOSTRO CASO “DREYFUS” (MA DI UN SEMPLICE INDAGATO) E QUEL MALINTESO CONCETTO DEL “DIRITTO DI CRONACA”.
Il clamore mediatico suscitato dal drammatico fatto di cronaca da mesi imperante su tutti i social - che ora vede, dopo quasi venti anni dall’evento, un nuovo indagato e che, negli ultimi tempi, in coincidenza con la “discovery” degli atti conseguente a quella che avrebbe dovuto essere la chiusura delle indagini, sembrerebbe essersi finalmente sgonfiato -, aveva assunto dimensioni paragonabili alla famosa questione Dreyfus ossia, un clamoroso errore giudiziario, con conseguente scandalo politico, che vide protagonista, nella Francia di fine Ottocento, un ufficiale ebreo ingiustamente condannato per spionaggio a favore della Germania.
Con la precisazione che, nella recente vicenda nostrana, la “condanna” - che nel caso francese è risultata poi infondata -, viene invece pretesa come certa dalla parte "più sanguinaria" dell'opinione pubblica, peraltro in capo ad una persona allo stato neppure rinviata a giudizio!
Del predetto caso Dreyfus ne ho sentito “parlare” la prima volta leggendo “La Ricerca del Tempo Perduto” (che ho scritto numerose volte essere uno dei miei romanzi preferiti) di Marcel Proust, che ne tratta in numerose pagine della sua opera monumentale (essendo, peraltro, all’epoca, uno scandalo di poco antecedente la stesura del romanzo). Ed è stato anche oggetto del famoso "J'accuse" (1898) di Émile Zola.
Dunque, come nella vicenda francese di fine ottocento, anche il fatto di cronaca nera di questi ultimi tempi ha prodotto, quindi a prescindere dal suo esito processuale (ed in ciò rileva il "diritto di cronaca", il quale avrebbe preteso una equilibrata esposizione dei fatti anche nel caso siano o fossero stati veri o come tali accertati quelli ipotizzati), danni irreparabili di svariata natura al nuovo indagato, alla sua famiglia e ai familiari della giovane vittima (per fortuna tutti degnamente rappresentati da ottimi e stimati avvocati che, come è solito della nostra categoria, metteranno le cose a posto e di cui ho apprezzato anche le ultime iniziative intese a spostare il dibattito, e con toni più decisi, sul terreno dei social e a intensificare la tutela legale dei propri assistiti in sede penale) nonché finanche ai loro consulenti, che hanno avuto solo il torto di controbattere a illazioni dei social fantasiose, talvolta terribili e infamanti, con dati scientifici, logici e giuridici.
Ma su alcuni social, quelli più beceri, la logica non conta e, per i loro protagonisti, leggere addirittura i documenti giuridici sarebbe una cosa noiosa e scomoda, soprattutto considerando la sede (solitamente il gabinetto) dove vengono scritti i commenti peggiori di alcuni haters!
È difatti oramai tale il proliferare dei social sulla vicenda di questi mesi (anche nella prospettiva, in alcuni casi, di un tornaconto economico, in termini di visualizzazioni, nel trattarsi un tema che comunque appassiona in quanto gli è stato fatto rivestire anche il profilo di un nuovo giallo) che un gran numero di persone si è auto attribuita il "diritto di cronaca", scatenandosi talvolta con illazioni la cui ferocia è assolutamente gratuita (in quanto non vi è motivo, neppure professionale, per accanirsi in questo modo) e ingiustificata (in quanto le loro illazioni risultano assolutamente infondate)!
I danni maggiori sono stati dunque arrecati da alcuni protagonisti dei predetti social, talvolta rappresentati da personaggi spaventosi, anche a prescindere dalla mancanza della minima qualifica professionale o dalla carenza nel possedere i mezzi elementari per interpretare la vicenda dal punto di vista processuale, molti dei quali hanno dimostrato di non aver letto una sola carta processuale, come ad esempio quando si sono ritrovati al cospetto (spesso, loro malgrado), in contraddittorio, delle persone che, invece, per scrupolo professionale o per lavoro, come professionisti e criminologi preparati e giornalisti illuminati, le hanno invece lette tali carte!
