11/05/2021
Tribunale di Roma- Riconoscimento genitorialità di due mamme nell’atto di nascita –
Con decreto depositato il 18.04.2021, il Tribunale di Roma ha disposto che l’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma provveda all’annotazione sull’atto di nascita di una minore della dichiarazione di riconoscimento della stessa da parte della mamma c.d. d’intenzione, effettuata ai sensi dell’art. 254 c.c. e iscritta nel registro dello Stato Civile del Comune di Cerveteri.
Il caso si riferisce a una coppia di donne che, in attuazione di un progetto di genitorialità condivisa, aveva fatto ricorso alla Procreazione Medicalmente Assistita eterologa in Spagna, prestando entrambe il consenso al concepimento.
La minore nasceva a Roma e nell'atto di nascita veniva indicata quale madre solo la donna che aveva partorito.
In seguito, presso gli uffici dello Stato Civile del Comune di Cerveteri, la madre c.d. d’intenzione aveva reso la dichiarazione di riconoscimento della minore ex art. 254 c.c., ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 8 e 9 della l. n. 40/2004 e richiesto al Comune competente di Roma l’annotazione del riconoscimento nell’atto di nascita, ma l’Ufficiale di Stato Civile aveva disatteso tale richiesta.
Le donne hanno adito il Tribunale di Roma ritenendo illegittimo il diniego e chiedendo di ordinare al Comune di Roma l’annotazione nell’atto di nascita del predetto riconoscimento con l’indicazione del nominativo dell’altra donna.
Il Tribunale ha accolto il ricorso ritenendo che l’Ufficiale di Stato Civile che riceva una richiesta di annotazione da un altro Ufficiale di Stato Civile, che abbia iscritto una dichiarazione di riconoscimento, non possa “effettuare una autonoma e diversa valutazione” ma debba limitarsi “ad eseguire l’annotazione dell’atto stesso”. L’atto di riconoscimento dell’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cerveteri, infatti, non sostanzia un atto formato all’estero e, pertanto, l’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma non può compiere alcuna indagine in merito alla contrarietà o meno all’ordine pubblico dello stesso, richiesta dagli artt. 65 e 66 della l. n. 218/1965 solo nel caso del riconoscimento di un provvedimento straniero. L’Ufficiale di Stato Civile, al contrario, nel caso di atto amministrativo formatosi in Italia, deve limitarsi a procedere all’annotazione richiesta senza poter esercitare alcun potere discrezionale.