Studio Legale Castellani Olivi

Studio Legale Castellani Olivi Lungotevere dei Mellini n.10
Roma
Tel. 063612347
[email protected] AREE DI ATTIVITÀ :
DIRITTO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE.

C H I S I A M O:
Lo studio legale è presente sin dal 1920 in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 10,
nello storico quartiere Prati, in un palazzo di fine ‘800 con affaccio panoramico
sul “Flavus Tiberis”. Lo studio è efficacemente organizzato grazie ad una moderna struttura, dotata
dei più aggiornati e sofisticati strumenti tecnologici, in grado di fornire ai clienti
assistenza legale di elevato pro

filo. In virtù della considerevole esperienza maturata ed alla qualità del lavoro
profuso, lo studio è in grado di affrontare e risolvere anche questioni articolate e
complesse, consigliando la strategia più efficace al fine di tutelare pienamente
l’interesse del cliente, anche avvalendosi della collaborazione di una rete di
professionisti altamente qualificati come commercialisti, consulenti del lavoro,
medici legali e specialisti di ogni settore. Assistiamo i nostri clienti nei vari ambiti del diritto del lavoro e della previdenza
sociale, fornendo assistenza e consulenza specialistica sia in ambito
stragiudiziale che giudiziale anche dinanzi alle Corti Superiori, ordinarie ed
amministrative, nonché ai collegi di conciliazione su tutto il territorio nazionale
con riferimento all’istaurazione, allo svolgimento ed alla cessazione del rapporto
di lavoro. In particolare, operiamo nei seguenti settori:
- impugnazione licenziamento;
- gestione procedimenti disciplinari;
- riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato (anche c.d. lavoro nero);
- recupero crediti da retribuzioni non corrisposte
- trasferimenti illegittimi;
- impugnazione contratti di Lavoro a tempo determinato con conversione del
rapporto a tempo indeterminato e risarcimento del danno;
- riconoscimento del livello superiore e delle differenze retributive
- azioni di risarcimento danni da infortuni sul lavoro, malattie professionali,
causa di servizio;
- assistenza Quadri e Dirigenti;
- controversie di mobbing, straining e demansionamento;
- previdenziale e assistenziale: contenziosi avverso enti e casse di previdenza per
il riconoscimento di prestazioni aventi ad oggetti invalidità, indennità di
accompagnamento, L. 104/1992
______________________________________________________________________
DIRITTO CIVILE. Lo studio, inoltre, si occupa di fornire assistenza e consulenza giudiziale e
stragiudiziale in ordine alle seguenti aree del diritto civile:
Responsabilità civile: materia di risarcimento danni in caso di lesioni personali
provocate da sinistro stradale, caduta per insidia o trabocchetto, risarcimento del
danno per le vittime di amianto e danno da emotrasfusioni;
Responsabilità per colpa medica in difesa sia delle vittime della malasanità e loro
congiunti, sia ai medici ed alle strutture sanitarie;
Contrattualistica: predisposizione e relazione di contratti di lavoro, comodato,
locazione, preliminari di compravendita per beni immobili e beni mobili
registrati;
Diritto di famiglia: Separazione e divorzio, modifica delle condizioni, successioni
e testamenti;
Diritto bancario: Gestione del contenzioso tra clienti ed istituti di credito;
Proprietà, locazioni e diritto condominiale: procedure di sfratto per finita
locazione, per morosità e di licenza per finita locazione. Proprietà, possesso e
gestione del contenzioso condominiale.
______________________________________________________________________
DIRITTO PENALE . Lo studio si occupa di assistere il cliente indagato-imputato di reati contro la
persona ed il patrimonio, la fede pubblica e reati edilizi. Si assicura assistenza
anche alle persone offese dal reato attraverso redazione di denunce-querele e
costituzione di parte civile per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e
non patrimoniali.

Lo Studio opera nel campo della responsabilità medico sanitaria (cd. malpractice medica) per accertare la presenza di un...
26/01/2022

Lo Studio opera nel campo della responsabilità medico sanitaria (cd. malpractice medica) per accertare la presenza di un errore prognostico, diagnostico, terapeutico che abbia provocato un danno al paziente.

Fornisce inoltre assistenza nella delicata area del diritto assistenziale in favore dei soggetti affetti da patologie psicofisiche che necessitino di ottenere il riconoscimento e l’erogazione di trattamenti economici quali indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, invalidità e inabilità o handicap.

Offre consulenza in tema di responsabilità civile ed infortunistica stradale fornendo assistenza ai propri assistiti e loro familiari sia in caso di microlesioni sia in caso di macrolesioni o morte.

Lo Studio è inoltre specializzato in tema di diritto del lavoro gestendo controversie aventi ad oggetto impugnative di licenziamento, provvedimenti disciplinari, riconoscimento del lavoro subordinato o differenze retributive, infortuni sul lavoro, malattie professionali e causa di servizio.

www.studiolegaleolivipierpaolo.it

Studio Legale Olivi Responsabilità sanitaria medica – Previdenza, Assistenza e Invalidità – Responsabilità civile infortunistica – Diritto del lavoro – Diritto condominiale e di famiglia Contattaci ora Il tuo partner ideale per far valere i tuoi diritti Lo Studio Legale Olivi sito in Roma...

PAZIENTE CONTRAE L’EPATITE DOPO EMATRASFUSIONE: SPETTA ALL’OSPEDALE PROVARE DI AVER AGITO CON DILIGENZA Cass. n. 10592 d...
18/01/2022

PAZIENTE CONTRAE L’EPATITE DOPO EMATRASFUSIONE: SPETTA ALL’OSPEDALE PROVARE DI AVER AGITO CON DILIGENZA Cass. n. 10592 del 2021

I Giudici della Corte di Cassazione accolgono il ricorso presentato da una signora che aveva contratto l’epatite C a seguito di una emotrasfusione e condannano l’Ospedale al risarcimento del danno subito.

