Andrea Policari

Andrea Policari Studio legale, diritto societario, diritto del lavoro, società cooperative.

26/08/2026

La sentenza n. 6650/2026 della Sezione Terza del Consiglio di Stato fissa un arresto giurisprudenziale di rilievo per il diritto dei servizi sociali e sanitari. Sul piano strutturale, viene consolidata la cesura tra la disciplina dei contratti pubblici a titolo oneroso e gli strumenti collaborativi di amministrazione condivisa del Terzo Settore. La co-progettazione non risponde a una dinamica di acquisto sul mercato, ma si configura come una convergenza programmatoria per l'ottimizzazione del benessere della collettività.
Sul piano sostanziale, la decisione recepisce le evidenze scientifiche e programmatiche in materia di salute mentale, affermando una nozione estesa e integrata di vulnerabilità. L'attività di formazione e inserimento occupazionale svolta dagli Enti del Terzo Settore assume valenza terapeutico-riabilitativa non soltanto quando si rivolge a quadri psicopatologici cronicizzati, ma anche quando interviene precocemente a presidio di contesti di fragilità socio-economica, impedendo la degenerazione della marginalità in patologia conclamata. Tale impostazione ha consentito di salvaguardare la continuità assistenziale dei percorsi personalizzati (PTRP) scongiurando interruzioni operative pregiudizievoli per le persone assistite.

25/08/2026

Il Dlgs 47/2026 è il più significativo intervento sulla disciplina della governance delle società di capitali dopo la riforma organica del diritto societario di 23 anni fa 2003 (attuata con il Dlgs 6/2003 e conosciuta come Riforma Vietti). Pur collocandosi nel solco di quell’importante revisione legislativa, il decreto non si limita ad aggiornare singole disposizioni del Codice civile, ma propone una nuova impostazione sistematica dell’organizzazione societaria, destinata ad incidere sull’intero rapporto tra amministrazione, controllo e autonomia statutaria.

L’esperienza maturata nei due decenni successivi alla riforma del 2003 ha infatti evidenziato come l’evoluzione delle imprese, dei mercati e della regolamentazione finanziaria abbia progressivamente posto in luce l’esigenza di un assetto di governance maggiormente flessibile e coerente con la crescente complessità dell’attività economica. Anche i successivi interventi legislativi, culminati nella legge Capitali (la n. 21 del 2024), hanno valorizzato la centralità degli assetti organizzativi, della trasparenza e dell’effettività dei controlli, preparando il terreno proprio alla riforma recata dal Dlgs 47/2026.

Il nuovo articolo 2380 del Codice civile e la neutralità dei modelli

La principale innovazione del decreto è rappresentata dalla riscrittura dell’articolo 2380 del Codice civile, attraverso la quale il legislatore supera definitivamente l’impostazione che individuava nel sistema con collegio sindacale il modello ordinario di amministrazione e controllo.La nuova disciplina riconosce pari dignità ai diversi sistemi di governance, eliminando qualsiasi implicita gerarchia tra gli stessi.

La scelta dell’assetto organizzativo diviene così espressione dell’autonomia statutaria e deve essere effettuata esclusivamente sulla base di

- concrete esigenze della società;

- dimensioni della società;

- composizione della compagine sociale;

- caratteristiche dell’attività esercitata.

La modifica assume un significato che va ben oltre il piano terminologico. Il legislatore afferma infatti un principio di neutralità organizzativa, secondo il quale nessun modello può essere considerato, in via generale, preferibile agli altri, essendo tutti potenzialmente idonei ad assicurare una corretta amministrazione e un efficace sistema di controllo.

La centralità dell’organizzazione societaria

Uno degli elementi qualificanti della riforma consiste nell’aver attribuito agli assetti organizzativi un ruolo centrale nell’ambito della governance. L’organizzazione societaria non viene più considerata come semplice supporto dell’attività gestoria, ma come il presupposto indispensabile per il corretto funzionamento dell’impresa.

Ne consegue che il tema della governance non riguarda esclusivamente la distribuzione delle competenze tra i diversi organi, bensì investe la qualità dell’intera struttura decisionale. Costituiscono elementi inscindibili di un’unica architettura organizzativa:

- assetti organizzativi adeguati;

- flussi informativi efficienti;- corretta individuazione delle responsabilità;

- sistemi di controllo realmente operativi.

In questa prospettiva, la funzione amministrativa e quella di controllo cessano di essere considerate compartimenti autonomi, assumendo invece carattere complementare nell’ambito di un sistema unitario orientato alla tutela dell’interesse sociale.

