Studio Legale Avvocato Lara Cecere

Studio Legale Avvocato Lara Cecere Avvocato penalista e civilista con specializzazione in pignoramenti immobiliari, diritto di famiglia e del lavoro

Lo Studio Legale Avvocato Lara Cecere nasce nel 2000 maturando oltre un decennio di esperienza in diritto penale con molteplici esiti assolutori. Nell’ambito del diritto civile, soprattutto per quel che concerne la materia del risarcimento danni, si è prodigata, con altrettanta passione e dedizione, portando a termine le aspettative dei mandati affidatigli. Svolge il suo lavoro patrocinando con cu

ra e attenzione, avendo comunque una sensibilità verso il sociale e la mediazione che la vedono, tanto nel campo del lavoro quanto in quello matrimonialista, concludere risultati più consoni alle singole questioni da districare. Visita approfondendo la Pagina dedicata allo Studio Legale:
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ADUC - Articolo - La coltivazione domestica di cannabis non è più reato. O forse sìwww.aduc.itSono state finalmente depo...
01/05/2020

ADUC - Articolo - La coltivazione domestica di cannabis non è più reato. O forse sì

www.aduc.it

Sono state finalmente depositate le motivazioni della sentenza n. 12348/2020 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (udienza del 19.12.2019) con la quale si è avuto il coraggio, dopo decenni di incertezze, tentennamenti, contrasti giurisprudenziali, vuoti normativi, inettitudine del legislatore, di alzare - anche se con il contagocce - l’asticella delle libertà in questa delicata materia. Libertà si fa per dire, perché restano in vigore e sono sempre dietro l’angolo tutte le sanzioni amministrative previste dell’art. 75 DPR 309/90 per chi, avendo coltivato per uso personale, viene poi colto in possesso della sostanza.
Della pronuncia ne avevamo già dato notizia, adesso ci sono le motivazioni complete, che chiariscono alcuni punti, ma mettendo paletti rigorosissimi alla nuova area di irrilevanza penale del fatto. In sostanza, i giudici si sono ancora una volta fatti carico, a causa dell’incapacità del Parlamento di operare scelte chiare su diritti e libertà degli individui, di un ruolo di vera e propria supplenza legislativa, andando a delineare, con quella che in materia costituzionale si chiamerebbe sentenza additiva, i confini del penalmente irrilevante.
Ma facciamo un passo indietro e vediamo, molto sinteticamente, come si è arrivati a questo risultato.
Fino ad oggi, la giurisprudenza maggioritaria, anche con due pronunce gemelle a Sezioni Unite (Di Salvia e Valletta del 2006) e in linea con quanto già precedentemente affermato dalla Corte Costituzionale, aveva stabilito che costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso esclusivamente personale, con l'unico limite del reato impossibile per inidoneità della condotta di cui all'art. 49 c.p., ravvisabile nelle ipotesi in cui le piante coltivate non consentano di ricavare sostanza stupefacente in grado di produrre alcun effetto drogante, da accertare caso per caso e comunque non esclusa dal mancato compimento del processo di maturazione delle piante.
La Corte Costituzionale dal canto suo se ne era elegantemente lavata le mani ritenendo non irragionevole una previsione legislativa che assuma una presunzione di pericolo della condotta di coltivazione, circoscrivendo il trattamento più favorevole riservato all’uso personale di cui all’art. 75 DPR 309/90 (sanzioni amministrative) alla sole condotte di detenzione, cessione, importazione, esportazione etc., ma non a quella di coltivazione.
Tra gli argomenti più utilizzati per sostenere la maggior pericolosità della condotta della coltivazione rispetto a tutte le altre condotte, ma con effetti a volte paradossali e contraddittori, vi era quello della “potenziale idoneità della coltivazione ad incrementare il mercato degli stupefacenti”.
Le ultime Sezioni Unite intervengono in questo quadro frammentato ribadendo a chiare lettere, da un lato:la correttezza della distinzione tra coltivazione/produzione e tutte le altre condotte e legittima l’anticipazione della soglia di tutela rappresentata dalla punibilità di ogni forma di coltivazione per la più spiccata pericolosità della coltivazione rispetto alla maggior parte delle altre condotte indicate dall’art. 73 DPR 309/90 perché destinata ad accrescere indiscriminatamente i quantitativi di stupefacente sul mercato;l’indicazione della salute come unico bene giuridico tutelato dalle norme in questione (e non più la sicurezza, l’ordine pubblico, la salvaguardia delle giovani generazioni!)che il reato di coltivazione è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, essendo sufficiente la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente.Nulla, dunque, sembrerebbe cambiato rispetto al passato, senonché, ad un certo punto della motivazione, si apre del tutto inaspettatamente uno spiraglio e viene introdotta una nuova distinzione tra coltivazione tecnico-agraria e coltivazione domestica di minime dimensioni, arrivando a ritenere quest’ultima intrinsecamente non idonea a ledere o a mettere in pericolo il bene giuridico salute - e quindi penalmente irrilevante - quando per:la minima dimensione della coltivazione;il suo svolgimento in forma domestica e non industriale;le rudimentali tecniche utilizzate;lo scarso numero di piante;il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile;la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti,essa appare destinata in via esclusiva all'uso personale del coltivatore.
Nulla di più ci dicono le Sezioni Unite e, a ben vedere, non poteva essere diversamente, nell’inerzia di un legislatore immobile.
Se pure si tratta di una pronuncia tanto attesa per molti piccoli aspiranti coltivatori domestici, essa, a ben vedere, non riuscirà, per la mancata indicazione di criteri univoci ed oggettivi, a mettere fine a quell’incertezza applicativa che si riscontra quotidianamente nella prassi giudiziaria e di polizia, quando si tratta di distinguere tra uso personale e destinazione a terzi. L’ennesima sconfitta per il principio di certezza del diritto, caposaldo di ogni convivenza civile ed ordinata.

