18/10/2026
Con una mia assistita riceviamo una importante sentenza recentissima in cui il Tribunale afferma che a distanza di qualche anno è scontato il fatto che le esigenze economiche per i figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, aumentino e che pertanto non si abbia bisogno di dimostrare specificamente in giudizio queste maggiori esigenze dei figli, con conseguenza che ciò debba comportare necessariamente un aumento del contributo economico da parte di ciascun genitore e pertanto che la mia assistita abbia diritto di ricevere un aumento dell’assegno di mantenimento che l’ex coniuge versa per i due figli minori.
Tale principio è stato infatti espresso e ribadito anche con numerose sentenze dalla Corte di Cassazione che dal 2022 ad oggi ha precisato
come le spese per i figli di cura, educazione, istruzione ed assistenza crescenti con l’età, non possano ritenersi integralmente assorbite sotto la voce di spese straordinarie, dovendosi invece provvedere ad un proporzionale adeguamento dell’assegno di mantenimento, che le esigenze dei figli, in particolare, cui i genitori sono obbligati a provvedere ex art. 337 bis c.c., mutano nel tempo in base a diversi fattori, tra cui l’età, gli studi intrapresi, il contesto sociale e che pertanto e’ del tutto legittima la richiesta del genitore collocatario, di vedersi riconoscere un aumento dell’assegno di mantenimento per i figli, a causa dell’aumentare di età della prole, crescita che appunto esonera il genitore richiedente dalla dimostrazione che siano insorte nuove e maggiori esigenze.
Avv. Fabiana Pizzulli-DIRITTO DI FAMIGLIA E SUCCESSIONI EREDITARIE
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