27/06/2025
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16399 del 18 giugno 2025, ha stabilito che la convocazione dell'assemblea condominiale tramite posta elettronica ordinaria non è valida, anche se il condomino ha autorizzato tale modalità di comunicazione. La normativa vigente, precisamente l'articolo 66, terzo comma, delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, prescrive forme tassative per la comunicazione dell'avviso di convocazione: posta raccomandata, posta elettronica certificata (PEC), fax o consegna a mano. L'uso della posta elettronica semplice non garantisce la certezza della ricezione e, pertanto, non soddisfa i requisiti legali per una valida convocazione assembleare.
È importante sottolineare che, secondo la Cassazione, la disciplina prevista dall'articolo 66, terzo comma, delle disposizioni di attuazione del Codice Civile è inderogabile e mira a tutelare gli interessi collettivi del condominio. Pertanto, anche un accordo tra amministratore e singolo condomino non può giustificare l'uso di modalità di convocazione diverse da quelle previste dalla legge.