Studio Legale Pietrangeli Bernabei

Studio Legale Pietrangeli Bernabei Diritto Civile, Lavoro, Commerciale, Tributario, Privacy, Penale L'Avv. Un team senza eguali che garantisce la migliore assistenza legale possibile.

Lo Studio Legale Pietrangeli Bernabei è uno studio di famiglia composto dagli Avv.ti Mauro e Andrea Pietrangeli Bernabei e si occupa, con la massima esperienza e professionalità, di qualunque tipologia di contenzioso, giudiziale e stragiudiziale, sia in ambito civile che penale. Mauro Pietrangeli Bernabei è un Avvocato Cassazionista con competenze in tutti i campi del diritto civile e con un'esper

ienza ultratrentennale, mentre l'Avv. Andrea Pietrangeli Bernabei è un neo avvocato con circa tre anni di esperienza ed ha competenze in tutto il settore del diritto penale, ambito in cui ha svolto anche un Tirocinio presso la Corte di Appello Penale di Roma ai fini dell'ottenimento del titolo per l'accesso al concorso in magistratura; lo stesso ha frequentato e frequenta, altresì, dall'anno 2017, plurimi corsi privati altamente tecnici e specializzati, per la preparazione al concorso suddetto.

15/06/2026

L'AGEVOLAZIONE PRIMA CASA SPETTA ANCHE AGLI IMMOBILI IN COSTRUZIONE
Corte di cassazione – Sezione Tributaria – Ordinanza 22 settembre 2025 n. 25761

L’agevolazione spetta anche con riferimento agli immobili in costruzione, determinando altresì il termine massimo di realizzazione, e individuandolo nel termine di decadenza triennale del potere di accertamento dell’ufficio erariale in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire dei benefici medesimi di cui all’art. 76, comma 2, del Dpr n. 131 del 1986, decorrente dalla richiesta di registrazione dell’atto: le agevolazioni per l’acquisto della cd. “prima casa” spettano anche all’acquirente di immobile in corso di costruzione, da destinare ad abitazione non di lusso, tali benefici, tuttavia, possono essere conservati soltanto qualora la finalità dichiarata dal contribuente nell’atto di acquisto, di destinare l’immobile a propria abitazione, venga da questi realizzata entro il termine di decadenza del potere di accertamento dell’Ufficio in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire dei benefici medesimi di cui all’art. 76, comma 2, del Dpr n. 131 del 1986, decorrente dalla richiesta di registrazione dell’atto.
Ove il legislatore non fissi il termine entro il quale deve verificarsi la condizione per il riconoscimento di un beneficio, tale termine, infatti, non può essere mai più ampio di quello previsto per i relativi controlli, i quali, diversamente, non avrebbero alcun senso (Cassazione n. 5180/2022).

10/06/2026

DANNO DA PERDITA DELLA CAPACITA' LAVORATIVA SPECIFICA
Danno – Perdita della capacità lavorativa specifica – Liquidazione – Presupposti. (Cc, articoli 1223, 1226 e 2056)

In applicazione del principio dell’integralità del risarcimento sancito dall’articolo 1223 del codice civile, il danno da perdita della capacità lavorativa specifica deve essere liquidato – ferma restando l’esigenza di tener conto anche della persistente, benché ridotta, capacità di reperire e mantenere altra occupazione retribuita, in base al reddito che il danneggiato avrebbe potuto conseguire proseguendo nell’attività lavorativa perduta a causa dell’illecito o dell’inadempimento, sia nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in atto al tempo dell’evento dannoso, sia in quella di stato di disoccupazione, purché questa sia involontaria e incolpevole, nonché temporanea e contingente, e sussista ragionevole certezza o positiva dimostrazione che lo stesso danneggiato, se rimasto sano, avrebbe intrapreso un nuovo rapporto di lavoro avente ad oggetto la medesima attività o altra confacente al proprio profilo professionale.