25/08/2017

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PENALE-PROCEDURA PENALE-LEGGI E NORMATIVA

Codice penale e di procedura: la riforma Orlando

Legge, 23/06/2017 n° 103, G.U. 04/07/2017

Pubblicato il 03/08/2017

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E' in vigore da oggi la Legge 23 giugno 2017, n. 103, recante "Modifiche al codice penale, alcodice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2017.

Il provvedimento introduce modifiche di grande rilievo nell'ordinamento penale, sia sul piano del diritto sostanziale sia su quello del diritto processuale; alcune delle novità entrano in vigore fin da subito (il 30° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta, vale a dire dal 3 agosto), altre invece sono oggetto di specifiche deleghe che dovranno essere attuate dal Governo.

Vediamo quali sono le principali novità previste dalla legge:

Diritto penale sostanziale: la riforma introduce una nuova causa estintiva dei reati, modifica il regime della prescrizione dei reati e inasprisce il trattamento sanzionatorio per i reati di furto, rapina e scambio elettorale politico-mafioso:

Estinzione dei reati a seguito di condotte riparatorie: nei reati perseguibili a querela il giudice può dichiarare l’estinzione del reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente il danno con le restituzioni o il risarcimento e ha eliminato, ove possibile le conseguenze dannose o pericolose del reato.Inasprimento di pene per alcuni reati contro il patrimonio: è previsto l'aumento dei minimi edittali delle pene detentive e un aumento delle pene pecuniarie per i reati di furto in abitazione e scippo (art. 624-bis c.p.), rapina (art. 628), oltre ad una serie di modifiche in tema di circostanze aggravanti; sono aumentate le pene per il reato di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), che sarà punito con la reclusione da 6 a 12 anni.Riforma della disciplina della prescrizione:queste alcune delle novità introdotte, che per espressa previsione si applicano solo ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge:la decorrenza dei termini di prescrizione per alcuni reati in danno di minori (maltrattamenti in famiglia, tratta di persone, sfruttamento sessuale, violenza sessuale) scatta al compimento del diciottesimo anno di età della vittima, salvo che l'azione penale non sia stata esercitata in precedenza (nel qual caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato);sospensione della prescrizione: è introdotta una nuova ipotesi di sospensione, legata alla sentenza di condanna in primo grado: il termine di prescrizione resta sospeso fino al deposito della sentenza di appello, e comunque per un tempo non superiore a 1 anno e 6 mesi; dopo la sentenza di condanna in appello, il termine resta sospeso fino alla pronuncia della sentenza definitiva e comunque per un tempo non superiore a 1 anno e 6 mesi.In caso di assoluzione dell'imputato in secondo grado, ovvero di annullamento della sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o di dichiarazione di nullità della decisione, con conseguente restituzione degli atti al giudice ai sensi dell'articolo 604 c.p.p. i periodi di sospensione di un anno e sei mesi (per il giudizio d'appello) e di un anno e sei mesi (per il giudizio di Cassazione) vengano ricomputati ai fini del calcolo del termine di prescrizione.Anche l'interrogatorio reso alla polizia giudiziaria su delega del P.M. determinerà l'interruzione del corso della prescrizione.L'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato, mentre la sospensione solo per gli imputati nei cui confronti si sta procedendo.L'interruzione della prescrizione non può comportare l'aumento di più della metà del tempo necessario a prescrivere anche per le principali fattispecie di reati contro la pubblica amministrazione.

La legge contiene anche la delega al Governo per la modifica del codice penale riguardo ai seguenti istituti:

regime di procedibilità di alcuni reati: prevista la procedibilità a querela dell'offeso per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, eccetto nei seguenti casi:delitto di violenza privata (art. 610 c.p.) e reati contro il patrimonio;quando la persona offesa è incapace per età o per infermità;quando ricorrono particolari circostanze aggravanti;nei reati contro il patrimonio, quando il danno arrecato alla persona sia di rilevante gravità.Riforma delle misure di sicurezza personali: tra le novità si segnalano l'espressa previsione del principio di irretroattività nell'applicazione delle misure ed una revisione il regime del c.d. doppio binario (applicazione congiunta di pena e misure di sicurezza), al fine di recare il minor sacrificio possibile della libertà personale.Riforma del casellario giudiziale, alla luce delle modifiche normative intervenute a livello azionale e europeo in materia di protezione dei dati personali: gli obiettivi da perseguire sono la semplificazione e la riduzione degli adempimenti amministrativi; tra le modifiche previste c'è l'eliminazione delle iscrizioni al fine di adeguarli alla attuale durata media della vita umana e l'eliminazione dell'iscrizione dei provvedimenti applicativi della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto; sono inoltre ridefiniti i limiti temporali per l'eliminazione delle iscrizioni di condanne per fatti di modesta entità.

Diritto processuale: la riforma interviene, fra gli altri, sulla disciplina della incapacità dell'imputato a partecipare al processo, del domicilio eletto, delle indagini preliminari (in particolare in materia di intercettazioni), e dell'archiviazione. Vediamo i punti più significativi:

