Studio Legale Avv. Roberto Pasquali

Studio Legale Avv. Roberto Pasquali Diritto civile. Diritto penale. Via dei Gracchi n.91 - Roma
Patrocinante in Cassazione.

02/04/2026

E’ legittima l'acquisizione in giudizio degli screenshot dei messaggi WhatsApp prodotti dalla persona offesa in un procedimento per atti persecutori (STALKING).

In assenza di elementi che mettano in dubbio l'attendibilità della persona offesa, e se non emergono elementi di manipolazione, gli screenshot dei messaggi possono essere legittimamente utilizzati come prova.

La Suprema Corte ha inoltre chiarito che non è necessario un provvedimento di sequestro della corrispondenza quando la conversazione venga messa a disposizione da uno dei partecipanti.
Chi prende parte allo scambio, infatti, può legittimamente produrre in giudizio il contenuto della comunicazione, facendo venir meno la tutela della riservatezza nei confronti dell'altro interlocutore.
(Cass. sent n. 6024/2026)

Inoltre è bene ricordare che gli atti persecutori commessi con la messaggistica WhatsApp, configurano il reato di stalking aggravato.
Si applica infatti, in questo caso, l’art. 612 bis 2° comma C.p., che stabilisce un aumento di pena qualora il reato stesso sia commesso “con l'uso di mezzi informatici o telematici”.
(Cass. 28.01. 2019, n. 3989).

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11/03/2026

Il clima di sopraffazione generato dall’abuso di alcol integra il reato di maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 c.p., anche in presenza di pochi episodi eclatanti.

L’esistenza del reato in questione non dipende infatti dal numero matematico di percosse, ma dalla creazione di un regime di vita vessatorio.

L’abitualità può essere desunta non solo dagli episodi “eclatanti” (quelli che richiedono cure mediche), ma anche dal clima costante di svalutazione, minaccia e offesa che caratterizza la quotidianità; e sotto tale aspetto l’abuso abituale di alcol dell’imputato, correlato a sistematiche condotte ingiuriose e violente, integra pienamente il dolo generico richiesto, cioè la consapevolezza di persistere in un’attività vessatoria idonea a annichilire la personalità della vittima.

(Corte di Cassazione – Sezione Terza Penale – Sentenza n. 8652/2026).

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03/02/2026

Il team dello studio al lavoro.
Con la Dott.ssa Linda Panaro e la Dott.ssa Martina Piersigilli.

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24/01/2026

E’ reato costringere un cane, o un altro animale, all’interno di una gabbia di piccole dimensioni, tenendolo in pessime condizioni igieniche tanto da riportare infezioni e lesioni.

Costituiscono infatti maltrattamenti, idonei a integrare il reato, non solo le sevizie, le torture o le crudeltà caratterizzate da dolo, ma anche quei comportamenti colposi di abbandono e incuria che offendono la sensibilità psico-fisica degli animali quali autonomi essere viventi, capaci di reagire agli stimoli del dolore come alle attenzioni amorevoli dell'uomo

La natura di esseri senzienti degli animali rende punibile ogni condotta colposa che leda la loro sensibilità fisica o psichica.

(Cass. sez. III Penale, n. 16042/2018; Cass. Pen., Sez. III, 29 agosto 2024, n. 33276)

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17/01/2026

Il genitore che non versa l’assegno di mantenimento dei figli commette reato e non può sottrarsi alla propria responsabilità per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza, affermando che doveva estinguere altri debiti (prestiti ricevuti da terzi).

L’art. 570-bis cod. pen., secondo la Suprema Corte, esclude la rilevanza penale del pagamento di debiti dell’imputato di rango giuridico inferiore all’obbligo di concorrere al mantenimento dei propri figli.

La presenza di un conflitto di doveri può, a determinate condizioni, influire sulla capacità di adempiere del soggetto obbligato, come nel caso in cui, a seguito dello scioglimento del matrimonio il soggetto abbia costituito una nuova famiglia e le sue risorse economiche siano sufficienti a soddisfare solo uno degli obblighi gravanti sullo stesso.

Perché il conflitto di doveri possa assumere rilievo, è, quindi, necessario che gli stessi abbiano uno stesso rango giuridico.

(Cass., sentenza n. 534/2025)

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05/01/2026

La mancanza del dato tecnico dell'etilometro non impedisce l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, quando il quadro complessivo mostra una perdita di lucidità del conducente e comportamenti tipici dell'ebbrezza.

Pertanto lo stato di ebbrezza può essere accertato anche senza etilometro, bastando segnali evidenti che dimostrino l'alterazione psicofisica del conducente, come alito vinoso, sbandamento, perdita di equilibrio e condotte autolesioniste.

(Cass. Sez. IV penale, sentenza n. 38177/2025)

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02/01/2026

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