Nei fatti una paziente contraeva il virus HCV (epatite C) a seguito di una trasfusione di sangue in ospedale e conseguentemente chiamava in giudizio il Ministero della Salute e l’Assessorato per la sanità regionale al fine di ottenere il risarcimento del danno subito.

In Corte di Appello veniva accolto il gravame dell’Assessorato poiché la danneggiata non aveva allegato prove circa la condotta dell’Ospedale.

Nel dettaglio, difettava la prova che l’Ospedale avesse provveduto alle trasfusioni “approvvigionandosi di sangue tramite un proprio centro trasfusionale e non, come avviene nella normalità dei casi, utilizzando sacche di provenienza esterna”.

La danneggiata propone ricorso per Cassazione.

Sostiene che l’onere incombente sul danneggiato debba limitarsi alla prova che vi sia stata la sussistenza di un contratto, un danno subito (contrazione epatite C) ed il nesso causale tra la condotta omissiva o commissiva della struttura presso la quale era ricoverata (emotrasfusione) e il danno stesso.

L’attrice non aveva alcun onere di allegare quando e in che modo l’Ospedale si fosse approvvigionato della sacche di plasma poi risultate infette.

I Giudici della Corte di Cassazione ritengono corretta la ricostruzione resa dalla paziente.

Rimane onere dell’Ospedale dimostrare di aver tenuto una condotta conforme, diligente e prudente ex art. 1218 c.c. in riferimento alla corretta acquisizione e trasfusione di plasma ed al rispetto dei protocolli vigenti al tempo della trasfusione.

La Corte di Cassazione cassa la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello.

Di seguito il principio di diritto espresso dai Giudici della Suprema Corte: “nelle controversie tra il paziente che assume di aver contratto un’infezione in conseguenza di una emotrasfusione e la struttura sanitaria ove quest’ultima venne eseguita, non è onere del primo allegare e provare che l’Ospedale abbia tenuto una condotta negligente o imprudente nella acquisizione e nella perfusione del plasma, ma è onere del secondo allegare e dimostrare di avere rispettato le norme giuridiche e le legis artis che presiedono alle suddette attività”.

Per info www.studiolegaleolivipierpaolo.it

Studio Legale Olivi Responsabilità sanitaria medica – Previdenza, Assistenza e Invalidità – Responsabilità civile infortunistica – Diritto del lavoro – Diritto condominiale e di famiglia Contattaci ora Il tuo partner ideale per far valere i tuoi diritti Lo Studio Legale Olivi sito in Roma...

07/01/2022

GRADINO CONDOMINIALE ROTTO: IL CONDOMINIO DEVE RISARCIRE IL DANNO

Tribunale di La Spezia sentenza n. 512 settembre 2021
Il Tribunale di La Spezia ha condannato il Condominio a risarcire il danno subito da una signora che si era recata presso lo stabile a trovare la figlia.

All’entrata del palazzo, infatti, la signora cadeva rovinosamente in terra a causa della rottura di uno scalino di ingresso.

Avanzava pertanto richiesta danni ai sensi dell’art. 2051 c.c. nei confronti del Condominio al fine di ottenere il risarcimento del danno subito consistito in una frattura scomposta del femore.

Il Condominio si difendeva in giudizio asserendo che la signora era a piena conoscenza dello stato dei luoghi poiché li frequentava abitualmente per ragioni di parentela oltre alla circostanza che la caduta sarebbe avvenuta in pieno giorno in una giornata di sole e pertanto il gradino, a parere del Condominio, sarebbe stato perfettamente visibile con l’ordinaria diligenza della signora.

Il Condominio concludeva, pertanto, richiedendo il rigetto della domanda perché il gradino non costituiva insidia né pericolo.

Contrariamente a quanto sostenuto dal Condominio il Tribunale accoglieva il ricorso della signora ritenendo che il comportamento posto in essere dalla stessa “era improntato a prudenza”.

L’amministratore dello stabile “avrebbe potuto/dovuto provvedere immediatamente alla messa in sicurezza dello scalino, con gli opportuni interventi, senza necessità di attendere l’assemblea condominiale, stante la necessità di interve**re allo scopo di preve**re infortuni”.

Alla luce delle considerazioni svolte il Tribunale, accertata la responsabilità del Codominio per i danni subiti dalla signora, condannava il Condominio al risarcimento dei danni non patrimoniali quantificati in € 22.980,75 oltre interessi e rivalutazione monetaria.

PRESTAZIONE PER INVALIDI CIVILIIMPORTI ANNO 2022Con la circolare n. 197 del 2021 L'Inps ha pubblicato gli importi delle ...
04/01/2022

PRESTAZIONE PER INVALIDI CIVILI
IMPORTI ANNO 2022

Con la circolare n. 197 del 2021 L'Inps ha pubblicato gli importi delle pensioni e prestazioni assistenziali in favore di invalidi civili assoluti e parziali, indennità di accompagnamento, indennità di frequenza in favore dei minori degli anni 18, prestazioni in favori di ciechi e sordi, rivalutando, come ogni anno, gli importi che saranno erogati ai beneficiari e relativi limiti reddituali.

Per maggiori informazioni
www.studiolegaleolivipierpaolo.it

ASSEGNO UNICO PER I FIGLIL’assegno unico e universale è un sostegno economico per le famiglie.Le domande potranno essere...
30/12/2021

ASSEGNO UNICO PER I FIGLI

L’assegno unico e universale è un sostegno economico per le famiglie.

Le domande potranno essere presentate dal 1 gennaio 2022 e l’erogazione delle somme di denaro inizieranno dal mese di marzo 2022.

Per tale motivo fino al mese di febbraio 2022 tutti i sostegni finora vigenti quali bonus mamma domani, assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili, bonus bebè, detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni continueranno ad essere pagati.

Dal mese di marzo 2022 saranno integralmente sostituiti dalla nuova misura dell’ASSEGNO UNICO.

