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L'Avvocato non puo' essere ritenuto responsabile del tipo di difesa prescelta per assistere il proprio cliente. Non tutt...
27/12/2025

L'Avvocato non puo' essere ritenuto responsabile del tipo di difesa prescelta per assistere il proprio cliente. Non tutti i Pubblici Ministeri conoscono questo sacrosanto principio!
Buona lettura.

Giustizia
Caso Pifferi, il gup: «Dalla difesa nessuna cospirazione criminale»
Nelle motivazioni della sentenza, il giudice esclude che avvocata, consulente e psicologhe abbiano tentato di condizionare il processo. «Non c’è alcun elemento concreto»
«A dispetto della profondità dell'investigazione» non è emerso «alcun elemento concreto» che lasci presupporre «l’esistenza di una vera e propria cospirazione criminale» finalizzata a «condizionare a tutti i costi il processo penale» di Alessia Pifferi, accusata dell’omicidio della figlioletta di un anno e mezzo, lasciata sola in casa per sei giorni fino alla morte. Sono parole nette e inequivocabili quelle messe nero su bianco dal gup di Milano Roberto Crepaldi nelle motivazioni con cui, il primo dicembre scorso, ha assolto in abbreviato l’avvocata Alessia Pontenani, legale di Pifferi, tre ex psicologhe del carcere di San Vittore e lo psichiatra ed ex consulente della difesa Marco Garbarini. Il giudice ha inoltre prosciolto una quarta psicologa, rinviata a giudizio esclusivamente per una vicenda marginale legata a corsi di formazione, ritenuta estranea al cuore delle imputazioni.
Crepaldi ha mandato assolti tutti gli imputati dalle accuse di falso e favoreggiamento, stabilendo che l’intera strategia difensiva – compresi i contestati test sul quoziente intellettivo di Pifferi – non costituiva una manipolazione criminale, ma rientrava nell’esercizio di una funzione professionale. Una conclusione che smonta integralmente l’impianto accusatorio costruito dalla procura.
L’inchiesta, coordinata dal pm Francesco De Tommasi, lo stesso che ha sostenuto l’accusa nel processo principale contro Pifferi, era nata come costola del procedimento per la morte della piccola Diana. Quel processo si è chiuso in appello con una condanna a 24 anni di reclusione, dopo una prima sentenza di ergastolo, poi riformata. Parallelamente, l’attenzione investigativa si era concentrata sull’operato dei professionisti che avevano seguito la donna durante la detenzione, ipotizzando un disegno finalizzato a influenzare l’esito del giudizio.
Secondo la procura, Pontenani, il suo consulente Garbarini e le psicologhe di San Vittore avrebbero messo in atto una vera e propria manipolazione per far passare Pifferi per incapace, attraverso la somministrazione di test che ne avrebbero attestato un quoziente intellettivo pari a 40, quello di un bambino. Una rappresentazione che, per l’accusa, non avrebbe trovato riscontro nella realtà clinica della donna. Per De Tommasi, infatti, il test Wais non avrebbe potuto essere somministrato, poiché Pifferi «non era un soggetto a rischio di atti anticonservativi e si presentava lucida, orientata nel tempo e nello spazio, nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali e determinata». Da qui l’ipotesi che l’obiettivo fosse quello di ottenere «la tanto agognata perizia psichiatrica» e tentare così di evitare la condanna all’ergastolo. Il pm aveva chiesto condanne severe: quattro anni per Pontenani e per una delle ex psicologhe, tre anni e mezzo per Garbarini e tre anni per altre due psicologhe.
Ma per il gup l’impianto accusatorio «non stava in piedi». Nelle motivazioni della sentenza, Crepaldi afferma che «si ritiene provato» come il test Wais, «a differenza di quanto ipotizzato» dalla procura, «sia stato realmente sottoposto» a Pifferi dalle psicologhe del carcere di San Vittore. Al tempo stesso, è risultata «priva di adeguato supporto probatorio» la presunta «falsità della diagnosi conseguente». Secondo il giudice, le relazioni redatte durante la detenzione restituiscono un quadro tutt’altro che incompatibile con l’approfondimento diagnostico. «Le relazioni del carcere (…) danno conto delle difficoltà» della donna «di accettare quanto era accaduto e le proprie responsabilità - quantomeno sul piano etico-morale, tralasciando l’aspetto giuridico - e descrivono un comportamento della detenuta suggestivo di problematiche di adattamento o anche di possibili deficit». A questi elementi si aggiungono due fattori ritenuti decisivi: la «inaudita pressione mediatica» che ha accompagnato il caso fin dalle prime fasi e il rischio suicidario. Circostanze che, secondo Crepaldi, hanno spinto «non le odierne imputate, ma lo staff della casa circondariale di San Vittore» a prestare «particolare attenzione» alla detenuta e a scegliere di sottoporla «ad un test che consentisse di valutarne le risorse e il funzionamento». Una scelta, dunque, dettata da esigenze di tutela e di valutazione clinica, non da finalità processuali occulte.
Il gup ha poi escluso in modo netto anche il movente ideologico “catto-comunista” ipotizzato dalla procura, ritenendolo privo «di fondamento probatorio». Secondo l’accusa, le psicologhe avrebbero cercato di «interferire con il processo in corso, “salvando” la Pifferi dal proprio destino», ossia dall’ergastolo. Ma di tutto ciò, scrive il giudice, non vi è traccia negli atti. Al contrario, le «numerose comunicazioni intercorse tra le imputate riguardano proprio la preoccupazione» di non influenzare il fronte processuale.
Smentita anche l’ipotesi che Pontenani e Garbarini avrebbero «istruito» Pifferi - da qui l’accusa di favoreggiamento - «su quanto avrebbe dovuto dire ai periti» e al professionista che le ha somministrato il test. Le intercettazioni, rilette complessivamente, non confermano alcuna attività di indirizzo o manipolazione delle dichiarazioni. «Numerosi argomenti - ha scritto Crepaldi - convergono nel far ritenere doveroso l’emissione di una sentenza di assoluzione» per tutti gli imputati, poiché «a dispetto della profondità dell’investigazione svolta nel corso delle indagini preliminari in relazione alla mole degli atti acquisiti, all’ampiezza dell’apporto tecnico richiesto ai consulenti, dell’utilizzo di tecniche di indagine particolarmente invasive (…) molteplici sono le carenze riscontrate sul piano probatorio». Una conclusione che sancisce, ancora una volta, che la difesa non può trasformarsi in reato