Cassazione civile, Sezione III, ordinanza 5 settembre 2025 n. 24618

09/06/2026

RESPONSABILITA' DEL CONDUCENTE DEL VEICOLO IN CASO DI INVESTIMENTO DI PEDONE

In materia di responsabilità da circolazione di veicoli, costituisce principio oramai consolidato in Giurisprudenza, quello della presunzione di responsabilità del conducente dell’automobile in caso di investimento di pedone, ai sensi dell’art. 2054 comma 1 c.c., secondo cui: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
La Corte di Cassazione, in particolare, ha ripetutamente affermato che: “Nel caso di specie, viene in rilevo il principio secondo cui, in caso di investimento di un pedone, per superare la presunzione di responsabilità che l’art. 2054, comma 1, cod. civ. pone a carico del conducente del veicolo investitore nella misura del 100% (così, da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 28 gennaio 2019, n. 2241, Rv. 652291-01), è necessaria la dimostrazione, da parte del medesimo, che l’improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia abbia reso inevitabile l’evento dannoso”.
In buona sostanza, il conducente del veicolo investitore, per esonerarsi da qualsivoglia tipo di responsabilità, è chiamato ad assolvere un onere probatorio particolarmente gravoso. Infatti, secondo Cass. civ., Sez. III, Sent., (data ud. 19/09/2014) 18/11/2014, n. 24472, “il pedone può essere ritenuto responsabile esclusivo del sinistro soltanto quando si pari improvvisamente ed imprevedibilmente dinanzi a traiettoria del veicolo. Inoltre, la violazione di una regola di condotta da parte del pedone non è di per sé sufficiente a ritenere la colpa esclusiva di quest’ultimo”.
La violazione delle regole generali di prudenza da parte del pedone può al più rilevare a titolo di concorso di colpa del pedone stesso, ex articolo 1227 c.c., nella causazione del sinistro. Si riportano a tal fine due recentissime pronunce della Suprema Corte: Cass. civ. n. 23697/2025 secondo cui: “In caso di decesso causato da sinistro stradale, la presunzione di responsabilità del conducente del veicolo stabilita dall’art. 2054, comma 1, cod. civ., può essere superata solo se viene dimostrato che il conducente ha fatto tutto il possibile per evitare il danno. La violazione delle regole del codice della strada da parte del pedone investito può ridurre la presunzione di colpa del conducente, ma non è sufficiente per escluderla del tutto”.
Ancora, Cass. Civ., Ordinanza n. 20792/2025: “L’esonero integrale da responsabilità del conducente investitore richiede, pertanto, la dimostrazione che l’improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia abbia reso inevitabile l’evento dannoso, situazione “ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti“.

07/06/2026

Intelligenza artificiale si o intelligenza artificiale no? Per noi è deleteria sotto tutti i punti di vista, eccezion fatta quando si usa come banca dati, ossia come raccoglitore di notizie e di elementi che si devono cercare. Guardate questo breve link di un professore di Harvard in USA, cui condividiamo tutte le parole dalla prima all'ultima e fatelo vedere ai figli ed ai giovani tutti, che devono sviluppare senso critico e non farsi organizzare la vita dal PC o dai programmi informatici
https://www.facebook.com/share/v/17WReKNcPp/

04/06/2026

REVENGE P**N
Corte di cassazione – Sezione V penale – Ordinanza 2 settembre 2025, n. 30169