definizione del procedimento per incapacità dell'imputato: vengono distinte le ipotesi a seconda che l'incapacità sia reversibile oppure irreversibile: se, a seguito degli accertamenti svolti, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento in modo irreversibile, il giudice, revocata l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere (salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca).Comunicazione del domicilio eletto: in caso di elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, deve essere comunicato all'autorità procedente, insieme alla dichiarazione di elezione, anche l'assenso del difensore domiciliatario.Indagini preliminari:la persona offesa dal reato potrà chiedere informazioni sullo stato del procedimento penale nel quale ha presentato la denuncia o la querela, decorsi 6 mesi dalla presentazione della denuncia; le informazioni potranno essere rese a condizione che ciò non pregiudichi il segreto investigativo;disciplina degli accertamenti tecnici non ripetibili: qualora, prima del conferimento dell'incarico al consulente da parte del P.M., la persona indagata formuli riserva di promuovere incidente probatorio, la riserva perde efficacia se l'incidente non è effettivamente richiesto entro 10 giorni;allo scadere del termine di durata massima delle indagini preliminari il P.M. dovrà decidere entro 3 mesi se chiedere l'archiviazione o esercitare l'azione penale, così obbligando il P.M. ad assumere una posizione rispetto alla notizia di reato; in caso contrario l'indagine sarà avocata dal procuratore generale presso la corte d'appello;passa da 10 a 20 giorni il termine concesso alla persona offesa per opporsi alla richiesta di archiviazione e chiedere la prosecuzione delle indagini;anche per il furto in abitazione o con strappo, oltre che per i delitti commessi con violenza alla persona, il P.M. dovrà notificare all'offeso la richiesta di archiviazione concedendogli 30 giorni (non più 20) per opporsi;modifiche al procedimento di archiviazione: nel caso in cui non accolga la richiesta di archiviazione, il giudice dovrà fissare entro 3 mesi la data dell'udienza in camera di consiglio; successivamente all'udienza dovrà provvedere sulle richieste entro il termine di 3 mesi nel caso in cui non ritenga necessarie ulteriori indagini;disciplina della nullità del provvedimento di archiviazione: il decreto di archiviazione è nullo se emesso in mancanza dell'avviso alla persona offesa, prima della scadenza del termine entro cui la parte offesa può prendere visione degli atti, o prima della presentazione dell'atto di opposizione. In caso di nullità, l'interessato avrà 15 giorni per proporre reclamo dinanzi al tribunale in composizione monocratica; il tribunale, se il reclamo è fondato, annulla il provvedimento e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. In caso contrario, è prevista la condanna della parte privata che ha proposto il reclamo al pagamento delle spese del procedimento, e, nel caso di inammissibilità, anche a quello di una somma in favore della cassa delle ammende;il termine entro il quale il P.M. chiede il rinvio a giudizio decorre dal provvedimento di iscrizione nel registro delle notizie di reato.Disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere:la sentenza emessa in sede di udienza preliminare sarà impugnabile in appello, anziché direttamente in cassazione;la corte d'appello decide sull'impugnazione con rito camerale partecipato;il ricorso per cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in appello può essere presentato dall'imputato e dal P.G. presso la corte d'appello per i soli motivi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 606 c.p.p.;sull'impugnazione della sentenza di appello decide la Corte di Cassazione in camera di consiglio.Requisiti della sentenza: la sentenza dovrà indicare anche i risultati acquisiti ed i criteri di valutazione della prova adottati avendo riguardo:
