Studio Legale Avvocato Barbara Nardelli

Studio Legale Avvocato Barbara Nardelli Lo studio si occupa di Diritto Bancario,Diritto Penale e Diritto di Famiglia L'Avv.

Barbara Nardelli si è laureata in Giurisprudenza presso l'università degli Studi di Roma "La Sapienza"ed è Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Roma. Offre tutela legale nei diversi settori del Diritto penale e del Diritto civile; nello specifico nel campo del Diritto di Famiglia e della responsabilità civile, ivi compresa l'infortunistica stradale. Offre, inoltre, consulenza ed assistenza lega

le anche per controversie in materia di diritto del lavoro, patrocinando sia lavoratori che datori di lavoro nella fase del tentativo di conciliazione ed in quella giudiziale vera e propria.

07/09/2024

Sulla competenza territoriale nel caso di diffamazione commessa attraverso trasmissioni televisive e consistente nell’attribuzione di un fatto determinato.

Cassazione Penale, Sez. V, 8 luglio 2024 (ud. 15 marzo 2024), n. 26919
Presidente Sabeone, Relatore Brancaccio

Segnaliamo ai lettori, in tema di diffamazione commessa attraverso trasmissioni televisive e consistente nell’attribuzione di un fatto determinato, la sentenza con cui la quinta sezione penale della Corte di cassazione – investita di un rinvio pregiudiziale, ai sensi dell’art. 24-bis c.p.p. (introdotto dalla Riforma Cartabia), da parte del Tribunale di Milano – ha affermato che, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 150 del 2021, la competenza territoriale deve essere stabilita applicando l’art. 30, comma 5, seconda parte, legge 6 agosto 1990, n. 223, con riferimento al luogo di residenza della persona offesa, chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere del reato.

In punto di ammissibilità del rinvio pregiudiziale, i giudici hanno evidenziato che il giudice «ha motivato la propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa, così da prospettare l’impossibilità di risolverla mediante l’utilizzo degli ordinari strumenti normativi», così allineandosi «agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità recentemente formatasi in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per risolvere una questione di competenza territoriale».

La questione rimessa ex art. 24-bis c.p.p. era la seguente: «se, in tema di diffamazione commessa con il mezzo della trasmissione televisiva, la competenza territoriale deve essere stabilita, in applicazione dell’art. 30, comma 5, della legge n. 223 del 1990, nel foro di residenza della persona offesa, chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere del reato di diffamazione, e dunque ancorché non si tratti dei soggetti indicati nell’art. 30, comma 1, della medesima legge (ossia del concessionario privato, della concessionaria pubblica o della persona da loro delegata al controllo della trasmissione) oppure la speciale regola di competenza dettata dal comma 5 del citato art. 30 valga solo per i soggetti specificamente indicati nel comma primo della medesima disposizione, sicchè, quando questi non siano imputati, si applicano, agli autori della diffamazione, le regole generali di competenza territoriale previste in relazione alla diffamazione punita ex art. 595 cod. pen. e segnatamente l’art. 9, comma 1, cod. proc. pen.“.

Questa la soluzione della Corte di cassazione: «in tema di diffamazione commessa attraverso trasmissioni radiotelevisive e consistente nell’attribuzione di un fatto determinato, anche successivamente alla sentenza n. 150 del 2021 della Corte costituzionale, la competenza territoriale deve essere stabilita applicando l’art. 30, comma 5, seconda parte, legge 6 agosto 1990, n. 223, con riferimento al luogo di residenza della persona offesa, chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere della diffamazione».

07/09/2024

Depositata la sentenza delle Sezioni Unite (n. 27727/2024) su concorso di persone nella cessione di sostanze stupefacenti e contestazione di titoli di reato diversi ai concorrenti.

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 11 luglio 2024 (ud. 14 dicembre 2023), n. 27727
Presidente Cassano, Relatore Pezzella
Era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione: “se, in tema di concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico possa essere ascritto a un concorrente a norma dell’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e a un altro concorrente a norma dell’art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R.”.

Con la sentenza n. 27727, depositata in data odierna, le Sezioni Unite, fornendo soluzione “affermativa” al quesito, hanno affermato il seguente principio di diritto: “in tema di concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico può configurare, in presenza dei diversi presupposti, nei confronti di un concorrente il reato di cui all’art. 73, comma 1 ovvero comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e, nei confronti di altro concorrente, il reato di cui all’art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R.“.

La sentenza penale di assoluzione con formula piena, se prodotta in un processo tributario pendente, ha effetto determin...
07/09/2024

La sentenza penale di assoluzione con formula piena, se prodotta in un processo tributario pendente, ha effetto determinante sulla caduta dell’accertamento fiscale, eliminando di fatto la pretesa dell’Agenzia delle Entrate.

Tale effetto si ha anche se la pronuncia penale è antecedente alla riforma delle sanzioni.

L'assoluzione penale ha effetti nella lite tributaria: stop all'accertamento

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 23570 del 3 settembre 2024, si è pronunciata riguardo all'efficacia delle sentenze penali di assoluzione nel contesto del giudizio tributario.

La decisione degli Ermellini si basa sulla nuova norma introdotta dal Decreto legislativo n. 87/2024 (Revisione del sistema sanzionatorio tributario), che ha inserito l'articolo 21-bis nel D. Lgs. n. 74/2000.

Alla luce di tale disposizione, una sentenza penale di assoluzione, divenuta irrevocabile e pronunciata perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, ha efficacia di giudicato anche nel procedimento tributario.

Questo, a condizione che il giudizio tributario sia ancora pendente alla data del 29 giugno 2024, ossia l'entrata in vigore della riforma.

