AOR Avvocati

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𝗔𝗡𝗔𝗖: 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗶𝗻 𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝗰𝘁 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗻𝗴 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗴𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮 𝗶𝗹𝗹𝘂𝗺𝗶𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, 𝗶𝗹𝗹𝗲𝗴𝗶𝘁𝘁𝗶𝗺𝗶𝘁à 𝗱𝗲𝗶 𝗿𝗲𝗾𝘂𝗶𝘀𝗶𝘁𝗶 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹...
24/06/2026

𝗔𝗡𝗔𝗖: 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗶𝗻 𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝗰𝘁 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗻𝗴 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗴𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮 𝗶𝗹𝗹𝘂𝗺𝗶𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, 𝗶𝗹𝗹𝗲𝗴𝗶𝘁𝘁𝗶𝗺𝗶𝘁à 𝗱𝗲𝗶 𝗿𝗲𝗾𝘂𝗶𝘀𝗶𝘁𝗶 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶 𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗲𝗹𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲

📄Con la delibera n. 227 del 17 giugno 2026, l’ANAC, a seguito di un esposto, ha riscontrato gravi violazioni del Codice dei contratti (d.lgs. n. 36/2023), tali da limitare ingiustificatamente la concorrenza e ledere i principi di trasparenza. Ritenendo tali condotte legittimanti l’attivazione dei poteri ex art. 220, c. 3, d.lgs. 36/2023, l'Autorità ha intimato a un Comune l’annullamento in autotutela di una concessione in project financing per la gestione della pubblica illuminazione.

🔗 https://ow.ly/IwfL50ZgagM

𝗡𝗼𝗻 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗲𝘀𝗰𝗹𝘂𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗹𝗲 𝗰𝗹𝗮𝘂𝘀𝗼𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗯𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗻𝗲𝗹 𝗰𝗮𝘀𝗼 𝗶𝗻 𝗰𝘂𝗶 𝗽𝗶ù 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰𝗶 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗳𝗳𝗲𝗿𝘁𝗲⚖️Il TAR Lazio...
23/06/2026

𝗡𝗼𝗻 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗲𝘀𝗰𝗹𝘂𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗹𝗲 𝗰𝗹𝗮𝘂𝘀𝗼𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗯𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗻𝗲𝗹 𝗰𝗮𝘀𝗼 𝗶𝗻 𝗰𝘂𝗶 𝗽𝗶ù 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰𝗶 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗳𝗳𝗲𝗿𝘁𝗲

⚖️Il TAR Lazio, sez. IV-bis, con sentenza dell’8 giugno 2026 n. 10469, ha affermato che per potersi definire “immediatamente escludente” (con quanto ne segue su oneri e modalità di impugnazione), la previsione della lex specialis deve porre con immediata e oggettiva evidenza, nei confronti di tutti indistintamente gli operatori economici, l’astratta impossibilità per un qualsiasi operatore “medio” di formulare un’offerta economicamente sostenibile (ossia astrattamente idonea a produrre – pur nella normale alea contrattuale - un utile derivante dall’esecuzione del contratto).

📌Ne consegue che la presentazione delle offerte di altri operatori esclude che si possa affermare che le clausole in contestazione precludono con assoluta e oggettiva certezza la presentazione di una offerta economica.

➡️Al cospetto della nullità della clausola escludente contra legem del bando di gara non vi è l’onere per l’impresa di proporre alcun ricorso: tale clausola – in quanto inefficace e improduttiva di effetti - si deve intendere come ‘non apposta’, a tutti gli effetti di legge; vi è, invece, uno specifico onere di impugnare nei termini ordinari gli atti successivi che facciano applicazione (anche) della clausola nulla contenuta nell’atto precedente.

