04/04/2017
Si informano tutti gli interessati che, per effetto del combinato disposto di una modifica normativa introdotta nella Legge di Stabilità Regionale 2017 e di una recente sentenza del TAR del Lazio (11 gennaio 2017 n. 286/2017), nel territorio della Regione Lazio i combustibili liquidi potranno continuare ad essere utilizzati per alimentare gli impianti termici civili, senza alcun tipo di limitazione o scadenza temporale.
In particolare il Tribunale, sulla base del disposto dell’art. 9, comma 12 della Legge Regionale Lazio 10 agosto 2016 n. 12, ha statuito che la proroga di diciotto mesi, introdotta da tale norma, opera per tutti i prodotti attualmente utilizzati. In proposito lo stesso TAR ha dato atto che tale interpretazione è stata anche confermata dalla Regione Lazio costituitasi in giudizio. Successivamente è entrata in vigore la Legge Regionale n° 17 del 31/12/2016 che all’art. 3 comma 18 ha soppresso il termine dei 18 mesi, rinviando ogni successiva decisione a quando sarà approvato il nuovo Piano di Risanamento della qualità dell’aria.
Pertanto ad oggi non esiste più alcun termine per l’adeguamento degli impianti termici civili e tutti i prodotti attualmente utilizzati potranno essere impiegati nelle successive stagioni termiche (ad eccezione del solo olio combustibile vietato dalla legge nazionale).
Questo non significa che si debba continuare ad utilizzare un combustibile liquido, ma semplicemente che il cambio di una caldaia a Gasolio con una a Metano, anche se i benefici a livello economico secondo il mio modesto parere sono enormi, non è più obbligatorio.