all'accertamento dei fatti e alle circostanze relative all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica;alla punibilità e alla determinazione della pena e della misura di sicurezza;alla responsabilità civile da reato;all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norma processuali.Modifiche in materia di riti speciali: sono previste novità in tema di giudizio abbreviato e sentenze di patteggiamentoGiudizio abbreviato:
se la richiesta dell'imputato è presentata subito dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede soltanto dopo che sia decorso l'eventuale termine (massimo 60 giorni) chiesto dal P.M. per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa; in questo caso l'imputato potrà revocare la richiesta di giudizio abbreviato;la richiesta di giudizio abbreviato in udienza preliminare comporta la sanatoria delle eventuali nullità (non assolute) e la non rilevabilità delle inutilizzabilità (eccetto quelle derivanti da un divieto probatorio) e la preclusione a sollevare questioni sulla competenza territoriale del giudice;in caso di richiesta subordinata ad integrazione probatoria, che venga poi negata dal giudice, l'imputato può chiedere che il processo sia comunque definito all'udienza preliminare o chiedere il patteggiamento;riduzione di pena: se il rito abbreviato riguarda un delitto è confermata la diminuzione della pena di un terzo; se invece si tratta di contravvenzione, la pena è ridotta alla metà.Sentenze di patteggiamento: correzione di errori materiali e impugnazione:quando nella sentenza di patteggiamento occorre correggere soltanto la specie o la quantità della pena a seguito di errore nella denominazione o nel computo, vi provvede lo stesso giudice che ha emesso la sentenza;in caso di impugnazione del provvedimento da parte del P.M. alla rettifica provvede la Corte di Cassazione senza bisogno di pronunciare annullamento della sentenza;il ricorso per Cassazione da parte del P.M. e dell'imputato contro la sentenza che accoglie il patteggiamento può essere presentato soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato (vizi della volontà), al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione del fatto e alla illegalità della pena o delle misure di sicurezza applicate.Ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie:il valore di un giorno di pena detentiva è ridotto da 250 a 75 euro;una norma speciale sul ragguaglio è prevista per il procedimento per decreto penale di condanna: il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma di euro 75 e non può superare di tre volte tale ammontare.Disciplina delle impugnazioni: la legge introduce rilevanti novità anche in tema di impugnazioni penali:l'impugnazione può essere proposta personalmente dall'imputato purché non si tratti di ricorso per cassazione;l'atto di impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, anche l'indicazione delle prove delle quali si deduce l'inesistenza o l'omessa o erronea valutazione;casi d'appello: è prevista l'inappellabilità anche delle sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con una pena alternativa;è reintrodotto il c.d. concordato sui motivi in appello: le parti potranno concludere un accordo sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi d'appello, da sottoporre al giudice d'appello, che deciderà̀ in merito in camera di consiglio.
Sono esclusi dall'ambito di applicazione del concordato i procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, co. 3-bis e 3-quater, per i reati sessuali e i procedimenti contro delinquenti dichiarati abituali, professionali o per tendenza.
Se l'accordo comporta una rideterminazione della pena, anche la nuova pena dovrà essere concordata tra le parti e sottoposta al giudice: se il giudice decide di non accogliere il concordato tra le parti, ordina la citazione a comparire al dibattimento; la richiesta e la rinuncia perdono effetto ma potranno essere riproposte nel dibattimento.
