18/04/2026
Pene pecuniarie principali: illegittima l’esclusione della conversione in detenzione domiciliare sostitutiva in caso di insolvenza.
Corte Cost., sent. del 17 aprile 2026, n. 54.
Le questioni di legittimità erano state sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Bologna, che dubitava della compatibilità di tali disposizioni con gli artt. 3, 13e 27 della Costituzione, nella misura in cui, in caso di mancato pagamento della pena pecuniaria entro i termini, esse prevedono la sola conversione nella semilibertà sostitutiva, anziché nella detenzione domiciliare sostitutiva, ovvero – in subordine – non contemplano l’alternativa tra semilibertà sostitutiva e detenzione domiciliare sostitutiva.
Il giudice rimettente evidenziava, infatti, che, mentre nell’ipotesi di insolvibilità “incolpevole” è possibile convertire la pena pecuniaria nel lavoro di pubblica utilità o, in caso di opposizione, nella detenzione domiciliare sostitutiva, sia per le pene pecuniarie principali (art. 103 legge n. 689 del 1981) sia per le pene pecuniarie sostitutive (art. 71 legge n. 689 del 1981), nell’ipotesi di insolvenza “colpevole” la disciplina della conversione diverge a seconda che si tratti di pena pecuniaria principale o sostitutiva.
In particolare, l’art. 102 della legge n. 689 del 1981 prevede, per le pene pecuniarie principali, la sola conversione nella semilibertà sostitutiva, mentre l’art. 71 della stessa legge consente, per le pene pecuniarie sostitutive, la conversione alternativamente nella semilibertà o nella detenzione domiciliare.
La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione relativa alla presunta sproporzione della semilibertà sostitutiva – che, comportando una privazione della libertà personale per una parte della giornata, configura un regime detentivo – rispetto all’esigenza punitiva che giustifica la conversione della pena pecuniaria. La scelta del legislatore di prevedere, in caso di insolvenza del condannato, una misura limitativa della libertà personale di natura detentiva non è di per sé manifestamente irragionevole nell’esercizio della discrezionalità legislativa. Ciò anche in considerazione del fatto che la pena da conversione, nelle ipotesi di insolvenza, è concepita dal legislatore come uno strumento di pressione sul condannato per indurlo al pagamento della multa o dell’ammenda, al fine di garantire la piena effettività della sanzione inflitta.
È stata invece ritenuta fondata la questione di legittimità costituzionale concernente la disparità di trattamento derivante dai diversi meccanismi di conversione previsti, in caso di insolvenza, per le pene pecuniarie principali – per le quali è prevista soltanto la semilibertà sostitutiva – e per le pene pecuniarie sostitutive delle pene detentive brevi – per le quali è riconosciuta l’alternativa tra detenzione domiciliare e semilibertà sostitutiva.
Su questo punto, la Corte ha condotto lo scrutinio alla luce del modello del giudizio di eguaglianza in senso stretto, che si ricollega al nucleo essenziale dell’art. 3 Cost. e si configura come un giudizio di pertinenza, anche rispetto al tertium comparationis. È stata così riconosciuta l’omogeneità delle pene pecuniarie, accomunate dall’avere a oggetto un elemento monetario, e si è accertato che la disciplina della loro conversione persegue un medesimo interesse costituzionalmente rilevante, individuato nell’effettività della sanzione penale. Tale interesse è strettamente connesso sia al principio di certezza del diritto, sia al principio della funzione rieducativa della pena.
Proprio in relazione a questo interesse, la Corte ha giudicato ingiustificata la diversità di trattamento riservata alle pene pecuniarie principali rispetto alle pene pecuniarie sostitutive, quanto alla reazione dell’ordinamento al loro mancato pagamento nei casi di insolvenza. In entrambe le ipotesi, infatti, la riprovevolezza del comportamento del condannato, cui l’insolvenza è imputabile, è identica, in rapporto al medesimo interesse costituzionale sopra richiamato.
Inoltre, la natura giuridica unitaria (così come unitaria è la funzione) delle pene pecuniarie – siano esse principali o sostitutive – è affermata a livello normativo dall’art. 57, ultimo comma, della legge n. 689 del 1981. Tale previsione costituisce un indice, anche di diritto positivo, della piena comparabilità delle situazioni giuridiche e di fatto considerate. In assenza di ulteriori e specifici profili di distinzione, a tali situazioni dovrebbe dunque corrispondere, anche per assicurare la coerenza complessiva del sistema, un trattamento normativo non differenziato.