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🔵 Segui in diretta l'evento: "Sostenibilità: il futuro nelle strategie di sviluppo. Opportunità, criteri e misurabilità....
21/06/2021

🔵 Segui in diretta l'evento:
"Sostenibilità: il futuro nelle strategie di sviluppo. Opportunità, criteri e misurabilità. Società benefit e B-Corp".

✅ Il webinar si propone di analizzare, attraverso gli esempi della Società benefit e della B-Corp, gli effetti dell’adozione di una filosofia di sviluppo sostenibile, autentica e misurabile sul posizionamento del brand sia in termini identitari e di comunicazione che di vantaggio competitivo.

👉 Programma e relatori su: https://www.facebook.com/events/302986411565471

🔵 I migliori studi legali del 2021? Juridicum c'è!Juridicum fa parte dei 368 studi segnalati nella terza indagine curata...
09/06/2021

🔵 I migliori studi legali del 2021? Juridicum c'è!

Juridicum fa parte dei 368 studi segnalati nella terza indagine curata per Il Sole 24 ORE da Statista. Un riconoscimento di cui siamo particolarmente orgogliosi, perchè derivante dalle oltre 40.000 segnalazioni ricevute da avvocati (peer-to-peer), giuristi d'impresa e clienti.

👉 Elenco completo su:

Sono 368 gli studi segnalati per un totale di 815 riconoscimenti. Cresce il peso di boutique e attività radicate sul territorio

   JURIDICUM SU CIRCULAR ECONOMY NETWORK – ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2 0 18 / 85 0 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 1999 / 3 1...
17/11/2020


JURIDICUM SU CIRCULAR ECONOMY NETWORK – ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2 0 18 / 85 0 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 1999 / 3 1/ CE RELATIVA ALLE DISCARICHE DI RIFIUTI.

Focus s ul D.lgs .n.121/ 2020. Attuazione della direttiva 2 0 18 / 85 0 che modifica la direttiva 1999 / 3 1/ CE relativa alle discariche di rifiuti. Sintesi sulla conformità allo spirito della direttiva.