Essendo moltissime le persone convinte (tra le quali lo scrivente, per quanto possa rilevare), soprattutto tra gli addetti ai lavori (i cui contributi sono stati quindi di conforto alla tesi contraria al massacro mediatico), dell'assoluta innocenza del nuovo indagato, quanto meno da un punto di vista tecnico, e sulla scorta degli elementi veicolati da social e mass media che lavorano correttamente e, soprattutto, di quanto emerso in base ai contributi utilmente offerti dai soggetti coinvolti professionalmente nella vicenda processuale e comunque di quanto è dato estrarre, come documentazione giuridica, dal web, molti (come parimenti lo scrivente) sono anche certi che il nuovo procedimento non possa superare l’udienza preliminare o non potrebbe superare una eventuale opposizione (formulata poi da chi?) ad una richiesta di archiviazione che dovrebbe o avrebbe dovuto essere a questo punto scontata.
Quindi, soprattutto i familiari della vittima, ma anche lo stesso indagato e la sua sventurata famiglia nonché un altra illustre persona, la cui posizione (oggetto di un procedimento connesso, che ipotizzava, in un'articolata vicenda indiziaria, anche una ipotesi corruttiva che avrebbe salvato, in passato, l'attuale indagato) è stata giustamente "stralciata" (termine da intendere non in senso tecnico in quanto il procedimento non era più riunito a quello principale) con una recente richiesta di archiviazione, ritroveranno presto una, sia pure parziale, serenità, che meritano e meritavano, a prescindere da cicatrici oramai non più rimarginabili (basti considerare soltanto il sospetto innescato nelle menti degli interpreti meno dotati dal punto di vista delle competenze tecniche).
Difatti, molti professionisti della materia penale concordano sul fatto che soprattutto i "non addetti ai lavori" non possano essersi resi conto di quanto sia stata terribile questa vicenda "mediatica", che quindi deve terminare al più presto!

ANALISI TECNICA DELLA DETERMINAZIONE DELLA PENA IN UNA VICENDA IPOTETICA CON CONDOTTA PLURIOMICIDIARIA IN CUI NON POSSA ...
20/07/2026

ANALISI TECNICA DELLA DETERMINAZIONE DELLA PENA IN UNA VICENDA IPOTETICA CON CONDOTTA PLURIOMICIDIARIA IN CUI NON POSSA CONFIGURARSI LA LEGITTIMA DIFESA, NEPPURE PUTATIVA, O L'ECCESSO COLPOSO DI LEGITTIMA DIFESA MA SUSSISTANO I PRESUPPOSTI PER BENEFICIARE DI PIÙ ATTENUANTI!
Si sta parlando da giorni di una sentenza passata in giudicato che ha condannato una persona la quale, avendo subito una rapina, ha inseguito fuori dell'esercizio commerciale i rapinatori e ne ha uccisi due, attentando alla vita di un terzo.
Ipotizziamo, come caso di scuola (per un aggancio con i miei precedenti post), che, peraltro, la condotta (ma non è questo il caso di cronaca) sia stata realizzata con una pi***la illegittimamente “detenuta” (dunque non denunciata), quindi anche “portata” fuori del domicilio illegalmente, ossia senza che l'autore della condotta di omicidio abbia il porto d'armi (per la caccia, per uso sportivo o per difesa).
Come oramai sappiamo, il “porto” non può presupporre - e tanto meno assorbire necessariamente - anche la “detenzione illegittima”, salvo rigorosa prova contraria che giustifichi il concorso delle due ipotesi: chi venga sorpreso portare in pubblico un’arma, peraltro non denunziata, senza licenza di porto, non può essere incriminato, neppure per presunzione logica (portare illegalmente un'arma mai denunciata significa necessariamente averla in precedenza detenuta illegalmente? No e i motivi della negazione di questo assunto logico li ho spiegati dettagliatamente in un mio precedente post, quando ho cercato di illustrare la differenza tra porto e detenzione), anche per la "illecita detenzione" dell’arma stessa, a meno che vi sia la prova certa della pregressa detenzione in casa di questa stessa arma!