Il caso esaminato

Nella vicenda esaminata, il contribuente era stato sottoposto a un accertamento fiscale per l’utilizzo di fatture false, strumento attraverso il quale si ipotizzava una frode fiscale per abbattere l’imponibile e ottenere indebitamente detrazioni IVA.

Tuttavia, il contribuente era stato assolto in sede penale, con sentenza che aveva dichiarato l'insussistenza del fatto contestato.

Sebbene la sentenza penale di assoluzione fosse divenuta irrevocabile prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. 87/2024, la nuova norma riconosce a tale pronuncia l'efficacia di giudicato anche nel giudizio tributario, purché pendente.

La sentenza di assoluzione, nella specie, era stata prodotta nel corso del giudizio tributario in Cassazione, determinando la cassazione della sentenza tributaria di appello che aveva confermato l’accertamento fiscale.

La decisione della Corte di cassazione

La Cassazione ha chiarito che la nuova norma si applica retroattivamente.

Nuova norma con applicazione retroattiva

L’efficacia delle sentenze penali di assoluzione, in altri termini, si estende ai procedimenti tributari pendenti, anche se le pronunce penali sono antecedenti alla riforma.

Nel dettaglio, il nuovo art. 21-bis, rubricato "Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione" dispone:

"1. La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.
2. La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio".
Per la Cassazione, tale ius superveniens si applica ai casi in cui la sentenza penale dibattimentale di assoluzione sia divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del menzionato Decreto legislativo n. 87/2024, purché, alla data di entrata in vigore, sia ancora pendente il giudizio in cassazione contro la sentenza tributaria d'appello che ha condannato il contribuente in relazione ai medesimi fatti, penalmente rilevanti, dai quali egli sia stato irrevocabilmente assolto, in esito a giudizio dibattimentale, con una delle formule piene "il fatto non sussiste" o "l'imputato non l'ha commesso".

Condizioni efficacia della sentenza penale di assoluzione

In altri termini, le condizioni essenziali per il riconoscimento dell’efficacia di giudicato sono:

Identità dei fatti: i fatti contestati nel processo tributario devono essere gli stessi esaminati nel processo penale;
Sentenza penale dibattimentale di assoluzione: l’assoluzione deve essere stata pronunciata perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso;
Pendenza del giudizio tributario: il giudizio deve essere ancora pendente alla data di entrata in vigore della riforma (29 giugno 2024).
Secondo la Corte, quando una sentenza penale dichiara l’insussistenza del fatto, tale fatto non può essere considerato valido ai fini fiscali. Questo implica che l’accertamento fiscale basato su quei fatti deve essere annullato.

Tutela rafforzata per il contribuente

Di conseguenza, l'efficacia della sentenza penale di assoluzione non solo prevale sull’accertamento tributario, ma impedisce anche il proseguimento del contenzioso, rendendo inutile un ulteriore esame nel merito.

In sintesi, la retroattività della norma sancita dalla Cassazione garantisce una tutela rafforzata per il contribuente, assicurando che, in presenza di una sentenza penale definitiva, gli stessi fatti non possano essere contestati nuovamente in ambito tributario.

Questa decisione pone un importante precedente per tutti i giudizi tributari ancora pendenti.

Tabella di sintesi della decisione

Sintesi del caso Un contribuente era stato sottoposto ad accertamento fiscale per l’utilizzo di fatture false. In sede penale, lo stesso era stato assolto perché il fatto non sussisteva.
Questione dibattuta Se la sentenza penale di assoluzione, divenuta irrevocabile prima della riforma, potesse avere efficacia di giudicato anche nel giudizio tributario pendente.
Soluzione della Corte di Cassazione La Corte ha stabilito che, in base al nuovo art. 21-bis del Dlgs 74/2000, la sentenza penale di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio tributario, a condizione che questo sia ancora pendente.

26/08/2021

Il reato di maltrattamenti in famiglia può essere integrato anche quando la convivenza di fatto viene meno. Per cui, anche se la convivenza more uxorio viene a cessare, da qual momento non sono qualificabili come stalking le condotte poste in essere ai danni della ex convivente. Queste in estrema sintesi le precisazioni della Corte di Cassazione contenute nella sentenza n. 30129/2021

17/01/2021

Puniti gli episodi di prevaricazione verso la moglie, consistenti in insulti pronunciati nella quotidianità e non solo nel corso di litigi...

06/01/2021

Sentenza n. 34504 del 3 dicembre 2020

La Quinta sezione, pronunciandosi in tema di maltrattamenti in famiglia, ha affermato che è applicabile la pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale, prevista dall’art. 34, comma secondo, cod. pen., anche quando le condotte di reato, colpendo l’altro genitore, siano indirettamente rivolte contro i figli minori, costringendoli ad assistere, secondo i parametri normativi di cui all’art. 61, comma primo, n. 11-quinquies, cod. pen., ad atti di violenza e sopraffazione destinati ad avere inevitabili conseguenze sulla loro crescita ed evoluzione psico

06/01/2021

Sentenza n. 28972 del 17 dicembre 2020

Le Sezioni Unite, pronunciando ex art. 363 c.p.c. su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto: La pattuizione avente ad oggetto la creazione del c.d. “diritto reale di uso esclusivo” su una porzione di cortile condominiale, costituente come tale parte comune dell’edificio, mirando alla creazione di una figura atipica di diritto reale limitato, tale da incidere, privandolo di concreto contenuto, sul nucleo essenziale del diritto dei condomini di uso paritario della cosa comune, sancito dall’art. 1102 c.c., è preclusa dal principio, insito nel sistema codicistico, del numerus clausus dei diritti reali e della tipicità di essi.

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