Studio Legale Vasi e Rossi - Avra Professionisti legali

  • Casa
  • Italia
  • Rome
  • Studio Legale Vasi e Rossi - Avra Professionisti legali

Studio Legale Vasi e Rossi - Avra Professionisti legali Informazioni di contatto, mappa e indicazioni stradali, modulo di contatto, orari di apertura, servizi, valutazioni, foto, video e annunci di Studio Legale Vasi e Rossi - Avra Professionisti legali, Legale, Via Sardegna 29, Rome.

27/07/2024

Siamo ora presenti su LawFirms1, una piattaforma leader che collega i clienti con servizi legali di prim'ordine in tutto il mondo. Visitate il nostro profilo per saperne di più sulla nostra pratica e su come possiamo assistervi nelle vostre esigenze legali: https://www.lawfirms1.com/.../Studio-Legale-Vasi-e-Rossi..."

05/01/2024

OCCUPAZIONE SENZA TITOLO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' INPS

INTERVIENE IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Con una importante sentenza il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile la domanda di rilascio dell’immobile e condanna al risarcimento del danno, avanzata dall’INPS nei confronti di un occupante sine titulo che ha presentato domanda di regolarizzazione in forza della Legge 11.11.2014 n. 164 – art. 20 comma 4 lettera c.bis – Art. 7 bis Legge 248/2005.

Tale legge estende anche agli occupanti di unità immobiliari privi di titolo, le agevolazioni previste dall’art. 3 del D.L. 351/2001, consistenti nel diritto di opzione, prelazione, garanzia e prezzo.

Considerato che non risulta rigettata la domanda di regolarizzazione dell’alloggio, il Tribunale ha dedotto che l’occupante, pur essendo sprovvisto di iniziale titolo contrattuale, sia da considerare “ex lege” detentore qualificato dell’immobile fino alla definizione del procedimento amministrativo relativo alla domanda di regolarizzazione essendogli stata riconosciuta anche la facoltà fino alla stipula del del rogito notarile di compravendita di sanare la morosità maturata.

In tale quadro che scaturisce da disposizioni normative finalizzate a preservare il diritto all’abitazione, non può in radice configurarsi alcun inadempimento contrattuale dell’occupante o ritardo nell’adempimento né è ipotizzabile un danno ingiusto né il risarcimento del danno per mancata percezione dell’indennità di occupazione, protraendosi e prevalendo la detenzione qualificata dell’alloggio da parte dell’inquilino sino al rigetto della domanda di regolarizzazione in sede di procedimento amministrativo oppure in caso di esito favorevole della regolarizzazione prevalendo la detenzione qualificata dell’alloggio e la possibilità di sanare la morosità sino al rogito notarile di compravendita mediante il concreto esercizio dei diritti di opzione, prelazione, garanzia e prezzo.

27/12/2022

Azienda Agricola e Caseificio a Montegabbione Azienda Agricola Barbanera Formaggio Cheese Factory Umbria Orvieto Italia Italy

26/12/2022

Congratulazioni, avete fatto uno splendido lavoro con passione e competenza. AD MAJORA

Azienda Agricola e Caseificio a Montegabbione Azienda Agricola Barbanera Formaggio Cheese Factory Umbria Orvieto Italia Italy

25/11/2022

Mamma rientra in Italia dalla Spagna col figlio di 8 mesi: è sottrazione internazionale?
In materia di sottrazione internazionale di minore, quando un bambino, in condizione non scolare, nei primi mesi di vita, sia effettivamente custodito dalla madre, in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede abitualmente il padre, ai fini dell’individuazione della «residenza abituale» del minore, concetto idoneo ad integrare il presupposto della fattispecie sottrattiva, occorre fare riferimento all’ambiente sociale e familiare e alla cerchia delle persone da cui lo stesso minore dipende e che egli necessariamente condivide, come rilevato dalla giurisprudenza eurounitaria. Ai fini dell’accertamento di tale residenza abituale, occorre prendere in considerazione, da un lato, la regolarità, le condizioni e i motivi del pregresso soggiorno della genitrice nel territorio del primo Stato membro e, dall’altro, le relazioni familiari e sociali effettivamente intrattenute da quest’ultima e dal minore, con essa convivente, nel medesimo Stato membro, verificando se, al momento in cui è stato adito il giudice, la madre e il minore, che dipende da quest’ultima, fossero presenti in modo stabile nel territorio di quello Stato e se, in considerazione della sua durata, della sua continuità, delle sue condizioni e ragioni, tale soggiorno denoti una apprezzabile integrazione del genitore in questione in un ambiente sociale, perciò condiviso con il minore, pur non potendosi trascurare l’altro genitore con cui il minore mantenga contatti regolari. é quanto si legge nella sentenza n. 32194 del 2 novembre 2022.