🔗 https://ow.ly/JJc650ZfSE0

𝗜𝗹𝗹𝗲𝗴𝗶𝘁𝘁𝗶𝗺𝗮 𝗹'𝗲𝘀𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗗𝗨𝗥𝗖 𝘀𝗰𝗮𝗱𝘂𝘁𝗼 𝗶𝗻 𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝗴𝗮𝗿𝗮, 𝗿𝗶𝗻𝗻𝗼𝘃𝗮𝘁𝗼 𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗼 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗼 𝘂𝘁𝗶𝗹𝗲 𝗲𝗱 𝗲𝘀𝗶𝘁𝗼 “𝗶𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮”, 𝗺𝗼𝘁𝗶...
23/06/2026

𝗜𝗹𝗹𝗲𝗴𝗶𝘁𝘁𝗶𝗺𝗮 𝗹'𝗲𝘀𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗗𝗨𝗥𝗖 𝘀𝗰𝗮𝗱𝘂𝘁𝗼 𝗶𝗻 𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝗴𝗮𝗿𝗮, 𝗿𝗶𝗻𝗻𝗼𝘃𝗮𝘁𝗼 𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗼 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗼 𝘂𝘁𝗶𝗹𝗲 𝗲𝗱 𝗲𝘀𝗶𝘁𝗼 “𝗶𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮”, 𝗺𝗼𝘁𝗶𝘃𝗮𝘁𝗮 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗱𝗮𝗹𝗹'𝘂𝗿𝗴𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗶 𝗮𝗳𝗳𝗶𝗱𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶𝗼

⚖️Il Tar Sicilia, Catania, sez. I, con sentenza del 22 giugno 2026, n. 1793, ha affermato che è illegittima l'esclusione dalla procedura di gara del concorrente (collocato al primo posto in graduatoria) disposta per la mancata presentazione di un nuovo DURC entro il termine fissato dalla stazione appaltante, qualora l'operatore abbia partecipato con un documento regolare e abbia richiesto il rinnovo il primo giorno lavorativo utile successivo alla scadenza, dato che, in base all’art. 31 D.L. 69/2013, non sarebbe stato possibile presentare richiesta di rinnovo prima della scadenza del documento precedente.

📌Il ritardo nel rilascio del certificato da parte dell'ente previdenziale non è infatti imputabile al concorrente, di conseguenza, la circostanza che dalla piattaforma competente, consultata dalla stazione appaltante, risultasse che l’esito era “in verifica” non giustificava l’esclusione dell’operatore economico, in assenza di contestazioni sulla regolarità contributiva, poi di fatto accertata.

➡️Né l'urgenza della stazione appaltante di provvedere all'affidamento del servizio può sanare l'illegittimità dell'esclusione, posto che l’ente avrebbe dovuto programmare ed avviare per tempo la procedura, non potendo poi escludere l’operatore economico che sia risultato in regola con la regolarità contributiva per l’urgenza di affidare il servizio.

🔗 https://ow.ly/h8Fj50ZfNJO

⚖️È illegittima la determina di risoluzione del contratto per grave inadempimento adottata ai sensi dell'art. 122, comma...
23/06/2026

⚖️È illegittima la determina di risoluzione del contratto per grave inadempimento adottata ai sensi dell'art. 122, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 che si fondi su asserite violazioni orarie relative a rapporti contrattuali precedenti e ormai esauriti tra le parti, in quanto la norma consente la risoluzione solo per inadempimenti del contratto in corso che ne compromettano la buona riuscita.

📌Parimenti, sono irrilevanti le risultanze di indagini penali ancora in corso, richiedendo il Codice, ai fini della risoluzione contrattuale, che l'appaltatore versi in una delle condizioni di esclusione definitiva di cui all'art. 94, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 36/2023, ovvero la presenza di una condanna con sentenza definitiva o decreto penale irrevocabile.

Qualora l'appaltatore offra la prova documentale del corretto adempimento del servizio mediante i fogli presenza e i prospetti orari del personale, l’assenza di contestazioni specifiche da parte della stazione appaltante consente di ritenere attendibili i dati forniti dall’appaltatrice, con conseguente obbligo della committente al pagamento integrale del corrispettivo pattuito.