Lo scorso 29 settembre 20 20 è entrato in vigore il d.lgs.n.121/ 2020 che agisce novellando il d.lgs.n.36 / 03 e viene adottato in Italia in recepimento della Direttiva 20 18/ 850 in materia di discariche di rifiuti. La presente sintesi m ette in relazione la fonte com unitaria con il testo del recepimento italiano, allo scopo di consentire al lettore di valutare la conform ità del decreto italiano allo spirito della direttiva stessa. I m acro obiettivi che la direttiva com unitaria si propone di attuare, infatti, sono efficacem ente indicati nel considerando num ero 1 : garantire utilizzo accorto, efficiente e razionale delle risorse naturali; prom uovere i principi dell’econom ia circolare; increm entare l’efficienza energetica ; ridurre la dipendenza dell’Unione da risorse importate. Ed almeno sei sono i mezzi principali individuati dalla direttiva per realizzarli. 1 ) La restrizione sul collocamento dei rifiuti in discarica, concretizzata con la previsione nel divieto di collocamento in discarica entro il 20 30 per tutti i rifiuti (urbani e speciali) idonei al riciclaggio o altro recupero di energia e materia, in particolare per i rifiuti urbani (salvo il caso dei rifiuti per cui il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale). La riduzione al 1 0 % entro il 2 035 della quantità massima di rifiuti urbani collocati in discarica, rispetto al totale dei rifiuti urbani prodotti, comprendendo nel conteggio com e collocati in discarica i rifiuti urbani smaltiti con incenerimento, i rifiuti prodotti da stabilizzazione frazione biodegradabile di rifiuti urbani, i rifiuti prodotti da selezione e cernita dei rifiuti urbani, quelli prodotti dai TMB e successivamente collocati in discarica (cod. CER 19…). In Italia tali divieti sono stati recepiti con i nuovi com m i 4 bis e 4 ter aggiunti all’art. 5 del d.lgs.36 / 0 3, trasponendo in maniera letterale nel testo italiano, quello della direttiva com unitaria sul punto. Il nuovo art.5 com m a 4 bis d.lgs.n.36 / 0 3 dispone infatti che, «a partire dal 2030 » sia vietato lo smaltimento in discarica di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo (es. valorizzazione energetica), in particolare dei rifiuti urbani, ad eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale, com e saranno definiti da apposito DM MATTM, che comunque li individuerà secondo quanto previsto dall’art.179 d.lgs.n.15 2/ 200 6. Il nuovo art.5 com m a 4 ter d.lgs.n.36 / 03 dispone che, «Entro il 2035 » sia obbligatorio rispettare il lim ite del 1 0 % di rifiuti urbani smaltiti in discarica rispetto al totale prodotto in ciascun anno civile, com prendendo nel conteggio com e collocati in discarica i rifiuti urbani smaltiti con incenerimento, i rifiuti prodotti da stabilizzazione della frazione organica dei rifiuti urbani, quello prodotti da selezione e cernita di rifiuti urbani, nonché i rifiuti prodotti da TMB e successivamente collocati in discarica (cod. CER 1 9…). Nel prim o com m a del nuovo art.6 d.lgs. 36/ 03 , invece, è previsto un divieto di smaltimento in discarica per i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, senza la previsione del term ine al 203 0, com e invece indicato nel sopra ricordato art. 5 com m a 4 bis. Tale divieto “im m ediato” contrasta con il sopra citato art. 5 comma 4 bis laddove indica invece il 20 30 com e term ine per l’effettività del divieto, in linea con quanto previsto dalla direttiva com unitaria. Risulta invece vietato dal 29 settembre 20 20 lo sm altim ento in discarica di rifiuti provenienti da raccolta differenziata e destinati a preparazione per riutilizzo e al riciclaggio, fatta eccezione per gli scarti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti da raccolta differenziata per i quali il collocamento in discarica sia il miglior risultato ambientale possibile secondo le BAT. 2) Un secondo mezzo individuato dalla direttiva per concretizzare i propri m acro obiettivi è l’inclusione nei piani di gestione rifiuti degli Stati membri, delle misure adottate per realizzare gli obiettivi di restrizione in materia di collocamento dei rifiuti in discarica. In attuazione di tale previsione, il recepimento italiano impone alle Regioni di conformare la propria pianificazione ai nuovi obiettivi di riduzione del collocamento rifiuti in discarica e di modificare tempestivamente gli atti autorizzativi che consentono lo smaltimento in discarica dei rifiuti non ammessi in modo tale da assicurare l’effettività del divieto a partire dal 31 .12 .2 029 . Tale disposizione in materia di adeguamento delle autorizzazioni vigenti, in assenza della normativa transitoria, andrà coordinata caso per caso con le norme sulle autorizzazioni ambientali che conservano la loro durata naturale. 3) Ulteriore mezzo è costituito dalle condizioni stringenti prescritte dalla direttiva per la concessione di eventuali rinvii delle scadenze (art. 1 punto 4 della Direttiva che modifica l’art. 5 della Direttiva 19 99 / 31 / CE). Tali disposizioni della fonte com unitaria sul punto sono talmente dettagliate, da potersi definire self executing. Non ci sono infatti disposizioni in merito nell’attuazione italiana , dovendosi applicare testualmente le disposizioni com unitarie self executing. 4 ) La fonte comunitaria prevede che gli Stati membri si dotino di strumenti economici e altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti. L’attuazione italiana recepisce la disposizione con la clausola di invarianza finanziaria formalizzata all’art. 3 d.lgs.n. 121 / 202 0, di fatto escludendo che dall’attuazione del decreto legislativo n.121/ 202 0 possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 5) Un ulteriore mezzo individuato dal legislatore com unitario consiste nella revisione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica e nella previsione di un’azione della Commissione per sviluppare un criterio com une per il campionamento dei rifiuti La disposizione viene recepita in Italia con il nuovo art.7 e 16 bis del d.lgs.n.36/ 03 oltre che dagli allega ti al nuovo decreto, il tutto in aggiornamento dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica e del metodo di caratterizzazione e omologa . Viene anche previsto uno specifico procedimento di adeguamento della normativa tecnica mediante DM MATTM con l’istruttoria di ISPRA, probabilmente anche in previsione della necessità di adeguamento al futuro criterio comune di campionamento cui sta lavorando la Commissione. Il DM 2 7.09 .201 0 è abrogato a partire dal 29 settembre 2 020 , m a è previsto che si continui ad applicare fino al 1 gennaio 20 24 limitatamente ai limiti previsti dalla tabella 5 , nota lettera a) dell’art. 6 sui limiti di concentrazione DOC per fanghi non pericolosi destinati a compostaggio, digestione anaerobica, trattamenti termici o atri secondo BAT. 6) Anche il termine del 5 luglio 20 20 imposto agli Stati membri per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conform arsi alla direttiva , rappresenta un mezzo che il legislatore comunitario adotta per concretizzare i macro obiettivi descritti nel considerando 1 . A tale riguardo va sottolineato che, l’adozione del d.lgs. n.121/ 2 020 entrato in vigore il 29 settembre 2020 non implica l’automatica conformità dei piani regionali e delle autorizzazioni degli impianti alle indicazioni della direttiva fonte.