Una nuova concezione della governance

L’impostazione accolta dal Dlgs 47/2026 riflette una moderna concezione della corporate governance, nella quale la qualità dell’organizzazione assume un’importanza almeno pari a quella della disciplina dei singoli organi.L’efficienza dell’impresa non dipende infatti dalla mera osservanza delle procedure previste dalla legge, ma dalla capacità degli organi sociali di:

- operare in modo coordinato;

- condividere informazioni complete e tempestive;

- assumere decisioni fondate su un’effettiva conoscenza dei rischi e delle opportunità aziendali.

La governance viene così configurata come un sistema integrato, nel quale amministrazione, controllo, organizzazione e informazione costituiscono componenti strettamente interdipendenti. L’obiettivo perseguito dal legislatore non consiste nell’incrementare gli adempimenti formali, ma nel favorire modelli organizzativi capaci di coniugare efficienza gestionale, responsabilità degli organi sociali e tutela degli interessi coinvolti nell’attività dell’impresa

23/06/2026

L'ordinanza n. 17615 della Corte di Cassazione (Sezione Lavoro), pubblicata il 3 giugno 2026 (Pres. Mancino, Rel. Ariola), definisce con chiarezza i limiti applicativi degli sgravi contributivi per le cooperative sociali di tipo B, delineando rigorosamente l'onere della prova e il riparto di competenze tra Stato e Regioni.
L'INPS aveva contestato a una cooperativa sociale l'indebita fruizione del regime di esonero contributivo totale (previsto dall'art. 4 della Legge n. 381/1991), richiedendo il pagamento di circa 295.000 euro. La contestazione riguardava due gruppi di lavoratori: sei dipendenti con certificazioni di svantaggio ritenute obsolete e non aggiornate, e nove dipendenti assunti come "fragili" sulla base della legge della Regione Emilia-Romagna n. 12/2014.
La Suprema Corte ribadisce che lo sgravio contributivo per i lavoratori svantaggiati costituisce un "beneficio", derogatorio rispetto al regime ordinario. In base ai principi generali sull'onere della prova, spetta interamente alla cooperativa dimostrare che la condizione di svantaggio del lavoratore sia reale, attuale e persistente durante l'intero periodo di fruizione dell'agevolazione. Anche in assenza di una norma che preveda la scadenza formale delle certificazioni, il beneficio non opera in via automatica se la situazione sostanziale di svantaggio viene meno o viene superata.
La materia previdenziale e la disciplina della contribuzione obbligatoria rientrano nella competenza legislativa esclusiva dello Stato. Di conseguenza, una legge regionale non può estendere la portata dei benefici contributivi statali né introdurre esenzioni a carico degli enti previdenziali nazionali.
Nello specifico, la legge regionale emiliana n. 12/2014 distingue nettamente i soggetti "svantaggiati" (regolati dalla legge statale) dai soggetti in condizione di "fragilità" transitoria. Questi ultimi sono destinatari di misure di inclusione locali, ma rimangono esclusi dall'esonero contributivo statale e non possono essere computati nel limite minimo del 30% di lavoratori svantaggiati necessario per conservare lo status di cooperativa di tipo B.
L'ordinanza esclude qualsiasi automatismo burocratico permanente legato a vecchie certificazioni e blinda la finanza previdenziale statale, confermando che solo lo Stato può definire i requisiti di accesso agli sgravi contributivi. Le cooperative sociali sono quindi chiamate a un costante monitoraggio interno sull'effettiva attualità dello svantaggio dei propri dipendenti.

24/04/2026

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato due sentenze a fronte di ricorsi presentati da diverse cooperative sociali contro il Comune di Torino e l’ASL Città di Torino, annullando la delibera della Giunta Comunale n. 826 del 19.12.2024 e la nota congiunta del Comune e dell’ASL prot. n. 7534 del 03.02.2025.
In particolare, la sentenza del TAR Piemonte n. 902/2026 ha dichiarato l’illegittimità della delibera comunale che limitava l’incremento tariffario per i servizi residenziali a favore di persone con disabilità al massimo del 3,5% per il biennio 2025-2026, escludendo qualsiasi incremento per i servizi semiresidenziali. Il Tribunale ha ritenuto inadeguato il rispetto agli aumenti del costo del lavoro derivanti dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali e che l’aggiornamento delle tariffe non avesse seguìto un’adeguata istruttoria né un effettivo confronto con i gestori.
Oltre all’annullamento, il TAR ha disposto che il Comune di Torino sia tenuto a riesercitare il proprio potere/dovere di determinazione degli incrementi tariffari per la quota sociale di propria competenza.

Indirizzo

Rome
00145

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