Il P.G. presso la Corte d'appello dovrà indicare criteri idonei a orientare la valutazione di tutti i P.M. del distretto rispetto al concordato sui motivi in appello.E' prevista la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'appello è proposto dal P.M. contro la sentenza di proscioglimento e si basa sulle valutazioni della prova dichiarativa;Procedimenti dinanzi alla Corte di Cassazione:nell'ambito della rimessione del processo penale, in caso di rigetto o inammissibilità della richiesta di rimessione, le parti private che l'hanno richiesta potranno essere condannate a pagare una somma eventualmente aumentata fino al doppio in ragione della causa di inammissibilità del richiesta di rimessione (importi adeguati ogni biennio in base alle variazioni Istat);è prevista l'applicazione del rito camerale partecipato anche al ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali;inammissibilità del ricorso: nei casi di inammissibilità previsti dall'art. 591 c.p.p., c.1, lett. a), b), c) e d), la Corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso; sempre senza formalità la Cassazione può dichiarare l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di patteggiamento e contro la sentenza che accoglie il concordato sui motivi in appello;se il giudice d'appello conferma la sentenza di proscioglimento, il ricorso per cassazione è possibile solo per i vizi di cui all'art. 606, lettere a), b) e c) c.p.p.;la parte non potrà provvedere personalmente alla presentazione del ricorso per cassazione;in caso di inammissibilità del ricorso, la sanzione pecuniaria può essere aumentata fino al triplo in ragione della causa di inammissibilità del ricorso, con adeguamento biennale degli importi;rimessione dei ricorsi alle Sezioni Unite: le sezioni semplici potranno disporre la rimessione alle Sezioni Unite anche quando non concordino con un principio di diritto già enunciato dalle SS.UU. ma non condiviso dai giudici della sezione; le SS.UU. possono enunciare il principio di diritto anche d'ufficio, quando il ricorso sia stato dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta;la Cassazione può procedere all'annullamento della decisione senza rinvio della causa al giudice di merito se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e, quanto alla rideterminazione della pena, se può essere effettuata sulla base delle statuizioni del giudice di merito;in tema di ricorso straordinario per la correzione dell'errore materiale o di fatto, la rilevazione d'ufficio dell'errore può essere effettuata senza formalità, ma entro 90 giorni dalla deliberazione.Modifiche alle norme di attuazione del c.p.p. e all'organizzazione dell’ufficio del P.M.informazioni sull'azione penale relativa ai reati ambientali: quando esercita l'azione penale per i reati previsti nel codice dell'ambiente o per i reati comunque comportanti un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente, il P.M., nell'informare il Ministero dell'ambiente e la Regione interessata, deve dare notizia dell'imputazione;fra i processi ai quali deve essere assicurata prioritaria trattazione sono inseriti anche quelli relativi ai delitti di corruzione.Riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero: tra le funzioni del procuratore della Repubblica è inserita anche quella di assicurare l'osservanza delle norme relative all'iscrizione delle notizie di reato ne registro.Disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza: la partecipazione a distanza diviene la regola nei seguenti casi:quando la persona si trova in carcere per uno dei delitti di cui agli artt. 51, comma 3- bis, e 407, c.2, lett. a) n. 4) c.p.p. (la partecipazione a distanza si applica anche alle udienze civili);quando la persona è ammessa a misure di protezione.
La presenza fisica in udienza può comunque essere prevista dal giudice con decreto motivato (mai però per i detenuti soggetti alle misure di detenzione speciale di cui all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario).
Fuori dalle ipotesi obbligatorie, la partecipazione a distanza può essere disposta dal giudice, con decreto motivato, anche quando vi siano ragioni specifiche di sicurezza o quando il dibattimento sia particolarmente complesso o debba essere assunta la testimonianza di un recluso.