Avv. Paola Bologna

Emergenza COVID-19 Fase 2 – possibili scenariDomande e risposteIl calo nei contagi apre un nuovo spiraglio per il nostro...
13/04/2020

Emergenza COVID-19
Fase 2 – possibili scenari

Domande e risposte

Il calo nei contagi apre un nuovo spiraglio per il nostro paese che ormai si prepara per la c.d. “Fase 2”. La riapertura sarà graduale e lenta, ha dichiarato il Governo. Sono attese delle disposizioni sia a livello nazionale sia a livello sovranazionale.
In questo scenario di riapertura, si discute della possibile adozione di varie misure con diversi impatti sulle libertà dei cittadini, anche in relazione alla privacy.

Fase 2 –Privacy e limitazione libertà personali

D: E’ possibile che le autorità italiane impongano ai cittadini di assoggettarsi a esami diagnostici per accertare la presenza del virus Covid-19?
Sì, è possibile stabilire un obbligo di analisi ma solo con idonee disposizioni di legge. Il bene “salute”, come necessità di avere una comunità sana, deve essere infatti salvaguardato e protetto in quanto espressione del diritto alla salute del singolo nell’interesse dalla collettività.

D: E’ possibile che la fruizione di servizi di trasporto (es: volo aereo) continui a essere assoggettata alla condizione dell’effettuazione del rilevamento della temperatura corporea?
Sì, ma i risultati degli esami debbono essere anonimi e non devono essere conservati. Fino a quando permarrà il rischio di epidemia ciascuno stato, attraverso idonee disposizioni legislative, potrà continuare, anche nella c.d. Fase 2, a mantenere in essere misure di contenimento. Tali misure dovranno essere congrue e proporzionate, nonché confortate dalle indicazioni che sicuramente saranno espresse dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e dalle Autorità Garanti della Privacy dei singoli stati. E’ auspicabile che vi sia una uniformità di provvedimenti a livello europeo (e mondiale), così da garantire effettivamente e contemporaneamente lo stesso livello di protezione.

D: E’ possibile che per rientrare a lavoro ai dipendenti sia richiesto di effettuare esami diagnostici per accertare la presenza del virus Covid-19?
Sì, il datore di lavoro può richiedere le analisi o anche altro tipo di misura collegata al mantenimento della sicurezza sul luogo di lavoro (es: tracciamento contatti). A meno che non vi siano provvedimenti statali in proposito, i dipendenti potranno aderire alla richiesta su base volontaria e sempre previa informativa sulle finalità e modalità di trattamento dei dati.

