15/12/2019
IMPRESA FAMIGLIARE E DIRITTO DEL CONIUGE ALLA RETRIBUZIONE E CONTRIBUZIONE
Quando l’impresa familiare e’ intestata ad uno solo dei coniugi ma acquistata anteriormente al matrimonio con il contributo economico dell’altro coniuge si pone il quesito se tale impresa possa essere ricompresa nel regime di comunione dei beni, regime scelto dai coniugi.
L'ambito applicativo del regime di comunione dei beni risulta regolato dall'art. 177 c.c. “oggetto della comunione”, ai sensi del quale al 1°c. : Costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali; b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione; c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati; d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
Per la fattispecie oggetto d'esame risulta essere risolutivo il 2° c. : “
Il regime di comunione dei beni è quel tipo di regime patrimoniale legale che trova applicazione automatica in assenza di un'espressa volontà contraria dei coniugi, liberi di scegliere un altro regime per i loro rapporti patrimoniali.
Quando l’impresa appartiene ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma vilente poi gestita da entrambi la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.”La giurisprudenza di legittimità definisce il regime di comunione dei beni variamente e notevolmente temperato giacché comprende pienamente, facendone oggetto di comunione attuale, solo gli acquisti – e non tutti gli acquisti – mentre per gli utili e gli incrementi si prevede solo una comunione virtuale e de residuo, formando essi oggetto di una semplice aspettativa di futura partecipazione. (Cassazione n.2597/2006)
La cosiddetta comunione de residuo si instaurerà automaticamente solo al momento dello scioglimento, per qualisiasi ragione, della comunione legale, per cui prima che ciò si verifichi, gli utili e gli incrementi apparterranno in via esclusiva al singolo coniuge titolare dell'impresa familiare che ne potrà liberamente ed autonomamente disporne.
In definitiva, alla luce di quanto esposto, l'azienda non ricade nell'ambito applicativo del regime di comunione dei beni, ma ne rientrano solo gli utili e gli incrementi da questa derivanti come beni di una comunione virtuale e de residuo. La comunione de residuo non fa nascere un vero e proprio diritto di credito in favore della comunione ed a carico del singolo coniuge, ma dà luogo ad una semplice aspettativa di fatto, in quanto solo al momento dello scioglimento della comunione legale verrà ad operarsi un vero e proprio ritrasferimento, nel senso di una comproprietà differita. Al coniuge la legge non riserva un diritto reale attuale, ma attribuisce pur sempre una forma di tutela verso lo scarso senso di solidarietà coniugale da parte delpercettore del reddito.
Quando dunque uno dei coniugi ha prestato la propria attività lavorativa all'interno dell'azienda individuale dicui titolare l’altro coniuge e vi ha prestato l'attività lavorativa in modo continuativo detta impresa si configura come impresa familiare.
L'impresa familiare è un'impresa individuale caratterizzata da una particolare disciplina delle prestazioni lavorative dei familiari dell'imprenditore.L'art. 230 bis c.c. ne determina i caratteri essenziali per configurarsi tale, statuendo che salvo che non
sia configurabile un diverso rapporto si configura impresa familiare quell'impresa in cui presta la
propria attività lavorativa, in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, il familiarequale il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.Il familiare lavoratore ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi della azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.
Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa.
Il diritto di partecipazione all'impresa può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi
causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento puòavvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.
Si evince, dunque, che, tale normativa di tutela, è volta ad evitare potenziali forme di sfruttamento lavorativo del familiare, riconoscendo adeguati diritti a coloro che prestano la propria collaborazione, a meno che questi abbiano inteso definire diversamente i loro rapporti, con apposito contratto.
Dunque, alla luce di quanto esposto, il lavoratore familiare non svolge un'attività di lavoro a titolo gratuito come invece si supponeva prima dell'introduzione dell'art. 230 bis c.c. con la L. 15/1975 di riforma del diritto di famiglia, ma in ragione della continuata partecipazione all'impresa familiare ha diritto al mantenimento parametrato alla condizione patrimoniale della famiglia, a partecipare agli utili, ai beni acquistati con essi, agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Altresì ha diritto alla liquidazione in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, o in caso di alienazione dell'azienda.Inoltre, il diritto di partecipazione agli utili o ad una quota dei beni con questi acquistati sussiste nel momento in cui cessa, per qualsiasi causa, l'impresa familiare o l'apporto lavorativo allastessa.
Inoltre laddove sussistano utili al momento della cessazione dell'impresa o del rapporto lavorativo, la ripartizione, ai sensi dell’art. 230 bis c.c., va determinata sulla base della produttività
(in tal senso: Tribunale Amministrativo Regionale Toscana - Firenze, Sezione 2, Sentenza n. 1313 del 30/10/2017; Corte d’Appello Napoli, Sezione 5 civile, Sentenza n.81 del 9/01/2018; Corte di Cassazione, Sezione L civile, Sentenza n. 5448 del 08.03.2011; Corte di Cassazione, Sezione L civile, Sentenza n.5224 del 16.03.2016)
“Orbene, tornando alla ripartizione degli utili, deve tenersi conto che l'attribuzione del diritto di partecipazione è sospensivamente condizionata all'esito positivo dei risultati economici prodottidall'impresa, per tutto il periodo di svolgimento dell'attività di lavoro prestata dal familiare. [...]”