✍🏻 La nota a sentenza 𝘛𝘳𝘪𝘣𝘶𝘯𝘢𝘭𝘦 𝘖𝘳𝘥𝘪𝘯𝘢𝘳𝘪𝘰 𝘥𝘪 𝘛𝘰𝘳𝘪𝘯𝘰 – 𝘚𝘦𝘻. 𝘚𝘱𝘦𝘤𝘪𝘢𝘭𝘪𝘻𝘻𝘢𝘵𝘢 𝘪𝘯 𝘮𝘢𝘵𝘦𝘳𝘪𝘢 𝘥𝘪 𝘐𝘮𝘱𝘳𝘦𝘴𝘢 – 𝟪 𝘨𝘪𝘶𝘨𝘯𝘰 𝟤𝟢𝟤𝟨, 𝘯. 𝟥𝟨𝟢𝟥 di Andrea Ruffini sul nostro sito 𝗔𝗽𝗽𝗮𝗹𝘁𝗶 𝗲 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶 𝗣𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗶 🔗 https://ow.ly/PLMy50Zfxir

𝗔𝗻𝗻𝘂𝗹𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗶𝗻 𝗮𝘂𝘁𝗼𝘁𝘂𝘁𝗲𝗹𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹'𝗮𝗴𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲 𝗼𝗯𝗯𝗹𝗶𝗴𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗮𝘃𝘃𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼⚖️Il TAR Sicilia, sez...
22/06/2026

𝗔𝗻𝗻𝘂𝗹𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗶𝗻 𝗮𝘂𝘁𝗼𝘁𝘂𝘁𝗲𝗹𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹'𝗮𝗴𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲 𝗼𝗯𝗯𝗹𝗶𝗴𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗮𝘃𝘃𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼

⚖️Il TAR Sicilia, sez. II, con sentenza del 20 giugno 2026, n. 1846, ha affermato che è illegittimo il provvedimento di annullamento in autotutela di un’aggiudicazione, ex art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990, nell’ipotesi in cui la P.A. appaltante, a seguito dell’aggiudicazione di una gara di appalto (nel caso di specie, l’affidamento del servizio di pulizia ed igiene ambientale “a chiamata”), ritenendo sussistenti comprovati motivi consistenti nella sostanziale indeterminatezza dell’offerta, abbia omesso di effettuare, nei confronti dell’operatore economico interessato, la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 e segg. della medesima legge.

📌L’esercizio del potere di autotutela, in quanto espressione di una rilevante discrezionalità amministrativa, è sempre soggetto all’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, all’analitica motivazione delle ragioni di interesse pubblico ad esso sottese, ed alla ponderazione dell’interesse del privato alla stabilità della posizione acquisita, pena l’illegittimità del provvedimento adottato.

📄In particolare, gli atti di autotutela e di ritiro devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della l. n. 241/1990, al fine di consentire, attraverso l’instaurazione del contraddittorio con gli interessati, una loro efficace tutela nell’ambito del procedimento amministrativo ed, al contempo, di fornire all’Amministrazione, con la rappresentazione di fatti e la proposizione di osservazioni da parte del privato, elementi di conoscenza utili o indispensabili all’esercizio del potere discrezionale, in funzione di una ponderata valutazione dell’interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell’atto.

🔗 https://ow.ly/Z0qX50ZfhyT

𝗜𝗻𝗮𝗺𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗹’𝗶𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗶 𝗮𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗿𝗶𝘃𝗼𝗹𝘁𝗮 𝗻𝗲𝗶 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗿𝗼𝗻𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝘂𝗻𝗮 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁à 𝗶𝗻 𝗵𝗼𝘂𝘀𝗲 𝗲 𝗮𝘃𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮 𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗮𝘁𝘁𝗶 𝗿𝗲𝗹𝗮𝘁𝗶𝘃𝗶 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗴...
22/06/2026

𝗜𝗻𝗮𝗺𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗹’𝗶𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗶 𝗮𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗿𝗶𝘃𝗼𝗹𝘁𝗮 𝗻𝗲𝗶 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗿𝗼𝗻𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝘂𝗻𝗮 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁à 𝗶𝗻 𝗵𝗼𝘂𝘀𝗲 𝗲 𝗮𝘃𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮 𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗮𝘁𝘁𝗶 𝗿𝗲𝗹𝗮𝘁𝗶𝘃𝗶 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗴𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗿𝗮𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗼 (𝗻𝗲𝗹 𝗰𝗮𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗲, 𝗶 𝗰𝗲𝗱𝗼𝗹𝗶𝗻𝗶 𝗿𝗲𝗹𝗮𝘁𝗶𝘃𝗶 𝗮𝗹 𝗿𝗮𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗼)