Quindi, nel caso di questo esempio (ripeto, estraneo al caso di cronaca), in cui l'autore abbia portato, senza licenza di porto d'armi, fuori della propria abitazione o delle sue appartenenze, un'arma comune da sparo, peraltro anche illegittimamente detenuta (abbiamo anche visto che una pi***la può detenersi in casa senza porto d'armi: sono due condotte diverse, anche in termini di gravità), potrebbe essere correttamente contestato soltanto il “porto” illecito di un’arma che, nell'esempio, supponiamo sia un'arma corta “comune da sparo” (o, meglio, “arma comune da fuoco” in quanto in quelle da sparo possono rientrare anche alcuni strumenti ad aria compressa).
In questo post, a parte lo stupore per le incomprensibili e sorprendenti iniziative di alcuni politici, assolutamente ingiustificate, a giudizio della gran parte dei giuristi, se si valuta la vicenda anche da un punto di vista squisitamente tecnico, voglio quindi analizzare un fatto analogo (non perfettamente sovrapponibile a quello oggetto delle cronache) soltanto nel suo profilo prettamente giuridico, per evidenziare come una pena simile a quella inflitta alla persona rapinata in questione sia in realtà, al netto della bravura, indiscussa, degli avvocati, assolutamente blanda, ed evidentemente lo è stato, sempre nel caso di specie, anche per il clamore mediatico scoppiato in relazione alla nota vicenda!
Dando per assodato che una rapina a mano armata sia terminata, e quindi che non vi sia più l’attualità del pericolo immediato che possa legittimare la difesa legittima di cui all’art. 52 c.p., sia pure nella veste "putativa" (e quindi, eventualmente, scongiurandosi anche una ipotesi di “eccesso colposo” nella stessa legittima difesa), anche alla luce della configurazione della norma in vigore dal 2019 (dato da evidenziare), a carico della persona che, nell'esempio, abbia poi inseguito ed ucciso due rapinatori con una pi***la detenuta illecitamente e tentato di ucciderne un altro (evento non verificatosi per cause che prescindono dall'intento), si possono ipotizzare due episodi di omicidio volontario di cui all’art. 575 del codice penale (per ognuno, è prevista la pena base, quindi minima, della reclusione non inferiore a 21 anni), una ipotesi di tentato omicidio (quindi, la medesima pena che può essere ridotta, non essendo, in questo caso, previsto in astratto l’ergastolo, da un terzo a due terzi, ai sensi dell'art. 56 c.p.) e il “porto” illegale, ad esempio, di una revolver calibro 38 special (per paragonare l'esempio al caso di cronaca), che dovrebbe essere comunque un’arma comune da sparo, quindi con sanzione prevista dal combinato disposto degli artt. 4 e 7 della L. 895/1967 (pena da due a dieci anni di reclusione per l’arma da guerra, ridotta di 1/3 – non è un’attenuante, ma una riduzione "quoad poenam" - se arma “comune” da sparo: quindi una pena che, anche nel caso di specie, sarebbe quella della reclusione da anni uno e mesi quattro ad anni 6 e mesi otto). Si ipotizzi allora che solo in relazione a quest’ultimo delitto (altrimenti, ove collegata ad un omicidio, sarebbe previsto l’ergastolo) venga contestata l’aggravante “comune” (aumento di pena fino a un terzo ai sensi dell'art. 64, comma 1, c.p.) c.d. “teleologica”, di cui al n. 2 dell’art. 61 del codice penale, ossia, l’aver commesso il fatto di "porto" illegale di un’arma comune da sparo per eseguire gli altri delitti (i due omicidi e il tentato omicidio).
Dunque, un totale di quattro delitti, tre dei quali gravissimi.
Di conseguenza, si dovrebbe applicare, in "concorso formale" (art. 81, comma 1, c.p.) o, più correttamente - a fronte, soltanto nel nostro esempio, della necessariamente pregressa detenzione illecita dell’arma, confluita nel "porto" illecito in pubblico o comunque fuori del domicilio, che non potrebbe essere temporalmente contestuale "ab origine" agli omicidi -, in “continuazione” (art. 81, comma 2, c.p.), in entrambi i casi calcolandosi la pena sul reato più grave, una prima pena per omicidio (almeno 21 anni) + un aumento di pena per il secondo omicidio + un aumento di pena per il tentativo + un aumento di pena per il porto illegale della pi***la (con aumento complessivo, che può arrivare fino al triplo, della pena prevista, in concreto, quindi al netto del calcolo sul bilanciamento delle circostanze, per il reato più grave, ossia uno dei due omicidi o comunque il primo omicidio consumato).
