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Un Tribunale del Riesame ha accolto oggi l’eccezione della difesa e annullato l’ordinanza cautelare, disponendo l’immedi...
01/09/2026

Un Tribunale del Riesame ha accolto oggi l’eccezione della difesa e annullato l’ordinanza cautelare, disponendo l’immediata liberazione dell’indagato per rapina pluriaggravata.

La questione è tanto tecnica quanto fondamentale: il Pubblico Ministero aveva richiesto la misura senza che nel fascicolo GIP risultassero atti essenziali sui quali si fondava la gravità indiziaria. Nel caso concreto si trattava proprio degli atti relativi alle individuazioni fotografiche, decisive per collegare l’indagato al fatto.

Il Tribunale ha rilevato che, senza quegli atti, il GIP non era stato posto nella condizione di esercitare un autonomo ed effettivo controllo giurisdizionale: il giudice non può infatti limitarsi al riassunto del Pubblico Ministero o alle conclusioni della polizia giudiziaria senza poter esaminare direttamente gli elementi decisivi.

La conseguenza è stata quella prospettata dalla difesa: nullità dell’ordinanza, revoca della misura e immediata liberazione.

Resta una domanda non soltanto retorica: com’è possibile privare una persona della libertà quando gli atti essenziali che dovrebbero giustificare quella privazione non sono neppure stati messi a disposizione del giudice chiamato a deciderla?

Il fascismo vietava le idee. La democrazia le combatte. È tutta lì la differenza, ed è per questo che vince: e l’esperie...
31/08/2026

Il fascismo vietava le idee. La democrazia le combatte. È tutta lì la differenza, ed è per questo che vince: e l’esperienza insegna che ogni leva data all’autorità per zittire qualcuno sopravvive a chi l’ha invocata, e finisce in mani che non avevi previsto.

TRENTO. ''Il diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi, non è stato scritto nonostante il fascismo è stato scritto contro il fascismo, da persone appena uscite dal carcere, dalla clandestinità e dai campi, che sapevano benissimo che un giorno se ne sarebbero serviti anche i loro nemici. L'han...

Nel weekend arriva in Trentino il raduno "Ritorno a Camelot" del Veneto Fronte Skinheads. Concerti RAC, gruppi da mezza ...
30/08/2026

Nel weekend arriva in Trentino il raduno "Ritorno a Camelot" del Veneto Fronte Skinheads. Concerti RAC, gruppi da mezza Europa, riferimenti a Blood & Honour.

Non c'è nulla di folkloristico e nulla di ambiguo: è la messa in scena di un'ideologia che ha prodotto le leggi razziali, la guerra e i campi di sterminio, e che la Costituzione ripudia. Il fascismo è stato una sciagura per l'Italia e per il mondo. Non c'è niente da relativizzare o peggio da difendere.

Che una comunità raccolga firme, si organizzi, faccia presidi e dica pubblicamente che rigurgiti fascisti qui non li vuole è la risposta costituzionalmente giusta. È libertà di riunione contro libertà di riunione. Non costa nulla alla democrazia e la rafforza.

Quello che non convince è la richiesta rivolta al Ministro e al Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica: vietate, non autorizzate, fermate.

Per ragioni di architettura costituzionale, non di opportunità politica.

**Primo. Le riunioni, in Italia, non si autorizzano: si preavvisano.**
L'art. 17 della Costituzione non conosce alcun permesso. Prevede il preavviso al questore, e il divieto, soltanto per le riunioni in luogo pubblico; per quelle in luogo privato o aperto al pubblico il preavviso non è nemmeno richiesto. Non è una svista né un cavillo: è un punto fissato apposta da chi veniva da vent'anni di riunioni sottoposte a permesso da un regime.

All'Hotel Ciclamino di Pietramurata è stata autorizzata un'area concerti da 600 persone, e il Comune ha concesso la deroga sul rumore. Quel titolo riguarda capienza, uscite di emergenza e decibel. Non riguarda le idee di chi entra, e non potrebbe riguardarle: nessuna autorità italiana ha il potere di rilasciare o negare una licenza di pubblico spettacolo valutando le opinioni del pubblico. Revocarla adesso per il contenuto ideologico del raduno significa chiedere uno sviamento di potere — un atto adottato per un fine diverso da quello per cui il potere esiste.