📌Il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza del 16 giugno 2026, n. 4800, ha affermato che i dipendenti delle società che svolgono un servizio pubblico hanno diritto ad ottenere l'ostensione degli atti concernenti il rapporto di lavoro, limitatamente a quelli che ineriscono alle prove selettive finalizzate all'assunzione, alla progressione in carriera e all'auto-organizzazione degli uffici, trattandosi di atti incidenti in modo diretto sulla disciplina, di rilevanza pubblicistica, dell'attività lavorativa, mentre restano, invece, sottratti sia all'accesso documentale (art. 22, l. n. 241/1990) sia all'accesso civico generalizzato (art. 5, d.lgs. n. 33/2013) gli atti di quotidiana gestione del contratto di lavoro dei dipendenti di una società in house (nella specie, i cedolini stipendiali) in quanto hanno una natura privatistica.

⚖️La società in house, pur costituendo una longa manus dell'amministrazione controllante sul piano organizzativo, è una vera e propria società di natura privata dotata di una sua autonoma soggettività giuridica rispetto all'ente pubblico socio, assoggettata alle regole di diritto comune in campo societario (art. 1 del d.lgs. n. 175/2016).

📌Le società partecipate, ivi comprese quelle cd. in house, hanno infatti assunto ormai definitivamente carattere privatistico sul piano dello status generale, venendo considerate enti pubblici solo in quei settori e per quei profili in cui vi sia una norma espressa ed eccezionale di equiparazione ai soggetti pubblici.

🔗 https://ow.ly/aPg150Zf8T9

📄Tra la regolazione tariffaria ARERA del settore rifiuti e il Codice dei contratti pubblici non sussiste antinomia, ma c...
22/06/2026

📄Tra la regolazione tariffaria ARERA del settore rifiuti e il Codice dei contratti pubblici non sussiste antinomia, ma cumulo di discipline concorrenti: lo schema tipo di contratto di servizio individua un contenuto minimo e non esclusivo, sicché esso non osta all'applicazione della disciplina codicistica (rinegoziazione, revisione prezzi, disciplina della proroga e delle modifiche contrattuali), in forza della clausola di salvezza espressa di cui all'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 201/2022. In caso di eventuale antinomia, prevale la disciplina codicistica.

✍🏻 La nota a sentenza Consiglio di Stato, Sez. II, 8 giugno 2026, n. 4618 di Angelo Annibali sul nostro sito 𝗔𝗽𝗽𝗮𝗹𝘁𝗶 𝗲 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶 𝗣𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗶 🔗 https://ow.ly/rk4t50Zf3ra

𝗣𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗳𝘂𝗹𝗹 𝗰𝗼𝘀𝘁 𝗿𝗲𝗰𝗼𝘃𝗲𝗿𝘆 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗴𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗿𝗶𝗳𝗶𝘂𝘁𝗶 𝘂𝗿𝗯𝗮𝗻𝗶 - 𝗦𝗰𝗵𝗲𝗺𝗮 𝘁𝗶𝗽𝗼 𝗲 𝗿𝗮𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶 𝘁𝗿𝗮 𝗿𝗲𝗴𝗼𝗹𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘁𝗮𝗿𝗶𝗳𝗳𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗔...
19/06/2026

