13/06/2026
Con la recentissima ordinanza del 27 maggio 2026, n. 16633, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione è tornata a delineare i confini del diritto all’assegno di mantenimento in sede di separazione (art. 156 c.c.).
Se da un lato il mantenimento resta ancorato al dovere di assistenza materiale e al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (mancando della natura compensativa tipica dell’assegno di divorzio), dall’altro non può trasformarsi in una rendita parassitaria.
⚖️ Il principio espresso:
L’assegno non può estendersi fino a coprire ciò che il coniuge potrebbe procurarsi da solo usando l’ordinaria diligenza. L’attitudine al lavoro proficuo rileva come potenziale capacità di guadagno, purché accertata in termini di effettiva e concreta possibilità e non come mera ipotesi astratta.
In sintesi: chi ha le risorse, l’età e le competenze per lavorare, ha il dovere giuridico di attivarsi.
Cosa ne pensate di questo orientamento, sempre più rigoroso?