Studio Legale Pietrangeli Bernabei

Studio Legale Pietrangeli Bernabei Diritto Civile, Lavoro, Commerciale, Tributario, Privacy, Penale L'Avv. Un team senza eguali che garantisce la migliore assistenza legale possibile.

Lo Studio Legale Pietrangeli Bernabei è uno studio di famiglia composto dagli Avv.ti Mauro e Andrea Pietrangeli Bernabei e si occupa, con la massima esperienza e professionalità, di qualunque tipologia di contenzioso, giudiziale e stragiudiziale, sia in ambito civile che penale. Mauro Pietrangeli Bernabei è un Avvocato Cassazionista con competenze in tutti i campi del diritto civile e con un'esper

ienza ultratrentennale, mentre l'Avv. Andrea Pietrangeli Bernabei è un neo avvocato con circa tre anni di esperienza ed ha competenze in tutto il settore del diritto penale, ambito in cui ha svolto anche un Tirocinio presso la Corte di Appello Penale di Roma ai fini dell'ottenimento del titolo per l'accesso al concorso in magistratura; lo stesso ha frequentato e frequenta, altresì, dall'anno 2017, plurimi corsi privati altamente tecnici e specializzati, per la preparazione al concorso suddetto.

28/05/2026

CERTIFICATO DI ABITABILITA'
Vendita di cose immobili - Abitabilità - Consegna del certificato da parte del venditore - Necessità - Mancanza - Rifiuto ad adempiere da parte acquirente - Presupposti. (Cc, articoli 1470, 1477)

Nella vendita di immobili ad uso abitativo l'abitabilità è requisito indispensabile poiché incide sull'attitudine del bene a realizzare gli interessi perseguiti dai contraenti, assicurandone il legittimo godimento e la commerciabilità. Il certificato che ne attesti la sussistenza rientra tra i documenti che il venditore è, perciò, tenuto a consegnare ai sensi dell'articolo 1477, comma terzo, Cc e non può essere surrogato dal possesso del certificato per la destinazione dell'immobile ad uso ufficio.
La sua mancanza può giustificare il rifiuto di adempiere, dovendo il giudice accertare se si configuri un'ipotesi di vendita di "aliud pro alio" qualora le difformità riscontrate non siano in alcun modo sanabili, un vizio contrattuale per mancanza di qualità essenziali qualora le difformità riscontrate siano sanabili, o se l'inadempimento risulti non grave, fonte di esclusiva responsabilità risarcitoria del venditore, qualora la mancanza della certificazione sia ascrivibile a semplice ritardo nella conclusione della relativa pratica amministrativa.

Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 5 agosto 2025 n. 22651

27/05/2026

RETRIBUZIONE FERIALE

Corte di cassazione – Sezione Lavoro – Ordinanza 9 settembre 2025 n. 24899

La nozione di retribuzione durante il periodo di godimento delle ferie è influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, la quale ha inteso assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro.
Il tutto sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell’Unione.

26/05/2026

DIFFUSIONE ILLECITA DI IMMAGINI O VIDEO
Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti – Diffusione di immagini al di fuori della comunità di persone iscritte ad un sito. (Cp, articolo 612-ter)

Integra il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti la condotta di chi, avendo ricevuto, o comunque acquisito, materiale visivo pubblicato su un sito web con accesso limitato ai soli iscritti, lo trasmetta a terzi senza il consenso della persona ritratta, in quanto tale facoltà, in virtù del consenso espresso da quest’ultima al momento dell’apertura dell’account, è circoscritta ai soli appartenenti alla comunità virtuale a cui il materiale era stato originariamente inviato e unicamente all’interno di essa.

Cassazione penale, Sezione V, sentenza 10 luglio 2025 n. 25516

20/05/2026

DIRITTO DI PRELAZIONE E RISCATTO
Immobili urbani – Adibizione a uso diverso da quello di abitazione – Diritto di prelazione e riscatto – Violazione del diritto di prelazione – Esercizio del diritto di riscatto – Pendenza del relativo giudizio – Canone di locazione – Obbligo di pagamento in favore del terzo acquirente – Sussistenza. (Cc, articolo 1602; Legge, n. 392/1978, articolo 38 e 39)