L’assegno unico è una misura compatibile con il reddito di cittadinanza.

L’assegno unico non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef.

BENEFICIARI

L’assegno unico è una misura in favore di tutti i nuclei familiari, indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori. (lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati, non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza).

Il beneficio decorre dal settimo mese di gravidanza;

Per i figli successivi al secondo l’importo dell’assegno unico sarà maggiorato;

Per ogni figlio minorenne a carico e per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza;

Per ciascun figlio maggiorenne a carico sarà riconosciuto un assegno mensile di importo inferiore e fino al compimento del 21esimo anno di vita purché:

frequenti un corso di formazione scolastica o professionale,
frequenti un corso di laurea,
svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro,
sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego,
svolga il servizio civile universale.
In caso di assegno in favore di figlio maggiorenne si potrà domandare di corrispondere direttamente al figlio l’importo spettante.

Riconoscimento di un assegno mensile maggiorato in favore delle madri con età inferiore a 21 anni;

Per i figli disabili riconoscimento di un assegno mensile di importo maggiorato in misura non inferiore al 30% e non superiore al 50% per ciascun figlio con disabilità, con maggiorazione graduata secondo la classificazione di disabilità;

Riconoscimento inoltre dell’assegno unico in favore di figli disabili, senza limiti di età, qualora risultino a carico dei genitori.

QUANTO SPETTA

L’ammontare dell’assegno unico sarà modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, individuata per mezzo dell’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).

Le maggiorazioni sono riconosciute, con decorrenza retroattiva, anche a coloro che al momento della presentazione della domanda non siano in possesso dell’ISEE purché lo stesso sia successivamente attestato entro il 30 giugno.

Si ricorda, inoltre, che l’Assegno Unico potrà essere richiesto anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore a € 40.000,00. In tali casi l’importo erogato sarà quello MINIMO previsto dalla normativa di riferimento.

Si terrà conto dell’età dei figli a carico.

L’assegno potrà essere concesso o nella forma di credito di imposta oppure erogato mensilmente sul conto corrente fornito in sede di domanda.

Quota variabile: massimo € 175,00 per ciascun figlio minore in caso di ISEE fino ad € 15.000,00;

Minimo € 50,00 per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE superiore ad € 40.000,00.

Sulla base di tali importi potranno essere effettuato le maggiorazioni previste dalla normativa in caso di nuclei numerosi, madri di età inferiore ad anni 21, figli affetti da disabilità.

Quota a titolo di maggiorazione: erogata per compensare l’eventuale perdita economica che si potrebbe ve**re a creare qualora l’importo dell’assegno unico dovesse risultare inferiore a quello che si sarebbe percepito nel regime precedente alla riforma.

L’assegno sarà erogato al richiedente ed in pari misura a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Il genitore richiedente potrà indicare le modalità di pagamento anche con riferimento all’altro genitore.

In caso di omessa indicazione della modalità di pagamento dell’altro genitore il pagamento a quest’ultimo decorrerà da quando la scelta di accredito al 50% sarà comunicata all’Inps.

ULTERIORI REQUISITI

Il soggetto richiedente l’assegno unico deve:

Essere cittadino italiano o di stato membro dell’Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadino di uno Stato extra UE purché in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca;

Essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

Essere residente o domiciliato con i figli a carico in Italia;

Essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata almeno di due anni.

La domanda per ottenere il riconoscimento dell’assegno unico potrà essere presentata a decorrere dal 1 gennaio 2022 ed essere presentata telematicamente sul portare dell’Inps o presso gli istituti di patronato.

Il portale dell’Inps ha inoltre messo a disposizione degli utenti un simulatore di calcolo, accessibile a chiunque e senza necessità di registrazione o spid.

https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli/Simulatore

Chiaramente si tratta di un semplice simulatore poiché per ottenere la prestazione occorre presentare la relativa domanda e attendere il responso dell’istruttoria.

Per qualunque informazione o necessità potete contattarci via mail a [email protected] e visitare il sito
www.studiolegaleolivipierpaolo.it

Studio Legale Olivi Responsabilità sanitaria medica – Previdenza, Assistenza e Invalidità – Responsabilità civile infortunistica – Diritto del lavoro – Diritto condominiale e di famiglia Contattaci ora Il tuo partner ideale per far valere i tuoi diritti Lo Studio Legale Olivi sito in Roma...

Motociclista cade a causa di una buca sulla strada. La condotta colposa del danneggiato non esclude il risarcimento del ...
28/12/2021

Motociclista cade a causa di una buca sulla strada. La condotta colposa del danneggiato non esclude il risarcimento del danno. Cassazione Civile n. 39965 del 2021

www.studiolegaleolivipierpaolo.it

In una recente decisione la Corte di Cassazione è intervenuta in tema di richiesta risarcitoria per danni causati da buche stradali.

Il motociclista finiva con la ruota anteriore della propria moto in una buca di dimensioni pari a 21×25 cm e profondità 10 cm.

La Corte di Cassazione inquadra la fattispecie ai sensi dell’art. 2051 c.c. (danno cagionato da cose in custodia). Ne discende che il danneggiato dovrà limitarsi a dare dimostrazione del danno e della sua derivazione causale dalla cosa.

Resta in capo al custode (Comune di Napoli) l’onere di dimostrare il caso fortuito al fine di evitare il pagamento del risarcimento del danno.

A parere dei Giudici della Suprema Corte “la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all’origine del danno in via esclusiva”.

Si sostiene pertanto che la mera condotta colposa o non del tutto avveduta del motociclista non sia sufficiente ad escludere la responsabilità del Comune nella causazione del danno.

La condotta del danneggiato, benché disattenta e superficiale non integra il caso fortuito spettando al Comune, in qualità di custode del bene, dover provare di avere adottato tutte le misure utili a preve**re il danno.

Pertanto la condotta colposa del danneggiato può essere valutata dal Giudice di merito al fine di verificare l’esistenza di un concorso di colpa ma non può, di fatto, portare all’esclusione della responsabilità del Comune perché non integra il cd. caso fortuito.

