de'FRANCESCO & PARTNERS Studio Legale, Commerciale e Tributario Associato

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de'FRANCESCO & PARTNERS Studio Legale, Commerciale e Tributario Associato Servizi ed assistenza legale forniti da professionisti avvocati e commercialisti iscritti ai rispett

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28/07/2026

Legge 112/2026: il salario giusto e il concetto di trattamento economico complessivo

Con la pubblicazione della Legge n. 112 del 25 giugno 2026, che ha convertito con modificazioni il Decreto-Legge n. 62/2026, il legislatore italiano ha “varato” una riforma molto importante in materia di retribuzione, comunemente definita del “salario giusto”. L’intervento normativo, pur non istituzionalizzando un salario minimo legale orario, mira a rafforzare il ruolo della contrattazione collettiva come strumento principale per la determinazione di un trattamento economico dignitoso, in attuazione dell’articolo 36 della Costituzione.

Il Cuore della Riforma ruota intorno al concetto di Trattamento Economico Complessivo (TEC)
La legge stabilisce che la retribuzione corrisposta al lavoratore non può essere inferiore al TEC previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro (C.C.N.L.) stipulati dalle “organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” per il settore e la categoria di riferimento.
La legge di conversione definisce analiticamente la composizione del TEC, che include:

1. Tutte le voci retributive fisse e continuative, sia dirette che indirette e differite.

2.Le mensilità aggiuntive (tredicesima ed eventuale quattordicesima).

3. Le indennità fisse e continuative.

4. Le prestazioni di welfare riconosciute alla generalità dei dipendenti (es. assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare).

5. Ogni altro istituto o indennità a valore economico definito dai medesimi contratti collettivi.

Sono, invece, esplicitamente escluse le voci discrezionali e variabili attribuite ai singoli lavoratori. Di conseguenza, un C.C.N.L., per essere considerato conforme, non deve replicare analiticamente ogni singola voce del contratto “leader”, ma deve assicurare un trattamento economico complessivo che, nel suo valore aggregato, non sia peggiorativo.

de’FRANCESCO & PARTNERS
Avv. Giandomenico de’FRANCESCO
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Lasci troppi soldi sul tavolo con la tua azienda?Ogni anno, tantissimi imprenditori vedono andare in fumo oltre il 50% d...
05/06/2026

Lasci troppi soldi sul tavolo con la tua azienda?

Ogni anno, tantissimi imprenditori vedono andare in fumo oltre il 50% degli utili della propria società tra tasse e contributi. Ma la verità è che pagare meno tasse, in modo 100% legale, non è un sogno: si chiama Pianificazione Fiscale.
Non parliamo di "trucchetti", ma di applicare la legge a tuo vantaggio utilizzando strumenti come:
🔹 TFM (Trattamento di Fine Mandato) per gli amministratori.
🔹 Welfare aziendale e benefit per abbattere l'imponibile.
🔹 Strutture holding per proteggere e reinvestire gli utili pagando solo l'1,2% di tasse (regime PEX).
🔹 Corretta gestione di marchi e brevetti aziendali.
Se aspetti il giorno della scadenza delle tasse per lamentarti, è già troppo tardi. La pianificazione fiscale si fa OGGI.
👉 Vuoi capire come ottimizzare il carico fiscale della tua società e trattenere più utili? Scrivici in privato o lascia un commento per fissare una consulenza strategica!



