12/10/2026
«Non avevo dato il consenso»: basta per non pagare le spese dei figli?
È una delle obiezioni che ricorrono più spesso quando, dopo una separazione, arriva la richiesta di rimborso delle spese straordinarie.
La sentenza del Tribunale di Foggia del 7 settembre 2026, n. 1868, offre uno spunto interessante: il mancato consenso dell’altro genitore non impedisce sempre di ottenere il rimborso. (osservatoriofamiglia.it)
Il caso riguarda un padre che si oppone a un precetto di quasi 7.000 euro notificato dalla madre. Il Tribunale esamina le singole voci e accoglie l’opposizione soltanto in minima parte.
Il punto è questo: il dissenso di un genitore non può diventare un potere di veto sulle esigenze del figlio. Nel caso esaminato, caratterizzato da forte conflittualità e affidamento “superesclusivo” alla madre, assumono rilievo la necessità delle spese, la documentazione e la loro proporzione rispetto alle condizioni economiche familiari.
Questo non significa che qualsiasi spesa decisa da un genitore debba essere pagata dall’altro. Trasporto urbano e uscite didattiche giornaliere, ad esempio, restano ricompresi nell’assegno ordinario. Per determinate spese straordinarie ricorrenti e documentate, invece, il Tribunale riconosce la possibilità di procedere direttamente sulla base del titolo originario, senza un ulteriore giudizio di accertamento.
È una sentenza di un Tribunale di merito, non certo della Cassazione. Non la presenterei come una svolta definitiva, né come un’autorizzazione generale a decidere tutto da soli.
Ma un’apertura c’è, e merita attenzione: quando una spesa è necessaria, documentata e adeguata ai bisogni del figlio, la mancanza di consenso non può diventare una comoda scorciatoia per sottrarsi al rimborso.
Perché il conflitto tra gli adulti non dovrebbe mai essere il conto da far pagare ai figli.
ONDIF – Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia esprime preoccupazione per il disegno di legge che interviene sull’art. 98 del codice penale e sull’art. 9 del D.P.R. n. 448/1988, introducendo la presunzione della capacità di intendere e di volere per chi abbia compiuto quattordici anni...