Avvocati di Famiglia

Avvocati di Famiglia La famiglia è il luogo degli affetti primari ma può diventare anche la sede di problemi e di conflitti.

Il diritto di famiglia regola i conflitti e indica come risolvere i problemi. Mettere su famiglia, vivere in coppia, sposarsi, avere figli; ma anche ereditare, separarsi, divorziare. Momenti evolutivi delle relazioni familiari, molte volte vissuti nell’equilibrio, ma spesso nel disorientamento, nel conflitto, talvolta nella violenza distruttiva. In queste situazioni avere cognizione dei doveri e dei diritti diventa importante. E avere al proprio fianco un avvocato può essere risolutivo.

01/10/2014

Comodato della casa familiare, prevale l’interesse della prole.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 27 maggio – 29 settembre 2014, n. 20448
Presidente Rovelli – Relatore D’Ascola.

Avv. Stefania Cassina

La Suprema Corte a Sezioni Unite torna sull’annosa questione del comodato della casa familiare. Si tratta dell’ipotesi in cui il comodante concede al figlio, o a persona che egli intende beneficiare, un'abitazione da destinare a casa familiare, senza porre in alcun modo limiti temporali.
In questi casi, chiarisce la Suprema Corte “al di là delle nozioni giuridiche possedute dal comodante, di cui tuttavia vanno indagate le intenzioni obbiettivamente risultanti, rilevano la innegabile stabilità della destinazione abitativa, la finalità solidaristica che fa ve**re in risalto i bisogni della prole del comodatario, in definitiva la stessa causa del negozio, che è quella di attribuire il godimento di un bene, cioè di realizzare l'interesse del comodatario”.
Tale “forma” di comodato, che si contrappone a quello precario, è caratterizzato dalla facoltà del comodante di esigere la restituzione immediata del bene solo in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno (art. 1809 c. 2 c.c.).
Chiarisce, infatti, la Suprema Corte: “È da notare soltanto che, essendo in gioco valori della persona, ed in particolare le esigenze di tutela della prole, questa destinazione, con più intensità di ogni altra, giustifica massima attenzione in quel controllo di proporzionalità e adeguatezza, sempre dovuto in materia contrattuale, che il giudice deve compiere quando valuta il bisogno fatto valere con la domanda di restituzione e lo compara al contrapposto interesse del comodatario”.

24/09/2014

La convivenza, nella famiglia di fatto, torna a essere tutelata.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 7 del 02.01.2014 ha ritenuto ammissibile l’azione di spoglio avviata dal convivente.
La Suprema Corte ha, infatti, riconosciuto la tutela possessoria al convivente more uxorio del comodatario che ha subito l’estromissione violenta o clandestina dall’unità abitativa, compiuta da terzi.
Avv. Giulia Sferra

26/06/2014

AUMENTANO LE SPESE DI GIUSTIZIA
E’ stato pubblicato IN G.U. n. 144 del 24/06/2014 il D.L. n. 90/2014 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”:
Art. 53
(Norma di copertura finanziaria)
1. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente capo, valutate in 18 milioni di euro per l'anno 2014 e 52,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, di cui 3 milioni di euro per l'armo 2014 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'articolo 46, comma 1, lettera d), 15 milioni di euro per l'anno 2014 e 42,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'articolo 52, comma 2, lettere a), b) e c), si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'aumento del contributo unificato di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al quale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 1, alla lettera a) le parole: «euro 37» sono sostituite dalle seguenti: «euro 43»;
b) all'articolo 13, comma 1, alla lettera b) le parole: «euro 85» sono sostituite dalle seguenti: «euro 98»;
c) all'articolo 13. comma 1, alla lettera c) le parole: «euro 206» sono sostituite dalle seguenti: «euro 237 »;
d) all'articolo 13, comma 1, alla lettera d) le parole: «euro 450» sono sostituite dalle seguenti: «euro 518 »;
e) all'articolo 13, comma 1, alla lettera e) le parole: «euro 660» sono sostituite dalle seguenti: «euro 759»;
f) all'articolo 13; comma 1, alla lettera f) le parole: «euro 1.056» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.214»;
g) all'articolo 13, comma 1, alla lettera g) le parole: «euro 1.466» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.686»;
h) all'articolo 13, il comma 2 e' sostituito dal. seguente: «2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari a euro 278. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 43. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e' pari a euro 168.»;
i) all'articolo 13, comma 5, le parole: «euro 740» sono sostituite dalle seguenti: «euro 851».
Il decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

07/05/2014

COSA PRETENDERE DA UN AVVOCATO – DOVERI DI INFORMAZIONE - I PARTE.
Art. 27 – Codice Deontologico - Doveri di informazione
1. L’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione.
2. L’avvocato deve informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l’incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione.
3.L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita chiaramente e per iscritto della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione previsto dalla legge; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.

