22/06/2026
𝗔𝗻𝗻𝘂𝗹𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗶𝗻 𝗮𝘂𝘁𝗼𝘁𝘂𝘁𝗲𝗹𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹'𝗮𝗴𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲 𝗼𝗯𝗯𝗹𝗶𝗴𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗮𝘃𝘃𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼
⚖️Il TAR Sicilia, sez. II, con sentenza del 20 giugno 2026, n. 1846, ha affermato che è illegittimo il provvedimento di annullamento in autotutela di un’aggiudicazione, ex art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990, nell’ipotesi in cui la P.A. appaltante, a seguito dell’aggiudicazione di una gara di appalto (nel caso di specie, l’affidamento del servizio di pulizia ed igiene ambientale “a chiamata”), ritenendo sussistenti comprovati motivi consistenti nella sostanziale indeterminatezza dell’offerta, abbia omesso di effettuare, nei confronti dell’operatore economico interessato, la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 e segg. della medesima legge.
📌L’esercizio del potere di autotutela, in quanto espressione di una rilevante discrezionalità amministrativa, è sempre soggetto all’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, all’analitica motivazione delle ragioni di interesse pubblico ad esso sottese, ed alla ponderazione dell’interesse del privato alla stabilità della posizione acquisita, pena l’illegittimità del provvedimento adottato.
📄In particolare, gli atti di autotutela e di ritiro devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della l. n. 241/1990, al fine di consentire, attraverso l’instaurazione del contraddittorio con gli interessati, una loro efficace tutela nell’ambito del procedimento amministrativo ed, al contempo, di fornire all’Amministrazione, con la rappresentazione di fatti e la proposizione di osservazioni da parte del privato, elementi di conoscenza utili o indispensabili all’esercizio del potere discrezionale, in funzione di una ponderata valutazione dell’interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell’atto.
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