Delega al Governo per la riforma del processo penale e dell’ordinamento penitenziario

La legge delega il Governo ad intervenire sulla materia della disciplina delle intercettazioni. Queste le principali novità che dovranno essere attuate con uno o più decreti legislativi:

MAlitalia, giochi e Airbnbhttp://it.reuters.com/article/idITKBN17R1OZanovra in Gazzetta ufficiale con misure su
25/04/2017

MAlitalia, giochi e Airbnb
http://it.reuters.com/article/idITKBN17R1OZanovra in Gazzetta ufficiale con misure su

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Pubblicato il: 08/03/2017 07:04a cura della redazione webFino a fine marzo è possibile richiedere la 'rottamazione' dell...
28/03/2017

Pubblicato il: 08/03/2017 07:04
a cura della redazione web

Fino a fine marzo è possibile richiedere la 'rottamazione' delle cartelle esattoriali emesse da Equitalia dal 2000 al 2016. Entro il 31 marzo, infatti, i contribuenti potranno inoltrare il modulo della domanda contenente l'elenco.

La definizione agevolata - la cosiddetta 'rottamazione' delle cartelle - consente ai contribuenti di ottenere una riduzione delle somme da pagare a Equitalia.

Tante le domande che possono nascere ai soggetti interessati, vediamo quali sono le più frequenti, come indicato dalla sezione FAQ (Frequently Asked Questions) del sito del gruppo.

- Quali sono le somme che rientrano nella definizione agevolata?

