28/05/2026
CERTIFICATO DI ABITABILITA'
Vendita di cose immobili - Abitabilità - Consegna del certificato da parte del venditore - Necessità - Mancanza - Rifiuto ad adempiere da parte acquirente - Presupposti. (Cc, articoli 1470, 1477)
Nella vendita di immobili ad uso abitativo l'abitabilità è requisito indispensabile poiché incide sull'attitudine del bene a realizzare gli interessi perseguiti dai contraenti, assicurandone il legittimo godimento e la commerciabilità. Il certificato che ne attesti la sussistenza rientra tra i documenti che il venditore è, perciò, tenuto a consegnare ai sensi dell'articolo 1477, comma terzo, Cc e non può essere surrogato dal possesso del certificato per la destinazione dell'immobile ad uso ufficio.
La sua mancanza può giustificare il rifiuto di adempiere, dovendo il giudice accertare se si configuri un'ipotesi di vendita di "aliud pro alio" qualora le difformità riscontrate non siano in alcun modo sanabili, un vizio contrattuale per mancanza di qualità essenziali qualora le difformità riscontrate siano sanabili, o se l'inadempimento risulti non grave, fonte di esclusiva responsabilità risarcitoria del venditore, qualora la mancanza della certificazione sia ascrivibile a semplice ritardo nella conclusione della relativa pratica amministrativa.
Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 5 agosto 2025 n. 22651