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LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE1. Perché la tutela delle opere creative è strategicaOpere artistiche, fotografie...
07/05/2026

LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
1. Perché la tutela delle opere creative è strategica
Opere artistiche, fotografie, illustrazioni, loghi e marchi sono oggi tra i principali asset immateriali di professionisti, aziende e creativi. La facilità di diffusione online amplifica visibilità e opportunità, ma aumenta anche il rischio di:
• copie non autorizzate
• utilizzi commerciali senza consenso
• appropriazione di paternità
• svalutazione del brand
Comprendere quali strumenti legali e “paralegali” utilizzare – copyright, registrazioni, licenze aperte (Creative Commons), sistemi di marcatura temporale (come il cosiddetto “poor man’s copyright” o servizi digitali strutturati) – è essenziale per costruire una strategia di tutela efficace.
In questo contesto, un ruolo decisivo è svolto da professionisti specializzati in proprietà intellettuale in grado di trasformare strumenti tecnici e norme complesse in strategie concrete e sostenibili per l’autore o l’impresa creativa.
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2. Il quadro di base: diritto d’autore e proprietà industriale
2.1. Diritto d’autore (copyright)
Nel sistema europeo (e italiano) il diritto d’autore tutela le opere dell’ingegno di carattere creativo, tra cui:
• opere artistiche e figurative (quadri, illustrazioni, grafica)
• fotografie (non meramente “semplici”, ma dotate di creatività)
• disegni e bozzetti
• progetti grafici e di design (quando creativi)
Caratteristiche principali:
• Nasce automaticamente con la creazione dell’opera, senza bisogno di formalità.
• Comprende:
◦ diritti morali (paternità, integrità dell’opera, diritto di essere riconosciuto autore) – in Italia sono inalienabili e imprescrittibili;
◦ diritti patrimoniali (riproduzione, diffusione, comunicazione al pubblico, elaborazione) – durano, di regola, 70 anni dopo la morte dell’autore.
La tutela riguarda l’espressione dell’idea, non l’idea in quanto tale.
2.2. Proprietà industriale: marchi e design
Per marchi, loghi e, in parte, disegni, interviene la normativa sulla proprietà industriale:
• Marchio: segno distintivo (parola, logo, forma, combinazione di elementi) che identifica prodotti o servizi.
◦ Può essere protetto come:
▪ marchio nazionale (es. marchio italiano presso UIBM),
▪ marchio UE (EUIPO),
▪ marchio internazionale (Sistema di Madrid).
◦ La registrazione conferisce un diritto esclusivo su determinati prodotti/servizi (classi di Nizza).
• Design / disegno industriale: tutela l’aspetto esteriore di un prodotto o parte di esso (forme, linee, profili, colori, ecc.), se nuovo e con carattere individuale.
◦ Può essere:
▪ registrato (design registrato UE o nazionale),
▪ non registrato (con tutela più breve e limitata).
Marchi e design possono anche beneficiare del diritto d’autore, se l’opera presenta sufficiente creatività (es. loghi artistici, arredi di design particolarmente originali).
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3. Strumenti di tutela del diritto d’autore: cosa significa “proteggere”
Occorre distinguere fra:
1. Esistenza del diritto: nasce automaticamente con la creazione dell’opera.
2. Prova della titolarità e della data: cruciale in caso di contestazioni o contenzioso.
3. Modalità di concessione d’uso: licenze e autorizzazioni, anche standardizzate.
Gli strumenti non creano il diritto, ma:
• lo rendono più semplice da provare;
• chiariscono in anticipo le condizioni d’uso.
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4. Copyright “classico” vs Creative Commons vs altri strumenti