La vicenda origina a seguito di un video a contenuto intimo, condiviso in un rapporto “a tre” (la persona offesa, l’imputato e un amico comune). L’imputato avrebbe inviato lo stesso video a un ulteriore conoscente, senza il consenso della donna. In primo grado, l’imputato veniva condannato a cinque mesi e dieci giorni di reclusione, oltre a una multa e al risarcimento danni. La Corte d’appello aveva poi dichiarato non doversi procedere verso l’uomo per tardività della querela, ritenendo che la persona offesa fosse a conoscenza della diffusione sin da febbraio 2021 e che, dunque, il termine semestrale per proporre querela fosse decorso.
La parte civile proponeva ricorso in Cassazione, lamentando l’errore in cui era incorsa la corte d’appello nell’interpretazione dell’art. 612-ter c.p. La difesa sosteneva che la persona offesa era consapevole e consenziente alla condivisione delle immagini nella ristretta cerchia del rapporto a tre creatosi sulla piattaforma e che solo nella seconda fase della diffusione, quando il video aveva raggiunto un soggetto estraneo poteva ritenersi realizzata la condotta delittuosa. Sicché in data successiva al febbraio 2021. Ergo, la querela doveva ritenersi del tutto tempestiva.
La Cassazione, dopo aver riepilogato i fatti, ha rammentato, innanzitutto, che “il reato di cui all’art. 612-ter cod. pen., che è integrato dalla condotta di chi, avendo ricevuto o comunque acquisito, anche dalla stessa persona ritratta, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso della persona rappresentata, al fine specifico di recarle nocumento, ha natura istantanea e si consuma al momento del primo invio a un destinatario del video dal contenuto sessualmente esplicito, senza il consenso della persona in esso ritratta, indipendentemente dal rapporto esistente tra quest’ultima e lo stesso destinatario”.
Inoltre, “deve ritenersi che integri il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti la condotta di chi, avendo ricevuto o comunque acquisito materiale visivo pubblicato sul social network (Onlyfans), lo trasmette a terzi senza il consenso della persona ritratta, in quanto il consenso espresso da quest’ultima al momento della condivisione (nel caso di specie, a pagamento) è circoscritto alla facoltà di visualizzazione del solo destinatario del contenuto”.
La sentenza impugnata mostra un “errore di prospettiva ermeneutica sulla natura istantanea del reato, retrodatando il termine per proporre querela per la seconda condotta di diffusione illecita del video a quello della prima condotta”, e un difetto di motivazione “nella valutazione della sussistenza della prova che la condivisione dei contenuti erotici – col ricorrente e l’amico – non fosse coperta dal consenso della vittima e, quindi, dovesse ritenersi integrante il reato”. Il ricorso è stato valutato ammissibile ed è stata disposta la trasmissione, per la prosecuzione, alla sezione civile competente della Corte di cassazione, ex art. 573, comma 1 bis, cod. proc. pen.

28/05/2026

CERTIFICATO DI ABITABILITA'
Vendita di cose immobili - Abitabilità - Consegna del certificato da parte del venditore - Necessità - Mancanza - Rifiuto ad adempiere da parte acquirente - Presupposti. (Cc, articoli 1470, 1477)

Nella vendita di immobili ad uso abitativo l'abitabilità è requisito indispensabile poiché incide sull'attitudine del bene a realizzare gli interessi perseguiti dai contraenti, assicurandone il legittimo godimento e la commerciabilità. Il certificato che ne attesti la sussistenza rientra tra i documenti che il venditore è, perciò, tenuto a consegnare ai sensi dell'articolo 1477, comma terzo, Cc e non può essere surrogato dal possesso del certificato per la destinazione dell'immobile ad uso ufficio.
La sua mancanza può giustificare il rifiuto di adempiere, dovendo il giudice accertare se si configuri un'ipotesi di vendita di "aliud pro alio" qualora le difformità riscontrate non siano in alcun modo sanabili, un vizio contrattuale per mancanza di qualità essenziali qualora le difformità riscontrate siano sanabili, o se l'inadempimento risulti non grave, fonte di esclusiva responsabilità risarcitoria del venditore, qualora la mancanza della certificazione sia ascrivibile a semplice ritardo nella conclusione della relativa pratica amministrativa.

Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 5 agosto 2025 n. 22651

27/05/2026

RETRIBUZIONE FERIALE

Corte di cassazione – Sezione Lavoro – Ordinanza 9 settembre 2025 n. 24899

La nozione di retribuzione durante il periodo di godimento delle ferie è influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, la quale ha inteso assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro.
Il tutto sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell’Unione.