Una revoca costruita solo sul contenuto ideologico esporrebbe il provvedimento a un serio problema di legittimità, anche sotto il profilo dello sviamento: se il TAR annullasse, gli organizzatori stamperanno e appenderanno al muro la sentenza, rafforzando la narrazione vittimistica che tanto piace ai fascisti vecchi e nuovi, e a chi con quel mondo non ha mai voluto fare i conti fino in fondo, ai livelli più alti dello Stato compresi.

**Secondo. Anche dove il divieto è possibile, l'art. 17 lo consente soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.**
Non per il contenuto detestabile di ciò che verrà detto o cantato. Anche la giurisprudenza europea distingue tra il contenuto ideologico e le modalità concrete della manifestazione. In Vona c. Ungheria (2103) la Corte richiamò, tra il diritto comparato, la giurisprudenza del Bundesverfassungsgericht secondo cui assumono rilievo le modalità aggressive, provocatorie o intimidatorie della riunione. E ritenne legittimo lo scioglimento dell’associazione ungherese proprio perché anni di parate paramilitari nei villaggi rom avevano oltrepassato la mera espressione di idee offensive, trasformandosi in intimidazione organizzata. Dunque si può intervenire sul modo in cui una riunione si svolge, non sul suo contenuto.

** Terzo, e per me decisivo. Neanche la via penale, però, è semplice come spesso viene raccontata. La legge Scelba non punisce qualsiasi manifestazione nostalgica del fascismo: la Corte costituzionale, dalle sentenze n. 1 del 1957 e n. 74 del 1958 fino alla n. 15 del 1973, ne ha delimitato l’applicazione in funzione del divieto costituzionale di riorganizzazione del partito fascista. E le Sezioni Unite, con la sentenza n. 16153 del 2024, hanno ribadito che l’art. 5 richiede, valutate le circostanze concrete, l’idoneità a creare un concreto pericolo di riorganizzazione. Diversa è la disciplina Mancino: per l’art. 2 le stesse Sezioni Unite parlano espressamente di reato di pericolo presunto (sentenza n. 16153/2924 delle sezioni unite, approfondimento in altro post).

Fuori dai nostri confini la tensione è ancora più netta: l'art. 10 della Convenzione protegge anche le idee che offendono, scioccano e disturbano, e la Grande Camera di Strasburgo, in *Perinçek c. Svizzera* del 15 ottobre 2015, ha condannato uno Stato per avere punito penalmente la negazione del genocidio armeno.

Per chi invoca „il penale“. Il risultato lo conosciamo già.

Processi lunghissimi che finiscono in assoluzione, oppure condanne che consegnano a qualche soggetto con la testa rasata il ruolo di perseguitato politico. Sono settant'anni che ci proviamo, e "Ritorno a Camelot" è all'ennesima edizione.

**Allora la domanda seria non è "perché il Ministro non vieta".**

È come si combatte davvero questa roba. Con i libri di storia fatti bene e le gite scolastiche a Fossoli e a San Sabba. Con la stampa che ci va dentro, documenta. Con una comunità che si presenta più numerosa di loro, come sta facendo l'Alto Garda in questi giorni. Con il ridicolo, che su di loro funziona meglio di un decreto.

E con il diritto penale — quello vero — quando c'è qualcosa da punire davvero: violenze, minacce, aggressioni, armi. Fatti. Non idee in quanto tali, nemmeno se ripugnanti.

Il diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi non è stato scritto nonostante il fascismo. È stato scritto contro il fascismo, da persone appena uscite dal carcere, dalla clandestinità e dai campi, che sapevano benissimo che un giorno se ne sarebbero serviti anche i loro nemici. L'hanno scritto lo stesso, e non per generosità: perché avevano visto da vicino cosa succede quando è l'autorità a decidere quali riunioni sono ammesse.