“L’ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell’art. 1227 c.c.”

Di fatto la decisione della Corte di Cassazione ha sottolineato l’inesatta ricostruzione resa dai Giudici di 1° e 2° grado che di seguito si riportano.

Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello stabilivano la responsabilità esclusiva del motociclista in quanto “la presenza di una sconnessione del fondo stradale costituisce in tesi una anomalia rispetto all’utente che faccia affidamento sulla normale transitabilità della sede viaria” tuttavia “tenuto conto delle condizioni di buona visibilità e del fatto che la buca aveva apprezzabili dimensioni e non era occultata da materiali di sorta, il motociclista avrebbe potuto avvistarla tempestivamente, cosicché l’incidente risultava prevenibile ed evitabile dal motociclista ove lo stesso avesse prestato la dovuta attenzione alla guida e non avesse proceduto ad elevata velocità.”

Con la recente decisione i Giudici affermano che “la condotta di guida non ha avuto il carattere di autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità tale da escludere la responsabilità del Comune“ e aggiungono che “se anche risultasse accertata una sua condotta colposa, ciò non basterebbe di per sé ad escludere la responsabilità del Comune”.

Pertanto cassano la sentenza rinviando alla Corte territoriale che dovrà esaminare nuovamente le carte alla luce dei principi espressi nell’orientamento sopra richiamato.

COME LEGGERE UN VERBALE DI INVALIDITÀ CIVILE?Lascia un commento / Previdenza, assistenza e invalidità / Di olivipierpaol...
21/12/2021

COME LEGGERE UN VERBALE DI INVALIDITÀ CIVILE?
Lascia un commento / Previdenza, assistenza e invalidità / Di olivipierpaolo
Gli attuali verbali possono essere distinti in 4 aree.

AREA 1: Contiene i dati anagrafici del richiedente;

Dati della visita e definizione della stessa;

Data della domanda e il suo relativo numero;

AREA 2: Giudizio della Commissione in merito alle patologie del richiedente.

Contiene l’anamnesi del soggetto cioè le condizioni dello stesso desunte dai certificati medici consegnati.

L’esame obiettivo dove la Commissione segnerà altezza, peso, le condizioni mentali (ad es. soggetto lucido ed orientato, oppure parzialmente orientato, condizioni mediocri o scadute) le condizioni fisiche (ad es. deambulazione autonoma, in carrozzina, deambulazione difficoltosa, deambulazione cauta con necessità di appoggio, supporto o passaggi posturali assistiti).

Documentazione sanitaria: si tratta dell’elenco della documentazione medica che il soggetto richiedente ha consegnato alla Commissione.

AREA 3: Diagnosi e Giudizio finale

Contiene diagnosi: si tratta delle patologie che la Commissione ritiene sussistenti e sulla base delle quali esprimerà la propria valutazione in termini percentuali

Diagnosi ICD si tratta della classificazione internazionale delle malattie, uno standard di classificazione di tutte le patologie stilato dall’Organizzazione mondiale della Sanità.

Giudizio finale: il verbale nella seguente voce riporta la dicitura “la Commissione Medica riconosce l’interessato:”

La valutazione espressa dalla Commissione sarà riportata in percentuale e ad ogni dicitura corrisponde il riconoscimento di determinati benefici.

Infermità revisionabile o meno: indica la necessità di essere sottoposti a nuova visita di revisione per un’eventuale conferma di quanto evidenziato nel corso della visita attuale.

AREA 4: Firme dei componenti della Commissione Medica.

POSSIBILI ESITI:

NON INVALIDO: meno del 33%, nessuna prestazione o beneficio economico.

INVALIDO CON RIDUZIONE PERMANENTE DELLA CAPACITA’ LAVORATIVA DAL 34% AL 73% (art. 2 e 13 L. 118/1971 e art. 9 Dl 509/88)

Da 34% a 45% concessione di ausili e protesi;

Da 46% possibilità di iscrizione alle liste di collocamento mirato;

da 51% diritto di usufruire del congedo straordinario per cure;

da 66% Esenzione totale dal pagamento delle tasse universitarie;

Da 67% Diritto all’esenzione ticket sanitario per patologia.

INVALIDO CON RIDUZIONE PERMANENTE DELLA CAPACITà LAVORATIVA DAL 74% AL 99% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 Dl 509/88)

Dal 74% Per i soggetti di età compresa tra 18 e 67 anni si può usufruire dell’assegno mensile di invalidità civile purché vi sia il rispetto dei limiti di reddito personali;

INVALIDO CON TOTALE E PERMANENTE INABILITÀ LAVORATIVA: 100% art. 2 e 12 L.118/71

100% Riconoscimento della pensione di inabilità (si può usufruire della pensione di inabilità civile purché vi sia il rispetto dei limiti di reddito personali) ed esenzione totale dal pagamento del ticket sanitario;

INVALIDO CON TOTALE E PERMANENTE INABILITÀ LAVORATIVA 100% E CON NECESSITÀ DI ASSISTENZA CONTINUA NON ESSENDO IN GRADO DI COMPIERE ATTI QUOTIDIANI DELLA VITA (l. 18/80)

E

INVALIDO CON TOTALE E PERMANENTE INABILITÀ LAVORATIVA 100% E IMPOSSIBILITÀ A DEAMBULARE SENZA L’AIUTO PERMANENTE DI UN ACCOMPAGNATORE (l. 18/80 e l. 508/88)

Diritto alla pensione di inabilità con il rispetto del limite di reddito

Esenzione totale pagamento ticket

Indennità di accompagnamento

INVALIDO ULTRASESSANTASETTENNE CON NECESSITÀ DI ASSISTENZA CONTINUA NON ESSENDO IN GRADO DI COMPIERE GLI ATTI QUOTIDIANI DELLA VITA (L. 18/80 E l. 508/88)

E

INVALIDO ULTRASESSANTASETTENNE CON IMPOSSIBILITÀ DI DEAMBULARE SENZA L’AIUTO PERMANENTE DI UN ACCOMPAGNATORE (L. 508/1988)

Indennità di accompagnamento senza alcun limite di reddito personale o familiare.