D: In caso di esito positivo degli esami diagnostici per accertare la presenza del virus Covid-19 è possibile per le autorità italiane procedere al tracciamento degli spostamenti dell’utente (mediante GPS, Bluetooth o altra tecnologia)?
L’Italia, le cui Autorità attualmente svolgono indagini sulla base delle indicazioni fornite dai contagiati si sta indirizzando verso la possibilità di tracciare, su base volontaria, i contatti del soggetto poi risultato positivo con acquisizione, a ritroso, di informazioni sull’interazione con altri soggetti tramite varie tecniche: celle telefoniche, gps, bluetooth (contact tracing).
Il Garante privacy italiano ha evidenziato che sarebbero apprezzabili quelle tecnologie che mantengono il diario dei contatti esclusivamente nella disponibilità dell’utente, sul suo dispositivo, per il solo periodo massimo di potenziale incubazione. Qualora l’utente risultasse positivo dovrebbe fornire l’identificativo del proprio dispositivo al server centrale per consentirgli così di ricostruire, tramite un calcolo algoritmico, i contatti tenuti con altre persone le quali si siano, parimenti, avvalse della tecnologia di contact tracing. Queste ultime riceverebbero poi un alert di potenziale contagio, con l’invito a sottoporsi ad accertamenti. Il Garante Privacy italiano ha raccomandato che le informazioni vengano gestite a livello pubblico e non privato.
Diversi tipi di verifica volti ad imporre il tracciamento anche per accertare, ad esempio, l’obbligo di permanenza domiciliare in caso di positività appaiono, per ora, esclusi.
D: Quali sono gli strumenti giuridici per obbligare il cittadino al rispetto della quarantena in caso di esito positivo degli esami diagnostici per accertare la presenza del virus Covid-19 o di contatto con persona che abbia contratto il virus?
Le disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 stabiliscono il divieto assoluto di mobilità delle persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus. A beneficio del superiore interesse alla salute della collettività (art. 32 della Costituzione) le autorità statali possono limitare i diritti costituzionalmente garantiti quali anche la libertà di circolazione, espatrio, culto, riunione, istruzione e libera iniziativa economica. La violazione della c.d. “quarantena obbligatoria” è sanzionata a livello penale.
D: E’ prevedibile l’uso di droni per monitorare lo spostamento dei cittadini anche nella fase 2? Quali sono le garanzie a tutela della privacy?
Sì. L’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), allo scopo di garantire il contenimento dell'emergenza epidemiologica, ha autorizzato le forze dell’ordine a utilizzare droni per il monitoraggio degli spostamenti dei cittadini sul territorio comunale. Tale autorizzazione, inizialmente concessa sino al 3 aprile 2020, è stata prorogata dall'ENAC al 28 aprile 2020. E' prevedibile che possa essere ancora rinnovata per le stesse finalità.
Tenuto conto della limitazione della privacy che questo utilizzo comporta, occorrerà rendere una chiara informazione ai cittadini sulla decisione di monitorare alcune aree interessate tramite droni, senza interventi “a sorpresa". Tale informazione dovrà altresì dettagliare modalità e finalità del trattamento, data retention e sistemi di tutela degli interessati. .

08/04/2020

“CURA ITALIA” - QUESTION TIME
Misure in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO)

Avvocato Marco Porretti - studio consulenti del lavoro D’Angelo – Corinti

Consulenti per Juridicum

Siamo un gruppo che opera nel settore automotive
D. Applichiamo il CCNL terziario e servizi, pertanto non accediamo alla CIGO ma al FIS. Con questo
decreto (art 19 comma 5) stanno estendendo la CIGO anche al nostro settore o dobbiamo
comunque fare riferimento al Fondi di Integrazione salariale ma con le deroghe previste dal
decreto?
R. Per il settore commercio e terziario è necessario operare una distinzione in relazione al numero dei
dipendenti occupati, ovvero:
 da 1 a 5 dipendenti si applica la Cig in deroga (cfr. art. 22 DL 18/2020);
 da 5 a 50 dipendenti il FIS (assegno ordinario, art. 19 DL 18/2020);
 oltre 50 dipendenti la Cig in deroga (v. ut sopra).
D. Per il nostro settore, è possibile richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale per
aziende sotto i 5 dipendenti?
R. Sì, vedi sopra.