Difenderlo adesso, proprio adesso che a Dro arrivano loro, è l'unico antifascismo che non si smentisce.

https://www.rainews.it/tgr/trento/video/2026/08/raduno-ne***zi-in-alto-garda-si-riunisce-il-comitato-per-lordine-pubblico-1cdc89eb-751a-44f8-b244-1b1cc4320656.html

Nella frazione di Pietramurata in pochi vogliono parlarne mentre la sindaca Ginetta Santoni sta cercando di far annullare l'evento "Ritorno a Camelot"

Manifestazioni neofasciste e ne***ziste: quali condotte costituiscono reato, quali sono circostanze aggravanti, e a qual...
30/08/2026

Manifestazioni neofasciste e ne***ziste: quali condotte costituiscono reato, quali sono circostanze aggravanti, e a quali condizioni. I riferimenti normativi li metto tra parentesi, per chi vuole verificare.

**Saluto romano e chiamata del presente — reato autonomo**
Costituiscono il delitto di manifestazioni fasciste (art. 5 legge Scelba, l. 645/1952) se compiuti in una pubblica riunione. Sul piano oggettivo il gesto rientra sempre nella fattispecie, ma si tratta di un reato di pericolo concreto: va provato che, viste le circostanze, fosse idoneo a determinare il pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista. Gli indici fissati dalle Sezioni Unite nel 2024 (sent. n. 16153, link) sono il contesto ambientale, la valenza simbolica del luogo, la ricollegabilità al periodo storico e alla sua simbologia, il numero dei partecipanti, la ripetizione insistita dei gesti. Il carattere commemorativo non esclude il reato: il dolo è generico e i motivi sono irrilevanti.

**Discorsi che esaltano il regime, i suoi esponenti, i suoi metodi — reato autonomo**
Apologia del fascismo (art. 4 legge Scelba). Anche qui pericolo concreto: non basta la difesa elogiativa, serve un'esaltazione concretamente idonea a provocare adesioni e consensi favorevoli alla ricostituzione del disciolto partito (Corte cost. nn. 1/1957, 74/1958, 15/1973; Cass. Sez. I n. 25452/2024).

**Emblemi, vessilli, striscioni, tatuaggi esibiti in pubblica riunione — reato autonomo**
Manifestazioni esteriori e ostentazione di simboli (art. 2 co. 1 d.l. 122/1993 conv. l. 205/1993). Reato di pericolo presunto, non concreto: la valutazione l'ha già fatta il legislatore, e al giudice spetta verificare che nel caso concreto non manchi ogni offensività. Serve però che i simboli siano propri o usuali di un gruppo che **oggi** ha tra i suoi scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza; quel gruppo non deve essere strutturato, denominato o preesistente, e può risultare dalla stessa condotta collettiva. Nei luoghi di manifestazioni sportive esiste una previsione autonoma (art. 2 co. 2 dello stesso decreto).

**Esposizione e vendita di busti, libri, bandiere, emblemi, souvenir — dipende dal luogo, non dall'oggetto**
Qui va tenuta ferma una distinzione che nella pratica decide quasi tutto. Le due fattispecie della legge Scelba sulle manifestazioni e della legge Mancino sui simboli richiedono entrambe, per espressa previsione, che la condotta avvenga **partecipando a pubbliche riunioni**. Se busti del Duce, bandiere con la svastica, croci celtiche o gagliardetti sono esposti su un banchetto allestito dentro un raduno, un concerto, un corteo o una commemorazione, la condotta rientra nell'ostentazione di emblemi (art. 2 co. 1 d.l. 122/1993) e, per i simboli direttamente evocativi del regime, anche nelle manifestazioni fasciste (art. 5 legge Scelba).
Fuori da una pubblica riunione — la vetrina di un negozio, il banco di un mercatino, il sito di vendita online, l'abitazione privata — quelle due norme non operano. Restano applicabili soltanto l'apologia del fascismo, che richiede l'esaltazione **pubblica** di esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo (art. 4 legge Scelba), e la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale (art. 604-bis co. 1 lett. a c.p.). Entrambe pretendono qualcosa in più della semplice messa in mostra: l'una l'idoneità concreta a produrre adesioni favorevoli alla ricostituzione del partito, l'altra la diffusione idonea a fare presa su una pluralità di destinatari.
Per i libri il criterio è il medesimo: non è il titolo a decidere, ma se la messa a disposizione si traduca in propaganda in senso tecnico. La commercializzazione in sé, priva di quel connotato, non integra alcuno dei delitti indicati.