𝗣𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗳𝘂𝗹𝗹 𝗰𝗼𝘀𝘁 𝗿𝗲𝗰𝗼𝘃𝗲𝗿𝘆 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗴𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗿𝗶𝗳𝗶𝘂𝘁𝗶 𝘂𝗿𝗯𝗮𝗻𝗶 - 𝗦𝗰𝗵𝗲𝗺𝗮 𝘁𝗶𝗽𝗼 𝗲 𝗿𝗮𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶 𝘁𝗿𝗮 𝗿𝗲𝗴𝗼𝗹𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘁𝗮𝗿𝗶𝗳𝗳𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗔𝗥𝗘𝗥𝗔 (𝗠𝗧𝗥-𝟮), 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮 𝗱𝗲𝗶 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗶 𝗹𝗼𝗰𝗮𝗹𝗶 (𝗱.𝗹𝗴𝘀. 𝗻. 𝟮𝟬𝟭/𝟮𝟬𝟮𝟮) 𝗲 𝗰𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗶 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗶 (𝗱.𝗹𝗴𝘀. 𝗻. 𝟯𝟲/𝟮𝟬𝟮𝟯)

⚖️Il principio del full cost recovery (secondo cui il costo della gestione del servizio deve trovare piena copertura nella tariffa) perno della regolazione tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti affidata ad ARERA ha natura meramente tendenziale. Configurandosi il servizio come monopolio naturale, l'Autorità di regolazione non si limita a prender atto dei costi esistenti, ma agisce positivamente, con l’intento di contenere i costi stessi, e i conseguenti prezzi per l’utenza, e di far recuperare produttività al sistema, senza trascurare i necessari investimenti. Dunque, non tutti i costi sostenuti per il servizio trovano copertura nella tariffa, ma solo i costi efficienti e fondati su dati certi, così come rinvenibili dalle fonti contabili dei gestori. L’Autorità di regolazione può, di conseguenza, legittimamente non riconoscere un dato costo esposto dal gestore e non tenerne conto nella determinazione della tariffa dovuta.

📌Lo schema tipo di contratto adottato dall’ARERA in attuazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR‑2) è legittimo nella parte in cui indica un contenuto minimo e non esclusivo del rapporto negoziale. Il suddetto lo schema non esclude l’applicazione della disciplina del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) quando il rapporto è soggetto a tale regime. Le possibili antinomie tra lo schema tipo e il Codice sono risolte dalla clausola di salvezza di cui all’art. 24, c. 3, d.lgs. n. 201/2022 che fa prevalere la disciplina codicistica in caso di contrasto.

🔗 https://ow.ly/3qFw50ZeFTW

𝗜𝗻𝗮𝗺𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗶𝗹 𝘀𝗼𝗰𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗶𝘀𝘁𝗿𝘂𝘁𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼 𝗮 𝗳𝗿𝗼𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗶 𝘂𝗻𝗮 𝗲𝘀𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗮 𝗲 𝗻𝗲𝗴𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗱𝗶𝗰𝗵𝗶𝗮𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝘀𝘂𝗯𝗮𝗽𝗽𝗮𝗹𝘁𝗼 𝗻𝗲𝗹 𝗗𝗚𝗨𝗘: 𝗶𝗻𝘀𝗮𝗻𝗮𝗯𝗶...
19/06/2026

𝗜𝗻𝗮𝗺𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗶𝗹 𝘀𝗼𝗰𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗶𝘀𝘁𝗿𝘂𝘁𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼 𝗮 𝗳𝗿𝗼𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗶 𝘂𝗻𝗮 𝗲𝘀𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗮 𝗲 𝗻𝗲𝗴𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗱𝗶𝗰𝗵𝗶𝗮𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝘀𝘂𝗯𝗮𝗽𝗽𝗮𝗹𝘁𝗼 𝗻𝗲𝗹 𝗗𝗚𝗨𝗘: 𝗶𝗻𝘀𝗮𝗻𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗮𝗿𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗲𝗶 𝗿𝗲𝗾𝘂𝗶𝘀𝗶𝘁𝗶 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶 𝗲 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à

⚖️Il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza del 5 giugno 2026, n. 4579, ha affermato che il soccorso istruttorio non può essere utilizzato né per modificare l’originaria proposta, né per sopperire all’assenza della dichiarazione della volontà di far ricorso al subappalto c.d. necessario nel caso in cui l’operatore economico abbia espressamente dichiarato nel DGUE di non volervi ricorrere, trattandosi di una dichiarazione chiara, non ambigua e non suscettibile di integrazione o rettifica.

