23/06/2026
Nelle procedure di sfratto per morositร relative a contratti di locazione di immobili ad uso diverso da quello abitativo
(comunemente detto "uso commerciale"), il conduttore non puรฒ avvalersi della facoltร di richiedere il cosiddetto "termine di grazia" per sanare la morositร .
La disciplina del "termine di grazia" รจ contenuta nell'articolo 55 della Legge 27 luglio 1978, n. 392 [LEGGE 27 luglio 1978, n. 392]. Tale norma prevede che, nel corso del giudizio di sfratto, il
conduttore moroso possa sanare la propria posizione debitoria versando l'importo dovuto per canoni, oneri accessori, interessi e spese processuali. Il pagamento puรฒ avvenire direttamente
in udienza o entro un termine (di norma non superiore a 90 giorni) concesso dal giudice in presenza di comprovate difficoltร del conduttore. L'adempimento integrale entro il termine concesso
esclude la risoluzione del contratto [LEGGE 27 luglio 1978, n. 392].
Tuttavia, nonostante il testo dell'articolo 55 non contenga un'esplicita limitazione al solo settore abitativo, l'interpretazione consolidata e unanime della giurisprudenza, in particolare della
Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ha chiarito in modo inequivocabile che tale istituto trova applicazione esclusivamente per le locazioni ad uso abitativo.
Le fonti a disposizione confermano in modo netto questa interpretazione:
1. Inapplicabilitร alle locazioni ad uso diverso: Diverse pronunce della Corte di Cassazione, richiamate anche da decisioni di merito e della Corte Costituzionale, ribadiscono costantemente questo principio. L'ordinanza della Corte di Cassazione n. 8340 del 27 marzo 2024 afferma esplicitamente che la concessione del termine di grazia ex art. 55 L. 392/1978 รจ "inapplicabile alle locazioni ad uso diverso", citando come riferimento fondamentale
la sentenza delle Sezioni Unite n. 272 del 28 aprile 1999 e numerose altre pronunce conformi [Sez. Terza Civile, Ordinanza n. 8340 del 27/03/2024].Anche la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 79 del 29 aprile 2020, nel descrivere l'ambito di applicazione dell'art. 55, precisa che esso ha introdotto una disciplina speciale di favore per il conduttore "limitatamente alle sole locazioni abitative, come ritenuto dalla giurisprudenza (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 28 aprile 1999, n. 272)" [Sentenza n. 79 del 29/04/2020].
La sentenza della Cassazione n. 18948 del 16 luglio 2019 รจ altrettanto chiara nel ricordare che la deroga al principio generale sulla risoluzione per inadempimento, introdotta dall'art. 55, "non trova applicazione alla locazione di immobili ad uso diverso dall'abitazione" [Sez. Terza Civile, Sentenza n. 18948 del 16/07/2019].