D. Il trattamento di integrazione salariale rimane soggetto ai limiti di importo previsti dal d.lgs
148/2015, salvo adeguamento istat? Non c’è alcuna deroga nel decreto, quindi immagino sia così,
ma si era inizialmente ipotizzato che potessero esserci massimali più alti. Quali sono i massimali del
2019?
R. Le prestazioni sono esattamente quelle previste per la Cig e Cigs previste dal D.Lgs. 148/2015 che
per l’anno 2020 sono i seguenti
1) retribuzioni fino a euro 2.159,48: euro 998,18 (euro 939,89 al netto del 5,84%) per la generalità
dei settori e euro 1.197,82 (euro 1.127,87 al netto del 5,84%) per il settore edile;
2) retribuzioni oltre euro 2.159,48: euro 1.199,72 (euro 1.129,66 al netto del 5,84%) per la
generalità dei settori e euro 1.439,66 (euro 1.355,58 al netto del 5,84%) per il settore edile.

D. Gli importi degli assegni sono imponibili ai fini fiscali ed in che misura? L’aliquota contributiva è del
5,84%? Abbiamo bisogno di capire la riduzione sul netto per i dipendenti oggetto della misura.
R. Le prestazioni sono soggette fiscalmente secondo le aliquote di tassazione ordinaria al netto dei
contributi, come sopra meglio specificato ed il pagamento avviene in maniera diretta, in deroga
all’art.7 del D.Lgs. 48/2015.

D. Possiamo attivare il trattamento di integrazione salariale per un dipendente per un determinato
periodo e poi prolungarlo o sospenderlo? Non abbiamo esatta visibilità del calo di produzione che
avremo. Alcune attività sono già calate ma riprenderanno dopo la fine dell’isolamento (ordini
veicoli, manutenzione veicoli…), mentre altre (multe) caleranno a partire da fine aprile e per un
periodo non esattamente identificabile.

R. Sì, si può presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, di
accesso all’assegno ordinario o cassa in deroga con causale “emergenza COVID-19”, al massimo per
9 settimane già a partire dal 23 febbraio 2020 e comunque entro il mese di agosto 2020. Il periodo
può anche essere frazionato (una sospensione parziale nella settimana si conteggia settimana
intera ai fini del limite di nove settimane) a condizione che non superi le nove settimane ed il
termine finale del 31/08/2020. Avete tempo per la richiesta degli ammortizzatori sociali fino al
quarto mese successivo al periodo di paga in corso a quello di inizio della sospensione (se chiesto a
marzo fino al 31/7/2020). Ritengo pertanto sia il caso di fare un monitoraggio delle sospensioni a
zero ore o parziale al termine di ogni periodo di paga e poi procedere con la richiesta che, allo stato
non è dato sapere quali saranno le procedure in quanto l’INPS (come ha già fatto per le zone rosse
del nord Italia) non ha ancora emanato la circolare esplicativa.

D. Il trattamento può essere attivato per una riduzione dell’orario sia orizzontale che verticale?
Vorremmo attivare diverse modalità:
a. Personale in CIGO totale
b. Personale in CIGO per 2 o 4 ore al giorno
c. Personale in CIGO a giorni alterni
d. Personale in CIGO a settimane alterne
R. Sì e possibile vedi punto precedente.

D. La durata massima è di 9 settimane entro agosto 2020, ma queste devono essere continuative o
sono frazionabili?
R. Sì e possibile vedi punto precedente.

