30/08/2026
Manifestazioni neofasciste e ne***ziste: quali condotte costituiscono reato, quali sono circostanze aggravanti, e a quali condizioni. I riferimenti normativi li metto tra parentesi, per chi vuole verificare.
**Saluto romano e chiamata del presente — reato autonomo**
Costituiscono il delitto di manifestazioni fasciste (art. 5 legge Scelba, l. 645/1952) se compiuti in una pubblica riunione. Sul piano oggettivo il gesto rientra sempre nella fattispecie, ma si tratta di un reato di pericolo concreto: va provato che, viste le circostanze, fosse idoneo a determinare il pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista. Gli indici fissati dalle Sezioni Unite nel 2024 (sent. n. 16153, link) sono il contesto ambientale, la valenza simbolica del luogo, la ricollegabilità al periodo storico e alla sua simbologia, il numero dei partecipanti, la ripetizione insistita dei gesti. Il carattere commemorativo non esclude il reato: il dolo è generico e i motivi sono irrilevanti.
**Discorsi che esaltano il regime, i suoi esponenti, i suoi metodi — reato autonomo**
Apologia del fascismo (art. 4 legge Scelba). Anche qui pericolo concreto: non basta la difesa elogiativa, serve un'esaltazione concretamente idonea a provocare adesioni e consensi favorevoli alla ricostituzione del disciolto partito (Corte cost. nn. 1/1957, 74/1958, 15/1973; Cass. Sez. I n. 25452/2024).
**Emblemi, vessilli, striscioni, tatuaggi esibiti in pubblica riunione — reato autonomo**
Manifestazioni esteriori e ostentazione di simboli (art. 2 co. 1 d.l. 122/1993 conv. l. 205/1993). Reato di pericolo presunto, non concreto: la valutazione l'ha già fatta il legislatore, e al giudice spetta verificare che nel caso concreto non manchi ogni offensività. Serve però che i simboli siano propri o usuali di un gruppo che **oggi** ha tra i suoi scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza; quel gruppo non deve essere strutturato, denominato o preesistente, e può risultare dalla stessa condotta collettiva. Nei luoghi di manifestazioni sportive esiste una previsione autonoma (art. 2 co. 2 dello stesso decreto).
**Esposizione e vendita di busti, libri, bandiere, emblemi, souvenir — dipende dal luogo, non dall'oggetto**
Qui va tenuta ferma una distinzione che nella pratica decide quasi tutto. Le due fattispecie della legge Scelba sulle manifestazioni e della legge Mancino sui simboli richiedono entrambe, per espressa previsione, che la condotta avvenga **partecipando a pubbliche riunioni**. Se busti del Duce, bandiere con la svastica, croci celtiche o gagliardetti sono esposti su un banchetto allestito dentro un raduno, un concerto, un corteo o una commemorazione, la condotta rientra nell'ostentazione di emblemi (art. 2 co. 1 d.l. 122/1993) e, per i simboli direttamente evocativi del regime, anche nelle manifestazioni fasciste (art. 5 legge Scelba).
Fuori da una pubblica riunione — la vetrina di un negozio, il banco di un mercatino, il sito di vendita online, l'abitazione privata — quelle due norme non operano. Restano applicabili soltanto l'apologia del fascismo, che richiede l'esaltazione **pubblica** di esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo (art. 4 legge Scelba), e la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale (art. 604-bis co. 1 lett. a c.p.). Entrambe pretendono qualcosa in più della semplice messa in mostra: l'una l'idoneità concreta a produrre adesioni favorevoli alla ricostituzione del partito, l'altra la diffusione idonea a fare presa su una pluralità di destinatari.
Per i libri il criterio è il medesimo: non è il titolo a decidere, ma se la messa a disposizione si traduca in propaganda in senso tecnico. La commercializzazione in sé, priva di quel connotato, non integra alcuno dei delitti indicati.
**Canzoni, cori, testi che affermano la superiorità della razza — reato autonomo**
Propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico (art. 604-bis co. 1 lett. a c.p.). La condotta rilevante è la propaganda, cioè la diffusione idonea a fare presa su una pluralità di destinatari, non l'opinione espressa a titolo individuale. Stessa norma per l'istigazione a commettere atti di discriminazione.
**Cori o discorsi che chiamano alla violenza contro un gruppo — reato autonomo, più grave**
Istigazione a commettere violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 604-bis co. 1 lett. b c.p.).
**Negazione della Shoah — non è reato: è circostanza aggravante**
Questo è il punto più frainteso. In Italia negare la Shoah non integra alcun delitto autonomo. Esiste soltanto un'aggravante (art. 604-bis co. 3 c.p., introdotta dalla l. 115/2016 ed estesa dall'art. 5 della l. 167/2017 alla minimizzazione grave e all'apologia), che opera se la propaganda o l'istigazione **si fondano** sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, contro l'umanità e di guerra, **e** sono commesse in modo che ne derivi concreto pericolo di diffusione. Serve quindi un reato base già configurato: senza propaganda o istigazione punibile, l'aggravante non ha nulla su cui appoggiarsi e la negazione isolata resta impunita. È una scelta consapevole del legislatore del 2016, che aveva davanti un'ipotesi di reato autonomo e l'ha scartata.