In base al decreto legge 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, sono le somme riferite ai carichi affidati per la riscossione a Equitalia tra il 2000 e il 2016. "Chi aderisce deve pagare l’importo residuo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge". Inoltre, "la definizione agevolata prevede che Equitalia invii ai contribuenti una comunicazione (lettera per posta ordinaria) sulle somme riferite ai carichi affidati alla riscossione nel corso dell'anno 2016 e che alla data del 31 dicembre 2016 non risultino ancora notificate".

- Per aderire bisogna fare una richiesta?

Sì, utilizzando il modulo 'DA1 - Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata' (disponibile sul sito e presso tutti gli sportelli Equitalia). La dichiarazione deve essere presentata entro e non oltre il 31 marzo 2017.

- Dove si deve presentare la dichiarazione?

Il modulo DA1 deve essere consegnato allo sportello o inviato agli indirizzi di posta elettronica (e-mail o pec) riportati nel modulo della dichiarazione.

- E' possibile rinunciare alla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata?

Si, è possibile, purché la rinuncia venga presentata entro il 31 marzo 2017.

- Chi ha presentato la dichiarazione e vuole integrarla con gli importi affidati a Equitalia nel 2016 può farlo?

Si, è sufficiente presentare, sempre entro il 31 marzo, una nuova dichiarazione utilizzando il modulo DA1 e indicare esclusivamente i nuovi carichi che intende definire.

- Chi ha un contenzioso con Equitalia può comunque richiedere la definizione agevolata?

Sì, la legge stabilisce che per aderire si debba espressamente dichiarare di rinunciare a eventuali contenziosi relativi a cartelle e avvisi interessati dalla definizione agevolata.

- Chi ha già un piano di rateizzazione in corso può comunque aderire alle agevolazioni previste?

Sì ma deve pagare, relativamente ai piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016, le rate con scadenza fino al 31 dicembre 2016. Per chi aderisce alla definizione restano invece sospesi, fino al termine per il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, le scadenze delle rate dell’anno 2017 di tutti i vecchi piani di dilazione già accordati da Equitalia.

- Equitalia quando comunicherà le somme da pagare e le relative scadenze?

Entro il 31 maggio 2017 comunicherà l'ammontare complessivo della somma dovuta, la scadenza di eventuali rate, inviando i relativi bollettini di pagamento.

- Si paga in un'unica soluzione o anche in più rate?

Si può pagare con i bollettini RAV precompilati inviati da Equitalia nel numero di rate richieste con il modello di dichiarazione (da 1 rata fino a un massimo di 5), rispettando le date di scadenza riportate sulla comunicazione. In caso di pagamento in un'unica rata, la scadenza è fissata a luglio 2017.

- Come e dove si può pagare?

Si può pagare con la domiciliazione bancaria (se richiesto nel modello di dichiarazione) oppure in banca, anche con il proprio home banking, agli uffici postali, nei tabaccai, tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul sito www.gruppoequitalia.it, con la App Equiclick o direttamente agli sportelli di Equitalia.

- Cosa succede se non si paga o si paga in ritardo una rata del piano di definizione agevolata?

Chi non paga anche solo una rata, o lo fa in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici della definizione agevolata previsti dalla legge e Equitalia riprenderà le attività di riscossione. Gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

- Se prima della dichiarazione di adesione era attivo un piano di dilazione, si conserva la possibilità di riprendere il versamento dilazionato, in caso di mancato pagamento della prima rata dovuta per la definizione?

Sì, in questo caso - ferma restando la perdita dei benefici della definizione agevolata - è possibile riprendere i versamenti sulla base del vecchio piano di dilazione, a condizione che, prima della presentazione della dichiarazione di adesione, non vi sia stata decadenza da tale dilazione. Tuttavia, si ricorda sul sito Equitalia, non è possibile riprendere i versamenti del vecchio piano di dilazione se si paga in misura ridotta o in ritardo una rata successiva alla prima delle somme dovute per la definizione.


TAG: equitalia, rottamazione, cartelle, definizione agevolata, cartelle esattoriali, scadenze,

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