11/05/2026
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(martedรฌ 26 maggio 2026)
Una delle tematiche piรน discusse nel Diritto del Lavoro, sempre soggetta ai mutevoli orientamenti della giurisprudenza interna e comunitaria, รจ quella della individuazione della nozione di ramo di azienda ai fini dellโapplicazione della disciplina del trasferimento ex art. 2112 c.c.
Anche secondo i piรน recenti arresti giurisprudenziali, nonostante le novelle legislative del D.Lgs. 18/2001 e dellโart. 32 D.Lgs. 276/2003, per stabilire se possa parlarsi di ramo dโazienda o meno, non bisogna basarsi sullโorganizzazione assunta dal cessionario successivamente alla cessione (eventualmente grazie alle integrazioni determinate da successivi contratti di appalto), ma sullโorganizzazione consentita giร dal preesistente complesso produttivo costituito dal ramo ceduto.
Anche la cessione di un gruppo di lavoratori e non anche di beni materiali puรฒ integrare la fattispecie del trasferimento di ramo di azienda, laddove sussistano i requisiti della preesistenza e della autonomia funzionale: piรน in particolare, รจ necessario che tale gruppo sia caratterizzato da una profonda coesione professionale e che i suoi componenti abbiano legami organizzativi preesistenti alla cessione e siano dotati di specifico know how , in modo da poter essere individuati come unโunitร funzionale in grado di produrre beni o servizi e non come mera sommatoria di dipendenti (ipotesi questโultima che ricondurrebbe la fattispecie nellโarea della mera cessione individuale di rapporti di lavoro, che ai sensi dellโart. 1406 c.c. con conseguente necessitร del consenso del contraente ceduto).
Lโautonomia del ramo puรฒ, dunque, sussistere anche in presenza di una struttura dematerializzata o โleggeraโ, costituita in prevalenza da rapporti di lavoro organizzati in modo tale da consentire, anche potenzialmente, lo svolgimento di unโattivitร economica.
Altro profilo di estremo interesse ed attualitร , sul quale piรน volte si รจ pronunciata la Corte di Giustizia, รจ quello dello stretto rapporto sussistente fra trasferimento dโazienda e contratto di appalto.
Infine, traendo o lo spunto dalla sentenza n. 228 del 26 giugno 2025 del Tribunale di Ravenna, si segnala il tema del dissenso della maggioranza dei lavoratori e se esso sia tale da impedire il passaggio automatico degli stessi in caso di trasferimento di ramo d'azienda, rendendolo inefficace.
Il webinar si prefigge lโobiettivo di fare il punto sullโevoluzione giurisprudenziale in materia, dando conto dei piรน recenti arresti della Corte di Giustizia e della giurisprudenza interna ed approfondendo le questioni di maggiore interesse.
Per il convegno รจ stato richiesto l'accreditamento, da parte del Consiglio Nazionale Forense, di n. 2 crediti formativi.
Per le iscrizioni: https://www.agilazio.it/iscrizioni/