**Canzoni, cori, testi che affermano la superiorità della razza — reato autonomo**
Propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico (art. 604-bis co. 1 lett. a c.p.). La condotta rilevante è la propaganda, cioè la diffusione idonea a fare presa su una pluralità di destinatari, non l'opinione espressa a titolo individuale. Stessa norma per l'istigazione a commettere atti di discriminazione.

**Cori o discorsi che chiamano alla violenza contro un gruppo — reato autonomo, più grave**
Istigazione a commettere violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 604-bis co. 1 lett. b c.p.).

**Negazione della Shoah — non è reato: è circostanza aggravante**
Questo è il punto più frainteso. In Italia negare la Shoah non integra alcun delitto autonomo. Esiste soltanto un'aggravante (art. 604-bis co. 3 c.p., introdotta dalla l. 115/2016 ed estesa dall'art. 5 della l. 167/2017 alla minimizzazione grave e all'apologia), che opera se la propaganda o l'istigazione **si fondano** sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, contro l'umanità e di guerra, **e** sono commesse in modo che ne derivi concreto pericolo di diffusione. Serve quindi un reato base già configurato: senza propaganda o istigazione punibile, l'aggravante non ha nulla su cui appoggiarsi e la negazione isolata resta impunita. È una scelta consapevole del legislatore del 2016, che aveva davanti un'ipotesi di reato autonomo e l'ha scartata.

**Inviti a sterminare, a "ripulire", ad annientare un gruppo — reato autonomo, il più grave**
Pubblica istigazione e apologia di genocidio (art. 8 l. 962/1967). Punita per il solo fatto dell'istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni, competenza della Corte d'assise. È la fattispecie più severa dell'intero quadro e la più trascurata nelle contestazioni. Per i crimini contro l'umanità opera in parallelo un'aggravante dell'istigazione a delinquere, con aumento della metà (art. 414 co. 4 c.p.).

**Il gruppo in quanto tale — reato autonomo**
È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo che abbia tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza (art. 604-bis co. 2 c.p.): punite la partecipazione e, più gravemente, la promozione e la direzione. Sul versante della legge Scelba, la riorganizzazione del disciolto partito fascista ricorre quando un gruppo non inferiore a cinque persone persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, anche svolgendo propaganda razzista (art. 1 l. 645/1952).

**Contorno — reati autonomi**
Travisamento, cioè uso di caschi o altri mezzi atti a rendere difficoltoso il riconoscimento in occasione di manifestazioni (art. 5 l. 152/1975). Porto ingiustificato di oggetti atti a offendere (art. 4 l. 110/1975).

**Aggressioni, minacce, danneggiamenti, lapidi e pietre d'inciampo imbrattate — reati comuni con circostanza aggravante**
Qui il reato è quello ordinario: lesioni, minaccia, danneggiamento, violenza privata. Ad esso si aggiunge l'aggravante della finalità di discriminazione o odio etnico, nazionale, razziale o religioso (art. 604-ter c.p.), che aumenta la pena fino alla metà.

**Perché la distinzione conta**
Un reato autonomo esiste da solo e sopravvive anche se cade tutto il resto. Una circostanza aggravante no: ha bisogno di un delitto già configurato, e se quello non regge cade con lui. È la ragione per cui la negazione della Shoah, in Italia, resta quasi sempre fuori dal processo penale, mentre il saluto romano ci entra — salvo poi doversi misurare con la soglia del pericolo concreto.