10/04/2014

INCOSTITUZIONALE IL DIVIETO DI FECONDAZIONE ETEROLOGA
"La Corte costituzionale, nell’odierna Camera di Consiglio, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 3, 9, commi 1 e 3 e 12, comma1, della Legge 19 febbraio 2004, n. 40, relativi al divieto di fecondazione eterologa medicalmente assistita".
Si attendono ora le motivazioni della decisione, ma certamente, si tratta un altro duro colpo ad una legge molto controversa.

03/04/2014

Affidamento di minore a coppia omosessuale.... no a pregiudizi.

La Cassazione Civile, con la sentenza n. 601/2013, ha precisato che, in caso di affidamento del minore ad una coppia omosessuale, deve essere dimostrata la dannosità, per l'equilibrato sviluppo del minore, di quel contesto familiare, trattandosi, in difetto di una simile prova, di un mero pregiudizio irrilevante ai fini processuali.
Avv. Giulia Sferra

31/03/2014

Morte di un coniuge... All'altro spetta la casa che fu sede della famiglia.

Quando il coniuge defunto non ha lasciato un testamento, il coniuge superstite, ha il diritto di abitare nella casa adibita a residenza familiare e di usare i mobili che la corredano, e ciò in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 c.c. Il valore capitale di tali diritti deve essere detratto dall'asse ereditario prima di procedere alla divisione dello stesso tra tutti i coeredi. In tal senso si sono pronunciate le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 4847 del 27/02/2013.
Avv. Giulia Sferra

26/03/2014

Rischia la decadenza dalla potestà genitoriale chi impedisce ai nonni di vedere i nipoti, dopo la morte del coniuge.

La Corte di Cassazione in una recente sentenza ( n. 5097 del 5.03.2014) ha precisato che in caso di morte di un genitore l'altro non può impedire al figlio di frequentare gli ascendenti (in primis nonni ma anche gli zii) dello scomparso. Un simile atteggiamento integra una condotta “pregiudizievole” per il minore che può condurre ( ai sensi dell’art. 330c.c.) sino alla dichiarazione di decadenza della potestà genitoriale. Va preservato il diritto del minore a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale nella prospettiva di una crescita serena ed equilibrata che si pone in evidenza specie nel caso in cui il minore perda prematuramente un genitore.
Nel caso un ex marito , dopo la morte della moglie, aveva impedito le frequentazioni tra il figlio e i nonni materni. I giudici confermano che un padre non può impedire ai suoceri di frequentare il proprio figlio perché questo comporterebbe privare il minore di una significativa sfera affettiva, resa ancora più importante dall'assenza della madre. La Corte sottolinea inoltre la necessità che venga ascoltato il minore all'interno del processo, nominando un curatore speciale in modo da evitare il conflitto di interessi con il padre; secondo i giudici di legittimità infatti, "è errato ritenere che l'audizione del minore possa costituire una restrizione della libertà personale, costituendo al contrario una espansione del diritto del minore alla partecipazione al procedimento che lo riguarda.
L'audizione del minore, rappresenta un momento formale del procedimento deputato a raccogliere le opinioni ed i bisogni rappresentati dal minore in merito alla vicenda in cui è coinvolto e deve svolgersi in modo tale da garantire l'esercizio effettivo del diritto del minore di esprimere liberamente la propria opinione, e quindi con tutte le cautele e le modalità atte ad evitare interferenze, turbamenti e condizionamenti, ivi compresa la facoltà di vietare l'interlocuzione con i genitori e/o con i difensori, nonché di sentire il minore da solo, o ancora quella di delegare l'audizione ad un organo più appropriato e professionalmente più attrezzato".
Avv. Sabrina Nista

24/03/2014

"Il coniuge a cui viene attribuita la proprietà della casa coniugale, in adempimento di una condizione inserita nell'atto di separazione consensuale, non subisce la decadenza dei benefici per l'acquisto della "prima casa".

Secondo la Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., 18-02-2014, n. 3753, tale attribuzione non costituisce infatti una forma di "alienazione" dell'immobile rilevante ai fini della decadenza, bensì una forma di utilizzazione dello stesso ai fini della migliore sistemazione dei rapporti fra i coniugi, sia pure al venir meno della loro convivenza"
Avv. Giulia Sferra

22/03/2014

Come si recuperano le spese straordinarie sostenute per i figli?

Cassazione Civile, Sez. I, sentenza 7/2/2014, n. 2815
I provvedimenti presidenziali ex art. 708 c.p.c. hanno natura di titolo esecutivo ai sensi dell’art. 189 del c.p.c. solo per le obbligazioni definite nel loro ammontare al momento dell’udienza presidenziale (mantenimento dei figli o del coniuge) e non anche per le obbligazioni riguardanti la contribuzione per le spese straordinarie. Secondo la Cassazione, dunque, qualora il genitore obbligato a contribuire alle spese straordinarie sostenute per i figli non adempia, l’altro genitore dovrà adire nuovamente il giudice per determinare l’insorgenza dell’obbligo al pagamento di quelle spese che dovranno essere determinate nel loro esatto ammontare, prima di poter accedere legittimamente all’esecuzione forzata.

Avv. Alessia Lombardi

Indirizzo

Rome

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