4.1. Copyright “tutti i diritti riservati”
Quando si indica “© Nome Autore, anno” si manifesta la volontà di riservarsi tutti i diritti consentiti dalla legge, salvo eccezioni.
Significato pratico:
• Ogni utilizzo (riproduzione, pubblicazione, modifica, utilizzo commerciale, ecc.) richiede autorizzazione esplicita dell’autore o titolare.
• È possibile concedere licenze personalizzate (contratti di licenza, cessione dei diritti patrimoniali, accordi di sfruttamento).
Vantaggi:
• Massimo controllo sull’opera
• Maggiore capacità di monetizzazione esclusiva
• Facilità di agire contro usi non autorizzati
Limiti:
• Richiede una gestione attiva di richieste, permessi, contratti
• Può limitare la diffusione virale o collaborativa del contenuto
4.2. Licenze Creative Commons (CC)
Le licenze Creative Commons sono schemi standardizzati che permettono all’autore di definire a priori cosa è consentito a terzi, senza dover negoziare caso per caso.
Le principali combinazioni:
• CC BY: utilizzo consentito (anche commerciale), con obbligo di attribuzione.
• CC BY-SA: come sopra, ma le opere derivate devono essere rilasciate con la stessa licenza (“share alike”).
• CC BY-ND: uso consentito (anche commerciale), ma non si possono creare opere derivate.
• CC BY-NC: uso solo non commerciale, con attribuzione.
• CC BY-NC-SA: non commerciale + share alike.
• CC BY-NC-ND: massima restrizione (solo uso non commerciale, nessuna modifica).
Caratteristiche:
• Non sostituiscono il diritto d’autore, ma lo modulano: l’autore mantiene il copyright, ma concede alcune libertà in anticipo.
• Sono riconosciute e comprese a livello internazionale.
Vantaggi:
• Favoriscono la diffusione e la circolazione delle opere (soprattutto in ambito educativo, creativo, open culture).
• Riduzione dei costi di transazione: chi vuole usare l’opera sa già cosa può fare.
• Possono essere parte di una strategia di marketing.
Limiti:
• Se si è troppo permissivi, si può limitare lo sfruttamento esclusivo in futuro.
• Difficile “tornare indietro” su licenze già concesse.
• La clausola “non commerciale” può creare aree grigie.
4.3. “Poor man’s copyright” e strumenti simili
Con “poor man’s copyright” si indica, in modo generico, la pratica di auto-provarsi la paternità di un’opera con mezzi economici, ad esempio:
• inviare a sé stessi l’opera per raccomandata A/R sigillata e non aprirla;
• conservare file con metadati e timestamp;
• depositare l’opera presso notai, camere di commercio o servizi digitali qualificati.
Aspetti chiave:
• L’idea che il “poor man’s copyright” crei il diritto è errata: il diritto nasce già con la creazione dell’opera.
• Questi strumenti servono a dimostrare la data di esistenza dell’opera e la correlazione con l’autore.
• La raccomandata a sé stessi ha in genere valore probatorio modesto, specie se comparata a strumenti più robusti.
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5. Servizi digitali di marcatura temporale (es. “Poorfy” e simili)
Negli ultimi anni sono nate piattaforme che offrono:
• marcatura temporale delle opere (upload del file, hash crittografici, notarizzazione digitale);
• registri privati o pubblici che attestano la presenza di un contenuto a una certa data;
• uso di tecnologie blockchain per rendere immodificabile la prova nel tempo.
Il modello tipico (cui si possono ricondurre anche marchi di fantasia come “Poorfy”) è:
• L’autore carica l’opera (file o hash).
• Il sistema genera una prova con data certa (timestamp).
• In caso di controversia, tale prova viene esibita per dimostrare che in una certa data l’autore disponeva di quel contenuto.
Vantaggi:
• Costi contenuti
• Accessibilità e rapidità
• Prova tecnicamente robusta, se il servizio è ben progettato
Limiti:
• Non sostituiscono la registrazione formale dei marchi o dei design presso UIBM, EUIPO, WIPO.
• Il valore probatorio dipende dalla qualità tecnica e dalla riconoscibilità giuridica del servizio.
• Non definiscono condizioni d’uso (come CC); servono solo a provare paternità e data.
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6. Registrazioni ufficiali: SIAE, Uffici brevetti e marchi, registri design
6.1. Opere protette da diritto d’autore
Per musica, opere letterarie, audiovisivi, software e altre categorie, esistono servizi di deposito opere (SIAE, organismi di gestione collettiva, registri privati riconosciuti).
Vantaggi:
• Data certa e tracciabilità chiara della titolarità
• Riconoscimento consolidato in sede giudiziale
• Supporto nella riscossione dei compensi
Limiti:
• Costi e burocrazia
• Non sempre adatti a piccole produzioni o contenuti diffusi principalmente online
6.2. Marchi
Per loghi, denominazioni e segni distintivi, la registrazione del marchio è centrale:
• Conferisce un diritto esclusivo sull’uso del segno per determinate classi.
• La tutela del marchio “di fatto” è molto più debole e incerta.
• La registrazione rende più semplice difendersi da:
◦ contraffazioni
◦ usi confusori
◦ registrazioni malevole da terzi
6.3. Design e modelli
Per disegni, progetti di prodotto e determinati layout:
• Registrare un design (nazionale o comunitario) offre una tutela specifica dell’aspetto estetico per un periodo definito (es. fino a 25 anni con rinnovi quinquennali).
• Il design registrato può affiancarsi al diritto d’autore, offrendo una tutela mirata contro imitazioni.
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7. Confronto tra i principali strumenti di tutela
Per rendere il contenuto adatto ai social, il confronto tra strumenti può essere sintetizzato per punti, senza tabelle, così da essere leggibile anche su smartphone.
1. Diritto d’autore (copyright)
• Cosa copre: opere creative (arte, foto, testi, illustrazioni, grafica, design creativo).
• Come nasce: automaticamente, nel momento in cui l’opera viene creata.
• Cosa offre: tutela ampia e di lunga durata, nessuna formalità obbligatoria.
• Punto debole: senza prove sulla data e sulla paternità, può essere più complesso difendersi in giudizio.
2. Indicazione “© – tutti i diritti riservati”
• Cosa indica: che l’autore si riserva tutti i diritti di utilizzo consentiti dalla legge.
• Funzione pratica: chiarisce a chi vede l’opera che qualsiasi sfruttamento richiede un permesso.
• Vantaggi: massimo controllo, forte posizione nelle trattative commerciali.
• Limiti: meno adatto se si vuole incentivare la circolazione libera o virale dei contenuti.
3. Licenze Creative Commons
• Cosa sono: schemi standard di licenza che definiscono in anticipo cosa gli altri possono fare (uso commerciale sì/no, possibilità di modificare, obbligo di condividere allo stesso modo, ecc.).
• Quando usarle: se l’obiettivo è favorire la diffusione dell’opera, la collaborazione, l’uso didattico o culturale.
• Punti di forza: chiarezza immediata per chi riusa l’opera; riduzione di richieste individuali di autorizzazione.
• Attenzione: concedere troppo può limitare lo sfruttamento esclusivo futuro; difficile revocare licenze già concesse.
4. “Poor man’s copyright” (raccomandata, email a sé stessi, ecc.)
• Cosa fa: cerca di dare una “data certa” all’esistenza dell’opera e al collegamento con l’autore.
• Non fa: non crea il diritto d’autore (che esiste già) e, da solo, non garantisce una protezione forte.
• Perché è debole: strumenti informali come la raccomandata a sé stessi possono essere messi in discussione e sono meno solidi di registri ufficiali o marcature qualificate.
5. Servizi digitali tipo “Poorfy” (timestamp, blockchain, registri online)