SOGGETTI MINORENNI

MINORE CON DIFFICOLTÀ PERSISTENTI A SVOLGERE LE FUNZIONI PROPRIE DELL’ETÀ O CON PERDITA UDITIVA SUPERIORE A 60 DECIBEL NELL’ORECCHIO MIGLIORE NELLE FREQUENZE 500, 1000, 2000 HERTZ (L. 289/1990)

Indennità di frequenza purché vi sia il rispetto dei limiti di reddito personali

MINORE INVALIDO CON IMPOSSIBILITÀ A DEAMBULARE SENZA L’AIUTO PERMANENTE DI UN ACCOMPAGNATORE (L. 18/1980 E L. 508/1988)

Indennità di accompagnamento

MINORE INVALIDO TOTALE CON NECESSITÀ DI ASSISTENZA CONTINUA NON ESSENDO IN GRADO DI SVOLGERE GLI ATTI QUOTIDIANI DELLA VITA (L. 18/1980 E L. 508/1988)

Indennità di accompagnamento

Per qualunque necessità o dubbio Vi invitiamo a contattarci al numero 063612347 o 3519070693 oppure inserendo la Vostra richiesta nel form sul sito www.studiolegaleolivipierpaolo.it

Studio Legale Olivi Responsabilità sanitaria medica, Previdenza e Assistenza, Responsabilità civile infortunistica, Diritto del lavoro, Diritto condominiale e di famiglia Contattaci ora Il tuo partner ideale per far valere i tuoi diritti Lo Studio Legale Olivi sito in Roma, nello storico quartiere...

08/06/2021

C H I S I A M O:

Lo studio legale è presente sin dal 1920 in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 10,
nello storico quartiere Prati, in un palazzo di fine ‘800 con affaccio panoramico
sul “Flavus Tiberis”.
Lo studio è efficacemente organizzato grazie ad una moderna struttura, dotata
dei più aggiornati e sofisticati strumenti tecnologici, in grado di fornire ai clienti
assistenza legale di elevato profilo.
In virtù della considerevole esperienza maturata ed alla qualità del lavoro
profuso, lo studio è in grado di affrontare e risolvere anche questioni articolate e
complesse, consigliando la strategia più efficace al fine di tutelare pienamente
l’interesse del cliente, anche avvalendosi della collaborazione di una rete di
professionisti altamente qualificati come commercialisti, consulenti del lavoro,
medici legali e specialisti di ogni settore.

AREE DI ATTIVITÀ :

DIRITTO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE.
Assistiamo i nostri clienti nei vari ambiti del diritto del lavoro e della previdenza
sociale, fornendo assistenza e consulenza specialistica sia in ambito
stragiudiziale che giudiziale anche dinanzi alle Corti Superiori, ordinarie ed
amministrative, nonché ai collegi di conciliazione su tutto il territorio nazionale
con riferimento all’istaurazione, allo svolgimento ed alla cessazione del rapporto
di lavoro.
In particolare, operiamo nei seguenti settori:
- impugnazione licenziamento;
- gestione procedimenti disciplinari;
- riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato (anche c.d. lavoro nero);
- recupero crediti da retribuzioni non corrisposte
- trasferimenti illegittimi;
- impugnazione contratti di Lavoro a tempo determinato con conversione del
rapporto a tempo indeterminato e risarcimento del danno;
- riconoscimento del livello superiore e delle differenze retributive
- azioni di risarcimento danni da infortuni sul lavoro, malattie professionali,
causa di servizio;
- assistenza Quadri e Dirigenti;
- controversie di mobbing, straining e demansionamento;
- previdenziale e assistenziale: contenziosi avverso enti e casse di previdenza per
il riconoscimento di prestazioni aventi ad oggetti invalidità, indennità di
accompagnamento, L. 104/1992
______________________________________________________________________
DIRITTO CIVILE.
Lo studio, inoltre, si occupa di fornire assistenza e consulenza giudiziale e
stragiudiziale in ordine alle seguenti aree del diritto civile:
Responsabilità civile: materia di risarcimento danni in caso di lesioni personali
provocate da sinistro stradale, caduta per insidia o trabocchetto, risarcimento del
danno per le vittime di amianto e danno da emotrasfusioni;
Responsabilità per colpa medica in difesa sia delle vittime della malasanità e loro
congiunti, sia ai medici ed alle strutture sanitarie;
Contrattualistica: predisposizione e relazione di contratti di lavoro, comodato,
locazione, preliminari di compravendita per beni immobili e beni mobili
registrati;
Diritto di famiglia: Separazione e divorzio, modifica delle condizioni, successioni
e testamenti;
Diritto bancario: Gestione del contenzioso tra clienti ed istituti di credito;
Proprietà, locazioni e diritto condominiale: procedure di sfratto per finita
locazione, per morosità e di licenza per finita locazione. Proprietà, possesso e
gestione del contenzioso condominiale.
______________________________________________________________________
DIRITTO PENALE .
Lo studio si occupa di assistere il cliente indagato-imputato di reati contro la
persona ed il patrimonio, la fede pubblica e reati edilizi. Si assicura assistenza
anche alle persone offese dal reato attraverso redazione di denunce-querele e
costituzione di parte civile per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e
non patrimoniali.

IMPORTANTE RISULTATO OTTENUTO DAL NOSTRO STUDIO IN TEMA DI RESPONSABILITÀ MEDICA.FATTO:Il nostro cliente veniva ricovera...
25/05/2021

IMPORTANTE RISULTATO OTTENUTO DAL NOSTRO STUDIO IN TEMA DI RESPONSABILITÀ MEDICA.