26/05/2026

DIFFUSIONE ILLECITA DI IMMAGINI O VIDEO
Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti – Diffusione di immagini al di fuori della comunità di persone iscritte ad un sito. (Cp, articolo 612-ter)

Integra il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti la condotta di chi, avendo ricevuto, o comunque acquisito, materiale visivo pubblicato su un sito web con accesso limitato ai soli iscritti, lo trasmetta a terzi senza il consenso della persona ritratta, in quanto tale facoltà, in virtù del consenso espresso da quest’ultima al momento dell’apertura dell’account, è circoscritta ai soli appartenenti alla comunità virtuale a cui il materiale era stato originariamente inviato e unicamente all’interno di essa.

Cassazione penale, Sezione V, sentenza 10 luglio 2025 n. 25516

20/05/2026

DIRITTO DI PRELAZIONE E RISCATTO
Immobili urbani – Adibizione a uso diverso da quello di abitazione – Diritto di prelazione e riscatto – Violazione del diritto di prelazione – Esercizio del diritto di riscatto – Pendenza del relativo giudizio – Canone di locazione – Obbligo di pagamento in favore del terzo acquirente – Sussistenza. (Cc, articolo 1602; Legge, n. 392/1978, articolo 38 e 39)

Il conduttore di immobile destinato ad uso diverso da quello di abitazione, il quale, a seguito della violazione del diritto di prelazione di cui è titolare abbia esercitato il riscatto, è tenuto a corrispondere il canone di locazione al terzo acquirente (il quale è subentrato nella medesima posizione del locatore alienante, in conformità al principio generale enunciato dall’articolo 1602 del Cc) in pendenza del relativo giudizio, al cui esito favorevole soltanto consegue l’acquisto della proprietà dell’immobile locato (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio in cui la società ricorrente, la quale aveva dedotto la violazione del diritto di prelazione inerente all’immobile locato, aveva avanzato istanza di sospensione cautelare del diritto della resistente a percepire i canoni di locazione fino al termine del giudizio medesimo, adducendo, in particolare, il rischio di non vedersi restituite le somme eventualmente corrisposte, il giudice adito, richiamato anche l’enunciato principio, ha rigettato il ricorso, non sussistendo, nella circostanza, il pericolo paventato, in quanto, se da un lato la resistente medesima aveva ben documentato la propria solidità finanziaria, dall’altro, pur in ipotesi di accoglimento della domanda avversaria di riscatto, la stessa avrebbe avuto comunque diritto a ripetere l’ingente importo della somma indebitamente pagata alla venditrice del fondo).

Tribunale di Grosseto, sezione civile, ordinanza 11 giugno 2025 n. 774

19/05/2026

DICHIARAZIONE FALSA O RETICENTE DELL'ASSICURATO
Contratto di assicurazione - Disposizioni generali - Rischio assicurato - Dichiarazione falsa o reticente - Annullabilità del contratto - Condizioni - Onere probatorio - Estremi - Fattispecie relativa ad una controversia insorta in conseguenza di un incendio divampato all’interno di un capannone industriale. (Cc, articoli 1427, 1892, 1893, 1910 e 2697)

In tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell’assicurato è causa di annullamento allorché si verifichino simultaneamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente; b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave; c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell’assicuratore.
L’onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell’inoperatività della garanzia assicurativa, è a carico dell’assicuratore, il quale, qualora il sinistro si verifichi prima che sia venuto a conoscenza dell’inesattezza o reticenza della dichiarazione, può limitarsi a rifiutare il pagamento dell’indennità invocando la violazione di un onere che la legge pone a carico dell’assicurato.
(Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in conseguenza di un incendio divampato all’interno di un capannone industriale, a fronte del preciso impegno contrattuale, espressamente assunto dall’assicurato a norma degli articoli 1892, 1893 e 1910 del Cc, il giudice adito, richiamato anche l’enunciato principio, ha ritenuto che, nella circostanza, l’omessa dichiarazione resa riguardo alla sinistrosità pregressa, di un precedente danno da incendio, seppur in altro immobile comunque in uso al medesimo fosse tale da integrare gli estremi di una dichiarazione mendace rilevante ex articolo 1892 del Cc, ai fini dell’operatività della garanzia assicurativa).

Tribunale di Monza, sezione I civile, sentenza 29 maggio 2025 n. 1089

Indirizzo

Via Severo Carmignano 9
Rome
00151

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