E le soglie sono diverse e non intercambiabili. La legge Scelba chiede il pericolo concreto di ricostituzione. La legge Mancino chiede l'individuazione di un gruppo attuale. L'aggravante di negazionismo chiede un reato base e il pericolo di diffusione. L'istigazione al genocidio chiede soltanto la pubblicità. Una contestazione costruita sulla norma sbagliata cade in cassazione anche quando il fatto è pacifico: è esattamente ciò che è accaduto nel caso deciso dalle Sezioni Unite.

**Un punto finale, che non è solo tecnico.**
Il diritto penale è, e deve restare, extrema ratio. Ne consegue che molte di queste manifestazioni non saranno punibili: mancherà il pericolo concreto, mancherà il gruppo attuale, mancherà la prova, o interverrà la prescrizione.

Ma non punibile non significa politicamente accettabile o compatibile con l'ordinamento. La Costituzione repubblicana e lo stato di diritto nascono, storicamente e testualmente, come reazione al fascismo: la XII disposizione transitoria e finale vieta la riorganizzazione del disciolto partito, e quel divieto resta un principio dell'ordinamento anche là dove la sanzione penale non arriva. I valori costituzionali sono antifascisti nel DNA.

La Costituzione repubblicana è infatti scritta contro il fascismo articolo per articolo: l’uguaglianza dopo le leggi razziali, l’inviolabilità della libertà personale e il divieto di ogni violenza sui detenuti dopo il confino e l’OVRA, il giudice naturale precostituito dopo il Tribunale speciale, la libertà di riunione e di associazione con il divieto delle organizzazioni a carattere militare dopo lo squadrismo, la stampa senza censura preventiva dopo il Minculpop, la magistratura soggetta soltanto alla legge, il metodo democratico imposto ai partiti dopo il partito unico, il diritto d’asilo e il divieto di estradizione per reati politici pensati per i fuoriusciti antifascisti.

Lo spazio — tra ciò che il codice penale non riesce a colpire e ciò che l'ordinamento continua a ripudiare — non si riempie dubbie con i processi penali.

Si riempie con la scuola, con la memoria, con la ricerca storica, con la responsabilità di chi mette a disposizione spazi e mezzi, e con la mobilitazione politica e civile.

Confondere i due piani è un errore in entrambe le direzioni: chi pretende dal giudice penale una risposta che il diritto penale non può dare resta deluso, e chi legge nell'assenza di condanna una patente di legittimità legge male.

I diritti restano vivi nelle aule.

La condotta, tenuta nel corso di una pubblica riunione, consistente nella risposta alla 'chiamata del presente' e nel cosiddetto 'saluto romano' integra il delitto di manifestazione fascista previsto dall'art. 5 della L. 20 giugno 1952, n. 645, ove, avuto riguardo alle circostanze del caso, sia idon...

Un patteggiamento del 2012, pena sospesa, reato ormai estinto, nulla che compaia sul certificato del casellario. Basta p...
30/08/2026

Un patteggiamento del 2012, pena sospesa, reato ormai estinto, nulla che compaia sul certificato del casellario. Basta per rispondere "no" ai quesiti dell'ESTA?

Chi ha un precedente penale in Italia, o anche solo una segnalazione ex art. 75 T.U. stupefacenti, e vuole recarsi negli Stati Uniti deve rispondere a tre quesiti del modulo ESTA la cui portata non dipende dal nostro ordinamento ma dal diritto federale statunitense. E che cosa possono sapere le autorità statunitensi?

PS: lo so che le ferie sono finite, ma meglio prendersi per tempo ;)

Chi ha un precedente penale, anche non risultante dal casellario in Italia, e vuole recarsi negli Stati Uniti si trova davanti a tre domande apparentemente semplici del modulo ESTA. La risposta corretta, però, non dipende da come il fatto è qualificato nel nostro ordinamento, ma da come lo legge i...

Liberta di informazione ma .. chi decide oggi che cosa è “notizia”?Il Consiglio d’Europa ha appena pubblicato uno studio...
29/08/2026

Liberta di informazione ma .. chi decide oggi che cosa è “notizia”?