D. Che tipo di piano deve essere approntato? Al momento ho chiesto la redazione di un piano che
evidenzi motivi (impatto del covid19 sulle attività) ed entità della riduzione dell’attività produttiva e
logica di riorganizzazione delle risorse umane per area. È sufficiente? Ci sono schemi ad hoc?
R. Non deve essere presentato alcun piano ma semplicemente indicare il motivo della sospensione
“Covid-19”.
D. All’interno di uno stesso piano, posso attivare il trattamento in momenti diversi per i vari
interessati?
R. Sì, vedi sopra.

D. Il contributo a carico del datore di lavoro è del 4% (FIS) o del 9% (CIGO)?
R. Le prestazioni sono esentate da contribuzione addizionale.

Covid-19: conseguenze legali di una pandemia - Focus: energia, infrastrutture e project financeCommento a cura degli avv...
07/04/2020

Covid-19: conseguenze legali di una pandemia - Focus: energia, infrastrutture e project finance

Commento a cura degli avvocati Stefano Maria Zappalà e Maria Juan Parra – Juridicum avvocati associati

La pandemia dovuta al Covid-19 ha comportato il fermo pressoché globale negli affari con ovvie ripercussioni a cascata sull'esecuzione degli obblighi assunti contrattualmente dei progetti energetici o infrastrutturali dove v'è sottostante un finanziamento bancario.

Per i progetti energetici in fase di costruzione, ad esempio, si pensi al fatto che i principali produttori di pannelli fotovoltaici e turbine eoliche sono localizzati nei paesi più colpiti dall'emergenza sanitaria (Germania, Italia, Cina, etc.), che sono stati sottoposti a misure di lockdown: da ciò consegue se non un blocco nelle forniture, quantomeno un ritardo nelle stesse.

Per i progetti infrastrutturali o energetici in fase di gestione poi, il calo della domanda di servizi dall'energia ai trasporti, comporterà certamente un minor flusso di cassa e la conseguente impossibilità di mantenere i livelli di redditività richiesti dai contratti di finanziamento in essere.
Si svolgono qui di seguito alcune riflessioni sui possibili rimedi che possono essere invocati dalle parti per fare fronte alla momentanea mancanza di liquidità.

L'articolo completo:

La pandemia dovuta al Covid-19 ha comportato il fermo pressoché globale negli affari con ovvie ripercussioni a cascata sull'esecuzione degli obblighi assunti contrattualmente dei progetti energetici o infrastrutturali dove v'è sottostante un finanziamento bancario.

Oggi siamo sul sole 24 ore Il lockdown può creare contenzioso sugli affitti ?Auspicabile l'accordo tra conduttore e loca...
03/04/2020

Oggi siamo sul sole 24 ore

Il lockdown può creare contenzioso sugli affitti ?