Volendosi applicare il minimo possibile, fingendo nell'esempio che la condotta, ad esempio di un incensurato, sia stata provocata in precedenza da una condotta particolarmente violenza e stressante, la pena base, determinata nel minimo, ossia in 21 anni, per il primo omicidio, potrebbe poi essere ridotta, in successione, fino a 1/3 per l’applicazione delle circostanze "attenuanti generiche" di cui all’art. 62-bis c.p. e poi per l’applicazione della circostanza attenuante "comune" di cui all’art. 62, n. 2, c.p. (stato d’ira determinato fa fatto ingiusto altrui: in pratica, la "provocazione"), che può comportare una ulteriore diminuzione non eccedente 1/3 (art. 65 n. 3 c.p.), precisandosi che, in caso di concorso di attenuanti "comuni" (non speciali e tanto meno ad effetto speciale, che prevedono altro tipo di calcolo), si applica l’art. 63, comma, 2 c.p. (ossia, la diminuzione si applica sulla pena precedentemente ridotta), quindi a quella di 9 anni e mesi 4 di reclusione, per poi apportarsi gli aumenti per la "continuazione" con gli altri tre gravi delitti, fino al limite complessivo del triplo , ma giustificandosi i singoli aumenti (pena base e aumenti, ad esempio, in relazione ai criteri dell'art. 133 c.p.)!
Ad esempio, avrebbero potuto in ipotesi calcolarsi (prima degli aumenti per la "continuazione"):
21 di reclusione – 1/3 per le generiche = 14 anni
14 di reclusione – 1/3 per la provocazione = 9 anni e 4 mesi.
Nel caso che ha suscitato clamore è stata, invece, fatta applicazione della pena base concreta, prevista per il reato più grave, di 10 anni e sei mesi di reclusione, quindi sia per le generiche (diminuzione fino a 1/3), sia per la circostanza attenuante comune di cui all’art. 62, n. 2, c.p. (stato d’ira determinato fa fatto ingiusto altrui, ossia la predetta provocazione), che comporta parimenti una diminuzione, in tal caso non eccedente 1/3, ribadendosi anche qui che, in caso di concorso di attenuanti ordinarie o comunque "comuni" (non speciali e tanto meno ad effetto speciale, che, ripeto, prevedono altro tipo di calcolo), si applica l’art. 63 comma 2 c.p., ossia la diminuzione si opera, come detto, sulla quantità di essa risultante dalla diminuzione precedente.
Vi è una differenza, rispetto all’ipotesi minima sopra ipotizzata, di un anno e due mesi di reclusione e ciò in quanto, per i motivi che si diranno nel prosieguo, non sarebbe stata fatta applicazione della riduzione massima di un terzo prevista per le "attenuanti generiche" (infatti, la norma dell'art. 62 bis c.p. parla di riduzione fino a 1/3, non di 1/3, come invece avviene per altre circostanze o riduzioni premiale: si pensi, ad esempio, alla diminuente "secca" dell'abbreviato).
Calcolata la pena in concreto (quindi all'esito della valutazione e del conseguente bilanciamento di circostanze, aggravanti e/o attenuanti che possano concorrere) per il delitto più grave, va fatta poi, su questa, applicazione degli aumenti per la "continuazione" con gli altri tre delitti, che vanno singolarmente motivati.
Nel caso di cronaca, la predetta pena è stata, in primo grado, aumentata di anni 4 e mesi 6 di reclusione (quindi, portandola ad anni 15 di reclusione) per il secondo omicidio, di anni 1 e mesi sei di reclusione per il tentato omicidio (portandola ad anni 16 e mesi sei di reclusione) e di sei mesi per il "porto" illegale dell’arma.
Per un totale di 17 anni di reclusione.