Il Consiglio d’Europa ha appena pubblicato uno studio molto interessante su un fenomeno che riguarda ormai tutti noi: i “newsfluencers”, figure ibride a metà strada tra giornalismo, influencer culture e creator economy.

Il punto di partenza è difficilmente contestabile: soprattutto tra i più giovani, una parte crescente dell’informazione non passa più attraverso giornali e telegiornali, ma attraverso social, video brevi e singole personalità che diventano, di fatto, nuove “autorità” dell’informazione.

E non è necessariamente un male.

I newsfluencers possono raggiungere persone che hanno abbandonato l’informazione tradizionale, rendere accessibili temi complessi, stimolare partecipazione politica e dare spazio a voci che nei media tradizionali trovano poco spazio. Nei sistemi meno liberali possono persino rappresentare un importante canale alternativo di informazione.

Ma il rovescio della medaglia è evidente: nessuna redazione, pochi controlli, responsabilità spesso poco definite e un modello economico governato dall’attenzione. E gli algoritmi tendono a premiare proprio ciò che suscita reazioni: semplificazione, indignazione, conflitto, polarizzazione.

C’è poi un paradosso particolarmente interessante.

Il giornalismo professionale è sottoposto a regole, responsabilità, standard deontologici e controlli. Una persona capace di raggiungere centinaia di migliaia – o milioni – di cittadini parlando quotidianamente di politica e attualità può invece trovarsi in uno spazio molto più difficile da definire e regolamentare.

Lo studio analizza per questo anche DSA, disciplina europea sulla pubblicità politica, European Media Freedom Act e normative nazionali, ponendo una domanda tutt’altro che semplice: come aumentare accountability e trasparenza senza trasformarle in strumenti di controllo dell’espressione individuale?

La conclusione mi sembra quella giusta: sarebbe troppo semplice contrapporre “giornalisti buoni” e “influencer cattivi”.

Le caratteristiche che rendono i newsfluencers potenzialmente pericolosi – rapporto personale con il pubblico, autenticità, assenza di gatekeeping istituzionale – sono esattamente quelle che spiegano il loro successo e, talvolta, la loro utilità democratica.

Forse quindi la domanda non è più soltanto chi è un giornalista, ma chi esercita oggi il potere sociale di informare – e quali responsabilità devono accompagnare quel potere.

Nicola Canestrini

📖 Marijana Grbeša & Iva Nenadić, Shifting news authorities and democratic resilience: opportunities and risks associated with newsfluencers in Europe, Council of Europe, August 2026.

https://rm.coe.int/cdmsiinf-2026-2-shifting-news-authorities-and-democratic-resilience-op/48802d0f9c

Cause ostative all'estradizione rilevano (ovviamente) anche in fase cautelare. E i provvedimenti vanno tradotti.
27/08/2026

Cause ostative all'estradizione rilevano (ovviamente) anche in fase cautelare. E i provvedimenti vanno tradotti.

In tema di estradizione per l'estero, la Corte di appello, chiamata a pronunciarsi su ogni richiesta di modifica della misura coercitiva applicata a fini estradizionali, è tenuta a verificare, sulla base di elementi oggettivi e attendibili, la sussistenza del rischio che il consegnando sia sottopos...

Fidatevi del vostro magistrato: a voi si addice tenere sempre la bocca chiusa. Nicola Canestrini,  25 agosto 2026 IL pot...
26/08/2026

Fidatevi del vostro magistrato: a voi si addice tenere sempre la bocca chiusa.

Nicola Canestrini, 25 agosto 2026

IL potere di segnalare l’avvocato è in mano alla controparte. E il disciplinare che dura fa il resto

«Vertrauet Eurem Magistrat … Euch ziemt es, stets das Maul zu halten.» Fidatevi del vostro magistrato: a voi si addice tenere sempre la bocca chiusa. Così si chiude, nel 1854, una satira di Heine sull’autorità che pretende, oltre all’obbedienza, il silenzio. L’iperbole ha cambiato forma: il silenzio non si ordina più, si rende conveniente.
Il rapporto 2025 della Coalition Against SLAPPs in Europe documenta 1.303 azioni bavaglio dal 2010 in 43 Paesi, con l’Italia al primo posto per il secondo anno di fila, e avverte che è la punta dell’iceberg: molta censura si consuma prima del processo, con diffide che nessuno registra.