• Funzione: generare una prova tecnica (data certa, integrità del file) tramite sistemi digitali, spesso automatizzati.
• Utilità: dimostrare che in un certo momento l’autore era in possesso di uno specifico contenuto.
• Limiti: non sostituiscono le registrazioni ufficiali di marchi o design; il loro peso in giudizio dipende dalla qualità tecnica e dal riconoscimento del sistema usato.
6. Registrazione del marchio
• Oggetto: nomi, loghi, payoff, segni distintivi che identificano prodotti o servizi.
• Perché è diversa dal copyright: non nasce automaticamente con la stessa forza; va richiesta e ottenuta presso UIBM, EUIPO, WIPO, ecc.
• Vantaggi: diritto di esclusiva forte, utile per impedire usi confusori o contraffazioni del brand.
• Costo/limite: richiede investimenti, scelte strategiche su classi merceologiche e territori.
7. Registrazione di design/disegni/modelli
• Oggetto: l’aspetto estetico di un prodotto (forme, linee, profili, colori).
• Vantaggi: tutela specifica contro le imitazioni della forma, spesso molto utile in settori come moda, arredamento, prodotto industriale.
• Limiti: durata limitata nel tempo e necessità di novità al momento del deposito.
8. Deposito presso SIAE o organismi simili
• Funzione: dare data certa e traccia ufficiale alla titolarità di opere (soprattutto musicali, audiovisive, letterarie) e gestire i compensi tramite collecting.
• Vantaggi: riconoscimento consolidato, strumento spesso apprezzato anche in giudizio.
• Limiti: non è obbligatorio per avere il diritto d’autore; comporta procedure e costi.
In sintesi, sui social è utile ricordare che:
• il diritto d’autore nasce da solo, ma va documentato;
• le licenze (Creative Commons o contratti ad hoc) definiscono “come” gli altri possono usare l’opera;
• le registrazioni di marchi e design creano veri e propri diritti di esclusiva, fondamentali per il brand;
• i servizi digitali e i depositi servono a rafforzare le prove, non a sostituire la legge.
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8. Strategie pratiche di tutela per diverse tipologie di opere
8.1. Opere artistiche, fotografiche, illustrazioni
• Conservare file originali con metadati e backup.
• Utilizzare sistemi di marcatura temporale (PEC, firma digitale, piattaforme certificate).
• Indicare chiaramente la titolarità (nome autore, anno, “©”).
• Valutare l’uso di Creative Commons o, al contrario, il mantenimento di “tutti i diritti riservati” a seconda della strategia.
• Per progetti rilevanti, stipulare contratti scritti di licenza o cessione dei diritti patrimoniali.
8.2. Disegni e progetti di design
• Valutare una protezione a più livelli:
◦ diritto d’autore (se sussiste creatività);
◦ registrazione del design (quando vi è un ritorno economico atteso).
• Documentare le fasi di sviluppo e le prime divulgazioni.
8.3. Marchi e loghi
• Effettuare ricerche di anteriorità (database UIBM, EUIPO, WIPO) prima di adottare un brand.
• Per un utilizzo serio e continuativo:
◦ registrare il marchio nelle classi e nei Paesi di interesse;
◦ valutare anche la tutela d’autore del logo, se creativamente originale.
• Utilizzare correttamente i simboli “®” (marchio registrato) e “™” (uso distintivo, dove opportuno).
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9. Il valore aggiunto di una consulenza specialistica: lo Studio de’FRANCESCO & PARTNERS
La complessità del sistema di tutela – che incrocia diritto d’autore, marchi, design, contratti e strumenti digitali – rende sempre più importante il supporto di professionisti che operino in modo integrato, con una visione sia giuridica che strategico‑commerciale.
Lo Studio de’FRANCESCO & PARTNERS è attivo in maniera strutturata nel settore della tutela della proprietà intellettuale, assistendo:
• artisti, fotografi, designer e creativi indipendenti;
• startup innovative e PMI;
• imprese strutturate che necessitano di proteggere brand, collezioni, cataloghi e contenuti digitali.
L’attività dello Studio copre l’intera “filiera” della protezione:
• analisi preventiva della tutelabilità di opere, marchi, design;
• progettazione di strategie di deposito e registrazione (nazionali, UE, internazionali);
• definizione di policy di utilizzo (scelta fra copyright “classico”, licenze CC, contratti su misura);
• implementazione di sistemi di documentazione e prova (timestamp, registri, accordi di riservatezza, gestione dei diritti on‑line);
• gestione del contenzioso: diffide, azioni di contraffazione, tutela giudiziale e stragiudiziale.
Punto di forza dello Studio è la figura dell’avv. Giandomenico de’FRANCESCO, che vanta una consolidata esperienza nella proprietà intellettuale e industriale, con particolare attenzione a:
• tutela del diritto d’autore su opere artistiche, fotografiche e grafiche;
• registrazione e difesa di marchi e design in Italia e all’estero;
• contrattualistica di settore (licenze, cessioni, accordi di co‑branding, collaborazione creativa, publishing, ecc.);
• protezione del brand e delle opere sui canali digitali e social.
L’avv. de’FRANCESCO è, inoltre, iscritto quale mandatario incaricato presso l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), qualifica che gli consente di:
• seguire direttamente le pratiche di deposito e registrazione di marchi e disegni/modelli in Italia;
• interfacciarsi con l’UIBM in modo qualificato e tempestivo;
• predisporre strategie di protezione coordinate tra livello nazionale, UE e internazionale.
Questa combinazione di competenza legale, abilitazione tecnica come mandatario UIBM e conoscenza concreta delle esigenze di artisti e imprese consente allo Studio de’FRANCESCO & PARTNERS di:
• evitare scelte di tutela inefficaci o ridondanti;
• ottimizzare investimenti e costi di deposito;
• costruire portafogli di diritti (marchi, design, copyright) coerenti con la crescita del progetto o dell’azienda;
• intervenire con rapidità in caso di copie, usurpazioni o pratiche scorrette da parte di terzi.
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10. Conclusioni: integrare gli strumenti con una guida specialistica
Non esiste uno strumento unico “migliore” in assoluto. Una strategia di tutela davvero efficace combina:
• il diritto d’autore automatico,
• la prova certa di paternità e data (registri, timestamp, servizi digitali affidabili),
• la scelta consapevole tra:
◦ tutti i diritti riservati, con licenze mirate, se l’obiettivo è lo sfruttamento esclusivo;
◦ Creative Commons, se si punta a massimizzare diffusione e visibilità;
• le registrazioni ufficiali di marchi e design, quando sono in gioco identità di brand e prodotti con valore economico rilevante.
Affidarsi a uno Studio specializzato come de’FRANCESCO & PARTNERS, guidato dall’esperienza dell’avv. Giandomenico de’FRANCESCO, mandatario incaricato presso UIBM, significa:
• trasformare un insieme frammentato di norme e strumenti in un percorso chiaro di protezione e valorizzazione delle proprie opere;
• avere un referente unico per la gestione coordinata di copyright, marchi, design, contratti e tutela on‑line;
• poter contare su una difesa tecnica e strategica in caso di abusi, copie o usurpazioni del brand.
Per creativi, professionisti e imprese che vedono nella propria proprietà intellettuale un asset centrale, la collaborazione con uno studio altamente specializzato rappresenta non solo una garanzia di tutela, ma anche un investimento diretto nel valore e nella credibilità del proprio progetto.
Roma, lì 07 maggio 2026