**Inviti a sterminare, a "ripulire", ad annientare un gruppo — reato autonomo, il più grave**
Pubblica istigazione e apologia di genocidio (art. 8 l. 962/1967). Punita per il solo fatto dell'istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni, competenza della Corte d'assise. È la fattispecie più severa dell'intero quadro e la più trascurata nelle contestazioni. Per i crimini contro l'umanità opera in parallelo un'aggravante dell'istigazione a delinquere, con aumento della metà (art. 414 co. 4 c.p.).
**Il gruppo in quanto tale — reato autonomo**
È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo che abbia tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza (art. 604-bis co. 2 c.p.): punite la partecipazione e, più gravemente, la promozione e la direzione. Sul versante della legge Scelba, la riorganizzazione del disciolto partito fascista ricorre quando un gruppo non inferiore a cinque persone persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, anche svolgendo propaganda razzista (art. 1 l. 645/1952).
**Contorno — reati autonomi**
Travisamento, cioè uso di caschi o altri mezzi atti a rendere difficoltoso il riconoscimento in occasione di manifestazioni (art. 5 l. 152/1975). Porto ingiustificato di oggetti atti a offendere (art. 4 l. 110/1975).
**Aggressioni, minacce, danneggiamenti, lapidi e pietre d'inciampo imbrattate — reati comuni con circostanza aggravante**
Qui il reato è quello ordinario: lesioni, minaccia, danneggiamento, violenza privata. Ad esso si aggiunge l'aggravante della finalità di discriminazione o odio etnico, nazionale, razziale o religioso (art. 604-ter c.p.), che aumenta la pena fino alla metà.
**Perché la distinzione conta**
Un reato autonomo esiste da solo e sopravvive anche se cade tutto il resto. Una circostanza aggravante no: ha bisogno di un delitto già configurato, e se quello non regge cade con lui. È la ragione per cui la negazione della Shoah, in Italia, resta quasi sempre fuori dal processo penale, mentre il saluto romano ci entra — salvo poi doversi misurare con la soglia del pericolo concreto.
E le soglie sono diverse e non intercambiabili. La legge Scelba chiede il pericolo concreto di ricostituzione. La legge Mancino chiede l'individuazione di un gruppo attuale. L'aggravante di negazionismo chiede un reato base e il pericolo di diffusione. L'istigazione al genocidio chiede soltanto la pubblicità. Una contestazione costruita sulla norma sbagliata cade in cassazione anche quando il fatto è pacifico: è esattamente ciò che è accaduto nel caso deciso dalle Sezioni Unite.
**Un punto finale, che non è solo tecnico.**
Il diritto penale è, e deve restare, extrema ratio. Ne consegue che molte di queste manifestazioni non saranno punibili: mancherà il pericolo concreto, mancherà il gruppo attuale, mancherà la prova, o interverrà la prescrizione.
Ma non punibile non significa politicamente accettabile o compatibile con l'ordinamento. La Costituzione repubblicana e lo stato di diritto nascono, storicamente e testualmente, come reazione al fascismo: la XII disposizione transitoria e finale vieta la riorganizzazione del disciolto partito, e quel divieto resta un principio dell'ordinamento anche là dove la sanzione penale non arriva. I valori costituzionali sono antifascisti nel DNA.
La Costituzione repubblicana è infatti scritta contro il fascismo articolo per articolo: l’uguaglianza dopo le leggi razziali, l’inviolabilità della libertà personale e il divieto di ogni violenza sui detenuti dopo il confino e l’OVRA, il giudice naturale precostituito dopo il Tribunale speciale, la libertà di riunione e di associazione con il divieto delle organizzazioni a carattere militare dopo lo squadrismo, la stampa senza censura preventiva dopo il Minculpop, la magistratura soggetta soltanto alla legge, il metodo democratico imposto ai partiti dopo il partito unico, il diritto d’asilo e il divieto di estradizione per reati politici pensati per i fuoriusciti antifascisti.
Lo spazio — tra ciò che il codice penale non riesce a colpire e ciò che l'ordinamento continua a ripudiare — non si riempie dubbie con i processi penali.
Si riempie con la scuola, con la memoria, con la ricerca storica, con la responsabilità di chi mette a disposizione spazi e mezzi, e con la mobilitazione politica e civile.
Confondere i due piani è un errore in entrambe le direzioni: chi pretende dal giudice penale una risposta che il diritto penale non può dare resta deluso, e chi legge nell'assenza di condanna una patente di legittimità legge male.
I diritti restano vivi nelle aule.
La condotta, tenuta nel corso di una pubblica riunione, consistente nella risposta alla 'chiamata del presente' e nel cosiddetto 'saluto romano' integra il delitto di manifestazione fascista previsto dall'art. 5 della L. 20 giugno 1952, n. 645, ove, avuto riguardo alle circostanze del caso, sia idon...