FATTO:
Il nostro cliente veniva ricoverato presso la struttura sanitaria convenuta ove contraeva, durante operazione chirurgica, infezione nosocomiale.

LA SENTENZA:
Il Tribunale di Roma ha condannato la struttura sanitaria convenuta al risarcimento del danno in favore del nostro cliente per la somma pari ad € 15.275,99.

Il Giudice, infatti, aderendo pienamente a quanto da noi sostenuto, ha statuito l’esclusiva responsabilità della struttura sanitaria in ordine alla mancata adozione, da parte della medesima, delle linee guida concernenti le infezioni nosocomiali.

Per qualsiasi informazione il nostro Studio è a disposizione per una prima consulenza gratuita al numero 06.3612347 oppure tramite email: [email protected]

Lo Studio si trova in Roma al Lungotevere dei Mellini n. 10 (Zona Prati, adiacente Piazza Cavour).

02/05/2019

VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA - ALCOOLTEST

LA CORTE DI CASSAZIONE CON DECISIONE DEL 24/01/2019 N. 1921 è TORNATA NUOVAMENTE A PRONUNCIARSI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO EFFETTUATO MEDIANTE ETILOMETRO SIA IN MERITO AL RIPARTO DELL'ONERE PROBATORIA SIA IN MERITO AI REQUISITI DELL'APPARECCHIO.
ONERE PROBATORIO: NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA SPETTA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LA PROVA DEL FATTO COSTITUTIVO POSTO A FONDAMENTO DELLA FONDATEZZA DELLA PRETESA
REQUISITI APPARECCHIO: IL VERBALE DI ACCERTAMENTO EFFETTUATO MEDIANTE ETILOMETRO DEVE CONTENERE L'ATTESTAZIONE DELLA VERIFICA DEL PRESCRITTO ADEMPIMENTO DELLA REGOLARE OMOLOGAZIONE E TARATURA. ANCHE IN QUESTO CASO L'ONERE DELLA PROVA GRAVA IN CAPO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Cass. civ. Sez. VI 24-01-2019, n. 1921
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA - ricorrente -
contro
PREFETTO della PROVINCIA di ROMA; - intimato -
avverso la sentenza n. del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 27/4/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/11/2018 dal Consigliere Relatore

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il sig. B.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. (pubblicata il 27 aprile 2017 e non notificata) del Tribunale di Roma, con la quale era stato rigettato l'appello formulato dallo stesso contro la sentenza n. del Giudice di pace di Roma, dinanzi al quale era stata proposta opposizione avverso apposito verbale di accertamento della Polstrada con il quale gli era stata contestata la violazione di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), (in quanto risultato positivo all'alcoltest).
A sostegno dell'adottata pronuncia il Tribunale capitolino rilevava l'infondatezza del motivo di appello circa l'inattendibilità dell'alcoltest a cui era stato sottoposto il B., il quale aveva contestato l'illegittimità del controllo effettuato per assenza delle indicazioni relative alle verifiche del CSRPAD, nonchè per il mancato riscontro dell'avvenuta taratura annuale il cui esito positivo avrebbe dovuto essere riportato nel libretto dell'apparecchio di rilevazione (c.d. etilometro). In particolare, il giudice di appello riteneva che la prova contraria in ordine alla legittimità dell'accertamento in discorso doveva fornirla il contravventore e che - sulla base della sentenza della Cassazione penale n. 17463/2011 - l'art. 379 reg. esec. C.d.S. 1992, si limita ad indicare le verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per poter essere adoperati ed omologati, senza prevedere alcuna ulteriore prescrizione la cui violazione avrebbe potuto determinare l'inutilizzabilità delle prove acquisite.
Con il primo motivo il ricorrente ha prospettato la violazione c/o falsa applicazione dell'art. 2967 c.c. sulla ripartizione dell'onere della prova, nonchè della L. n. 689 del 1981, artt. 3, 22 e 23, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In particolare, la difesa del B. ha denunciato detta violazione sul presupposto che il giudice di secondo grado aveva illegittimamente accollato allo stesso l'onere della prova relativo all'inattendibilità delle misurazioni effettuate per accertare il tasso alcolemico che era stato riscontrato e alla (pur contestata) necessaria verifica del valido compimento delle preventive operazioni dell'omologazione e della taratura dell'apparecchio (con matricola (OMISSIS)) con il quale era stato eseguito l'accertamento.
Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto - con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 - la nullità della sentenza e del procedimento per asserita violazione dell'art. 112 c.p.c. in dipendenza dell'omessa pronuncia su un'eccezione dallo stesso sollevata in sede di appello, avuto riguardo alla mancata valutazione della questione riguardante l'omessa costituzione dell'opposta Amministrazione e della mancata trasmissione degli atti concernenti il procedimento amministrativo sanzionatorio.
L'intimato Prefetto di Roma non ha svolto attività difensiva in questa sede di legittimità.
Su proposta del relatore, il quale riteneva che i motivi del ricorso - così come articolati - potessero essere ritenuti inammissibili, con la conseguente definibilità nelle forme dell'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.
Rileva il collegio che, ad un esame più approfondito della questione prospettata, ricorrono le condizioni per perve**re all'accoglimento del primo motivo del ricorso, con assorbimento del secondo.