➡️L’irregolarità documentale nella compilazione del DGUE non può, infatti, essere considerata un mero errore materiale né un mero refuso, e rappresenta un vizio dell’aggiudicazione, atteso che il concorrente ha espressamente dichiarato di non voler ricorrere al subappalto necessario; di conseguenza, ogni intervento successivo si risolve in una inammissibile alterazione dell’assetto originario della domanda di partecipazione.

📌Ne consegue l’illegittimità dell’operato della stazione appaltante che abbia attivato il soccorso istruttorio in assenza dei relativi presupposti e per rimediare a una situazione in sé non emendabile, trascurando la portata del principio di c.d. autoresponsabilità dell’operatore. In forza di tale principio, quest'ultimo è tenuto a sopportare le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della propria documentazione, dovendo operare con scrupolo e diligenza. Pertanto, in riferimento al subappalto necessario, l’operatore economico che avrebbe dovuto fare affidamento sui requisiti di un’altra impresa ai fini della legittima partecipazione alla gara, in difetto di una tempestiva dichiarazione, deve essere escluso per mancanza di qualificazione ai sensi dell’art. 119 del d.lgs. n. 36/2023.

🔗 https://ow.ly/kSOV50ZeCs0

𝗔𝗡𝗔𝗖: 𝗹𝗲 𝘀𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗮𝗽𝗽𝗮𝗹𝘁𝗮𝗻𝘁𝗶 𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻𝗲 𝗯𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗿𝗶𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗕𝗮𝗻𝗰𝗮 𝗲𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗮 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝘁𝗲𝗻𝘂𝘁𝗲 𝗮 𝘁𝗿𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝗳𝗹𝘂𝘀...
19/06/2026

𝗔𝗡𝗔𝗖: 𝗹𝗲 𝘀𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗮𝗽𝗽𝗮𝗹𝘁𝗮𝗻𝘁𝗶 𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻𝗲 𝗯𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗿𝗶𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗕𝗮𝗻𝗰𝗮 𝗲𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗮 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝘁𝗲𝗻𝘂𝘁𝗲 𝗮 𝘁𝗿𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝗳𝗹𝘂𝘀𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝗱𝗲𝗻𝗮𝗿𝗼 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗼, 𝗶𝗻 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗼 𝗰𝗮𝘀𝗼 𝗲𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗼

❓L’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari si applica anche alla Bei, la Banca europea per gli investimenti?

🗣️Come chiarito dall'Atto a firma del Presidente del 25 maggio 2026 - fasc.2673.2026.pdf, l’Autorità evidenzia che l’inquadramento giuridico della Banca europea degli investimenti (Bei) è complesso perché, fin dalla sua istituzione nel 1958, l'istituto ha una natura ibrida: da un lato banca, con propria personalità giuridica, che opera sui mercati finanziari come un soggetto privato, dall’altro organismo dell’Unione con una missione di interesse generale.

📌L’erogazione di finanziamenti a stazioni appaltanti italiane da parte di Bei, ai fini dell’applicazione della disciplina sulla tracciabilità, non è inquadrabile come affidamento di un appalto di mutuo da una amministrazione aggiudicatrice (la stazione appaltante beneficiaria del finanziamento) ad un’altra amministrazione aggiudicatrice (Bei), in quanto è la Bei stessa a selezionare i progetti da finanziare sulla base dei criteri stabiliti; l'operazione va, quindi, qualificata come concessione di un finanziamento che può definirsi pubblico e, in particolare, europeo.

Pertanto, secondo l’ANAC, le stazioni appaltanti italiane beneficiarie dei finanziamenti della Banca europea sono tenute a tracciare il flusso di denaro pubblico (in questo caso europeo) in qualità di concessionarie di finanziamenti pubblici europei, nel momento in cui affidano un appalto finanziato con i fondi ricevuti.

🔗 https://ow.ly/FbhU50ZevKM

Indirizzo

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Rome
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Lunedì 09:00 - 18:30
Martedì 09:00 - 18:30
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