In Italia il fenomeno è stato letto quasi solo in chiave giornalistica. È riduttivo: chi discute della giustizia con cognizione tecnica è l’avvocato, che ha una vulnerabilità in più, cioè ciò che dice in udienza.

I casi che cito qui sono una selezione di quello che mi hanno visto coinvolto personalmente, come difensore o come incolpato, indagato, convenuto. Il più noto è quello dei difensori nel processo “Angeli e Demoni”, indagati per calunnia per un’eccezione processuale, con avviso ex art. 415 bis c.p.p. notificato nei giorni delle arringhe dei querelati e archiviazione nel 2025, perché quell’eccezione era legittimo esercizio della difesa. Il punto è l’atteggiamento: ciò che non si contrasta dentro il processo viene affrontato fuori — per rovesciare una formula cara a qualcuno.

C’è poi il binario propriamente disciplinare. L’art. 105 c.p.p. nasce come garanzia: il giudice non sanziona il difensore, riferisce all’ordine. Il comma 4 estende però il potere di riferire a “ogni altro caso di violazione dei doveri di lealtà e probità”, attribuendolo anche al pubblico ministero: clausola generale azionabile dalla controparte della difesa.

Casistica? Sempre per esperienza personale: un esposto per aver chiesto al gup puntualità nell’inizio dell’udienza, avendo altro impegno professionale. Un altro per aver enunciato in udienza le ragioni di una ricusazione: per aver compiuto, cioè, l’atto che la legge impone di compiere lì. Uno recente nel corso di un procedimento davanti alla Corte d’appello di Milano, con segnalazione archiviata dal Consiglio distrettuale di disciplina di Trento per manifesta infondatezza. Quando viene chiesto conto di quell’iniziativa pretendendo le scuse la risposta è stata una diffida a rimuovere o anonimizzare entro quindici giorni il post con cui era stata pubblicata l’archiviazione: quando la diffamazione diventa difficile si cambia strumento, ed è lo slittamento verso i terreni tecnici che CASE registra ovunque.

L’asimmetria è misurabile: la segnalazione è atto funzionale, e chi si ritenga danneggiato non può convenire il magistrato ma solo lo Stato, nei limiti stretti della legge 117/1988. Costa poco a chi la compie, molto a chi la subisce. E costa soprattutto in tempo, perché il problema del disciplinare non è l’esito: è la durata. Non un inconveniente organizzativo ma un moltiplicatore dell’effetto censorio: finché il procedimento pende la posizione dell’avvocato resta sospesa. Chi ha segnalato ha già ottenuto quel che gli serviva.

Va rimarcato che la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione della professione di avvocato (CETS n. 226), firmata dall’Italia nel 2025, detta requisiti esattamente sul disciplinare per prevenirne l’uso improprio.
L’indipendenza del difensore non è un privilegio di categoria: è una garanzia di chi deve essere difeso.
Chiamiamo avvocate ed avvocati sentinelle dei diritti; ma chi deve calcolare quanto gli costerà l’allarme ha smesso di esserlo. Nessuno scriverebbe oggi «Euch ziemt es, stets das Maul zu halten» in un provvedimento. Non serve: basta che parlare costi abbastanza, e che il conto arrivi il più tardi possibile.

Segnalazioni disciplinari, esposti e citazioni  diventano strumenti di pressione sugli avvocati che colpiscono il diritt...
25/08/2026

Segnalazioni disciplinari, esposti e citazioni diventano strumenti di pressione sugli avvocati che colpiscono il diritto stesso alla difesa.

Segnalazioni disciplinari, esposti e procedimenti diventano strumenti di pressione sugli avvocati che colpiscono il diritto stesso alla difesa

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