de’FRANCESCO & PARTNERS
Avv. Giandomenico de’FRANCESCO

22/04/2026

GERCAP CONSULTING SRLS è a disposizione per assistervi nelle attività di accesso ai seguntui nuovi BANDI

NUOVO FONDO PICCOLO CREDITO:
Finanziamento regionale da 10.000 a 50.000 a Tasso 0 in 60 mesi con 12 mesi di preammortamento

Requisiti
- DURC REGOLARE
- POLIZZA ASSICURAVA CATASTROFALE
- ESPOSIZIONE IN CR NON SUPERIORE AI 100.000 EURO
- AVERE DUE BILANCI ESERCIZIO COMPLETI E DEPOSITATI PER ANNI SOLARI

NUOVO FONDO FUTURO:
Finanziamento di 25.000 € a tasso 0 in 72 mesi con 12 mesi di preammortamento per società' costituite fino a 3 o da costituire.

FONDO PATRIMONIALIZZAZIONE PMI:
Finanziamento a tasso 0 in 84 mesi da 50.000 a 500.000 per societa' costituite da almeno 24 mesi con due bilanci completi.
Questo finanziamento è dedicato a chi deve apportare aumento di capitale sociale con fondi propri.
La regione restituisce l'apporto di capitale e finanzia il progetto legato ad esso.

FONDO IMPRESA DONNA 2026:
contributi a fondo perduto per la realizzazione di Progetti di Investimento per lo sviluppo di nuove PMI Femminili e l’ampliamento, la ristrutturazione o l’ammodernamento di quelle esistenti, anche mediante l’adozione di soluzioni digitali.

Finalità e Progetti ammissibili
La Regione Lazio con l’Avviso “Donne e Impresa 2026” sostiene lo sviluppo delle PMI Femminili operanti nel territorio regionale (LAZIO).
A tal fine l’Avviso prevede la concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di Progetti di Investimento per lo sviluppo di nuove PMI Femminili e l’ampliamento, la ristrutturazione o l’ammodernamento di quelle esistenti, anche mediante l’adozione di soluzioni digitali.

Ciascun Progetto ammissibile deve:
a. essere realizzato in forma singola da una PMI Femminile in possesso dei requisiti previsti all’articolo 2 e nell’Appendice 2 del bando;
b. prevedere Spese Ammissibili da Rendicontare (articolo 4 lettera A) non inferiori a 25.000,00 euro;
c. riguardare un’attività economica svolta in una Sede Operativa localizzata nel territorio del Lazio, in cui devono risultare ubicati i beni agevolati;
d. non riguardare una Delocalizzazione dell’attività economica da un altro paese appartenente allo Spazio Economico Europeo o un’attività economica oggetto di una tale Delocalizzazione avvenuta nei due anni precedenti la Data della Domanda;
e. non riguardare Attività Economiche e Investimenti Esclusi, come definiti in Appendice 1;
f. essere avviato (incarico, contratto o documento analogo) successivamente alla Data della Domanda e non includere spese sostenute prima di tale data (data prima fattura o pagamento, anche di anticipo);
g. essere concluso (data ultima fattura), pagato e rendicontato entro 9 mesi dalla Data di concessione. Può essere concessa una sola proroga, per un massimo di 3 mesi, su motivata richiesta da presentarsi 30 giorni prima del termine di scadenza dei 9 mesi.

Il mancato rispetto del termine di conclusione del Progetto, come eventualmente prorogato, comporta la decadenza del contributo concesso, salvo causa di forza maggiore.
È ammissibile un unico Progetto per ciascuna PMI Femminile Beneficiaria

per contatti: gercapsrls@gmail,con

09/03/2026

Assegnazione agevolata dei beni ai
soci: ecco la novità introdotta dalla
legge di Bilancio

La legge di Bilancio riapre i termini per attuare l’operazione di assegnazione agevolata dei beni ai soci, confermandosi come strumento di pianificazione patrimoniale e fiscale volto a far fuoriuscire dal perimetro d’impresa beni non strumentali, con un prelievo sostitutivo “mite” rispetto al regime ordinario (articolo 1, commi 35-40, Legge 30 dicembre 2025, n. 199).
Nello specifico, le società di persone e le società di capitali, incluse le società risultate non operative (società di comodo), che assegnano o cedono beni ai soci entro il prossimo 30 settembre o che si trasformano in società semplice entro la stessa data, in luogo della tassazione ordinaria, potran no pagare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap pari all’8%; (10,5% se la società risulta di comodo in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, cessione o trasformazione).
Oggetto di agevolazione non sono tutti i beni d’impresa, ma solo i beni immobili non strumentali – vale a dire, i cosiddetti immobili patrimonio – ed i beni mobili iscritti in pubblici registri, anch’essi non utilizzati quali beni strumentali nell’esercizio dell’impresa.
Condizione necessaria per usufruire dell’agevolazione è che i soci risultino iscritti nell’apposito libro, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2025 o, in alternativa, vi provvedano entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2025.
Per quanto riguarda la base imponibile sulla quale applicare l’imposta sostitutiva si fa riferimento alla differenza tra il valore normale del bene assegnato e il costo fiscalmente riconosciuto. Nel caso di assegnazione di beni immobili, però, su richiesta della società, la base imponibile può essere determinata facendo riferimento al valore catastale in luogo del meno conveniente valore normale.
Le società che si avvalgono di questa possibilità devono versare le imposte sostitutive dovute:
- per il 60% entro il 30.09.2026;
- per il rimanente 40% entro il 30.11.2026.
Le aliquote dell’imposta proporzionale di registro in caso di cessione e assegnazione sono ridotte al 50%, mentre le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa.
Le eventuali riserve in sospensione d’imposta annullate in presenza di assegnazione o trasformazione sono assoggettate ad imposta sostitutiva del 13%.