La Corte d’Assise d’Appello, ritenendo poi parzialmente fondato il rilievo difensivo - escludendo però la fondatezza di un ulteriore motivo di appello, che lamentava la mancata adozione della diminuzione massima della riduzione per le "generiche" (applicate comunque in prossimità della massima riduzione possibile, che può arrivare fino a 1/3, e ciò a fronte della mancata “resipiscenza” del prevenuto) -, ha comunque rideterminato gli aumenti per la “continuazione” (o "concorso formale") in anni tre per il secondo omicidio, in anni 1 per il tentato omicidio e in mesi tre di reclusione per il porto illegale dell’arma, rideterminando quindi la pena base in anni 10 e mesi sei di reclusione + 3 anni per la continuazione con il secondo omicidio + anni 1 per la continuazione con il tentato omicidio + 3 mesi per la continuazione con il porto illegale di arma comune da sparo, con pena finale da ultimo determinata in quella di anni 14 e mesi 9 di reclusione (in luogo di quella iniziale, di 17 anni).
Quindi, il prevenuto, per il secondo omicidio volontario, ha beneficiato in appello del solo aumento di 3 anni di reclusione e 1 anno per il tentato omicidio mentre, in via ipotetica, come caso di scuola, i Giudici del merito potrebbero, in un caso analogo, addirittura aumentare sino al triplo la pena in concreto prevista per il primo omicidio, fermo il limite (di 24 anni previsto dall'art. 24 c.p. per il tipo pena reclusione e comunque) di 30 anni previsto per il "concorso di pene e di aggravanti" (che è cosa diversa dal "concorso di reati"), previsto dall'art. 64 c.p.
Quanto alla mancata applicazione della riduzione massima per le "generiche" (che, in relazione all'esempio, avrebbe comunque comportato una diminuzione lieve, per quanto detto, a fronte del calcolo complessivo), vi sarebbe stato in realtà da obiettare in astratto se la mancata “resipiscenza” pretesa dal Giudice dell’appello fosse stata addotta in relazione ad un imputato che si fosse professato, quale era suo diritto, innocente, mentre, nel caso del nostro esempio ipotetico, la questione potrebbe soltanto essere quella di stabilire se gli omicidi e il tentato omicidio, incontestati nell'esempio, si potessero o meno giustificare, sia pure al limite come ipotesi di eccesso colposo.
Dunque, un trattamento sanzionatorio che, come è stato detto, pur non spiegandosene i motivi tecnici (la cui giustificazione prettamente tecnica, quindi, è il solo fine del presente post, non avendosi alcuna intenzione di entrare nel merito della vicenda), non avrebbe potuto essere più mite di quello nella fattispecie concretamente adottato se non per una minima quota di pena che i Giudici del merito sembrerebbero aver adeguatamente giustificato.
Coloro che “fanno penale” non credo non possano condividere la ricostruzione tecnica fatta dai Giudici del merito che hanno giudicato il fatto di cronaca in questione, confermata dalla Cassazione e, anzi, risulta singolare che alcuni nostri colleghi possano mostrarsi sorpresi da una pronuncia di merito che, quindi, anche dal punto di vista tecnico, non parrebbe assolutamente criticabile!
Buona serata

UN CACCIATORE QUANTI COLPI PUÒ AVERE NEL FUCILE QUANDO VA A CACCIA?In un mio precedente post, ho già parlato delle muniz...
09/07/2026

UN CACCIATORE QUANTI COLPI PUÒ AVERE NEL FUCILE QUANDO VA A CACCIA?
In un mio precedente post, ho già parlato delle munizioni in genere della armi comuni "da fuoco" (termine più adatto al tema in quanto nel concetto delle armi comuni "da sparo" rientrano anche i fucili ad aria compressa).
Inoltre, lasciando stare per ora le munizioni per armi corte, abbiamo anche visto che, in casa, se si detiene un fucile da caccia regolarmente denunciato è possibile detenere, senza denunzia, anche fino a 1000 cartucce (oltre le quali occorre, quindi, la denunzia di "detenzione") mentre, con la denunzia di detenzione, è possibile arrivare sino a 1500 munizioni. Oltre questo numero, occorre avere la "licenza di deposito", che è cosa diversa dalla "denunzia di detenzione".
Sul punto è incredibile constatare la confusione in cui cadono anche siti pretesi specializzati della materia, che forniscono interpretazioni assolutamente errate, esponendo i loro utenti al rischio di procedimenti penali!