Ne deriva che il relativo credito, pur avendo natura compensativa del lavoro svolto, non è configurabile, proprio in quanto collegato al rischio di impresa, come una retribuzione in senso tecnico, la quale è, di regola, svincolata dai risultati di gestione dell'impresa. Per la medesima ragione, il diritto di partecipazione si distingue dal diritto al mantenimento, poiché - diversamente da questo, che per il suo profilo assistenziale, è attribuito, indipendentemente dai risultati di gestione dell'impresa, nella stessa misura a tutti i collaboratori familiari, secondo un rapporto di eguaglianza, conseguenza della solidarietà familiare - esso è attribuito, solo sul presupposto della produzione di utili, secondo un criterio di proporzionalità tra lavoro prestato e risultati positivi di gestione.
La liquidazione degli utili, al pari delle altre componenti del diritto di partecipazione, è fissata, in linea di massima, al termine della prestazione lavorativa, dal che deve escludersi che il familiare partecipante abbia diritto ad una loro distribuzione periodica, come è dimostrato dal fatto che gli utili prodotti durante lo svolgimento della gestione d'impresa, una volta prelevato quanto occorra al mantenimento dei familiari collaboratori, sono destinati naturalmente al reimpiego nell'azienda o in acquisto di nuovibeni.” (Tribunale Roma, Sezione Lavoro civile, Sentenza n. 1606 de 18/02/2019)
E ancora sugli utili:“Pertanto, ove alla cessazione del rapporto, gli utili dell'impresa siano stati consumati ed i beni con essi acquistati siano già usciti dal patrimonio del debitore, senza sua colpa, il creditore non può far valere alcun diritto, neppure sulla prestazione subordinata che è in facultate solutionis, secondo il principio proprio dell'obbligazione con prestazione facoltativa, per cui l'impossibilità della prestazione principale estingue il vincolo, liberando il debitore.”(Tribunale Roma, Sezione Lavoro civile, Sentenza n. 1606 del 18/02/2019)
Incombe sul partecipante all'impresa familiare, che agisca per ottenere la ripartizione della quota di utili di sua spettanza, l'onere di dimostrare la consistenza del patrimonio aziendale, nonché, anche, la quota astratta della propria partecipazione, ai fini di tale ripartizione. In tal senso, la Suprema Corte, ha di recente condivisibilmente affermato che: "In tema di impresa familiare, il partecipante che agisce per ottenere la propria quota di utili ha l'onere di provare la consistenza del patrimonio aziendale e la quota astratta della propria partecipazione, potendo a tal fine ricorrere anche a presunzioni semplici, tra cui la predeterminazione delle quote operata a fini fiscali; sul familiare esercente l'impresa grava invece l'onere di fornire la prova contraria rispetto alle eventuali presunzioni semplici, nonché di dimostrare il pagamento degli utili spettanti "pro quota" a ciascun partecipante" (Cassazione, Sezione Lavoro, n. 27966 del 31/10/2018).
Da ultimo, in tema di regolarizzazione dei contributi previdenziali, con circolare 37/0010478 del 2013 il Ministero del Lavoro ha chiarito la questione riguardante l'iscrizione o meno all'Inps dei familiari dell'imprenditore familiare e quindi la necessità di versare loro i contributi previdenziali. Come sottolineato dal Ministero, l'iscrizione è imposta solo se il familiare svolge nell'impresa un'attività continuata e prevalente.
Se invece si tratta di una collaborazioneoccasionale, l'iscrizione non è obbligatoria e quindi neanche il versamento dei contributi.
In conclusione, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale maggioritario secondo cui il rapporto coniugale e il rapporto lavorativo nell'impresa familiare si configurano come rapporti distinti benchè compenetranti, e per espressa disposizione legislativa ex art 230 bis c.c. con la cessazione del rapporto di lavoro nell'impresa familiare il coniuge non proprietario avrà diritto agli utili,
E ancora, costituirebbe giusta causa di recesso del titolare dell'impresa la sentenza di separazione personale dei coniugi, in ragione dei potenziali riflessivi negativi che la fine dell'unione spirituale e materiale del nucleo familiare potrebbe avere sulla gestione dell'impresa (T. Cosenza 28.10.2000), al punto da integrare anche gli estremi per la concessione di un provvedimento di urgenza che dichiari la cessazione dell'impresa familiare e l'allontanamento dall'azienda del familiare partecipe. (T.Cosenza 7.10.1998).laddove sussistano, sulla base della produttivitàdell’impresa in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Altresì avrà diritto a richiedere la liquidazione del diritto di partecipazione all'impresa, e in forza della circolare 37/0010478 del 2013 il Ministero del Lavoro avrà diritto al versamento dei contributi previdenziali in quanto il suo apporto lavorativo nell'impresa familiare ha avuto carattere continuato e prevalente.