26/03/2020
Attenzione.
Fermo restando l’attuale necessità di seguire tutte le indicazioni normative previste per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, è necessario, dal punto di vista giuridico, divulgare la presente informativa.
In data odierna è entrato in vigore il D.L. n°19 del 5/03/2020, che ha introdotto un’importante novità.
È stata sostituita la sanzione penale, inizialmente prevista per il mancato rispetto delle misure di contenimento del virus COVID-19, con sanzioni amministrative di importo variabile da € 400 a € 3.000, salvo nei casi in cui il fatto costituisca reato.
Pertanto, non è più prevista l’applicazione dell’art 650 c.p., che puniva tali violazioni con l’arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda fino a € 206.
Il richiamato decreto legge ha, inoltre, specificato che la nuova previsione sanzionatoria si applica anche alle violazioni commesse anteriormente alla data odierna, in virtù del fatto che si tratta di una previsione normativa più favorevole per il trasgressore.
È opportuno sottolineare, però, come i vari D.P.C.M., susseguitosi in questo periodo di emergenza sanitaria, siano spesso stati poco chiari circa gli effettivi obblighi e le limitazioni imposte alla popolazione ed hanno anche sollevato, da più parti, dubbi di costituzionalità, su cui eventualmente ed a tempo debito, si pronuncerà la competente Corte Costituzionale.
Ciò ha generato nei cittadini molta confusione circa i comportamenti effettivamente vietati e quelli invece semplicemente raccomandati ed ha comportato una (comprensibile) errata interpretazione della normativa anche da parte delle forze dell’ordine preposte ai controlli.
Molti verbali sanzionatori potrebbero essere quindi impugnati ed opposti presso le competenti Autorità ed essere dichiarati nulli poiché infondati e/o illegittimi.