11/04/2022

Stop al mantenimento dei nonni per i nipoti titolare del diritto al reddito di cittadinanza
Due recenti ordinanze della Cassazione del 31 marzo 2022 nn. 10450 e 10451 hanno affermato che il Giudice del merito deve valutare, nel loro insieme e nella complessità del quadro normativo, i presupposti dell'obbligo degli ascendenti di mantenere i nipoti, tenendo conto dell'età dei beneficiari del mantenimento, del lungo tempo decorso dal riconoscimento del diritto e della concreta possibilità normativa di accedere alla misura di sostegno sociale, costituita dal cosiddetto “reddito di cittadinanza.
L'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 c.c., spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicchè, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui; pertanto l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli; così come il diritto agli alimenti ex art. 433, legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo

28/09/2021

Permesso di soggiorno per residenza elettiva: necessario il visto?

É illegittimo il diniego opposto avverso un’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva motivato con riferimento al mancato possesso, da parte dell’istante, di un visto per residenza elettiva.( Tar Marche, sez. I, sentenza 2 settembre 2021, n. 64)
Il ricorrente contestava il diniego impugnato, evidenziando che l’ingresso in Italia per turismo non precludeva il conseguimento del titolo di soggiorno per residenza elettiva di cui all’art. 11, comma 1 c-quater, del DPR n. 394 del 1999, in presenza dei presupposti di legge quali la disponibilità di un’abitazione da eleggere a residenza e di adeguati mezzi di sussistenza stabili e regolari, di cui si possa supporre la continuità anche nel futuro ( ingente reddito annuo da pensione, di un conto corrente bancario aperto in Italia cointestato con la coniuge, di un conto corrente in America e di un’abitazione di proprietà sita in Italia, dove lo stesso ha eletto la residenza) a nulla rilevando, in presenza di tali requisiti sostanziali, che l’ingresso in Italia sia avvenuto senza visto di ingresso per residenza elettiva.
Peraltro, il possesso di detti requisiti avrebbe ben potuto essere dimostrato in sede procedimentale qualora l’Amministrazione avesse fatto precedere l’atto impugnato dalla comunicazione di cui all’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, nella specie non inoltrata, con conseguente violazione delle garanzie partecipative.
L’art. 11, comma 1, del DPR n. 394 del 1999 prevede che “il permesso di soggiorno è rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto d’ingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi: […] c-quater) per residenza elettiva a favore dello straniero titolare di una pensione percepita in Italia”;
- in ordine ai presupposti per il rilascio del permesso in esame, la giurisprudenza, condivisa dal Tribunale, ha precisato che la norma citata non richiede espressamente la titolarità di un visto in corso di validità né un visto di ingresso per residenza elettiva per il rilascio del titolo di soggiorno richiesto (TAR Lombardia Milano, sez. I, 16 settembre 2019, n. 1988; Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza 17 gennaio 2018, n. 118);
Nel caso di specie, il ricorrente ha dimostrato la percezione di una pensione, il possesso di risorse economiche e la disponibilità abitativa, sicché “sussistendo tali requisiti, l’aspetto formale della mancanza dello specifico visto per residenza elettiva in capo alla ricorrente, titolare invece di visto per turismo, può ritenersi elemento recessivo, tenuto conto che, per la peculiarità che lo caratterizza (possesso di ampie risorse economiche e disponibilità abitativa), si tratta di una tipologia di permesso di soggiorno che può prescindere dalle quote di flussi di ingressi di stranieri” (cfr. TAR Lombardia Milano, sez. I, 18 marzo 2019, n. 590, che a sua volta richiama TAR Lazio Roma, sez. I, 14 novembre 2017, n. 11319) .

Indirizzo

Via Sardegna 29
Rome
00187

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Studio Legale Vasi e Rossi - Avra Professionisti legali pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Studio Legale Vasi e Rossi - Avra Professionisti legali:

Condividi

Digitare