Auspicabile l'accordo tra conduttore e locatore in caso di riduzioni

Domenico Dodaro

I provvedimenti governativi in relazione all'emergenza Covid-19 comportano limitazioni a carico dei titolari di attività imprenditoriali. Per contenere tali effetti, l'articolo 65 del Dl 18/20 riconosce agli imprenditori/conduttori di immobili di categoria C/1 un credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione dovuto per marzo 2020 da portare in compensazione. La norma ha due ricadute:
1. da un lato essa attesta l'esistenza di effetti negativi dei decreti di contenimento sui contratti di locazione commerciale; 2. dall'altro fornisce un'indicazione quantitativa del relativo impatto.
La limitazione dell'indennizzo al solo marzo lascia aperto l'inter rosseggiatogli effetti dell'emergenza debbano essere considerati anche nel rapporto fra conduttore e locatore, in particolare: 1. per i contratti relativi a immobili di categoria "C/1”, in relazione al l'eventuale protrarsi dell'emergenza oltre il marzo 2020; 2. in ogni caso per i titolari di contratti di locazione non abitativa di immobili di categoria diversa, le cui attività siano comunque state chiuse o limitate.
I provvedimenti di autorità che impediscano in misura totale o parziale l' adempimento di un' obbligazione rientrano fra le cause giustificati vedi forza maggiore
Si obietta che in relazione a un contratto di locazione commercia le, i decreti adottati non impediscono l'adempimento delle prestazioni di nessuna delle parti: né la messa a disposizione della cosa locata , né il pagamento del canone.
Pur essendo le reciproche prestazioni in astratto ancora esegui bili, è evidente che i provvedimenti in questione comportano il venir meno della possibilità che si realizzi appieno lo scopo concretamente perseguito dalle parti con la stipula del contratto di locazione: nella fattispecie, la messa a disposizione di un immobile per l'esercizio di un'attività aperta al pubblico.
decreti di contenimento hanno reso impossibile per il conduttore la piena utilizzazione della prestazione del locatore, pur essendo quest'ultima certamente disponibile.
In astratto, l'inidoneità della prestazione a soddisfare l'interesse creditorio, ove definitiva, potrebbe comportare la risoluzione del contratto per irrealizzabilità della sua causa concreta, connesso nero delle parti dalle rispettive obbligazioni.
Va però considerato che nella maggior parte dei casi, il re non ha neppure interesse all'interruzione del rapporto, ma alla sospensione o alla riduzione della propria prestazione perché la piena fruizione del bene locato none consentita solo temporaneamente. In tal caso, la prestazione del locatore continua a essere resa nella sua interezza: il conduttore man tiene la detenzione dell'immobile locato e vi custodisce attrezzature, arredi, merci. Tuttavia, sussiste dall'altra parte il diritto del conduttore a una riduzione dell'onere locatizio proporzionata alla minore utilità della cosa(riconosciuto nel Dl 18/20 con il credito d'imposta) per tutto il tempo di efficacia dei provvedimenti di contenimento.
Non può ravvisarsi però alcun automatismo: se è onere del conduttore comunicare al locatore le proprie intenzioni in relazione alla sopravvenuta inutilità (parziale) della prestazione (essendo altri menti tenuto al risarcimento dei danni: Cassazione 16315/07; 23273/06;3651/06),è auspicabile che si raggiungano intese modificative dei patti in essere, anche per evitare il rischio della deflagrazione di un contenzioso che chiara mente si va profilando.

“CURA ITALIA” - QUESTION TIMEMISURE IN MATERIA DI AMBIENTE E ALTRE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE(Avv. Stefano Maria Zappalà)D...
02/04/2020

“CURA ITALIA” - QUESTION TIME
MISURE IN MATERIA DI AMBIENTE E ALTRE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
(Avv. Stefano Maria Zappalà)

D.: Sono titolare di un’azienda manifatturiera con un a considerevole produzione di rifiuti. I termini per gli adempimenti in materia ambientale sono stati rinviati?
R.: Sì, sono stati prorogati al 30 giugno 2020 diversi termini in materia ambientale. In particolare quelli relativi a:
presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;
presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;
presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui al D.Lgs. 49/2014 di attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.

D. Sono un magistrato onorario: ho diritto ad un contributo economico per il periodo di sospensione dell’attività?
R.: Si, è riconosciuto un contributo di 600 euro mensili per tutto il periodo di durata della sospensione e, comunque per un massimo di 3 mensilità, a condizione che:
alla data del 17 marzo 2020 fossero in servizio; e
non siano magistrati onorari dipendenti pubblici o privati.

D.: Sono il preside di un istituto comprensivo scolastico. In seguito ai provvedimenti di contenimento abbiamo dovuto fare ricorso all’e-learning per lo svolgimento delle attività didattiche. Sono previsti contributi?
R.: Il DL ha previsto una dotazione di 85 milioni di Euro da destinarsi a:
Scuole statali per dotarsi di piattaforme di educazione a distanza;
Acquisizione di dispositivi digitali individuali da mettere a disposizione degli studenti meno abbienti in comodato d’uso, per la fruizione della didattica telematica;
Formazione del personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.