Occorre procedere - prima di esaminare la censura che si ritiene meritevole di accoglimento - ad una premessa sistematica sulla natura giuridica del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative e sul relativo riparto dell'onere probatorio.
L'oggetto di siffatto giudizio consiste non già (e, comunque, non solo) nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma (anche) della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del medesimo provvedimento.
In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza- ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Sulla scorta di questa impostazione, si rileva che all'Amministrazione, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità forniate del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (v., ad es., Cass. n. 3837/2001, n. 3837; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008;
Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011 e, da ultimo, Cass. n. 4898/2015).
In proposito è opportuno ribadire che mentre l'onere dell'allegazione è a carico dell'opponente (il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto), per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c.. Tuttavia, a questo riguardo, assume rilevanza la riferita precisazione in base alla quale di fronte al giudice, una volta formulata l'opposizione, non si discute propriamente dell'atto ma della fattispecie produttiva dell'effetto, perchè nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio.
Perciò alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo; al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A. (del resto il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, l'attuale comma 11 e art. 7, l'attuale comma 10 - così come prima la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 11 - recitano: "Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente"). Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe - ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria.
Passando, ora, all'esame della prima doglianza, si osserva che con essa il ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale di Roma prospettando l'assunta violazione dell'art. 2697 c.c. perchè - a fronte della specifica contestazione già operata con l'originario atto di opposizione e reiterata con l'atto di appello in ordine alla necessità del riscontro probatorio, ad opera dell'appellato Prefetto, della piena attendibilità dell'accertamento circa la verifica del corretto funzionamento dell'etilometro al momento della rilevazione anche con riferimento all'attestazione della sua regolare omologazione - il giudice di secondo grado ha respinto tale censura. Quest'ultimo, infatti, ha ritenuto che la prova relativa alla sussistenza di vizi od errori della strumentazione o del metodo dell'esecuzione dell'accertamento incombeva al contravventore, evidenziando, altresì, l'irrilevanza dell'allegazione, da parte di quest'ultimo, di difetti o della mancata omologazione dell'apparecchio. Il giudice di appello, a completamento del suo ragionamento (fondato, peraltro, su un indirizzo della giurisprudenza penale di legittimità), ha sostenuto che, ancorchè il D.P.R. n. 495 del 1992, art. 379 (c.d. regolamento di esecuzione del codice della strada) riporti le verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per poter essere adoperati, non risulta, tuttavia, previsto alcuno specifico adempimento la cui violazione determini l'inutilizzabilità dei risulti conseguenti al controllo effettuato.
La ricostruzione operata dal Tribunale capitolino non è - ad avviso del collegio - condivisibile e, pertanto, coglie nel segno la censura in esame dedotta dal ricorrente.
Infatti, nell'inquadrare complessivamente le preventive caratteristiche di cui deve essere dotato l'apparecchio dell'etilometro utilizzato dagli organi di polizia stradale in funzione della configurazione della piena attendibilità della correlata attività di accertamento, bisogna porre riferimento, in via principale, alla disciplina risultante dal cit. D.P.R. n. 495 del 1992, art. 379, dedicato, per l'appunto, alla "guida sotto l'influenza dell'alcool".
In particolare, dai commi 5, 6, 7 e 8 di tale disposizione normativa, si desume che: a) gli etilometri devono (in tal senso recita testualmente la norma, donde la necessità dell'osservanza di un vero e proprio obbligo di conformazione) rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro della Sanità (comma 5); b) essi sono soggetti alla preventiva omologazione da parte della Direzione generale della M.T.C. che vi provvede sulla base delle

