18/12/2025
Nei giorni scorsi Parlamento europeo e Consiglio UE hanno raggiunto un accordo politico sull’aggiornamento delle regole relative al cosiddetto “paese terzo sicuro” nelle procedure di asilo.
L’intervento modifica il Regolamento (UE) 2024/1348 sulle procedure di asilo, adottato nell’ambito del Patto europeo su Migrazione e Asilo, che diventerà applicabile dal 12 giugno 2026.
In base alle nuove disposizioni, uno Stato membro potrà dichiarare inammissibile una domanda di protezione internazionale ai sensi degli artt. 38 e ss. del Regolamento, e disporre il trasferimento del richiedente verso un Paese extra-UE ritenuto “sicuro”, quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni: – esista un collegamento tra il richiedente e il Paese terzo (familiari presenti, precedente soggiorno, legami linguistici, culturali o sociali); – il richiedente abbia transitato in tale Paese e avrebbe potuto richiedere una protezione effettiva; – sia in vigore un accordo o un’intesa, a livello bilaterale, multilaterale o dell’Unione, per l’ammissione dei richiedenti asilo e l’esame delle domande fuori dal territorio UE.
Un elemento di particolare rilievo riguarda le garanzie procedurali: il ricorso contro la decisione di inammissibilità, presentato ai sensi dell’art. 67 del Regolamento, non comporterà automaticamente la sospensione del trasferimento verso il Paese terzo sicuro, salvo diversa decisione dell’autorità giudiziaria.
Restano esclusi dall’applicazione di tali meccanismi i minori non accompagnati, in conformità agli artt. 25 e 26 del Regolamento e al principio del superiore interesse del minore, come già affermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE e della CEDU.
Impatto in Italia
Per l’ordinamento italiano, queste modifiche avranno effetti concreti su più piani.
Sul piano normativo e amministrativo, il sistema dovrà coordinare il Regolamento europeo con il d.lgs. 25/2008 (attuativo della direttiva procedure, destinato a essere progressivamente superato), nonché con l’art. 10, comma 3, della Costituzione e con l’art. 19 del d.lgs. 286/1998 in materia di divieti di espulsione e respingimento.
Sul piano pratico, aumenteranno i casi di decisioni di inammissibilità fondate sul concetto di paese terzo sicuro, con un probabile ricorso più frequente a procedure accelerate e di frontiera, già previste dagli artt. 40 e ss. del Regolamento UE 2024/1348.
Sul piano giurisdizionale, il venir meno dell’effetto sospensivo automatico del ricorso renderà centrale l’intervento tempestivo del giudice, chiamato a valutare in tempi ristretti il rischio di violazione del principio di non-refoulement, sancito dall’art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951, dall’art. 3 CEDU e dall’art. 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Il nuovo quadro europeo rafforza la tendenza all’esternalizzazione delle procedure di asilo e impone una lettura rigorosa, caso per caso, delle condizioni di sicurezza effettiva del Paese terzo, della possibilità reale di accesso alla protezione e della tutela giurisdizionale concreta del richiedente.
Lo Studio continuerà a seguire l’evoluzione normativa e giurisprudenziale, con particolare attenzione agli effetti applicativi nel contesto italiano.