Il conduttore di immobile destinato ad uso diverso da quello di abitazione, il quale, a seguito della violazione del diritto di prelazione di cui è titolare abbia esercitato il riscatto, è tenuto a corrispondere il canone di locazione al terzo acquirente (il quale è subentrato nella medesima posizione del locatore alienante, in conformità al principio generale enunciato dall’articolo 1602 del Cc) in pendenza del relativo giudizio, al cui esito favorevole soltanto consegue l’acquisto della proprietà dell’immobile locato (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio in cui la società ricorrente, la quale aveva dedotto la violazione del diritto di prelazione inerente all’immobile locato, aveva avanzato istanza di sospensione cautelare del diritto della resistente a percepire i canoni di locazione fino al termine del giudizio medesimo, adducendo, in particolare, il rischio di non vedersi restituite le somme eventualmente corrisposte, il giudice adito, richiamato anche l’enunciato principio, ha rigettato il ricorso, non sussistendo, nella circostanza, il pericolo paventato, in quanto, se da un lato la resistente medesima aveva ben documentato la propria solidità finanziaria, dall’altro, pur in ipotesi di accoglimento della domanda avversaria di riscatto, la stessa avrebbe avuto comunque diritto a ripetere l’ingente importo della somma indebitamente pagata alla venditrice del fondo).

Tribunale di Grosseto, sezione civile, ordinanza 11 giugno 2025 n. 774

19/05/2026

DICHIARAZIONE FALSA O RETICENTE DELL'ASSICURATO
Contratto di assicurazione - Disposizioni generali - Rischio assicurato - Dichiarazione falsa o reticente - Annullabilità del contratto - Condizioni - Onere probatorio - Estremi - Fattispecie relativa ad una controversia insorta in conseguenza di un incendio divampato all’interno di un capannone industriale. (Cc, articoli 1427, 1892, 1893, 1910 e 2697)

In tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell’assicurato è causa di annullamento allorché si verifichino simultaneamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente; b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave; c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell’assicuratore.
L’onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell’inoperatività della garanzia assicurativa, è a carico dell’assicuratore, il quale, qualora il sinistro si verifichi prima che sia venuto a conoscenza dell’inesattezza o reticenza della dichiarazione, può limitarsi a rifiutare il pagamento dell’indennità invocando la violazione di un onere che la legge pone a carico dell’assicurato.
(Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in conseguenza di un incendio divampato all’interno di un capannone industriale, a fronte del preciso impegno contrattuale, espressamente assunto dall’assicurato a norma degli articoli 1892, 1893 e 1910 del Cc, il giudice adito, richiamato anche l’enunciato principio, ha ritenuto che, nella circostanza, l’omessa dichiarazione resa riguardo alla sinistrosità pregressa, di un precedente danno da incendio, seppur in altro immobile comunque in uso al medesimo fosse tale da integrare gli estremi di una dichiarazione mendace rilevante ex articolo 1892 del Cc, ai fini dell’operatività della garanzia assicurativa).

Tribunale di Monza, sezione I civile, sentenza 29 maggio 2025 n. 1089

18/05/2026

VIZI PALESI E VIZI OCCULTI
Esecuzione dell’opera – Consegna ed accettazione – Liberazione dell’appaltatore per i vizi palesi – Prescrizione – Decorrenza dalla consegna definitiva – Sussiste. (Cc, articoli 1665 e 1667)

La consegna dell’opera e la sua accettazione (anche se presunta a norma dell’articolo 1665, comma terzo, del Cc), liberano l’appaltatore esclusivamente dalla responsabilità per vizi palesi e riconoscibili dal committente, i quali devono essere necessariamente esser fatti valere in sede di verifica o collaudo.
Se invece i vizi sono occulti o non immediatamente rilevabili, l’appaltatore non è liberato dalla garanzia, salvo che i difetti non siano denunciati tempestivamente. Peraltro, anche in caso di vizio palese, la prescrizione decorre dalla consegna definitiva dei lavori e non da eventuali consegne parziali.
Se il vizio non è riconoscibile, la prescrizione del diritto alla garanzia inizia a decorrere dalla scoperta, la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza non solo della loro esistenza, ma anche della loro dipendenza dalla imperfetta esecuzione dell’appalto mediante le necessarie indagini tecniche o dal diverso momento in cui tale piena conoscenza sia stata acquisita, la cui individuazione compete al giudice di merito.

Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 5 agosto 2025 n. 22649

14/05/2026

AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DA RESPONSABILITA' SANITARIA
Attività medico-chirurgica – Azione di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria – Attore danneggiato – Oneri di allegazione e prova – Inadempimento qualificato – Necessità – Specificazione. (Cc, articoli 1218, 1223, 1228 e 2697)

In tema di responsabilità sanitaria, nei rapporti con la struttura sanitaria convenuta, chiamata a rispondere ai sensi degli articolo 1218 e seguenti del Cc, vige l’onere, per l’attore, di allegare la sussistenza di un inadempimento qualificato astrattamente idoneo a costituire causa del danno, il che se, da un lato non onera l’attore della necessità di individuare, esattamente, la condotta omessa o l’errore tecnico commesso, dall’altro lato, però, richiede che l’attore medesimo, quantomeno, individui la prestazione asseritamente mal adempiuta e ne ipotizzi il nesso causale rispetto al pregiudizio lamentato (Nel caso di specie, relativo ad un’azione promossa nei confronti della struttura e dei sanitari convenuti da parte dei genitori di un minore al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla tardiva rimozione di una scheggia di vetro presente nell’arto, richiamato l’enunciato principio, e rilevato che, nella circostanza, l’unico inadempimento qualificato allegato era stato quello relativo all’omessa e tempestiva diagnosi, e non già anche quello relativo ad un errore nell’esecuzione dell’intervento chirurgico di rimozione, il giudice adito, pur accogliendo la domanda, ha escluso di conseguenza il riconoscimento dei pregiudizi riconducibili a tale ulteriore inadempimento, quali i danni permanenti per la lesione del nervo tibiale, nella percentuale, stimata dai consulenti tecnici d’ufficio pari al 7% di danno biologico).

Tribunale di Campobasso, sezione civile, sentenza 9 luglio 2025 n. 620

13/05/2026

MANTENIMENTO FIGLI - RIMBORSO SPESE STRAORDINARIE
Assegno di mantenimento dei figli – Riduzione – Criteri – Spese straordinarie – Differenze – Presupposti. (Cc, articoli 337 ter e 337-septies)

In materia di rimborso delle spese cosiddette straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa un’allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell’assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell’adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio.

Cassazione civile, Sezione I, ordinanza 10 luglio 2025 n. 18954

07/05/2026

RIDUZIONE CANONE - PRESUPPOSTI
Obbligazioni del conduttore – Pagamento del corrispettivo – Riduzione o diminuzione del godimento dell’immobile – Unilaterale sospensione o diminuzione del canone – Legittimità – Limiti e fondamento. (Cc, articoli 1460, 1575, 1584 e 1587)

In tema di locazione, il conduttore non può astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore.
La sospensione totale o parziale dell’adempimento dell’obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un’alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti.
Inoltre, secondo il principio “inadimplenti non est adimplendum”, la sospensione della controprestazione è legittima solo se conforme a lealtà e buona fede (Nel caso di specie, nel pronunciare la risoluzione del contratto di locazione di un immobile adibito ad uso abitativo per grave inadempimento della locataria, il giudice adito ha ritenuto comunque infondata, in quanto sfornita di ogni supporto probatorio, l’eccezione sollevata da quest’ultima, la quale aveva giustificato il mancato pagamento del canone locativo in ragione dell’inadempimento di controparte, ex articolo 1575 del Cc, che, non avendo eseguito i lavori di manutenzione dovuti ad una serie di infiltrazioni idriche, aveva reso l’immobile locato inidoneo all’uso pattuito).

Tribunale di Termini Imerese, sezione civile, sentenza 21 luglio 2025, n. 1106

06/05/2026

SFRUTTAMENTO DEL LAVORO
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – Fattispecie in tema di assunzione di braccianti agricoli. (Cp, articolo 603-bis)

Integra il reato di cui all’articolo 603 bis del Cp colui il quale abbia assunto nell’azienda braccianti agricoli in condizioni di irregolarità sul territorio nazionale (privi del permesso di soggiorno), sottoponendoli a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno attraverso la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali e comunque spropositato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato [nella specie, una paga oraria di euro 5,50, ben al di sotto degli importi minimi contrattuali previsti per operai agricoli nella provincia di Latina, pari a euro 7,88 in caso di assunzione a tempo indeterminato ed euro 10,25 in caso di assunzione a tempo determinato]; la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro [nella specie, 8 ore al giorno per 6 giorni senza alcuna corresponsione degli straordinari, quindi 48 ore settimanali, orario di lavoro superiore a quello previsto dal CCNL operai agricoli e florovivaisti pari a 39 ore settimanali e 6,30 ore giornaliere], ai periodi di riposo, al riposo settimanale; la reiterata violazione delle norme in materia di sicurezza, non avendo il datore di lavoro ottemperato agli obblighi di formazione e vigilanza sanitaria né consegnato i dispositivi di protezione individuali, a fronte di un utilizzo di attrezzatura inidonea e pericolosa [fattispecie in materia cautelare].

Cassazione penale, Sezione IV, sentenza 1° luglio 2025 n. 24298

Indirizzo

Via Severo Carmignano 9
Rome
00151

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Studio Legale Pietrangeli Bernabei pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Studio Legale Pietrangeli Bernabei:

Condividi