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06/11/2025

L'intervento di Carlo Calenda spiega in modo semplice perche' bisogna votare Si al prossimo referendum sulla riforma della magistratura.

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Apertura della cerimonia.

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25/09/2025

Ricevere dall'Avv. Massimiliano Cesali, Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma, la pergamena attestante i miei "primi" 25 anni di professione, è stato un grande onore, che voglio condividere con tutti i miei amici e clienti. Ad maiora!

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25/09/2025

Chi frequenta le palestre per svolgere attivita' sportiva, è consapevole che nonostante una corretta pratica, è molto facile incorrere in un infortunio. Varie, infatti, possono essere le cause: si pensi ad un attrezzo difettoso che cede durante l’utilizzo, oppure ad una caduta sul tapis roulant, magari per distrazione o per un malfunzionamento del macchinario. Una delle principali domande che si pone chi si allena in palestra attiene alla responsabilità del gestore per l’infortunio subito ed alla possibilità di ottenere un risarcimento. Quando la palestra può essere responsabile.
Il fondamento giuridico della responsabilità del centro sportivo si rinviene nell’art. 2051 del c.c., secondo cui il custode di un bene è responsabile dei danni che questo può causare, salvo che non sia in grado di dimostrare che si è trattato di un caso fortuito. La norma disciplina un’ipotesi di responsabilità oggettiva, per cui l’utente che lamenta il danno non deve provare la negligenza del gestore, essendo sufficiente dimostrare il nesso causale tra l’incidente e l’attrezzatura o l’ambiente della palestra. La nozione di “cosa in custodia”, di cui all’art. 2051 c.c., è piuttosto ampia e non si limita ai soli macchinari, ma comprende ogni oggetto che il cliente utilizza durante l’attività sportiva. Solo eventi imprevedibili e straordinari – come il comportamento totalmente anomalo dell’utente – possono esonerare la palestra dalla responsabilità.
Incidenti causati da altri utenti: la situazione cambia qualora la causa dell’infortunio sia la condotta di un altro cliente della palestra, per esempio un peso lasciato cadere in modo imprudente. In questi casi, la responsabilità principale ricade su chi ha provocato il danno, ai sensi dell’art. 2043 del c.c.. Ad ogni modo, se il verificarsi del danno è stato favorito da carenze organizzative o mancanza di vigilanza – ad esempio corsi troppo affollati o regole di sicurezza inadeguate – anche il centro può essere chiamato a risponderne.
Il ruolo di istruttori e personal trainer: l’art. 2049 del c.c. estende la responsabilità della palestra, ai danni provocati dal personale assunto e retribuito; il titolare della palestra, dunque, risponde anche degli errori commessi nell’esercizio delle mansioni da parte di istruttori e dipendenti della propria palestra. Particolarmente rilevante in sala è il ruolo dell’istruttore. Quest’ultimo, infatti, oltre a fornire consigli e suggerimenti su come svolgere i vari esercizi, è altresì gravato da un obbligo di controllo sull’uso corretto degli attrezzi e sulla sicurezza dell’ambiente. La giurisprudenza sottolinea che errori od omissioni nella vigilanza rendono il gestore responsabile, in base alla disciplina di cui all’art. 2049 c.c. L’obbligo di vigilanza dell’istruttore permane anche nei corsi collettivi, sebbene in questi casi sia impensabile