07/09/2026
SCREENSHOT DEI MESSAGGI WHATSAPP: QUANDO FANNO PIENA PROVA E COME DEVONO ESSERE Corte d’Appello di Firenze, IV Sezione civile, sentenza n. 2372/2026, sul valore probatorio nel processo civile degli screenshot delle conversazioni WhatsApp.
La questione non riguarda soltanto l’ammissibilità della messaggistica istantanea come prova documentale, ormai ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza, ma soprattutto le modalità con le quali la parte contro cui gli screenshot vengono prodotti deve contestarne la conformità.
La Corte richiama anzitutto la giurisprudenza di legittimità secondo cui i messaggi WhatsApp e gli SMS conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili come prova documentale e possono essere acquisiti nel processo anche mediante la riproduzione fotografica degli stessi.
Il riferimento normativo centrale è l’art. 2712 c.c., relativo alle riproduzioni meccaniche.
Secondo il principio richiamato dalla Corte, il messaggio WhatsApp – analogamente all’e-mail – è un documento elettronico contenente la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti e, anche se privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche disciplinate dall’art. 2712 c.c.
Ne consegue che può formare piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, qualora colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità.
Ed è proprio sul disconoscimento che la sentenza assume particolare interesse pratico.
La Corte richiama il consolidato principio secondo il quale il disconoscimento idoneo a far perdere alla riproduzione informatica la qualità di prova deve essere “chiaro, circostanziato ed esplicito”.
Non basta, dunque, una contestazione generica ma occorre allegare concretamente elementi diretti a evidenziare la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta.
La distinzione è processualmente rilevante: contestare genericamente il valore di una conversazione, la sua rilevanza rispetto ai fatti di causa o l’idoneità dei messaggi a dimostrare una determinata prestazione non equivale necessariamente a disconoscere la conformità della riproduzione ai sensi dell’art. 2712 c.c.
Il Tribunale di Pistoia in primo grado aveva ritenuto insufficienti alcuni screenshot WhatsApp prodotti dal creditore per dimostrare parte delle prestazioni poste a fondamento della propria pretesa.
La Corte d’Appello riforma sul punto la decisione, rilevando che il giudice di primo grado aveva erroneamente negato valore probatorio ai messaggi WhatsApp prodotti mediante copia fotografica degli screenshot.
La parte opponente, infatti, non aveva specificamente contestato l’alterazione dei documenti o l’effettiva esistenza delle conversazioni, ma aveva formulato una contestazione ritenuta dalla Corte “del tutto generica e quindi inidonea” a scalfire l’efficacia probatoria della documentazione prodotta.
La Corte valorizza quindi il contenuto delle conversazioni, nelle quali emergevano anche richieste di fatturazione di determinati servizi e importi, utilizzandole ai fini della prova delle prestazioni e della relativa pretesa creditoria.
Di fronte alla produzione in giudizio di screenshot di conversazioni WhatsApp, la mera formula di stile con cui se ne contesti genericamente il contenuto o il valore probatorio può non essere sufficiente.
Se si intende contestare la conformità della riproduzione ai sensi dell’art. 2712 c.c., il disconoscimento deve essere specifico, chiaro e circostanziato, indicando gli elementi concreti dai quali dovrebbe emergere la mancata corrispondenza tra quanto rappresentato nello screenshot e la realtà della conversazione.
La sentenza conferma, dunque, un dato ormai centrale nel processo civile contemporaneo: la prova digitale non può essere affrontata con contestazioni meramente formali o generiche.
Alla crescente facilità con cui messaggi, e-mail e conversazioni digitali entrano nel processo corrisponde la necessità, per la difesa, di prestare particolare attenzione non soltanto alla loro produzione, ma anche alle modalità tecniche e processuali del loro eventuale disconoscimento.
Corte d’Appello di Firenze, Sez. IV civ., sent. n. 2372/2026, 25 giugno 2026
Richiamate, tra le altre, Cass. civ. n. 11197/2023 e Cass. civ. n. 1254/2025.
L’approfondimento di Altalex nel link https://www.altalex.com/documents/2026/09/07/screenshot-messaggi-whatsapp-piena-prova-non-disconosciuti?fbclid=IwdGRjcAUM3ENwZG9mAWZkaWQWUOCO_mpMnmocho8W9SaGPhvfWnX32GV4dG4DYWVtAjExAHNydGMGYXBwX2lkCjY2Mjg1NjgzNzkAAR5JPBObZvR74t75Xqb56Noz0pIOoK9ZxFDMWWxOvGU3SnzveoBSlQ8MKS6FKA_aem_ybcBzyd-BrNaUJsOWCsVjw
La Sentenza della Corte d'Appello Firenze, Sez. IV, 25/06/2026, n. 2372 afferma la valenza di piena prova processuale degli screenshot dei messaggi...