07/06/2026
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PIÙ CHIARA ED EQUA LA TASSAZIONE DELLE DIVISIONI EREDITARIE.
La legge 139/2024 interviene sul delicato punto della imposizione fiscale delle divisioni cui si applica la collazione, un istituto per cui i discendenti ed il coniuge sono tenuti a conferire nella massa ereditaria le donazioni dirette ed indirette da essi ricevute in vita.
Per effetto di questa modifica, che interviene sull’art 34 del Testo Unico sull’imposta di registro, si tiene conto di queste donazioni “collazionate” per la formazione della massa e per la determinazione delle quote ereditarie, ma esse non sono soggette all’imposta di registro.
Per esempio, se un padre ha due figli, ha donato a Primo 100.000 euro in vita, poi morendo lascia solo un immobile del valore di euro 150.000 e denaro per euro 50.000, la massa ereditaria sarà di euro 300.000,00 e ai fini dell’apporzionamento avremo due assegnazioni di uguale importo ( e corrispondenti alle quote di diritto) se assegniamo a Secondo l’immobile di euro 150.000 e a Primo i 50.000 relitti oltre ai 100.000 conferiti in collazione.
Però ai fini dell’imposta di registro dell’1% sulla massa non rilevano i 100.000 euro donati, quindi l’imposta sarà scontata solo sui 200.000 euro del relictum.
Ecco il nuovo testo della norma (art 34 comma 1)
Art. 34
Divisioni
1. La divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente. La massa comune è costituita nelle comunioni ereditarie dal valore, riferito alla data della divisione, dell’asse ereditario netto determinato a norma dell’imposta di successione. Ai soli fini della determinazione della massa comune e delle quote di diritto, nelle comunioni ereditarie si tiene conto anche dei beni donati in vita dal defunto ai soggetti tenuti alla collazione ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice civile; tali beni non sono soggetti all’imposta di registro in sede di divisione. Nelle altre comunioni, la massa comune è costituita dai beni risultanti da precedente atto che abbia scontato l’imposta propria dei trasferimenti.
Dott. Valeria Terracina
Notaio in San Donà di Piave Corso Trentin 108
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