ipotizzare un controllo totale su ogni utente. In ogni caso, l’istruttore deve predisporre misure di sicurezza adeguate, tra cui un corretto posizionamento degli attrezzi, istruzioni chiare, e la sospensione dell’attività in presenza di pericoli. Diverso è il caso del personal trainer. Quest’ultimo, infatti, generalmente assiste un singolo utente durante tutto il corso dell’allenamento, motivo per cui la sorveglianza è più diretta e l’istruttore deve garantire sicurezza e correttezza nell’esecuzione degli esercizi. Nel caso in cui un personal trainer stipuli un contratto di consulenza libero professionale con il proprio cliente, quest'ultimo potrà agire principalmente nei riguardi del proprio personal trainer; solo in questo caso, la responsabilità della palestra potrà definirsi residuale e limitarsi ai casi definiti di "culpa in vigilando", ovvero di eventuale omessa vigilanza sull'attività svolta dal personal trainer all'interno dei locali del centro sportivo.
Le liberatorie e i limiti di esonero:
spesso, all’atto dell’iscrizione, agli utenti si richiede di firmare una liberatoria, grazie alla quale la palestra è esonerata da ogni responsabilità. Tuttavia, secondo l’art. 1229 del c.c., non è possibile escludere la responsabilità per dolo o colpa grave. Quindi, la liberatoria può proteggere la palestra o il personal trainer solo in caso di colpa lieve, mentre risulta inefficace se il danno deriva da strutture fatiscenti o maltenute, attrezzi difettosi o mancata sicurezza.
Prove necessarie per ottenere il risarcimento: il cliente deve dimostrare il nesso tra danno e responsabilità del centro. Come prove il danneggiato può esibire referti medici, foto del luogo dell’incidente, testimonianze di altri utenti e del personale, così come le necessarie comunicazioni inviate al centro dopo l’evento contestato. Inoltre, è bene tenere a mente che, in caso di concorso di colpa da parte dell’allievo, il risarcimento può essere ridotto proporzionalmente, secondo quanto previsto dall’art. 1227 del c.c..
Assicurazione e modalità di risarcimento:
Una prassi comune, per molti centri, consiste nello stipulare polizze sulla Responsabilità Civile per tutelarsi.
Secondo quanto previsto dall’art. 1917 del Codice Civile, l’utente deve comunque rivolgersi al centro sportivo, il quale attiverà la copertura assicurativa nei limiti previsti dal contratto. L’assicurazione, infatti, protegge l’assicurato, ma non conferisce un diritto di azione diretta all’utente, salvo casi specifici previsti dalla legge.
Prescrizione del diritto al risarcimento del danno: il termine per richiedere il ristoro dei danni subiti è di 5 anni dalla data dell’infortunio (art. 2947 del c.c.). La prescrizione può essere interrotta tramite atti formali, come lettera di diffida a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, che interrompono il decorso del termine e permettono di ripartire con il termine quinquennale dal giorno dell'effettiva ricezione della diffida da parte del destinatario.

24/03/2024

Se sei dei nostri capirai 🥰😍😍

Condivido!!
18/07/2020

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Dott. Luca SpecianiNon serve essere virologi, infettivologi o epidemiologi. Basta essere medici per avere chiara la differenza tra un...

03/04/2020

I prossimi appuntamenti del gruppo Facebook Antivirale.

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Il lavoro non ha orari e...festività!
08/08/2019

Il lavoro non ha orari e...festività!

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