La libera detenzione fino a 1000 cartucce per fucile da caccia regolarmente detenuto o comunque per chi detiene armi comuni regolarmente denunziate, senza necessità della denuncia di detenzione, è prevista dall'art. 26 della L. 110/1975 (che quindi riguarda solo le cartucce per una specifica arma comune da sparo "lunga" quale il fucile da caccia) mentre il limite di 1500 cartucce per fucile da caccia e 200 cartucce per pistole o rivoltelle (arma comune da sparo corta) è previsto dall'art. 73 Regolamento esecuzione TULPS e presuppone che tali cartucce siano state denunziate.
Dunque, se si è già legittimamente in possesso di un fucile da caccia (quindi regolarmente denunziato) ma si detengono in casa 1001 munizioni per fucile da caccia non denunziate, in assenza di denunzia di detenzione della cartuccia in più si viola comunque la legge penale (artt. 38 TULPS e 697 c.p.) e, parimenti, si viola la legge penale (ma altra norma: artt. 73 Reg. TULPS e 678 c.p.) se, pur denunziate, si detengono 1501 cartucce per fucile da caccia senza "licenza di deposito".
Se si detengono da 1501 cartucce in su per fucile da caccia senza essere in possesso di un fucile denunziato o senza averle denunziate (ripeto, si possono detenere munizioni senza necessità di avere un'arma, purché denunziate) e senza la licenza di deposito, si configurano peraltro, in "concorso formale" (art. 81, comma 1, c.p.), due diverse ipotesi di reato (illecita, per omessa denunzia, detenzione di munizioni, sanzionata dall'art. 697 c.p. e deposito illecito di munizioni senza licenza, sanzionato dall'art. 678 c.p.: i relativi articoli, appena menzionati, li ho peraltro richiamati, dettagliandoli, nei miei precedenti post), che sottendono esigenze diverse: la prima, il controllo per esigenze di prevenzione dei reati, la seconda, la finalità di scongiurare esplosioni o disastri per il cumulo di materie esplodenti.
Ricapitolando (ed occorre farlo in quanto sono concetti che non riescono ad entrare efficacemente nella testa di alcuni utenti), fermo il libero "porto" di munizioni, paradossalmente non sanzionato dalla legge italiana (come parimenti già visto):
- se si detiene in casa una sola munizione per fucile da caccia o una sola munizione per pi***la o rivoltella, la stessa va denunciata in forza del disposto dell'art. 38 TULPS (in mancanza di denunzia, si viola l'art. 697 c.p.);
- se si detiene un fucile da caccia regolarmente denunziato, si possono detenere liberamente, senza denuncia, fino a 1.000 cartucce per fucile da caccia (art. 26 L. 110/1975), non certo per arma corta;
- le cartucce per pi***la o rivoltella (ferma la dotazione dell'arma) richiedono comunque, anche per una sola unità, la denuncia di detenzione, quindi anche quando la pi***la o la rivoltella siano regolarmente denunciate e anche quando il detentore abbia un fucile da caccia regolarmente denunciato, a prescindere dal numero di cartucce per arma lunga di cui sia contestualmente in possesso;
- se regolarmente denunciate ai sensi dell'art. 38 TULPS, si possono invece detenere (paradossalmente, anche senza aversi un'arma da fuoco) fino a 1500 cartucce per fucile da caccia e fino a 200 cartucce per pi***la o rivoltella (art. 73 Reg. TULPS): in mancanza della denunzia di detenzione, si viola l'art. 697 c.p.;
- per detenere oltre (anche di una sola unità) 1500 cartucce per fucile da caccia e oltre 200 cartucce per pi***la o rivoltella, occorre procurarsi la "licenza di deposito", in mancanza della quale si viola l'art. 678 c.p. (detenere senza licenza di deposito 1700 cartucce per fucile da caccia e 0 cartucce per pi***la si viola comunque la legge come del resto si viola la legge penale quando, in assenza di licenza di deposito, si detengano 1501 cartucce per fucile da caccia e 199 o 0 cartucce per pi***la).