“CURA ITALIA” - QUESTION TIMEMISURE IN MATERIA DI AGRICOLTURA(Avv. Serena Cianciullo)Q.: I own a farm; given the health ...
31/03/2020

“CURA ITALIA” - QUESTION TIME
MISURE IN MATERIA DI AGRICOLTURA
(Avv. Serena Cianciullo)

Q.: I own a farm; given the health situation, will measures be taken on the EU Common Agricultural Policy aids?
A.: Yes, art. 78 of Decree no. 18/2020 authorizes the National and Local Agencies to advance the payment of 70% of CAP aid by 31 July. However, it is necessary to wait for the instructions of the Paying Agencies on how to submit the applications, taking into account the limitations on travel under the anti-coronavirus measures.

Q.: La mia attività agricola si trova in difficoltà a causa della situazione sanitaria. Ci sono misure di sostegno in mio favore?

A.: L’art. 78 del Decreto Legge istituisce un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020. Le somme potranno essere destinate alla copertura degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti e alla copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni sui mutui.

I criteri e le modalità di attuazione del Fondo saranno stabiliti con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nel rispetto delle disposizioni in materia di aiuti “de minimis”.

Q.: Sono titolare di un’azienda ortofrutticola a conduzione familiare. Ho difficoltà a far fronte al raccolto in conseguenza delle limitazioni degli spostamenti disposte nell’ambito delle misure anti-coronavirus. Posso ricorrere all’aiuto dei miei familiari?

A.: Sì, l’art. 105 del Decreto Legge amplia fino al sesto grado di parentela la possibilità di ricorso al lavoro dei familiari in agricoltura. In caso di prestazioni svolte da parenti e affini in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, non si configura un rapporto di lavoro autonomo o subordinato, salve le spese di mantenimento.

“CURA ITALIA” - QUESTION TIMEMISURE IN MATERIA DI SPORT E ALTRE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE(Avv. Mario Longavita)D.: Sono i...
29/03/2020

“CURA ITALIA” - QUESTION TIME
MISURE IN MATERIA DI SPORT E ALTRE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
(Avv. Mario Longavita)

D.: Sono il presidente di una società sportiva dilettantistica che gestisce un impianto sportivo di proprietà del comune, la cui attività è ferma in conseguenza dei provvedimenti governativi anti-coronavirus. Possiamo sospendere il pagamento del canone di locazione e/o di concessione?,

R.: Si, il Decreto Legge prevede la sospensione dei canoni sino al 30 giugno. Successivamente però i canoni sospesi dovranno essere pagati in unica soluzione o in modo dilazionato in 5 rate senza interessi e sanzioni.

D.: Sono un collaboratore sportivo. La mia attività è ferma a causa dei provvedimenti governativi anti-coronavirus. Come posso fare fronte alle mie esigenze di sostentamento?

R.: Può richiedere un’indennità attestando, mediante un’autocertificazione la preesistenza del rapporto di collaborazione sportiva e dovrà dichiarare di non percepire altri redditi. Le domande andranno indirizzate alla società Sport e Salute S.p.a..

D.: Sono titolare di una piccola impresa. Le restrizioni di movimento e le chiusure di tutte le attività commerciali non essenziali stanno riducendo in modo drammatico il mio cash flow. Posso accedere a qualche forma di sostegno finanziario?

R.: Sì, sono previste forme di garanzia per le piccole e medie imprese in caso di cessazione delle attività lavorative. Ad esempio, le rate di finanziamenti o mutui connessi all’attività dell’impresa con scadenza precedente al 30 settembre 2020 saranno prorogate senza necessità di espletare alcuna formalità sino al 30 settembre 2020. Inoltre il Fondo per le Piccole e Medie Imprese mette a disposizione una garanzia gratuita per l’apertura di linee di credito per nuovi investimenti o la rinegoziazione di debiti preesistenti con istituti bancari, da richiedere entro il termine di nove mesi dall’entrata in vigore del Decreto Legge.

Indirizzo

Via Giulio Caccini, 1
Rome
00198

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