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Avv. Giandomenico de’FRANCESCO
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10/02/2026

INSTALLAZIONE DI TELECAMERE IN SPAZI COMUNI

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 2181 del 2 febbraio 2026 chiarisce in presenza di quali condizioni e presupposti è legittima la installazione di telecamere di sicurezza nelle aree comuni:

- escludeva del carattere “mobile” delle telecamere;

- il raggio di ripresa deve riprendere unicamente gli ingressi dell’abitazione;

- il sistema di videosorveglianza deve soddisfare tutti i requisiti indicati dal Garante della Privacy (liceità, proporzionalità e necessità) ed essere finalizzato a soddisfare le esigenze di sicurezza.

de’FRANCESCO & PARTNERS
Avv. Giandomenico de’FRANCESCO
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19/01/2026
29/12/2025

REMAINDER SULLE NOTIFICHE IN MATERIA DI ATTI TRIBUTARI
Nel corso del 2025, la Cassazione ha emesso diverse sentenze cruciali sulle notifiche tributarie, evidenziando un bilanciamento tra doveri dell'Amministrazione e autoresponsabilità del contribuente, ribadendo la necessità di ricerche adeguate in caso di irreperibilità (Cass. n. 25255/2025, n. 26548/2025), la nullità di notifiche a familiari senza raccomandata informativa (Cass. n. 14089/2025) e confermando la validità della notifica per compiuta giacenza anche senza la raccomandata informativa in casi specifici (Cass. n. 18880/2025, n. 21789/2025), pur con l'obbligo di prove puntuali per l'ente.
In particolare in merito alla “Irreperibilità e ricerca” la Corte ha ribadito che la semplice dicitura "sconosciuto" è insufficiente; l'ente (AGENZIA DELLE ENTRATE e/o AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE) deve provare le concrete attività di ricerca (Cass. n. 14990/2025), ma anche che l'irregolarità nella notifica può portare alla nullità derivata dell'atto successivo (Cass. n. 25255/2025).
Con riguardo alle Notifiche effettuate ai familiari la Suprema Corte ha ribadito la nullità della notifica di cartella o intimazione a persona di famiglia se non è seguita dall'invio della raccomandata informativa al contribuente (Cass. n. 14089/2025).
Sulla notifica avvenuta per “Compiuta giacenza” gli Ermellini hanno precisato che la notifica per compiuta giacenza è valida anche senza produzione della raccomandata informativa, ma solo se l'ente prova le ricerche e il perfezionamento, senza necessità di applicare analogicamente la legge 890/1982 in casi di irreperibilità temporanea (Cass. n. 18880/2025, n. 21789/2025).
In conclusione può affermarsi che l'orientamento del 2025, in materia di notifiche di atti con valenza tributaria, conferma la tensione tra l'esigenza di certezza del diritto e la tutela del contribuente, richiedendo all'Amministrazione prove concrete delle ricerche effettuate, anche se si registra uno spostamento verso l'autoresponsabilità del contribuente di mantenere aggiornato il proprio domicilio fiscale e digitale.

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