verifiche e prove effettuate dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicolo (c.d. CSRPAD) in modo tale da verificarne la rispondenza ai requisiti prescritti (comma 6); c) i medesimi apparecchi, prima della loro concreta utilizzazione, devono essere sottoposti a verifiche e prove presso il citato CSRPAD, da cui deriva la necessità della loro sottoposizione ad una visita preventiva (comma 7) secondo le procedure stabilite dallo stesso Ministero dei Trasporti, che si risolve, in effetti, nella c.d. taratura obbligatoria annuale, il cui esito positivo deve essere annotato sul libretto dell'etilometro, con la precisazione che, in caso di esito negativo delle verifiche e prove, l'etilometro è ritirato dall'uso (comma 8).
Questo complesso normativo deve essere, poi, raccordato con le prescrizioni relative al disciplinare tecnico richiamato dal comma 5 dell'esaminato D.P.R. n. 495 del 1992, art. 379, che venne precedentemente approvato con decreto del Ministero dei Trasporti n. 196 del 22 maggio 1990. Esso sancisce - all'art. 4
- che ogni etilometro deve essere accompagnato dal libretto metrologico che contiene i dati identificativi dell'apparecchio misuratore (costruttore, matricola, conformità, omologazione) e la registrazione delle operazioni di controllo subite dall'apparecchio presso il Centro prove del Ministero dei trasporti. Inoltre, risulta previsto - all'art. 2, comma 2 - che gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti dall'allegato tecnico allo stesso decreto; all'art. 3, comma 2, che i singoli apparecchi prima della loro immissione in uso e periodicamente, devono essere sottoposti a verifiche e prove (secondo norme e procedure stabilite dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione d'intesa con il Ministero della sanità); -all'art. 5 che i dispositivi di regolazione degli etilometri con riferimento, in particolare, a quelli di taratura dello zero e di calibrazione non possono essere accessibili agli utilizzatori e vanno protetti mediante sigilli o sistemi equivalenti: al riguardo si aggiunga che l'allegato al D.M., art. 2, comma 10, dispone che l'apparecchio deve essere dotato di dispositivo che permette di verificare se lo strumento resti calibrato. E', poi, importante mettere in risalto come lo stesso allegato, art. 3, comma 8, (intitolato "Verifica di buon funzionamento") stabilisca che: La verifica del buon funzionamento dello strumento comprende, in particolare: - la verifica di un numero soddisfacente di elementi interni dello strumento; - la verifica del giusto svolgimento del ciclo di misura; - la verifica della giusta calibratura. Gli strumenti devono procedere automaticamente alla verifica del buon funzionamento prima di ogni misura visualizzandone il risultato e dopo ogni misura che abbia portato ad un risultato superiore al valore massimo consentito. Il risultato della misurazione deve essere fornito soltanto dopo la verifica del buon funzionamento. Quando una anomalia, un difetto o un segnale di errore sono rilevati, particolarmente in sede di controllo di buon funzionamento, lo strumento non deve fornire un risultato che possa essere considerato valido.
Pertanto, alla luce del descritto e dettagliato coacervo normativo, è evincibile che la effettiva legittimità dell'esecuzione dell'accertamento mediante etilometro non può prescindere - come prospettato dal ricorrente ed invece escluso dal giudice di appello - dall'osservanza di appositi obblighi formali, dalla cui violazione può discendere l'invalidità dell'accertamento stesso, quali, in particolare, l'attestazione - all'atto del controllo
- dell'avvenuta preventiva sottoposizione dell'apparecchio alla prescritta ed aggiornata omologazione oltre che alla indispensabile corretta calibratura (da riportare sul libretto di accompagnamento), tali da garantire l'effettivo "buon funzionamento" dell'apparecchio e, quindi, la piena attendibilità del risultato conseguito attraverso la sua regolare utilizzazione. Da ciò deriva che il verbale di accertamento deve contenere - anche per garantire l'effettività della trasparenza dell'attività compiuta dai pubblici ufficiali - l'attestazione dei dati relativi allo svolgimento dei suddetti adempimenti in modo tale da garantire la controllabilità della legittimità della complessiva operazione di accertamento. Ed è indubbio che l'onere della prova circa il completo assolvimento dell'espletamento della evidenziata attività preventiva strumentale ai fini della legittimità - e, quindi, della piena attendibilità - dell'accertamento non può che competere all'opposta Pubblica Amministrazione, siccome attinente al fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria costituente oggetto del giudizio di opposizione instaurato o ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6 o ai sensi dell'art. 7. Del resto, il percorso logico e l'esito delle illustrate argomentazioni - fondate, come visto, nelle previsioni del diritto positivo - trovano supporto anche nel principio - valorizzabile in senso generale (ancorchè riferito alla legittimità o meno dell'attività di accertamento mediante lo strumento di rilevamento elettronico della velocità) - fissato dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 113 del 2015, con cui è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 l'art. 45, comma 6 (cod. strada), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. Secondo il Giudice delle leggi, la disposizione censurata, così come risultante dall'interpretazione del "diritto vivente" sviluppatosi in merito (nel senso, cioè, di esonerare i soggetti utilizzatori dall'obbligo di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura delle apparecchiature impiegate nella rilevazione della velocità), deve ritenersi contraria, infatti, con il principio di razionalità, sia nel senso di razionalità pratica, ovvero di ragionevolezza, sia nel senso di razionalità formale, cioè del principio logico di non contraddizione. In particolare, il richiamo della Corte costituzionale al canone di "razionalità pratica" è stato effettuato per affermare che "qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione", eventualità queste che rendono intrinsecamente irragionevole l'esonero delle apparecchiature da verifiche periodiche. E', infatti, proprio l'affidabilità dell'omologazione e la taratura di detti apparecchi a giustificare, in considerazione delle esigenze di tutela della sicurezza stradale, che le risultanze degli stessi costituiscono fonte di prova della violazione, senza che l'inerente onere probatorio (pressochè diabolico) di dimostrare il cattivo funzionamento dell'apparecchiatura possa gravare sull'automobilista dando luogo ad una presunzione (quasi assoluta) in danno dello stesso. Il corretto bilanciamento - secondo il Giudice delle leggi - delle esigenze coinvolte richiede, quindi, perchè possa farsi "ragionevole affidamento" sugli apparecchi in questione (e, nel caso esaminato dai giudici della Consulta, sugli autovelox), precise garanzie in ordine alla custodia ed alla permanente funzionalità delle apparecchiature e, quindi, la sottoposizione delle stesse a "verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. L'impianto argomentativo fatto proprio dalla

Corte costituzionale è opportunamente ispirato ad evidente buon senso e alla concretizzazione della tutela del generale principio di affidamento dell'utente nell'attività della P.A., tradotto in principi giuridici attraverso il canone di razionalità, enunciato e coniugato in modo chiaro allo scopo di realizzare un ragionevole bilanciamento dell'interesse a garantire un elevato livello di tutela della sicurezza, ma anche i diritti del cittadino, che non può certo rimanere esposto ad un'incontrollabile attività della P.A. per il tramite dei suoi organi accertatori, profilandosi incomprensibile ed ingiustificabile la mancata previsione di controlli periodici degli apparecchi, da cui deriva in modo consequenziale - l'obbligo per gli agenti preposti all'accertamento di attestare appositamente che le relative attività preventive siano state regolarmente compiute, secondo le prescrizioni imposte dalla legge.
Da tanto deriva l'affermazione del principio di diritto (al quale dovrà conformarsi il giudice di rinvio) secondo cui, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata ispirata ai principi C.d.S. 1992 sono tenuti all'assolvimento dei predetti obblighi di preventiva verifica della regolare sottoposizione dell'apparecchio da adoperare per l'esecuzione dell'alcooltest ai prescritti adempimenti della regolare omologazione e calibratura (ovvero taratura) cui si correla l'obbligo della necessaria attestazione della loro verifica nel verbale di contestazione. Di conseguenza, nella causa in questione, sussiste la dedotta violazione dell'art. 2697 c.c. poichè la competente P.A. poteva e doveva fornire la prova degli adempimenti sopraindicati, avendone il B. prospettato la mancanza nell'opposto verbale di accertamento della predetta violazione amministrativa.
In definitiva, in accoglimento del primo motivo di ricorso (con assorbimento del secondo), l'impugnata sentenza deve essere cassata con il conseguente rinvio al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, che, oltre ad uniformarsi al principio enunciato, provvederà a regolare anche le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6-2 Sezione civile della Corte di cassazione, il 14 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2019

Indirizzo

Lungotevere Dei Mellini N. 10
Rome
00193

Orario di apertura

Lunedì 09:30 - 20:00
Martedì 09:30 - 20:00
Mercoledì 09:30 - 20:00
Giovedì 09:30 - 20:00
Venerdì 09:30 - 20:00

Telefono

+39063612347

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Studio Legale Castellani Olivi pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Studio Legale Castellani Olivi:

Condividi

Digitare