Abbiamo anche visto che la "licenza di deposito" riguarda necessariamente il cumulo dei quantitativi esplodenti (tanto è vero che la norma richiama le munizioni unitamente ad altro materiale esplosivo), a prescindere dal fatto che più persone possano detenere, in un medesimo deposito, cartucce che, singolarmente (dal punto di vista soggettivo), rispettino i suddetti limiti quantitativi (1500 per arma lunga e 200 per arma corta senza licenza di deposito): in tal caso il numero delle cartucce si cumula necessariamente, proprio perché si vuole evitare che, nello stesso posto, possano esservi materie esplodenti (quali sono anche le munizioni) che superino i limiti quantitativi previsti dalla legge (e che abbiamo parimenti già visto nei dettagli nei precedenti post).
Ma si è anche visto che il termine "deposito" riguarda anche le ipotesi in cui il medesimo utente, contestualmente, superi i suddetti limiti soggettivi in relazione a posti di ubicazione diversi, ove abbia eventualmente "suddiviso" le munizioni detenute (rileva il cumulo quantitativo nel suo complesso, a prescindere dal "frazionamento" delle munizioni e degli altri esplosivi in più posti).
Ma, tornando al post del titolo, il cacciatore, quando va a caccia, quante munizioni può portare con sé? E, soprattutto, di quante cartucce può essere caricato il fucile?
Lasciando stare la differenza tra canna a anima liscia e canna rigata (è un discorso tecnico che farò in un prossimo post), per la caccia "comune" il limite dovrebbe ancora essere quello di 2 colpi (più quello in canna) per "caricatore" mentre, per la caccia al cinghiale, 5 colpi.
Non c'è invece un limite fisso per la giberna! Il motivo lo si potrebbe rinvenire nel fatto che il porto in sé delle munizioni non è sanzionato se non quando sia sanzionato il porto illegittimo dell'arma di riferimento e nella circostanza dei limiti di detenzione predetti!
Al riguardo occorre infine precisare che il caricatore non deve consentire la presenza di più di due colpi, non essendo sufficiente che il fucile abbia in un caricatore, in realtà più capiente, soltanto due colpi: la logica è quella di limitare la potenza distruttiva dell'arma nella caccia, con la limitazione dei "colpi in sequenza" e si rischia, tra le altre, la licenza del porto d'ami!
Per il resto, è su tutti i social, in questi giorni, il dibattito sulla riforma dell'attività venatoria (attualmente al Senato) ma è una disciplina che non mi interessa in quanto, nei miei post, cerco di affrontare soltanto i discorsi tecnici delle armi (non avendone mai posseduta una) che abbiano una rilevanza penale!
Buona serata

NOVITÀ DEPOSITI TELEMATICI PENALI. ULTERIORI PROROGHEGentili Colleghi, il nuovo Decreto del Ministero della Giustizia de...
02/07/2026

NOVITÀ DEPOSITI TELEMATICI PENALI. ULTERIORI PROROGHE
Gentili Colleghi,
il nuovo Decreto del Ministero della Giustizia del 26 giugno 2026, n. 114 (G.U. 30.06.2026), ha modificato il regolamento adottato con il DM 29.12.2023, n. 217 in tema di depositi telematici penali.
A parte il deposito, da parte di “soggetti abilitati interni” (quindi non riguarda noi avvocati), di atti, documenti e richieste relativi alle INTERCETTAZIONI, prorogato, dal 30.06.2026 al 31.12.2026 e una “disciplina differenziata” (anche per noi difensori, quali "soggetti abilitati esterni") per alcune tipologie di impugnazioni (tra cui quelle - di cui tratteremo alla fine - nei procedimenti avverso i provvedimenti del Giudice di pace, per le quali il portale sarà obbligatorio dall’1.01.2028, essendo noti i problemi che sono sorti per questi tipi di impugnazione a fronte di inconvenienti tecnici di comunicazione tra i sistemi ministeriali), per i procedimenti davanti alla Sezione della Corte d’Appello per i minorenni (obbligo del deposito telematico dall’1.01.2029) e altri procedimenti specificamente individuati dal regolamento, che quindi seguiranno un “calendario autonomo”, con termini che si estendono addirittura fino all’1.07.2030 per le materie più complesse, tra cui quelle relative alle "misure di prevenzione" e al "mandato europeo", sono stati prorogati i termini per l’obbligatorietà dei seguenti depositi penali telematici:
per Corte di appello e Procura Generale presso la Corte di appello, il deposito degli atti sarà obbligatoriamente telematico a decorrere dall’1.07.2027;
per GdP, Corte di Cassazione e Procura Generale presso la Corte di Cassazione, l’obbligo di deposito telematico è stato prorogato all’1.01.2028;
per Tribunale Minorenni e Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni, l’obbligo di deposito telematico entrerà in vigore a far data dall’1.01.2029 mentre, per il Tribunale di Sorveglianza, dall’1.01.2030.
