06/12/2018
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 21965 del 10 settembre 2018 è tornata a pronunciarsi sulla vexata quaestio dell'utilizzo di espressioni offensive sui social network. I Giudici di piazza Cavour hanno ritenuto illegittimo il licenziamento intimato ad un lavoratore che aveva offeso l'amministratore delegato della società datrice di lavoro con le frasi scurrili “cogl….e faccia di m…..”, all’interno di un gruppo on line facente capo al sindacato aziendale. In questo caso, i Giudici di legittimità hanno ritenuto che la condotta del dipendente non configurasse un’ipotesi di diffamazione poichè la chat sul social in cui era avvenuta la conversazione era composta unicamente da iscritti al sindacato e, dunque, era uno scambio di opinioni all'interno di un gruppo chiuso, utilizzabile unicamente dai lavoratori ammessi al social network. In conclusione, la Corte di Cassazione ha chiarito che la tutela della segretezza nelle comunicazioni, garantita costituzionalmente, riguarda anche le comunicazioni effettuate con messaggi di posta elettronica scambiati tramite mailing list riservata agli aderenti ad un determinato gruppo di persone, alle newsgroup o alle chat private, che devono considerarsi alla stregua della corrispondenza privata, chiusa e inviolabile. Fra le righe, non è irrilevante che frasi pesanti e scurrili possano essere valutate dai Giudici come delle “coloriture”, tratte dal gergo comune, espressione del principio di libertà e di critica. In ogni caso, gli sfoghi critici contro il proprio datore di lavoro su piattaforma sociale digitale (Facebook, Twitter, Instagram, etc.) possono
integrare il delitto di diffamazione aggravata dall’utilizzo di tale “ mezzo di pubblicità”, ex art. 595, co. 3 c.p., per la capacità di raggiungere potenzialmente un numero indeterminato di persone.