Di conseguenza, deposito telematico "facoltativo" PEC o cartaceo per Corte di Appello e Procura Generale presso la Corte di Appello prorogato fino a 30 giugno 2027.
Mentre, per Corte di Cassazione, Procura Generale presso la Corte di Cassazione e l’Ufficio del GdP, deposito telematico "facoltativo" prorogato fino al 31.12.2027.
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ESEMPI: se si deve depositare (quindi in Corte di Appello) un ricorso per Cassazione penale avverso sentenza della Corte di Appello, fino al 30 giugno 2027 lo si potrà fare con deposito cartaceo, tramite pec (indirizzo “depositoattipenali …”) o tramite portale. Mentre, dall’1.07.2027 il deposito del ricorso per Cassazione dovrà essere depositato obbligatoriamente tramite portale PDP!
Gli stessi termini varrebbero per l’eventuale "memoria "di cui all’art. 598-bis c.p.p., per la trattazione “figurata” dell’udienza d’appello.
Se si deve depositare, invece, una "lista testi" innanzi al GdP, fino al 31.12.2027 lo si potrà fare ancora con deposito cartaceo, tramite pec (indirizzo “depositoattipenali …”) o tramite portale. Mentre, dall’1.01.2028 la lista testi al GdP dovrà essere depositata "obbligatoriamente" tramite portale PDP!
Parimenti, se si deve depositare in Cassazione una “memoria” per l’udienza “figurata” di cui all’art. 611 c.p.p., fino al 31.12.2027 lo si potrà fare con deposito cartaceo, tramite pec (indirizzo “depositoattipenali …”) o tramite portale (ferma la operatività di quest'ultimo, in realtà subordinata all’emissione di un decreto del DGSIA, allo stato non ancora emesso). Mentre, dall’1.01.2028 tale memoria dovrà essere depositata obbligatoriamente tramite portale PDP!
Infine, una precisazione per quanto riguarda i procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del GdP (art. 1, comma 1, lett. b del DM 114/2026 in relazione all’art. 3, comma 5 bis, del suddetto "regolamento" di cui al DM 217/2023).
Come anticipato, a fronte dei problemi riscontrati in questo tipo di impugnazione (che hanno visto anche la redazione di un quesito, formulato in contraddittorio con il nostro COA, rivolto dalla Cancelleria penale del nostro Tribunale di Lagonegro al Ministero), conseguenti a incompatibilità dei sistemi, che non comunicano, sembrerebbe che nei procedimenti (quindi anche di "secondo grado"?) aventi comunque ad oggetto impugnazioni avverso iniziali provvedimenti del Giudice di pace, i relativi depositi avranno luogo esclusivamente con modalità telematiche (quindi anche per essi il portale PDP sarà obbligatorio) soltanto a far data dall’1.01.2028. Tale data coincide, come visto, con quella di un “deposito diretto” al GdP, con la differenza che la medesima data potrebbe ad esempio ora essere prevista non solo per l’appello penale al Tribunale avverso una sentenza del GdP, ma anche per il deposito del ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale che abbia giudicato in sede di appello avverso la sentenza del GdP, il cui deposito, in mancanza della suddetta "deroga", avrebbe dovuto essere (oramai) già effettuato obbligatoriamente con modalità telematiche.
Dunque, sembrerebbe desumersi da tale norma che, fino al 31.12.2027, non soltanto gli appelli avverso le sentenze del GdP (e questo rientra nella logica della “proroga”) ma anche i ricorsi in Cassazione avverso le sentenze del Tribunale che abbia pronunciato in secondo grado, possano ancora essere depositati con il c.d. triplo binario.
Per finire, resta per quanto detto, fondamentale per ogni difensore il dovere di documentarsi sull’effettivo regime di deposito, potendo le presenti note essere comunque errate.
Buon lavoro
f.to responsabile procedimento telematico COA Lagonegro
avv. Eugenio Di Bisceglie

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